ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Art. 16.
Approvato nel testo emendato
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.
EMENDAMENTI
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Unificata relativo agli obiettivi di ogni singolo comparto;».
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi, in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai comuni e alle province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie;».
STRADIOTTO, MERCATALI, BARBOLINI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON
Id. em. 16.502
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».
Respinto
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «elevata qualità dei servizi» a «che garantiscono» con le seguenti: «un livello di pressione fiscale adeguato e giustificato in base alla quantità e alla qualità dei servizi erogati ai cittadini garantendo».
DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, ASTORE, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «elevata qualità dei servizi» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «con un livello di pressione fiscale nella media degli enti di pari livello, ovvero, a parità di servizi offerti, un».
ASTORE, PARDI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale» con le seguenti: «; riattribuzione agli enti più virtuosi delle eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «collettività nazionale» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli di carattere ambientale».
Ritirato
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato alle regioni,».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Ritirato
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: « sanzionatori» con le seguenti: «di decadenza».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16
BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Respinto
Dopo l'articolo 16,inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)
1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane, all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con le modalità di cui all'articolo 2 e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali».