ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DI ROMA CAPITALE
Art. 14.
Approvato
(Finanziamento delle Città metropolitane)
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).
EMENDAMENTI
PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «decreto di cui al periodo precedente disciplina le modalità con cui le città metropolitcane, che si sostituiscono alle province, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o on quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano. Il medesimo decreto, inoltre,».
BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che si sostituiscono alle province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».