Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117)
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DI ROMA CAPITALE
Art. 14.
Approvato
(Finanziamento delle Città metropolitane)
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).
EMENDAMENTI
PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «decreto di cui al periodo precedente disciplina le modalità con cui le città metropolitcane, che si sostituiscono alle province, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o on quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano. Il medesimo decreto, inoltre,».
BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che si sostituiscono alle province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo V
INTERVENTI SPECIALI
Art. 15.
Approvato nel testo emendato
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle Città metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.
EMENDAMENTI
ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità con le quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati sulla base di una programmazione pluriennale con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni a statuto ordinario o speciale;
c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, ai territori montani;
d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di interventi di sostegno attraverso l'utilizzo di strumenti fiscali, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, all'occupazione, agli investimenti, alla ricerca, al fine di promuovere, in specifici territori, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, disciplinati all'interno di una programmazione pluriennale, con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria;
f) facoltà dello Stato di effettuare trasferimenti addizionali in conto capitale a favore dei territori regionali che presentino forti divari nella dotazione infrastrutturale ovvero progetti o programmi di dimensione transnazionale;
g) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, i contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario».
Ritirato
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «programmazione pluriennale» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali finanziamenti dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali costituiscono esclusivamente contributi aggiuntivi rispetto a quelli speciali finanziati dal bilancio dello Stato di cui al periodo precedente;».
PROCACCI, INCOSTANTE (*), IZZO (*), NESSA (*), VALENTINO (*), CENTARO (*), COSTA (*)
Approvato
Al comma 1, lettera a),aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani, alle isole minori; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».
INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI
Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani».
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale».
INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI
Ritirato
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «fiscalità di sviluppo» inserire le seguenti: «, finanziate dallo Stato,» e sostituire le parole: «, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» con le seguenti: «e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese».
Ritirato e trasformato nell'odg G15.506
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «diritti della persona» aggiungere le seguenti: «, anche, secondo, un principio di pari opportunità;».
INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI
Respinto
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «intesa» con la seguente: «parere» e sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determina2no la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».
INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera e) dopo la parola: «disciplinati» inserire le parole: «all'interno di una programmazione pluriennale».
INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI
Respinto
Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi per la coesione economica e sociale».
ORDINE DEL GIORNO
GERMONTANI, VICARI, GALLONE, ALLEGRINI, POLI BORTONE, COLLI, DE FEO, LICASTRO SCARDINO, SPADONI URBANI, CONTINI, RIZZOTTI, BONFRISCO, BIANCONI (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
premesso che:
Il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale fonda la sua necessità nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, uno degli assi mancanti per una completa realizzazione della riforma del Titolo V della parte seconda, prevista dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
nell'articolato del succitato disegno di legge vengono stabiliti i princìpi ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi che disciplinano gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, volti alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla incentivazione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona;
l'Italia si posiziona al 67º posto - su un totale di 130 Paesi rappresentativi del 90% della popolazione mondiale - nel Global Gender Gap Report 2008, che illustra su scala planetaria l'indice delle differenze uomo-donna in termini di partecipazione all'attività economica e di presenza nelle istituzioni politiche;
la promozione della parità fra uomini e donne è considerata uno dei compiti essenziali della Comunità Europea ed è stata formalmente inserita nell'ambito del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), attraverso le modifiche ad esso apportate dal Trattato di Amsterdam, che ha sostanzialmente recepito l'evoluzione della giurisprudenza e della prassi applicativa in materia;
il 13 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla cosiddetta «tabella di marcia» che prevede, in successione, il superamento delle discriminazioni di genere tuttora esistenti;
Il principio della parità fra uomini e donne è affermato anche nelle disposizioni sociali del trattato CE, per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro,
impegna il Governo:
a osservare il princìpio di promozione delle pari opportunità nella attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo agli interventi speciali di cui al V comma dell'articolo 119 della Costituzione.
________________
(*) Sottoscrivono l'ordine del giorno le senatrici Adamo, Mongiello, Biondelli, Granaiola, Carloni, Chiaromonte e Sbarbati.
(**) Accolto dal Governo.
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Art. 16.
Approvato nel testo emendato
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.
EMENDAMENTI
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Unificata relativo agli obiettivi di ogni singolo comparto;».
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi, in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai comuni e alle province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie;».
STRADIOTTO, MERCATALI, BARBOLINI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON
Id. em. 16.502
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».
Respinto
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «elevata qualità dei servizi» a «che garantiscono» con le seguenti: «un livello di pressione fiscale adeguato e giustificato in base alla quantità e alla qualità dei servizi erogati ai cittadini garantendo».
DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, ASTORE, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «elevata qualità dei servizi» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «con un livello di pressione fiscale nella media degli enti di pari livello, ovvero, a parità di servizi offerti, un».
ASTORE, PARDI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale» con le seguenti: «; riattribuzione agli enti più virtuosi delle eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «collettività nazionale» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli di carattere ambientale».
Ritirato
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato alle regioni,».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Ritirato
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: « sanzionatori» con le seguenti: «di decadenza».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16
BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Respinto
Dopo l'articolo 16,inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)
1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane, all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con le modalità di cui all'articolo 2 e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali».
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 17.
Approvato
(Patto di convergenza)
1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.
EMENDAMENTI
DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Respinto
Al comma 1, primio periodo, dopo le parole: «pressioen fiscale complessiva»aggiungere le seguenti: «e per livello di governo».
BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla segreteria tecnica. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo VII
PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Art. 18.
Approvato
(Patrimonio di comuni, province, Città metropolitane e regioni)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, Città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, Città metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
EMENDAMENTI
SANNA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18.
(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) trasferimento, a titolo gratuito, ad ogni livello di governo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione statale. Il trasferimento dei suddetti beni dovrà essere effettuato mediante l'istituzione di un albo statale in cui siano individuati i beni appartenenti al patrimonio dello Stato che si sono resi disponibili, secondo le seguenti modalità:
1) entro dodici mesi dall'istituzione dell'albo, l'Amministrazione competente presenta un bando da reiterarsi periodicamente in base alle nuove disponibilità patrimoniali dello Stato, cui potranno partecipare gli enti pubblici, le società miste, i consorzi, i soggetti privati o qualunque altra associazione, che presentino progetti con finalità prevalente di pubblica utilità;
2) le regioni potranno altresì cedere a titolo gratuito beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di realizzare progetti di pubblica utilità, con le stesse modalità di cui al punto 1, lettera e), del presente articolo».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18
BASTICO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Respinto
Dopo l'articolo 18,inserire il seguente Capo:
«Capo VII-bis
CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 18-bis.
(Deleghe al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adozione della ''Carta delle autonomie locali'')
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione ed i servizi degli enti locali.
2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e al pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; in questo contesto, prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto delegato, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;
b) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;
c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;
d) considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;
e) fino all'approvazione delle leggi regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, stabilire la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali;
f) fino al termine di cui alla lettera e), stabilire la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani e prevedendo che ogni comune delle aree montane possa partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane;
g) attribuire ai comuni le funzioni catastali, anche ai fini del trasferimento agli stessi della titolarità nonché dei relativi proventi dell'imposizione sugli immobili e del riconoscimento di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;
h) prevedere forme di supporto, collaborazione e cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per ciò che concerne l'impiego di fondi strutturali europei;
i) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;
l) indicare i princìpi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;
m) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;
n) dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.
4. Qualora, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie alloro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità fra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
10. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».
ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 19.
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;
b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;
c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;
d) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);
e) garanzia per le regioni, in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);
f) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.
EMENDAMENTI
VITALI, BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO
Respinto
Sostituire l'articolo 19, con il seguente:
«Art. 19.
(Transizione)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), ovvero non riconducibili a tale vincolo;
b) i fabbisogni finanziari correnti in termini standard di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1);
c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3);
d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini standard di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;
e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;
g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regola2mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), j) e g) della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere p) e q) della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera r) della presente legge».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 20.
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Le parole da: «Al comma 1» a: «tempo sostenibile» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile».
Respinto
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni pubbliche degli enti locali».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione».
PARDI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere p) e q), della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera r), della presente legge».
ORDINE DEL GIORNO
MAURO, BODEGA, GARAVAGLIA MASSIMO
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
esaminato il disegno di legge n. 1117,
considerato il contenzioso tra Stato e Regioni prodottosi a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e della relativa attuazione;
rilevata l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni costituzionali sull'attribuzione o il conferimento delle funzioni amministrative,
impegna il Governo a promuovere, contestualmente alla predisposizione dei decreti legislativi, l'attuazione delle predette disposizioni costituzionali secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 13 del 2004.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 20.
Approvato nel testo emendato
(Norme transitorie per gli enti locali)
1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);
c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;
e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d).
2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia;
f) funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.
4. Per le province, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.
EMENDAMENTI
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».
BELISARIO, DE TONI, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera c), prima della parola: «determinazione» inserire le seguenti: «fino alla definizione dei costi standarddelle funzioni fondamentali degli enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:
1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.
2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Id. em. 20.501
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:
1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.
2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».
INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis). prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON
Id. em. 20.504
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis. prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».
PARDI, BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. Il decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera c), è adottato entro il termine del 30 giugno 2009».
BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)
1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:
«Titolo I-bis.
(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)
Capo I
(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)
Art. 12-bis.
(Funzioni fondamentali)
1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.
2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:
a) la funzione normativa;
b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;
c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;
d) la funzione di controllo interno;
e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;
f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.
3. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:
a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:
1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;
2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale:
b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:
1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;
2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;
4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;
c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:
1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;
2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;
3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;
4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;
d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:
1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;
2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.
4. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.
5. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:
a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientaIe;
3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;
4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;
c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:
1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;
2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.
6. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.
7. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».
DONAGGIO, GARAVAGLIA MARIAPIA (*), STRADIOTTO (*)
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantita ai comuni, a partire dal 2010 e fino alla regimentazione della presente legge, la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 20 per cento del gettito territorialmente prodotto».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
IL RELATORE
Approvato
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».
Respinto
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per gli asili nido» inserire le seguenti: «, per il sistema integrato della scuola dell'infanzia».
Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «fatta eccezione per» con le seguenti: «compresi».
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis. funzioni di promozione locale dello sviluppo economico».
Respinto
Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «dell'ambiente» inserire le seguenti: «e di manutenzione urbana».
Il Relatore
Approvato
Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per il servizio idrico integrato»; alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori».
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis. funzioni relative ai servizi culturali e di promozione sportiva».
ORDINE DEL GIORNO
MAURO, BODEGA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
esaminato l'Atto Senato n. 1117, "Delega al Governo" in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
premesso che occorre assicurare la piena attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, in primo luogo attraverso la valorizzazione degli strumenti normativi vigenti, a partire dall'articolo 7 della legge n. 131 del 2003,
impegna il Governo a dare piena ed efficace attuazione all'articolo 118 della Costituzione, nei settori in cui ciò non si è ancora realizzato, a partire dall'istruzione.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20
INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Respinto
Dopo l'articolo 20,inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)
1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture -uffici territoriali del Governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 21.
Approvato nel testo emendato
(Perequazione infrastrutturale)
1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;
c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
e) valutazione della specificità insulare.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
EMENDAMENTI
BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «distribuzione del gas,» aggiungere le seguenti: «l'estrazione di oli minerali,».
BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «anche in riferimento a quella di interesse nazionale, ovvero di altre regioni».
CABRAS, SANNA, SBARBATI, SCANU
Approvato
All'emendamento 21.800 del Governo, dopo la parola "divario", inserire: "di sviluppo economico"
BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
All'emendamento 21.800 del Governo, dopo le parole "divario derivante", aggiungere le seguenti: "dalle supercifi utilizzate a fini di interesse nazionale ovvero di altre Regioni, nonché derivante"
IL GOVERNO
Approvato nel testo emendato
All'articolo 21, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione».
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».
VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO, FERRARA, MARAVENTANO, SALTAMARTINI, FAZZONE, POLI BORTONE, COSTA, SANCIU, COMINCIOLI, PISANU, MASSIDDA, DELOGU, SANNA , SBARBATI
V. testo 3
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:
«con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario dell'insularità».
Al comma 2, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».
VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO, FERRARA, MARAVENTANO, SALTAMARTINI, FAZZONE, POLI BORTONE, COSTA, SANCIU, COMINCIOLI, PISANU, MASSIDDA, DELOGU, SANNA, SBARBATI, BATTAGLIA (*)
Id. em. 21.800 nel testo emendato
All'articolo 21, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione».
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni i beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21
Il Relatore
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Norme transitorie per le città metropolitane)
1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla Provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino nel complesso almeno il cinquanta per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione.
2-bis. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione espresso entro novanta giorni. Si osservano le seguenti modalità:
a) Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) la città metropolitana si articola al suo interno in comuni;
c) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme dì coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; disciplina altresì le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;
d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella proposta di istituzione; il referendum è senza quorum di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del trenta per cento.
3. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, osservando le disposizioni della legge 25 giugno 1970, n. 352, in quanto compatibili.
4. Con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 1, successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, verranno definitivamente istituite le città metropolitane.
5. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della città metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai componenti del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico.
6. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia.
7. Dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 2-bis, lettera d), e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta.
8. Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi.
9. Ai medesimi fini di cui al comma 8 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
IL GOVERNO
Ritirato
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis
(Norme transitorie per le città metropolitane)
1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla Provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino nel complesso almeno il cinquanta per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione.
2-bis. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione espresso entro novanta giorni. Si osservano le seguenti modalità:
a) Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) la città metropolitana si articola al suo interno in comuni;
c) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme dì coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; disciplina altresì le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;
d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella proposta di istituzione; il referendum è senza quorum di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del trenta per cento.
3. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, osservando le disposizioni della legge 25 giugno 1970, n. 352, in quanto compatibili.
4. Con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 1, successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, verranno definitivamente istituite le città metropolitane.
5. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della città metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita per le relative attività dei componenti del consiglio provvisorio.
6. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia.
7. Dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 2-bis, lettera d), e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta.
8. Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia sono considerate funzioni della città metropolitana agli stessi fini di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi.
9. Ai medesimi fini di cui al comma 8 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana di cui al presente articolo, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 22.
Accantonato
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle Città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la regione Lazio;
c) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
e) edilizia pubblica e privata;
f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei princìpi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle Città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.
PROPOSTA DI STRALCIO
BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Accantonata
Stralciare l'articolo.
EMENDAMENTI
LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI
Accantonato
Sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:
«1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.
3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.
6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.
7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.
8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.
9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.
11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.
12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo status degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i princìpi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271 e 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:
a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;
b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;
c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;
e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;
f) grandi infrastrutture;
g) sicurezza e protezione civile;
h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;
i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;
m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.
14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.
15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.
16. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei princìpi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.
18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 17.
19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.
20. Il decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.
24. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale».
Il Relatore
Accantonato
All'articolo 22:
al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti parole: "concorso alla";
al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: "dei princìpi";
al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "regionale" inserire le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione";
al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Lo status dei membri dell'Assemblea capitolina è disciplinato dalla legge dello Stato".
ORDINE DEL GIORNO
FILIPPI ALBERTO, BODEGA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, MAURO, VACCARI
Accantonato
Il Senato,
esaminato l'Atto Senato n. 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
premesso che:
l'articolo 14, per le Città metropolitane, prevede che sia assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni;
l'articolo 22, in particolare, detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevedendo l'attribuzione a Roma di ulteriori funzioni amministrative;
l'articolo 22, comma 5 prevede che sia disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, attraverso la specificazione delle funzioni e la definizione delle modalità di trasferimento delle relative risorse umane e mezzi; inoltre, si prevede l'assegnazione di ulteriori risorse, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle ulteriori funzioni amministrative attribuite alla citta di Roma;
impegna il Governo:
ad interpretare gli articoli 14 e 22 garantendo che anche a regime l'attribuzione delle risorse umane e dei mezzi, nonché i tributi e le entrate proprie riconosciuti alle Città metropolitane e a Roma capitale siano commisurati alle funzioni e alle competenze effettivamente attribuite a tali enti.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22
CECCANTI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Accantonato
Dopo l'articolo 22,inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunita'locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;
c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;
d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;
e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i princi'pi di cui all'articolo 119 della Costituzione;
f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;
g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
h) previsione che il sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata;
i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità».
VITALI, ROSSI NICOLA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, SANNA, STRADIOTTO
Accantonato
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Finanziamento della città di Roma, Capitale della Repubblica)
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica.
2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle città metropolitane, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.
3. Salvo quanto privisto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, alla Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commissurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili».
ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 23.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
b) definizione con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere: «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali».
MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'ANCI e l'UPI».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) autonomia di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei princìpi comunitari di concorrenza».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23
VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA
Respinto
Dopo l'articolo 23,inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali)
1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 24.
Approvato
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.
c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.
EMENDAMENTI
CECCANTI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.
4. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.
5. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.
3. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».
STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e della dotazione infrastrutturale dei servizi».
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite» aggiungere le seguenti: «dei servizi e delle infrastrutture».
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione, di solidarietà» aggiungere le seguenti: «e di fiscalità compensativa e di vantaggio».
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) definiscono in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le regioni a statuto speciale che nei loro statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi».
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) individuano, per le aree sottosviluppate, forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).».
VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».
PARDI, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Respinto
Sopprimere il comma 4.
Ritirato
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».
PARDI, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Respinto
Sopprimere il comma 5.
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI
Art. 25.
Approvato nel testo emendato
(Salvaguardia finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.
3. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
EMENDAMENTI
STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25.
(Revisione della dimensione del sistema perequativo)
1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 20, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».
LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri».
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) per le finalità di cui alla lettera b), sia garantito che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui alla presente legge, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare Regioni ed Enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale».
Ritirato e trasformato nell'odg G25.701
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria. L'Attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.
2-ter. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».
ORDINI DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato l'AS 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
premesso che:
l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rende necessario riaprire un confronto parlamentare sui contenuti di una più ampia riforma della Costituzione, atta a garantire la definitiva transizione al federalismo del nostro ordinamento;
prioritaria appare, in particolare, la trasformazione del nostro sistema di bicameralismo perfetto, attraverso la riforma del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istanze territoriali;
a tal fine, è opportuno riprende il dibattito avviato nella passata legislatura sul testo unificato AC 553 e abb., adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati come testo base;
la proposta prevedeva, in particolare, la riforma della seconda Camera in un Senato federale della Repubblica, eletto su base regionale;
impegna il Governo:
a promuovere la ripresa di un dibattito parlamentare sulla riforma costituzionale del nostro ordinamento in senso federale, che contempli in particolare la trasformazione del Senato in un'assemblea rappresentativa delle istanze territoriali.
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(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione dei disegni di legge n. 1117, 316 e 1253, recanti deleghe legislative per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di federalismo fiscale;
considerato che:
l'attuazione dell'autonomia finanziaria e fiscale delle Regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;
la disponibità delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni nelle materie di competenza;
nel corso dell'esame è emersa in più occasioni l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni, importanti interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie;
tali interventi, pertanto, costituiscono un completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei princìpi di federalismo fiscale;
il processo di realizzazione del federalismo fiscale e la stessa attuazione, nel suo complesso, del nuovo Titolo V, rendono opportuno ridefinire l'equilibrio dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica nonché la struttura e le funzioni del Parlamento;
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali postula anche la definizione di un nuovo Codice delle autonomie;
afferma il proposito:
di procedere tempestivamente nelle conseguenti misure di revisione costituzionale e di innovazione legislativa.
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(*) Accolto dal Governo
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
considerato che:
l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;
la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;
nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;
l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva,
impegna il Governo
a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo;
a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,
impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL fino al suo completo azzeramento, a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
considerato che:
l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;
la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;
nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;
l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva,
impegna il Governo
a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo;
a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,
impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL fino al suo completo azzeramento:
a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;
a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.
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(*) Accolto dal Governo.
ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 26.
Approvato
(Abrogazioni)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione .