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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 130 del 22/01/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

130a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2009

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente NANIA,

indi del presidente SCHIFANI

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(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 132 e 239 del 26 gennaio e del 21 luglio 2009
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,38.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,42 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1117, nel testo proposto dalle Commissioni riunite Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 13 ed è stato accantonato l'emendamento 13.0.501. Passa all'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 14.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni, la prima delle quali seguita da controprova chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 14.700 e 14.500. Il Senato approva quindi l'articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

GERMONTANI (PdL). Trasforma l'emendamento 15.506 nell'ordine del giorno G15.506 (v. Allegato A), sottoscritto da tutte le senatrici del Gruppo. L'atto di indirizzo impegna il Governo, in sede di attuazione della delega, a osservare il principio di promozione delle pari opportunità, con particolare riguardo agli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

ADAMO (PD). Le senatrici del Gruppo PD sottoscrivono l'ordine del giorno, trattandosi di affermare il principio della promozione delle pari opportunità, come proposto con emendamenti del Gruppo.

AZZOLLINI, relatore. E' contrario agli emendamenti, ma favorevole all'ordine del giorno G15.506.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Condivide il parere del relatore. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G15.506.

Il Senato respinge l'emendamento 15.500.

PROCACCI (PD). Ritira l'emendamento 15.501 e chiede una riconsiderazione del parere sull'emendamento 15.502 (testo 2) che, correggendo il testo originariamente presentato, prevede che i finanziamenti dell'Unione europea non possano essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato.

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.502 (testo 2).

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Condivide il parere favorevole.

INCOSTANTE (PD). Sottoscrive l'emendamento 15.502 (testo 2).

IZZO (PdL). Aggiunge la sua firma e quella del senatore Nessa all'emendamento 15.502 (testo 2).

PRESIDENTE. Anche i senatori Valentino, Centaro e Costa hanno aggiunto la loro firma. Invita i senatori che intendono sottoscrivere l'emendamento a far pervenire la relativa comunicazione alla Presidenza.

Il Senato approva l'emendamento 15.502 (testo 2) e respinge l'emendamento 15.503.

INCOSTANTE (PD). Dichiara voto favorevole sull'emendamento 15.504 che, nell'attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, impedisce che dalla prossimità degli enti locali al confine con altri Stati o con le Regioni a statuto speciale derivino specifici vantaggi.

Il Senato respinge l'emendamento 15.504.

IZZO (PdL). Ritira l'emendamento 15.700.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.505 è stato ritirato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.507 e 15.508.

INCOSTANTE (PD). Chiede una riconsiderazione del parere espresso sull'emendamento 15.509.

AZZOLLINI, relatore. Ribadisce il parere contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 15.509.

PROCACCI (PD). A nome del Gruppo, dichiara voto favorevole sull'articolo 15 esprimendo apprezzamento per l'introduzione del metodo della programmazione pluriennale degli interventi speciali e per l'attenzione rivolta ai territori montani, alle isole minori e alle aree sottoutilizzate.

Il Senato approva l'articolo 15, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, relatore. L'emendamento 16.400, recependo istanze avanzate dalla senatrice Sbarbati, introduce tra i criteri direttivi del coordinamento fiscale dei diversi livelli di governo un sistema premiante per enti che partecipino a progetti strategici di carattere ambientale a vantaggio della comunità nazionale. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.500, 16.501, 16.505 e 16.506 sono stati ritirati.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 16.502 (identico al 16.503), 16.701 e 16.504. E' respinto anche l'emendamento 16.700. Il Senato approva invece l'emendamento 16.400.

BARBOLINI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all'articolo 16, che contempla misure idonee ad indurre, attraverso meccanismi premiali, comportamenti virtuosi da parte degli amministratori locali.

SBARBATI (PD). Esprime la propria soddisfazione per l'accoglimento della proposta modificativa relativa al ristoro del disagio sopportato dai territori in cui sorgono raffinerie tramite il trasferimento di parte delle accise.

Il Senato approva l'articolo 16, nel testo emendato. Risulta quindi respinto l'emendamento 16.0.500.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 17.700 e 17.500.

BARBOLINI (PD). Le norme relative al patto di convergenza, che consentono di armonizzare meglio l'intera materia, sono frutto del contributo costruttivo del Partito Democratico e giustificano il voto favorevole sull'articolo 17. Si pongono così in stretto rapporto le esigenze dei cittadini con i livelli delle prestazioni che gli enti locali sono tenuti a fornire. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato approva l'articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.

BASTICO (PD). Illustra l'emendamento 18.0.500, con il quale si sollecita la presentazione da parte del Governo di una riforma che incida sull'organizzazione delle funzioni degli enti locali. L'adozione della Carta delle autonomie, su cui il Governo ha espresso il proprio impegno, è obiettivo se non propedeutico certamente condizionante la realizzabilità del federalismo fiscale, tanto è vero che il testo in esame individua al riguardo una normativa di carattere transitorio.

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 18.500. Risultano quindi respinti gli emendamenti 18.501 e 18.502.

INCOSTANTE (PD). Sebbene l'impegno del Governo a presentare in tempi rapidi la Carta delle autonomie e gli interventi correttivi accolti in Commissione rappresentino un segnale particolarmente positivo, la scelta di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione senza prima aver riformato l'impianto delle funzioni dei diversi livelli di governo motiva il voto contrario del Gruppo sull'articolo 18.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Pur comprendendo le ragioni della contrarietà politica espressa dalla senatrice Incostante, rileva come l'Esecutivo stia provvedendo a colmare un vuoto legislativo che perdura da troppo tempo e si accinga ad intervenire sulle questioni rimaste irrisolte, già a partire dal testo in esame, come nel caso delle Città metropolitane.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 18. Il Senato, quindi, respinge l'emendamento 18.0.500.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

ADAMO (PD). L'emendamento 19.505 ha lo scopo di attivare strumenti fiscali idonei a rendere possibili le forme di federalismo differenziato previste dal comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 19.500. Risulta quindi respinto l'emendamento 19.600 prima parte, con preclusione della restante parte e dell'emendamento 19.501.

PROCACCI (PD). Dichiara il voto favorevole all'emendamento 19.502, sottolineando come sia ancora sconosciuto l'impatto finanziario del provvedimento.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e CINTOLA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 19.502, 19.503 e 19.505. Risulta respinto l'emendamento 19.504.

STIFFONI, segretario. Dà lettura dell'ordine del giorno G19.300 (v. Allegato A).

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Accoglie l'ordine del giorno G19.300.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 19.

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Ribadendo l'inopportunità e l'incostituzionalità che il fondo di perequazione sia gestito non dallo Stato ma dalle Regioni, evidenzia l'eccessiva genericità dei principi e dei criteri direttivi della delega, specie laddove subordina le finanze di Comuni e Province alle decisioni politiche delle Regioni. Inoltre, l'aver assegnato ai Comuni la facoltà di disporre discrezionalmente delle tasse patrimoniali (ancorché non sulla prima casa) rischia di provocare un incremento sensibile del prelievo fiscale a carico dei cittadini. Per queste ragioni propone la soppressione dell'articolo.

BARBOLINI (PD). In assenza della Carta delle autonomie di un riferimento preciso alle funzioni fondamentali degli enti locali, per valutare l'entità delle spese da essi attualmente sostenute si fa provvisoriamente riferimento all'elenco contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996. Tale elenco appare però incompleto e obsoleto, mancando elementi importanti come la promozione culturale e sportiva, la manutenzione urbana e gli interventi per i minori.

PROCACCI (PD). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 20.503 che, in parte riprendendo le tematiche appena esposte dal senatore Barbolini e in parte ribadendo l'impossibilità di conoscere l'impatto finanziario reale del provvedimento in esame, sopprime la quantificazione provvisoria tra spese fondamentali e non fondamentali.

PARDI (IdV). Illustrando l'emendamento 20.506 sottolinea che la previsione di una delega concessa per un tempo indeterminato contrasta con l'articolo 76 della Costituzione.

BASTICO (PD). L'elenco delle funzioni per Comuni, Province e aree metropolitane proposto all'emendamento 20.508 dimostra che si sarebbe potuto definire meglio nel provvedimento di delega l'organizzazione delle funzioni fondamentali delle autonomie locali, piuttosto che rimandare all'elenco stilato in un periodo antecedente alla riforma del Titolo V. L'articolo 20 si limita a definire norme di finanziamento ma non interviene, come invece sarebbe stato opportuno, sull'assetto istituzionale.

DONAGGIO (PD). Nella definizione della quota di partecipazione all'IRPEF destinata ai Comuni non è opportuno limitarsi a fare rinvio ai decreti attuativi: un'indicazione delle percentuali per il periodo transitorio può essere inserita già nel disegno di legge in esame, come suggerisce l'emendamento 20.701. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI, relatore. L'emendamento 20.850, testé distribuito, recepisce i suggerimenti dell'opposizione, in particolare in merito al servizio idrico integrato. La finalità è quella di garantire l'erogazione dei servizi sociali da parte dei Comuni.

Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20, ad eccezione degli emendamenti 20.400 e 20.850.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il parere è conforme a quello del relatore. I riferimenti alle funzioni fondamentali degli enti locali contenuti nel disegno di legge sono meramente finalizzati alla quantificazione dei costi standard e che la loro compiuta definizione sarà disposta con un successivo provvedimento, che verrà prontamente sottoposto all'esame del Parlamento: il Governo si impegna infatti a presentare, nel prossimo Consiglio dei ministri, un disegno di legge contenente il cosiddetto Codice delle autonomie, mentre è stato comunicato che un disegno di legge a firma della senatrice Bastico sul medesimo argomento sarà posto all'ordine del giorno della Commissione affari costituzionali già dalla prossima settimana.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.700 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 20.600, 20.501 (identico all'emendamento 20.502), 20.503, 20.504 (identico all'emendamento 20.505) e 20.507. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 20.500, 20.506 e 20.508 (testo corretto).

MORANDO (PD). L'emendamento 20.701 garantisce ai Comuni, a partire dal 2010 e fino alla piena attuazione della riforma, la compartecipazione all'IRPEF fino al 20 per cento del gettito territorialmente prodotto. Tale disposizione, che prevista a regime risulterebbe poco coerente con l'impianto normativo complessivo, appare invece opportuna se applicata per un periodo transitorio, al fine di compensare i Comuni del mancato introito causato dall'abolizione dell'ICI. (Applausi dal Gruppo PD).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Aggiunge la firma all'emendamento.

STRADIOTTO (PD). Sottoscrive l'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 20.701. Il Senato approva l'emendamento 20.400 e respinge gli emendamenti 20.702 (testo 2), 20.703 e 20.704.

INCOSTANTE (PD). L'emendamento 20.850, riguardante i servizi per l'infanzia e i minori prestati dai Comuni, è il frutto virtuoso dell'approfondimento e del confronto parlamentare e consente un significativo miglioramenti al testo dell'articolo.

Il Senato approva l'emendamento 20.850. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 20.705.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G20.300 (v. Allegato A). Essendo stato accolto dal Governo non verrà posto in votazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 20, nel testo emendato e respinge l'emendamento 20.0.500.

AZZOLLINI, relatore. Chiede l'accantonamento dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti, per consentire un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento e passa all'esame dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti.

INCOSTANTE (PD). Chiede una breve sospensione per esaminare attentamente gli articoli 21 e 22.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Chiede di sospendere i lavori , per arrivare alla stesura di un testo quanto più possibile condiviso.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,40.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato l'emendamento 21.800 (v. Allegato A): dispone il termine per presentare eventuali sub-emendamenti e sospende la seduta fino alle 12,10 per consentire ai Gruppi ulteriori approfondimenti.

La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,40.

ASTORE (IdV). Non avendo potuto partecipare al confronto intervenuto nella sospensione dei lavori, chiede ulteriore tempo per prendere visione degli emendamenti e subemendamenti presentati.

PRESIDENTE. I testi dei nuovi emendamenti e subemendamenti sono in distribuzione.

GIAMBRONE (IdV). Si associa alla richiesta del senatore Astore, visto che i testi delle nuove proposte emendative - tra cui l'emendamento 21.800 - sono stati appena distribuiti.

PRESIDENTE. Ai senatori è stato messo a disposizione del tempo adeguato per esaminare l'emendamento 21.800 e per presentare subemendamenti, che sono ora in distribuzione.

AZZOLLINI, relatore. Il Gruppo del senatore Astore ha senz'altro avuto il tempo di visionare attentamente l'emendamento del Governo, visto cha ha presentato su di esso un subemendamento.

PRESIDENTE. Risulta infatti che il subemendamento 21.800/2 sia stato presentato da senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori. Passa quindi all'esame dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 21.700 mira a sopprimere l'articolo 21, il quale contiene norme che si sovrappongono alla disciplina contenuta negli statuti speciali delle Regioni in materia di contribuzione dello Stato alla realizzazione di opere pubbliche, così ledendo una prerogativa esclusiva ed introducendo peraltro una normativa non condivisibile, la quale attribuisce ad una non meglio precisata cabina di regia il compito di stabilire, per tutto il Paese, quali opere debbano essere realizzate. Quanto all'emendamento 21.800, anch'esso è in aperta violazione con disposizioni contenute negli statuti delle Regioni speciali ed è inoltre criticabile che per finanziare i collegamenti con le isole minori il Governo ricorra a dei fondi speciali, posto che la continuità territoriale rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite dallo Stato con priorità e continuità. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

PARDI (IdV). Gli emendamenti 21.500 e 21.501 sono volti ad introdurre modifiche atte a meglio tutelare i territori interessati dall'estrazione degli oli minerali e le realtà territoriali svantaggiate.

CABRAS (PD). Illustra il contenuto del subemendamento 21.800/1 e osserva che la disciplina contenuta nell'articolo 21 non lede le prerogative delle Regioni a statuto speciale, dato che le perequazioni inerenti alle differenze fiscali e infrastrutturali non fanno distinzione alcuna tra Regioni, come ben si evince da un'attenta lettura dell'articolo 119 della Costituzione.

BIANCO (PD). L'emendamento 21.701 (testo 2), presentato insieme a senatori della maggioranza intende migliorare un articolo che rappresenta comunque un grande risultato positivo del lavoro svolto in Commissione: prevede che nel deficit infrastrutturale, insieme con il trasporto pubblico locale, venga considerato anche gli ulteriori problemi di competitività delle isole.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. L'emendamento 21.701 (testo 2) presenta differenze di modesto rilievo rispetto all'emendamento del Governo ed invita quindi i presentatori a riformularne il testo così da garantire la piena identità delle proposte emendative.

VIZZINI (PdL). Accoglie l'invito del ministro Calderoli e si dichiara disponibile a modificare anche il subemendamento presentato.

GASPARRI (PdL). Conviene sulla proposta avanzata dal ministro Calderoli, esprimendo soddisfazione per gli emendamenti in oggetto, i quali rispondono alle esigenze della realtà insulare italiana sul piano delle infrastrutture ordinarie, anche per quanto riguarda le vicende del trasporto locale e dei collegamenti con le isole. La piena convergenza sull'emendamento del Governo dovrebbe inoltre essere accolta con particolare favore dall'opposizione, in quanto consente l'esplicitazione del riferimento all'articolo 119 della Costituzione, riformato nel 2001 dal Governo di centrosinistra.

ZANDA (PD). L'iniziativa emendativa del Governo è intervenuta successivamente alla presentazione dell'emendamento 21.701 (testo 2) e sarebbe pertanto stato opportuno procedere alla riformulazione dell'emendamento 21.800 e mettere in votazione la proposta emendativa di origine parlamentare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Non rientrando nelle competenze della Presidenza pronunciarsi sul dibattito relativo alla primogenitura o meno dell'emendamento 21.701 (testo 2), si limita ad osservare che, stante la disponibilità del presidente Vizzini a riformulare il testo dell'emendamento per renderlo identico a quello del Governo, a sua volta modificato dall'emendamento 21.800/1, si procederà quindi alla votazione dei due emendamenti.

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e subemendative, ad eccezione degli emendamenti 21.800 e 21.701 (testo 3) e del subemendamento 21.800/1.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprime parere conforme a quello del relatore.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 21.700, soppressivo dell'articolo 21, di cui non condivide anzitutto la previsione che, nella fase transitoria di attuazione del federalismo fiscale, tutti gli organi di programmazione economica, a cominciare dal CIPE, siano di fatto sostituiti da una cabina di regia chiamata a compiere una ricognizione delle opere pubbliche da realizzare e degli interventi attuativi dell'articolo 119, comma 5. Le disposizioni in oggetto sono inoltre da rigettarsi in quanto lesive delle prerogative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e tali da non garantire il principio della continuità territoriale secondo forme e criteri adeguati. (Applausi del senatore Fosson).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 21.700 e approva gli emendamenti 21.800/1 e 21.800 (nel testo emendato), identico al 21.701 (testo 3). Sono inoltre respinti gli emendamenti 21.500, 21.501 e 21.800/2.

CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Dichiara voto favorevole all'emendamento 21.502 che, tra i principi e criteri direttivi cui deve essere improntata la ricognizione degli interventi infrastrutturali da ricondurre nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, introduce il criterio della valutazione della capacità produttiva energetica, reale e potenziale, di ciascuna Regione.

Il Senato respinge gli emendamenti 21.502 e 21.503.

BIANCO (PD). A nome del Gruppo dichiara voto favorevole sull'articolo 21 che ha fatto registrare miglioramenti significativi. Si prevede infatti che la perequazione tenga conto delle differenti dotazioni infrastrutturali delle Regioni. Ricorda infine al senatore D'Alia che, per il loro valore costituzionale, le norme delle Regioni a statuto speciale non possono essere superate da norme ordinarie e che gli interventi infrastrutturali aggiuntivi, menzionati all'articolo 21, avranno effetti positivi per il Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato approva l'articolo 21, nel testo emendato.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Preannunciando la presentazione di un emendamento sulle aree metropolitane, chiede l'accantonamento dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, accantona l'articolo 22 e i relativi emendamenti. Passa quindi all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 23.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Condivide il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.500, 23.501 e 23.502 e approva l'articolo 23. E' quindi respinto l'emendamento 23.0.500.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti.

LUMIA (PD). L'emendamento 24.502 prevede che, nell'ambito del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale, si tenga conto del deficit nelle dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari. L'emendamento 24.505 introduce un esplicito riferimento alla fiscalità compensativa e di vantaggio per indurre le autonomie speciali a investire in progetti di ammodernamento delle infrastrutture. L'emendamento 24.506 prevede la definizione in modo pattizio delle norme per le Regioni a statuto speciale che prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese aventi stabilimenti nel territorio della Regione.

PARDI (IdV). Illustra gli emendamenti 24.509 e 24.700. Il primo mira a sopprimere un comma che, a causa della formulazione ambigua, rende incerto il contributo delle Regioni speciali agli obiettivi di perequazione. Il secondo tende a ridimensionare il concetto di autonomia speciale, che rischia di comportare la sottrazione agli obblighi della solidarietà nazionale.

SANNA (PD). Ritira l'emendamento 24.510 in considerazione del fatto che nel testo proposto dalle Commissioni è stato accolto il principio secondo cui gli esiti della negoziazione tra Stato e Regioni sono sottoposti alla verifica del Parlamento.

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Condivide il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.600, 24.501, 24.504, 24.507, 24.509 e 24.700. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e LUMIA (PD), sono respinti gli emendamenti 24.500, 24.502, 24.503, 24.505, 24.506 e 24.508.

PEDICA (IdV). Invita la Presidenza a controllare la regolarità delle operazioni di voto ed a sanzionare con i preannunciati provvedimenti i senatori che si rendessero responsabili di comportamenti irregolari.

PRESIDENTE. E' compito precipuo dei senatori Segretari vigilare sulla correttezza delle votazioni e lo stanno svolgendo con grande attenzione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 24. (Proteste dei senatori Pedica e Incostante sulla regolarità delle operazioni di voto. Commenti del senatore Gramazio).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti.

LANNUTTI (IdV). Poiché il federalismo fiscale dovrebbe comportare un'amministrazione pubblica più efficiente e meno costosa, l'emendamento 25.501 esplicita che l'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri.

BARBOLINI (PD). L'emendamento 25.300 prevede una graduale riduzione della pressione fiscale, secondo procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica. Di tale riduzione devono beneficiare prioritariamente i lavoratori dipendenti a basso reddito, i lavoratori precari, le famiglie con figli minori e i pensionati a basso reddito.

BALDASSARRI (PdL). L'articolo 25 prevede espressamente, a salvaguardia dei saldi del bilancio statale, che sia rispettato il Patto europeo di stabilità: garantisce cioè la tenuta dei saldi di bilancio. Nulla impedisce però che i saldi di bilancio siano rispettati aumentando, insieme alla spesa, la pressione fiscale. L'emendamento 25.701, prevedendo una graduale riduzione della pressione fiscale complessiva ai livelli che il centrodestra lasciò nel 2006 dopo la sua esperienza di Governo, introduce un'ulteriore garanzia circa il rapporto tra entrate e spese. Se è vero, infatti, che il federalismo fiscale rende l'amministrazione più prossima al cittadino, anche a livello statale deve essere più trasparente il rapporto tra imposte pagate e servizi erogati. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

AZZOLLINI, relatore. Invita alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 25.701. Esprime parere favorevole sull'emendamento 25.400 e contrario sui restanti emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 25.700 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 25.500 e 25.501. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 25.300. Il Senato approva l'emendamento 25.400.

BALDASSARRI (PdL). Ritira l'emendamento 25.701 e presenta l'ordine del giorno G25.701. Chiede che ne sia data lettura e che l'Assemblea si pronunci con una votazione nominale elettronica. (Applausi ironici dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente).

ROSSI Nicola (PD). L'invito al ritiro della norma di salvaguardia proposta dal senatore Baldassarri dovrebbe fondarsi su valutazioni e previsioni che ieri il ministro Tremonti ha confessato di non essere, al momento, in grado di fare. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. L'articolo 25 già contiene adeguate misure di garanzia rispetto al livello massimo di imposizione fiscale e l'introduzione di una previsione normativa così specifica comporterebbe un'eccessiva rigidità. Tuttavia il Governo è pronto ad assumere l'impegno a perseguire gli obiettivi proposti con l'ordine del giorno. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

MORANDO (PD). Considerato che la causa dell'elevato livello della pressione fiscale in Italia è il consistente debito pubblico, dovuto principalmente ad una spesa corrente primaria incontrollata, l'obiettivo di riduzione progressiva della tassazione generale proposto prima nell'emendamento e poi nell'ordine del giorno del senatore Baldassarri può essere coerentemente perseguito solo nel caso in cui si agisca anche sul fronte della spesa, altrimenti si tratta di una disposizione propagandistica. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI, relatore. Il testo dell'articolo 25, che recepisce molti dei suggerimenti avanzati in Commissione, già specifica lo stretto rapporto intercorrente tra la riduzione della spesa corrente e la riduzione della tassazione; inoltre, nel trasferimento di funzioni tra i diversi livelli amministrativi, sono esplicitamente evitate duplicazioni di risorse umane e finanziarie e, conseguentemente, aumenti di pressione fiscale. L'ordine del giorno G25.701 quindi è condivisibile solo in quanto precisa meglio ciò che è già contemplato nel testo dell'articolo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

STIFFONI, segretario. Dà lettura dell'ordine del giorno G25.701.

BALDASSARRI (PdL). Ringraziando il Governo per aver anticipato l'accoglimento di un importante impegno politico, dichiara la disponibilità a specificare meglio l'obiettivo di riduzione della spesa corrente primaria, secondo le indicazioni del senatore Morando.

MORANDO (PD). Propone di inserire prima dell'obiettivo di riduzione della pressione fiscale, puntualmente declinato nell'ordine del giorno, la definizione precisa dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente primaria, della spesa corrente e della spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione.

BALDASSARRI (PdL). Accoglie la proposta del senatore Morando e presenta l'ordine del giorno G25.701 (testo 2). (v. Allegato A).

AZZOLLINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G25.701 (testo 2), G25.100 e G25.200.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Accoglie gli ordini del giorno G25.701 (testo 2), G25.100 e G25.200.

Il Senato approva l'articolo 25, nel testo emendato, e l'articolo 26.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Propone di proseguire con le votazioni degli ultimi emendamenti anche oltre l'orario previsto per il termine della seduta. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Galperti).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni accoglie la richiesta del Ministro. Comunica che è stato presentato e poi ritirato dal Governo l'emendamento 21.0.500 e che il relatore ha presentato l'emendamento 21.0.100 sulle Città metropolitane.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Lamenta l'indisponibilità del testo dell'emendamento appena presentato dal relatore.

LEGNINI (PD). Temendo che le operazioni di voto degli ultimi emendamenti possano protrarsi per un tempo superiore a quello ipotizzato dal Ministro, propone di rinviarle alla seduta pomeridiana, magari anticipandone l'orario di inizio.

PRESIDENTE. Propone quindi di anticipare la seduta pomeridiana, prevista per le ore 17, alle ore 16.

QUAGLIARIELLO (PdL). Condivide la proposta del Presidente.

PRESIDENTE.Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,04.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,42).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (ore 9,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1117, 316 e 1253.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1117, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 13, ha avuto inizio la votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 ed è stato accantonato l'emendamento 13.0.501.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, relatore. Il parere, signor Presidente, è contrario su entrambi gli emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.700, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, il risultato è evidente.

BARBOLINI (PD). Ma se non ha votato nessuno!

AZZOLLINI, relatore. Dobbiamo evidenziare che la maggioranza è schiacciante, travolgente.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.500, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento 15.506 e l'ho trasformato nell'ordine del giorno G15.506, che illustro.

L'emendamento riguardava l'introduzione del principio di pari opportunità tra i princìpi e i criteri direttivi adottati in sede di decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

L'ordine del giorno G15.506 riguarda sempre questo: l'obiettivo è quello di impegnare il Governo, con riferimento a questo testo di fondamentale importanza relativo all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, anche in considerazione dell'articolo 51 della nostra Costituzione che prevede il principio delle pari opportunità, ad osservare il principio di promozione delle pari opportunità non soltanto con riferimento all'articolo che ho sopra citato, ma anche nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo agli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Il senso è che questo principio importante, che è entrato nella nostra Carta costituzionale, deve essere anche recepito e osservato in tutte le materie che si andranno a trattare e a toccare con questa legge delega.

L'ordine del giorno G15.506 è presentato da me e firmato da tutte le senatrici del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL).

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G15.506 della senatrice Germontani e quindi, se non ci sono problemi, non solo io, ma anche altre colleghe del mio Gruppo lo firmeremo molto volentieri, in modo che sia il più trasversale possibile.

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, lei è d'accordo?

GERMONTANI (PdL). Sì, signor Presidente, sono d'accordo anche perché abbiamo svolto un lungo lavoro in Commissione, che ha portato al recepimento di alcuni emendamenti da parte del relatore e, laddove si prevedono meccanismi premiali per gli enti virtuosi, è stata introdotta anche la formazione...

PRESIDENTE. Va bene, senatrice, abbiamo capito, grazie.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, è stata tolta la parola alla collega e concluderò io quello che stava dicendo: in Commissione avevamo già presentato insieme, a firma Germontani e Adamo, due emendamenti al testo che introducono il principio delle pari opportunità in alcuni articoli. Questo ordine del giorno permette di farne un criterio generale, che poi dovrà essere seguito anche nella promulgazione dei decreti attuativi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15 e favorevole sull'ordine del giorno G15.506. (Il senatore Azzollini si rivolge al rappresentante del Governo).

PRESIDENTE.Senatore Azzollini, lei è un elemento di disturbo costante. (Ilarità).

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.501.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.502 (testo 2).

PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). L'emendamento 15.502 è stato riformulato nella seguente maniera: «I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato». Spero che questa nuova formulazione porti il relatore, senatore Azzollini, e il Governo ad esprimere un parere favorevole.

Abbiamo sempre detto tutti che occorre fare in modo che i fondi europei - per dirla in modo grossolano - siano aggiuntivi. La precedente formulazione non andava bene e lo comprendo, perché poteva significare anche che i fondi europei dovessero essere solo aggiuntivi. Con la nuova formulazione, più chiara e precisa, penso che ci possa essere una positiva considerazione da parte della maggioranza e del Governo sul fatto che i finanziamenti europei non possano essere sostitutivi. Quelli che nel quinto comma dell'articolo 119 vengono definiti come contributi speciali che lo Stato deve impegnare e devolvere per le situazioni di particolare disagio nella vita del Paese, devono essere comunque destinati e non essere, di fatto, sostituiti dai fondi europei. Questo è un principio che tutti quanti abbiamo sempre conclamato. Spero che il Senato, la maggioranza e il Governo vogliano esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo ad esprimersi sulla riformulazione dell'emendamento in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, sono purtroppo costretto a disturbare sempre i lavori. Con la nuova formulazione, che è nettamente diversa e che fa seguito a un utile dibattito che si era già sviluppato in Commissione, credo di potere esprimere parere favorevole all'emendamento.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Presidente, anche il Governo è favorevole.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 15.502, nella nuova formulazione.

IZZO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (PdL). Chiedo, anche a nome del collega Nessa, di aggiungere la firma al nuovo testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Anche i colleghi Valentino, Centaro e Costa desiderano aggiungere la propria firma all'emendamento, così come riformulato. Chi intende sottoscriverlo può comunicarlo direttamente agli Uffici.

Metto ai voti l'emendamento 15.502 (testo 2), presentato dal senatore Procacci e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.503, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.504.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, vi è la perplessità che una serie di vantaggi previsti nel testo dell'articolo per i Comuni confinanti con altri Stati o con Regioni a Statuto speciale possano provocare delle situazioni di disparità e di ulteriore fuga, come già abbiamo visto, verso quei territori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.504, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.700.

IZZO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (PdL). Presidente, intendo ritirare l'emendamento 15.700 alla luce di un approfondimento dell'opportunità e della necessità di lasciare anche delle considerazioni specifiche per quanto riguarda i Comuni posti in prossimità dei confini con altri Stati o con Regioni a Statuto speciale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Anche l'emendamento 15.505 è stato ritirato.

L'emendamento 15.506 della senatrice Germontani è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G15.506 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 15.507, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.508, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.509.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Presidente, dal momento che con questo emendamento si propone semplicemente di modificare la rubrica dell'articolo, vorremmo comprendere qual è l'obiezione da parte del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, intende modificare il suo parere su questo emendamento?

AZZOLLINI, relatore. No, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.509, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15, nel testo emendato.

PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). L'articolo 15, di fatto, reca attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Abbiamo apprezzato la disponibilità al chiarimento - assolutamente necessario - sull'emendamento 15.502 che stabiliva la non sostituibilità dei contributi speciali dello Stato con quelli europei.

Per il resto, l'articolo tiene in considerazione positiva il metodo della programmazione pluriennale, l'attenzione ai territori montani, alle isole minori, alle aree sottoutilizzate del Paese e quindi mi sembra che con molta serenità e chiarezza individui e codifichi il modo di applicare il quinto comma dell'articolo 119.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 16, tranne che sull'emendamento 16.400, che ho presentato come relatore per soddisfare un'esigenza che era stata particolarmente caldeggiata dalla senatrice Sbarbati, la quale aveva segnalato quegli interventi di carattere ambientale che, a suo avviso, dovevano essere inseriti esplicitamente nel disegno di legge.

Con questo emendamento, si viene incontro appunto a tale esigenza, specificando gli interventi di carattere ambientale tra quei progetti di interesse della collettività nazionale che vengono presi in considerazione all'interno del disegno sul federalismo fiscale per essere finanziati.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.500 e 16.501 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.502, identico all'emendamento 16.503.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.502, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori, identico all'emendamento 16.503, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

230

Senatori votanti

229

Maggioranza

115

Favorevoli

93

Contrari

132

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.700, presentato dalla senatrice Donaggio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.701.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.701, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.504.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.504, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.400, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 16.505 e 16.506 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16, nel testo emendato.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, sui principi che attengono al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livello di Governo si è discusso in Commissione e si sono introdotti dei criteri che, se attuati conseguentemente, saranno utili ad orientare dei comportamenti di trasparenza e di virtuosità da parte del sistema degli enti decentrati. Soprattutto credo si introducano tematiche che gli amministratori locali hanno spesso auspicato e cioè che ci sia non un generico, indistinto assembramento delle responsabilità, ma una verifica effettiva dei comportamenti che, se efficaci, orientati ad un pubblico servizio e a produrre benefìci per la comunità, possono anche consentire dei riscontri di premialità e rafforzare il principio e il valore dell'autonomia dei territori e delle amministrazioni. Per questo motivo, esprimeremo un voto favorevolesull'articolo 16.

SBARBATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, per il suo Gruppo ha già preso la parola il collega Barbolini. Le concedo comunque un minuto.

SBARBATI (PD). La ringrazio, signor Presidente.

Intervengo solo per esprimere la soddisfazione perché il Governo, nella persona del relatore, ha accolto quel che di fatto era l'emendamento che ieri avevo proposto, dalle finalità ambientali, che riguardava i territori in cui operano le raffinerie in Italia. È noto che queste strutture industriali provocano una serie di disagi alle popolazioni. È giusto allora che, in materia di federalismo, si consenta ai Comuni sede di impianti per lo stoccaggio e la produzione del petrolio, di partecipare ad una quota delle accise.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.500, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, sempre sperando di non disturbare, Presidente!

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.700.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.700, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.500.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.500, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, l'articolo che riguarda il patto di convergenza è indubitabilmente frutto del contributo dell'iniziativa del Partito Democratico per dare più elementi di ancoraggio e di riferimento nonché di evoluzione a tutto l'impianto delineato dal disegno di legge. Vi era infatti il rischio di una impostazione che fotografasse la staticità delle condizioni e delle situazioni di spesa storica, modificandole in ragione dei costi standardsenza introdurre quell'elemento di coordinamento e di dinamicità nell'evoluzione del sistema che deve tendere a portare ad un livello di maggiore armonia e corrispondenza ai fabbisogni definiti e individuati come obiettivi tutto il livello delle prestazioni che il sistema degli enti territoriali può garantire alle diverse comunità locali.

Da questo punto di vista, ancorché con alcuni aspetti che tuttora meriterebbero di essere ulteriormente implementati, l'impianto dell'articolo, nella definizione del patto di convergenza, rappresenta un approdo significativo, importante e qualificante per il governo dell'intera problematica di coordinamento finanziario e di conseguimento di obiettivi del provvedimento in esame.

Per tali considerazioni voteremo a favore di questo articolo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASTICO (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 18.0.500, che per il Partito Democratico ha costituito uno dei punti fondamentali di tutta la discussione, lunga, complessa e io giudico positiva, che abbiamo svolto su questo disegno di legge.

La nostra posizione, che ribadisco qui molto rapidamente, era diretta ad eliminare tutti gli aspetti ordinamentali dal testo in discussione, partendo dagli articoli su Roma capitale, sulle funzioni e da tutte le norme che riguardano l'assetto delle istituzioni, pur ritenendo che avrebbero dovuto essere prima definite le funzioni e gli assetti e solo dopo il federalismo fiscale. Siamo giunti ad una posizione che mi sembra importante per l'impegno assunto qui dal Governo di approvare in tempi rapidi ed incardinare immediatamente nei lavori della 1a Commissione permanente la discussione sulla Carta delle autonomie. Ritengo che questo sia un risultato positivo che abbiamo ottenuto.

Abbiamo presentato l'emendamento che prevede l'adozione della Carta delle autonomie per rimarcare tale nostra posizione, che costituisce un elemento decisivo ed assoluto delle nostre scelte. Abbiamo progressivamente convenuto di individuare una normativa di carattere transitorio all'interno di questo testo; discuteremo negli articoli successivi i contenuti della stessa, integrando - almeno questa è la nostra richiesta - la normativa anche per quanto riguarda il tema delle Città metropolitane.

Voglio tuttavia ribadire qui che questa è per noi una posizione abbastanza debole e di assoluta inadeguatezza rispetto al quadro istituzionale di assetto delle autonomie locali che sarebbe necessario per una riforma del federalismo fiscale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il Governo esprime un parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.500.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.500, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.501, presentato dalla senatrice Vicari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.502, presentato dal senatore Papania.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, le motivazioni che ci indurranno a votare contro questo articolo sono state esplicitate della senatrice Bastico nel corso del suo intervento.

È un segnale politico molto chiaro. Avremmo preferito, credo anche a rigor di logica, che si definissero le funzioni e poi si attuasse l'articolo 119 della Costituzione. Purtuttavia credo che abbiamo fatto insieme al Governo numerosi passi avanti. Sappiamo che ci sono state difficoltà a definire tale percorso anche sul fronte delle autonomie locali. Sappiamo che il Governo si è impegnato a portare in Consiglio dei ministri la Carta delle autonomie e ad incardinarne la discussione presso il Senato. Quindi, da questo punto di vista il nostro giudizio è favorevole per il percorso politico che abbiamo iniziato; poi ci pronunceremo sui testi. Tuttavia rimane la nostra contrarietà di principio in quanto avremmo preferito e creduto necessario inserire la definizione delle funzioni degli enti locali all'interno di tale ragionamento o prioritariamente ad esso. Pertanto, voteremo contro l'articolo 18.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, posso comprendere la volontà politica di esprimere contrarietà a tale articolo. Abbiamo cercato di riempire un vuoto presente da tre legislature con misure transitorie, cercando il più possibile di limitare i danni. Il Governo, con il contributo di tutti, cercherà nel corso della mattinata di riempire un'altra delle caselle vuote da sempre, quella delle Città metropolitane, e mi auguro che si riesca ad individuare una soluzione condivisa.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.500, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame all'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare brevemente l'emendamento 19.505, di cui sono firmataria.

L'emendamento permetterebbe di introdurre nel testo al nostro esame l'attivazione degli strumenti anche di natura tributaria e fiscale, almeno in forma previsionale, per le Regioni che sono in grado di rientrare nella previsione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Da lombarda mi preoccupo della Lombardia che ha chiesto l'attivazione di tale comma, cioè del cosiddetto federalismo differenziato, che è una previsione costituzionale e che va in qualche modo prevista anche in questo testo, seppure in linea di massima.

Non c'è una parola nel testo su tale possibilità; ovviamente oggi non sono tante le Regioni in grado di accedere al terzo comma dell'articolo 16. Secondo me, è stato anche un passo esagerato quella della Regione Lombardia. In ogni caso, siccome è una previsione costituzionale e siccome - sul punto richiamerei l'attenzione di tutti i colleghi - lasciamo sostanzialmente la situazione inalterata per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, pur avendo con un nostro emendamento introdotto una norma per la partecipazione al fondo perequativo che sarà tutta da verificare secondo i loro Statuti, questo mio emendamento permetterebbe alle Regioni che lo volessero di adeguarsi progressivamente fino ad arrivare ad essere, come si suol dire, tutte speciali o tutte ordinarie, a seconda del punto di vista. Considero l'assenza di questa previsione nel testo di legge una lacuna grave. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.500.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.500, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.600, presentato dal senatore D'Alia, fino alle parole «tempo sostenibile».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.600 e l'emendamento 19.501.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.502.

PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, quello che ci accingiamo a votare è un emendamento che si rifà alla tesi fondamentale sulle funzioni pubbliche e non ad una distinzione.

L'unico aspetto che vorrei far presente all'Aula è che stiamo parlando di norme transitorie, quindi anche l'80 e il 20 per cento vengono garantiti soltanto nella fase transitoria. Lo scenario finale e l'impatto di questo disegno di legge ad oggi non sono conosciuti.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.502, presentato dal senatore Procacci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.503.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.503, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.504, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.505.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.505, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G19.300 testé pervenuto.

STIFFONI, segretario. «Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 1117,

considerato il contenzioso tra Stato e Regioni prodottosi a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e della relativa attuazione;

rilevata l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni costituzionali sull'attribuzione o il conferimento delle funzioni amministrative,

impegna il Governo

a promuovere, contestualmente alla predisposizione dei decreti legislativi, l'attuazione delle predette disposizioni costituzionali secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 13 del 2004».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.300 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 19.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,25)

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, mi limito a fare una considerazione di carattere generale, che ovviamente riguarda la nostra proposta contenuta nell'emendamento 20.600, volto a sopprimere l'articolo 20.

La vicenda è nota e pertanto la ricordiamo solo in estrema sintesi. L'idea che il fondo perequativo per i Comuni sia gestito - non solo contabilmente, ma anche sostanzialmente dal punto di vista politico-istituzionale - dalle Regioni è sbagliata oltre che incostituzionale. È chiaro che quando si fissano principi e criteri direttivi, peraltro generici, riferiti al sistema di approvvigionamento finanziario degli enti locali, ma si affida alle Regioni uno degli strumenti che consente esclusivamente a quelli che hanno minore capacità fiscale per abitante di poter concorrere virtuosamente a livello nazionale, di fatto si impedisce ai Comuni e alle Province, posto che veramente si sia deciso di mantenerle, di assolvere ad un ruolo paritario nel sistema istituzionale della Repubblica.

Così è in base all'articolo 114 della Costituzione. E se così è - e abbiamo tutti accettato l'idea che tale norma costituzionale ha classificato come paritari i rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie - non si può poi pensare che gli strumenti che la Costituzione attribuisce allo Stato per far crescere i Comuni siano, viceversa, trasferiti alle Regioni, che sotto il profilo istituzionale hanno attenzione a questo interesse, ma in maniera diversa.Vi è quindi una violazione dell'articolo 114 della Costituzione, proprio perché non è possibile costituire, sotto il profilo della dipendenza finanziaria, un rapporto gerarchico tra Regioni ed autonomie locali.

Con l'articolo 20 si reintroduce, peraltro, il principio dell'utilizzo della tassa patrimoniale e dunque dell'ICI, ancorché non per la prima abitazione, per tentare di far fronte alla copertura di funzioni degli enti locali, dei Comuni in modo particolare. È chiaro infatti che nel momento in cui si va verso un'attività di decentramento così ampia delle funzioni di entrata e di spesa dei Comuni, questi ultimi devono disporre di una reale indipendenza finanziaria e di una forte capacità impositiva. Quest'ultima darà luogo ad una crescita delle imposte e delle tasse comunali riferite ai servizi ed in particolare ai patrimoni, ancorché - voglio ripeterlo - non relativamente alla prima casa, che è stata espressamente espunta dal sistema di prelievo fiscale dei Comuni. Tutto ciò si tradurrà in un costo ulteriore per i cittadini a dispetto del principio tanto strombazzato, secondo cui il federalismo fiscale determinerà una riduzione dei costi e un abbassamento delle imposte.

Poiché si ritiene che non sia così e che, per come è stato scritto, il testo dell'articolo 20 sia sbagliato, è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, l'articolo 20 affronta un tema particolarmente delicato, rispetto al quale mi auguro sia prestata dal relatore e dal rappresentante del Governo la massima attenzione.

Come è già stato detto, manca un riferimento preciso attraverso la Carta delle autonomie alle funzioni fondamentali del sistema delle autonomie, con particolare riferimento ai Comuni e alle Province. È vero che si fa un richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, da considerare un testo al quale fare riferimento nel tentativo di parametrare le spese che allo stato attuale sostengono gli enti locali, ma poi, con una formulazione piuttosto approssimativa, per la fase transitoria, in attesa che siano definite compiutamente le funzioni fondamentali degli enti locali, si fa riferimento ad alcune funzioni espressamente indicate in un elenco. Tale elenco, però, è del tutto incompleto e, ancorché riferito al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, insoddisfacente:in primo luogo, perché dal 1996 ad oggi sono passati 12 anni e molte cose sono state modificate, anche attraverso la legislazione intercorsa successivamente, soprattutto con riferimento al Titolo V della Costituzione; in secondo luogo, perché vi sono carenze nell'enunciazione delle funzioni fondamentali che sono plateali e clamorose. Mi riferisco, in particolare, a tre questioni.

Tra le funzioni fondamentali dei Comuni non si fa alcun riferimento alla promozione culturale e sportiva. Ora, so bene che non si deve finanziare tutto - e ha ragione il Ministro a ribadirlo - comprese le sagre più diverse, ma nemmeno si può negare che i Comuni abbiano funzioni fondamentali nel campo culturale, come per esempio la conservazione dei sistemi museali o lo sviluppo dei sistemi di pubblica lettura.

È altrettanto clamoroso che non si faccia cenno - nella situazione, spesso complicatissima, in cui versano le nostre comunità e i nostri territori - al tema della manutenzione urbana, che non è solo quella delle strade e degli edifici, ma più in generale riguarda il governo delle problematiche e la complessità dei territori.

Infine - ed è l'aspetto più importante, sul quale mi auguro che il relatore ed il Governo accolgano la nostra osservazione critica (e mi pare che sia stato presentato un emendamento in questo senso) - nel campo delle materie di carattere sociale, in una prima formulazione, si escludono gli interventi per i minori, il che - devo dire - è incredibile. Non starò qui a ricordare la necessità di specificare le funzioni d'istruzione, cosa che però andrebbe fatta, soprattutto con riferimento al tema della gestione diretta delle scuole dell'infanzia da parte dei Comuni e dello sviluppo dei sistemi integrati nel campo. Ciò che mi interessa evidenziare, però, è che - rispetto a problematiche complesse come l'adolescenza, i minori, le adozioni e gli affidi familiari - tali funzioni possano non essere considerate pertinenti, proprie e specifiche - insomma, una vocazione naturale - del ruolo delle comunità locali e delle amministrazioni. Negare il fatto che questa funzione sia riconosciuta tra quelle fondamentali è - credo - un errore.

Per tali considerazioni ci auguriamo che il Governo voglia rivedere tale impostazione e, ancorché in maniera inadeguata e approssimativa, eliminare una limitazione che non avrebbe davvero ragione di esistere, risultando incomprensibile non solo per gli enti locali, ma anche per l'opinione pubblica nel suo complesso.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, confermo l'emendamento 20.503, che in parte attiene alla questione sollevata dal senatore Barbolini, in parte si riallaccia a quanto ricordato poco fa, relativamente alla difficoltà, al di là delle norme transitorie, di conoscere l'impatto reale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti locali.

PARDI (IdV). Signor Presidente, sia per questo emendamento 20.506, sia per il 19.504, su cui non ho avuto tempo di intervenire, l'osservazione è esattamente la stessa: la previsione di una delega concessa per un tempo illimitato contrasta con l'articolo 76 della Costituzione.

BASTICO (PD). Signor Presidente, la proposta emendativa 20.508 che abbiamo presentato elenca dettagliatamente le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle aree metropolitane.

Ebbene, facendo riferimento a questo testo, vi è la dimostrazione - a mio avviso, lampante - che sarebbe stato possibile compiere uno sforzo molto maggiore, andando ad individuare, cioè, l'assetto delle funzioni fondamentali delle autonomie locali. Credo sarebbe stato necessario svolgere un lavoro di ulteriore approfondimento e confermo che per noi questa sarebbe stata una scelta migliore, ferma restando la scelta a monte di rinviare tutto alla Carta delle autonomie locali.

Desidero chiarire che la soluzione adottata con l'articolo 20 non prefigura le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Si tratta - noi lo interpretiamo così e mi auguro che il Governo voglia fare altrettanto - di una mera ricognizione, tra l'altro eseguita sulla base del decreto del Presidente Repubblica n. 194 del 1996 (precedente, quindi, all'assetto del Titolo V della Costituzione), che individua puramente le norme sulla contabilità di Comuni e Province. Sottolineo che tale ricognizione non ha nulla a che vedere con le funzioni fondamentali, perché individua quelle che verranno coperte con un finanziamento quantificato nell'80 per cento a costo standard, mentre le altre funzioni, (sulle quali vogliamo comunque continuare a discutere all'interno della Carta delle autonomie) hanno un'altra modalità di finanziamento.

Signor Ministro, credo che questa precisazione sia assolutamente importante, proprio per essere consapevoli della misura su cui dovremo esprimere il voto. Quella in esame rimane una norma transitoria, di puro finanziamento e non di assetto istituzionale. Riteniamo si tratti di una norma inadeguata; il senatore Barbolini ha già espresso grande preoccupazione, soprattutto sulla carenza di alcune materie ed anche il senatore Procacci è lungamente intervenuto al riguardo.

Ribadiamo la necessità di questo chiarimento, che il Gruppo del Partito Democratico considera fondamentale per poter svolgere le conseguenti valutazioni di voto.

DONAGGIO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 20.701 riprende un tema che abbiamo già posto negli articoli precedenti, ma che è stato respinto sostenendo che a regime per i Comuni verrà definita la percentuale di partecipazione all'IRPEF. In effetti, a regime questo ragionamento può avere una sua coerenza; se però si prevede che ai Comuni debba essere assegnata una quota di partecipazione all'IRPEF, è bene definirne una percentuale nella fase transitoria. Poi, nella fase a regime, tale percentuale sarà ridefinita.

Ritengo che oggi vada data una risposta ai Comuni per quanto riguarda il regime di transizione. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 20.400.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.850, sono state accolte le istanze pervenute da molti colleghi, come ad esempio quelle del senatore Procacci e della senatrice Incostante. Con tale proposta si intende eliminare, al comma 3, lettera f), dell'articolo 20, il riferimento ai servizi per l'infanzia e per i minori, aggiungendo invece il servizio idrico integrato. Con la proposta emendativa in esame, dunque, mentre vengono integralmente finanziati i servizi sociali, che sono una attribuzione specifica dei Comuni, si interviene su alcune questioni di efficienza. Molti sanno, infatti, che il servizio idrico integrato può essere riportato ad una maggiore efficienza.

Credo in tal modo di aver portato a sintesi alcune esigenze rappresentate in maniera generale dall'Assemblea. Si vuole salvaguardare con forza una funzione fondamentale dei Comuni, vale a dire quella dell'erogazione dei servizi sociali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20, fatta naturalmente eccezione per i due emendamenti a mia firma, cioè l'emendamento 20.400 (riportato sull'annesso III) e l'emendamento 20.850, presentato questa mattina e testé distribuito. Si tratta di emendamenti che rappresentano il frutto di un'ampia discussione e di un ampio intendimento.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore. Si tratta della questione, ormai diventata storica, delle funzioni fondamentali, su cui effettivamente questo provvedimento, dovendosene occupare, è stato, forse in maniera impropria, di stimolo alla discussione.

Quelli che sono contenuti nel provvedimento sono puramente riferimenti all'applicazione della legge del federalismo fiscale per poter dedurre i costi standard. Non si va a configurare una definizione delle funzioni fondamentali, cosa per cui invece il Governo si è impegnato a presentare la settimana prossima in Consiglio dei ministri il cosiddetto Codice delle autonomie e il Presidente della 1a Commissione, senatore Vizzini, ha già fissato, sempre per la prossima settimana, la relazione sul provvedimento presentato dalla collega Bastico avente il medesimo oggetto.

Quindi, con disposizioni transitorie necessarie a far partire il federalismo fiscale e con la discussione mi auguro addirittura che non vi sia neppure bisogno di quelle definizioni, che abbiamo trovato, puramente economiche e temporanee. Se, infatti, il Codice delle autonomie, risolti i due problemi principali, prenderà un'accelerata, potremmo non avere più neppure bisogno delle norme transitorie, credo a vantaggio di tutti.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.700 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 20.600, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.500.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.500, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.501, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, identico all'emendamento 20.502, presentato dal senatore Barbolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.503, presentato dal senatore Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.504, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico all'emendamento 20.505, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.506.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.506, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.507, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.508 (testo corretto).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.508 (testo corretto), presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.701.

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, intendo richiamare su questo emendamento l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo. Questo non perché adesso mi aspetti dal Governo o dal relatore un parere favorevole su questo emendamento, ma perché voglio sottolineare che la scelta della senatrice Donaggio di collocare qui, nelle norme transitorie, una proposta di intervento per la determinazione, nella transizione fino all'applicazione a regime di questa legge, di una proposta di compartecipazione per i Comuni fissata una volta per tutte per l'IRPEF è una scelta, a mio giudizio, particolarmente avveduta.

Infatti, mentre a mio avviso - e mi rivolgo al senatore Azzollini - non hanno torto la maggioranza e il Governo quando, a fronte della richiesta di avere la determinazione di una compartecipazione fissa e quindi rendere dinamico il gettito per i Comuni dell'IRPEF, ritengono che, nella soluzione a regime, in rapporto alla legge che stiamo approvando questa sia una scelta che si pone con una certa contraddittorietà rispetto ai principi generali, nella transizione è vero che stiamo rapportandoci con i Comuni in modo assolutamente schizofrenico, cioè promettiamo loro una specie di mondo della felicità che verrà tra cinque o sei anni e, nel frattempo, c'è la dura realtà della scomparsa, per esempio, del gettito ICI, sostituito da trasferimenti che non compensano interamente il gettito stesso, e c'è una realtà nella quale il Patto di stabilità vincola al di là di ogni ragionevolezza proprio i Comuni più virtuosi. Ecco perché, secondo me, non qui al Senato perché forse non siamo pronti, ma nella lettura della Camera sarebbe del tutto ragionevole che, anche per una interlocuzione positiva con il vasto movimento di sindaci che chiedono nell'immediato di introdurre una compartecipazione fissa all'IRPEF, nella transizione, cioè nelle norme transitorie, si provveda a dare una risposta. Se non nella misura del 20 per cento, in una percentuale più bassa in rapporto alla riduzione dei trasferimenti - si può discutere - ma in via di principio credo che collocare nelle norme transitorie una proposta di compartecipazione fissa all'IRPEF durante la fase di transizione sia assolutamente razionale.

Per queste ragioni mi rivolgo al Governo perché questa proposta venga presa in considerazione, se non adesso come mi augurerei - naturalmente voterò a favore, assieme al mio Gruppo, di questo emendamento - almeno nella fase di discussione che seguirà. (Applausi dal Gruppo PD).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 20.701.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, anch'io desidero apporre la mia firma all'emendamento in esame.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.701, presentato dalla senatrice Donaggio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.400, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.702 (testo 2), presentato dal senatore Barbolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.703, presentato dal senatore Barbolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.704, presentato dal senatore Barbolini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.850.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, desidero svolgere una breve dichiarazione di voto favorevole a questo emendamento presentato dal relatore, che è frutto di un lavoro significativo che poi va ad incidere sulle cose e sulle persone. Vorrei ricordare ai colleghi che, nel testo base, con riguardo alle funzioni del settore sociale era fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori, per quanto riguarda appunto l'articolo di riferimento e le questioni ad esso attinenti.

Abbiamo sollevato tale questione con molta forza e credo che questo sia un elemento molto importante, perché riguarda tutto ciò che i Comuni fanno per l'infanzia: penso al tribunale dei minori, all'affido familiare, ai servizi per la fascia di età zero-tre anni. Quando si vuole lavorare nel merito, ne guadagna il Paese e il profilo dell'opposizione, indipendentemente dai risultati finali e dagli atteggiamenti fermi ed intransigenti su tante questioni. Credo che sia un ottimo risultato su un settore molto sensibile e per questo il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.850, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.705.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.705, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G20.300, a firma dei senatori Mauro, Bodega, Filippi Alberto, Franco Paolo, Garavaglia Massimo e Vaccari, che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.500.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.0.500, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, prima di passare all'esame dell'articolo 21 vorrei chiedere di accantonarlo, poiché avrei bisogno di valutare alcune piccole questioni. Per quanto mi riguarda, potremmo quindi passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, potremmo procedere in questo modo.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, credo di interpretare anche un parere favorevole del relatore e del Governo, dal momento che abbiamo lavorato fino a questa notte sui testi, sia noi che il Governo per la parte che lo riguarda. Questa mattina peraltro è giunta una riformulazione, che dovremmo tutti riesaminare.

Chiediamo una breve sospensione di venti o trenta minuti per una valutazione sia dell'articolo 21 che dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Vi sono obiezioni al riguardo?

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, sono d'accordo per una sospensione della seduta.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Credo che sia assolutamente indicata una sospensione, almeno fino alle ore 11,20. La pregherei di accogliere la richiesta, visto che essa è finalizzata ad ottenere una stesura dei testi il più possibile condivisa.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,40).

Riprendiamo i nostri lavori.

Informo l'Assemblea che il Governo ha presentato l'emendamento 21.800, il cui testo sarà immediatamente distribuito. Propongo di stabilire il termine di 30-40 minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Poiché anche su altri temi ci sono ancora questioni da chiarire tra maggioranza ed opposizione, sospendo i lavori dell'Assemblea fino alle ore 12,10. Decorre pertanto fin d'ora il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 21.800 del Governo.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,40).

Colleghi, la seduta è ripresa.

ASTORE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (IdV). Signor Presidente, a parte la gestione un po' dubbia di questo intervallo, di cui forse sarà bene discutere in altra sede per non rovinare il clima, non avendo partecipato alla "tavola" vorremmo essere messi nelle condizioni di leggere gli emendamenti e i subemendamenti presentati adesso. Non siamo infatti in grado di farlo perché nello spazio riservato agli stampati non ci sono.

PRESIDENTE. Sono già in distribuzione, senatore Astore. Sono arrivati adesso.

ASTORE (IdV). Non ci sono. Non voglio fare ulteriori polemiche.

PRESIDENTE. Si figuri, senatore Astore, lungi da me la volontà di fare polemica. Io voglio essere garante anche del diritto di informazione di tutti i colleghi parlamentari.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, vorrei fare solo una precisazione: l'emendamento è stato distribuito in questo momento.

PRESIDENTE. Ho sospeso i lavori d'Aula per tre quarti d'ora e ho dato disposizione di distribuire l'emendamento del Governo 21.800.

GIAMBRONE (IdV). A me sono stati consegnati tre emendamenti due minuti fa, mentre lei stava per entrare in Aula. A conferma di quanto ha detto il senatore Astore, vorremmo avere il tempo di leggere questi emendamenti. Noi non abbiamo partecipato a nessun tavolo.

PRESIDENTE. Noi procediamo in questo modo, lei conoscerà sicuramente le regole: abbiamo dato il tempo di subemendare e di conoscere l'emendamento del Governo. Adesso sono arrivati, evidentemente, alcuni subemendamenti che certamente voi avete il diritto di conoscere ed esaminare.

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, dato che si deve prendere visione di tutti i documenti, vorrei far notare che è stato presentato un subemendamento proprio dai senatori Astore, Mascitelli, Lannutti e altri; quindi, evidentemente, l'emendamento 21.800 era stato tempestivamente visionato, come è giusto che sia.

PRESIDENTE. In effetti, mi risulta l'emendamento 21.800/2 presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, quindi il Gruppo dell'Italia dei Valori ha subemendato l'emendamento 21.800. Volevo definire questo aspetto, senatore Giambrone, perché quando si segnala alla Presidenza un deficit informativo dei parlamentari è dovere della Presidenza occuparsene.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, con l'emendamento 21.700 noi chiediamo la soppressione di questo articolo perché, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, non è aggiuntivo ma sostitutivo delle norme statutarie che disciplinano il rapporto tra lo Stato e le Regioni autonome in materia di contribuzione per la realizzazione di opere pubbliche nei territori interessati.

Ad esempio, per la Sicilia, è sostitutivo dell'articolo 38 dello Statuto che prevede, com'è noto, il contributo di solidarietà nazionale nell'esecuzione dei lavori pubblici in base ad unico criterio compensativo del minore ammontare del reddito di lavoro nella Regione. Quindi è chiaro che la norma in questione espropria la Regione Sicilia di una prerogativa esclusiva, attribuendo a questa non meglio precisata cabina di regia il compito di stabilire, per tutto il Paese, pertanto anche per le Regioni a Statuto speciale e per la Sicilia, quali opere debbano essere realizzate, peraltro con l'introduzione di un criterio che è funzionale non al riequilibrio economico e sociale dei territori ma solo a favorire i Comuni montani del Nord. Infatti, il criterio dell'adeguamento veloce al costo e al fabbisogno standard, così come disciplinato nell'articolo al comma 2, in italiano significa che per le politiche di coesione sociale, così come previste dal quinto comma dell'articolo 119, si preferiranno quegli enti e quei territori le cui amministrazioni si adegueranno velocemente al concetto di costo standard.

È chiaro che tutto questo è inaccettabile e la nostra critica è radicale, e lo è ancora di più, signor Presidente, sull'emendamento 21.800, presentato dal Governo, che propone di aggiungere alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 21, se il testo è confermato, che nella definizione delle priorità si fa riferimento anche al divario derivante dall'insularità. Ciò sarebbe positivo se questa disposizione fosse complementare o aggiuntiva rispetto a quanto già vale per le Regioni a Statuto speciale, ma poiché non è così, siamo in piena violazione delle norme che, peraltro, stabiliscono che la materia dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale è riservata alle norme di attuazione e ad una commissione paritetica Stato-Regioni; se quelle norme non funzionano, si modificano, ma non si interviene unilateralmente per determinare il contenuto di norme che sono costituzionali e per Costituzione riservate ad una fonte diversa.

Lo stesso discorso riguarda anche la modifica che nel merito condividiamo, inerente i collegamenti con le isole minori. Questo emendamento, a mio parere, ha lo spirito della elemosina, perché i collegamenti, soprattutto con le isole, non sono un optional, ma un diritto: la continuità territoriale è garantita dalla Costituzione e non la si garantisce con i fondi speciali previsti dalla Costituzione per interventi che sono mirati solo ed esclusivamente a cercare di riequilibrare differenze territoriali. La continuità territoriale rientra nei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite sempre e comunque dallo Stato in via prioritaria. Di queste elemosine non sappiamo che farcene, questa è una ulteriore offesa anche all'intelligenza dei cittadini che vanno a votare. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

PARDI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti 21.500 e 21.501 hanno un carattere comune: entrambi propongono delle modifiche al testo che pongono attenzione sui caratteri locali di territori svantaggiati, nel primo caso, relativamente alle aree interessate dall'estrazione degli oli minerali, che producono un bene utile per l'intera collettività, e, nel secondo caso, per singole realtà territoriali svantaggiate. L'intenzione è, con grande semplicità, quella di fare in modo, che l'intera comunità si faccia carico di situazioni di svantaggio tramite una perequazione adeguata.

CABRAS (PD). Signor Presidente, ho presentato il subemendamento 21.800/1 anche a nome degli altri colleghi senatori della mia Regione per introdurre un inciso al punto relativo al divario che, proprio con riferimento al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, non può che essere valutato sotto il profilo dello sviluppo economico, per la parte che può essere ricondotta alla condizione di insularità e ai trasporti.

Non sono d'accordo con le osservazioni che faceva il collega D'Alia in relazione al fatto che questa sia una intrusione nel rapporto tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, perché ad un'attenta lettura dell'articolo 119 della Costituzione si comprende bene che le perequazioni inerenti alle differenze fiscali e infrastrutturali non fanno distinzione fra le Regioni a Statuto speciale e quelle ordinarie, né tanto meno il rapporto pattizio può mettere le prime in una condizione di minor favore rispetto alle seconde. (Il senatore Bianco fa cenno di voler intervenire).

VIZZINI (PdL). Do per illustrato l'emendamento 21.701 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Bianco, mi scusi, ma seguo innanzitutto l'elenco dei primi firmatari degli emendamenti: do la parola ai singoli componenti per illustrare tutti gli emendamenti presentati.

BIANCO (PD). Mi scusi, Presidente, pensavo procedesse emendamento per emendamento.

Intervengo brevemente sull'emendamento 21.701 (testo 2) che il collega Vizzini dà per illustrato. L'articolo 21 è in realtà uno dei punti qualificanti della nuova formulazione del testo varato dalle Commissioni riunite. Devo dire che lo giudico un grande risultato positivo, contrariamente a quanto sostenuto dal collega D'Alia - di cui rispetto sempre le considerazioni, anche quando non le condivido - e certamente un grandissimo passo avanti in particolare per il Sud. È importante e fondamentale che, nel momento in cui si sceglie di considerare anche il deficit infrastrutturale come un elemento in base al quale effettuare la perequazione, si tenga conto naturalmente anche del disagio e delle difficoltà che vi sono in alcune aree del Paese, prevalentemente nel Sud, rispetto alla condizione di competitività cui il Paese stesso è chiamato, ancora di più, con il federalismo.

L'emendamento 21.701 (testo 2), da me presentato con il collega Vizzini, assolutamente bipartisan, quindi predisposto con lo spirito di migliorare ulteriormente il testo, prevede che nel deficit infrastrutturale, insieme con il trasporto pubblico locale, venga considerato anche il problema ulteriore di competitività che hanno le isole - non solo quelle minori, collega D'Alia - legato alla loro stessa natura.

L'emendamento va in questa direzione e ci fa piacere che anche il Governo abbia ritenuto di muoversi nello stesso senso già indicato in Commissione da parte del Presidente della Commissione e dal Capogruppo del Partito Democratico.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, ringrazio del lavoro fatto in Commissione. In quella sede avevo chiesto che l'emendamento avesse una sostanziale bocciatura tecnica, per poi rivedere l'argomento in Aula. Senza nulla voler togliere, credo che se in giro c'è un "papà" di quel testo, potrebbe essere anche il sottoscritto.

Ho ulteriormente riflettuto, anche rispetto alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e vedo una serie di modestissime differenze rispetto all'emendamento del collega Vizzini, al quale rivolgo quindi l'invito ad una riformulazione dell'emendamento che sostanzialmente porti ad un'identicità delle proposte: credo infatti che sia identica la volontà, sia da parte dei presentatori di quella proposta, sia da parte del Governo. Ritengo infatti che, fra le tante cose che possono essere utilizzate, anche strumentalmente, per cercare di portare a casa qualche risorsa in più, l'unica oggettivamente rilevabile sia proprio la difficoltà conseguente al fatto di essere isole, quindi circondate dall'acqua.

Di questo sono fortemente convinto e con altrettanta forza chiedo al collega Vizzini di voler recepire le modeste differenze che ci sono tra i due testi.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vizzini se intende accogliere la proposta del rappresentante del Governo.

VIZZINI (PdL). Signor Presidente, accolgo volentieri l'invito del ministro Calderoli, prendendo atto che l'emendamento presentato dal Governo è anche più ampio di quello da noi presentato nelle Commissioni riunite prima, ed in Aula poi.

Ovviamente, ove il Governo accogliesse il subemendamento che è stato presentato, adeguerei anche questo, realizzando così un lavoro che ha visto coinvolti i Gruppi politici ed il Governo nell'affrontare una questione importante per lo sviluppo del nostro Paese.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, intervengo per sottolineare la valutazione positiva del Gruppo del Popolo della Libertà su questa soluzione, che scaturisce da un lavoro convergente fatto in Commissione, come hanno sottolineato prima il presidente Vizzini ed il senatore Bianco.

È un emendamento che si rivolge proprio alla particolare esigenza che la realtà insulare presenta in materia di infrastrutture ordinarie, anche per quanto riguarda le vicende del trasporto locale e dei collegamenti, che prima il senatore Bianco richiamava. Non mi riferisco solo alle isole minori, che vivono in questo momento una fase di preoccupazione alla quale il Governo sta già dando risposta, ma anche alle principali realtà della Sicilia e della Sardegna. Noi non riteniamo negativa, anzi riteniamo positiva una competizione alla convergenza su atti di questo genere.

Vorrei peraltro dire al senatore Bianco che la riformulazione consente anche di menzionare la norma dell'articolo 119 della Costituzione, che, in un epoca in cui il Gruppo di cui faccio parte era all'opposizione, il Governo di allora modificò aggiungendovi un comma che richiamava proprio l'esigenza di interventi di riequilibrio per le aree meno ricche del Paese. Ovviamente le realtà insulari rientrano, per ragioni - ahimè! - che ci auguriamo il tempo permetterà di superare, tra le aree a minor reddito del Paese. Quindi, c'è anche un richiamo ad uno sforzo di modifica del Titolo V della Costituzione, che fa parte di un lavoro parlamentare che all'epoca fu portato avanti dai Gruppi del centrosinistra.

Credo pertanto che operare congiuntamente in questo disegno di legge, per scandire ancora di più l'esigenza di infrastrutturare e di servire meglio la realtà insulare, sia un fatto positivo. In Commissione la convergenza dei vari Gruppi ha prodotto l'emendamento 21.701; il Governo, da parte sua, in coerenza con iniziative annunciate in Consiglio dei Ministri e pubblicamente, ha voluto scandire in questa fase (dopo averlo detto, per la verità, anche in Commissione) un contributo importante. C'è da augurarsi che ora alle norme seguano i fatti. Il vero problema è infatti realizzare, soprattutto nella realtà della Sardegna e altrove, quelle infrastrutture di cui si avverte una storica, ma anche urgente necessità. Voteremo quindi con convinzione a favore del testo che scaturirà da questa convergenza di contributi.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo per sottolineare quella che a me pare una leggera deviazione da una prassi parlamentare consolidata. Siamo in presenza di un emendamento di iniziativa parlamentare (a prima firma non di un senatore del Partito Democratico, ma di un senatore del Popolo della Libertà), che conteneva delle norme sulla continuità territoriale di alcune aree del nostro Paese.

Tale emendamento ha parlamentarmente un diritto di primogenitura, a mio parere. Su di esso è intervenuta un'iniziativa del Governo, che ha colto non solo il senso, ma anche la lettera dell'emendamento 21.701 e vi ha apportato quelle che io giudico delle limitate modifiche. Oggi noi mettiamo in votazione l'emendamento del Governo e non mettiamo in votazione, mi sembra, l'altro emendamento.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Li mettiamo in votazione tutti e due.

ZANDA (PD). Ma l'emendamento del Governo assorbe sostanzialmente l'emendamento 21.701. Io penso che questo non corrisponda ad una prassi che dovrebbe contraddistinguere i ruoli di Governo e Parlamento. Credo che sarebbe stato meglio se il Governo avesse chiesto ai presentatori di riformulare l'emendamento da loro presentato, lasciando che solo questo venisse messo in votazione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, mi sembra di poter tirare le somme di questo dibattito. Sull'argomento il Governo stamattina ha presentato un emendamento che, con piccole o grandi modifiche rispetto all'emendamento Vizzini-Bianco (non sta alla Presidenza apprezzarne l'entità), risulta comunque più ampio rispetto al testo dell'emendamento 21.701 (testo 2) e che sarà messo in votazione.

Il dibattito relativo alla primogenitura o meno di questa iniziativa attiene alla politica e non alla prassi procedurale e parlamentare, per cui la Presidenza dovrebbe mettere in votazione inizialmente l'emendamento del Governo, in quanto più ampio, e poi dichiarare precluso l'emendamento 21.701 (testo 2).

Peraltro, mi pare di aver compreso dal ministro Calderoli che vi è la disponibilità del Governo ad accogliere l'emendamento 21.800/1 del senatore Cabras riferito all'emendamento 21.800.

Pertanto, dinanzi alla disponibilità del presidente Vizzini, concessa dal Governo, di riformulare il proprio emendamento in modo identico a quello del Governo, si arriverebbe, presidente Zanda, alla votazione di due emendamenti identici, quello del Governo e quello del presidente Vizzini, con l'accoglimento del subemendamento del senatore Cabras.

Se questo è il solco, è un compromesso che salvaguarda sotto un profilo politico la primogenitura di chi la vuole rivendicare (non sta alla Presidenza del Senato entrare nel dibattito politico) ma premia l'iniziativa parlamentare, alla quale questa Presidenza non può che essere sensibile naturalmente, dovendo tutelare anche le iniziative dei singoli parlamentari, a maggior ragione in presenza di un emendamento Vizzini, firmato anche dal senatore Bianco e dal presidente Pistorio; quindi da parlamentari che hanno seguito da vicino, in 1a Commissione permanente, il tema del federalismo fiscale.

Questa è la sintesi. Vediamo pertanto se possiamo muoverci in questo solco durante l'espressione dei pareri e le votazioni.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sugli emendamenti 21.800 del Governo e 21.701 (testo 3), così come riformulato, per i quali il mio parere è favorevole.

Esprimo parere favorevole al subemendamento 21.800/1 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 21.800/2.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.700.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento. Capisco le ragioni dei colleghi di maggioranza ed apprezzo il lavoro che anche il presidente Vizzini ha fatto nel tentativo di contenere i guasti di una intrusione nelle prerogative autonomistiche ma vorrei senza polemica dire al collega Cabras che dobbiamo intenderci. Se a voi sta bene così come previsto, perché così è scritto, il comma 1 dell'articolo 21 - così non ci giriamo attorno ed evitiamo il conformismo del «volemose bene» anche quando sul merito ci sono divisioni profonde come in questo caso - per cui tutti gli organi di programmazione economica, dal CIPE in poi, nella fase transitoria del federalismo fiscale, vengono sostituiti da una cabina di regia composta da quattro Ministri, che devono fare la ricognizione delle opere pubbliche e degli interventi mirati all'attuazione del quinto comma dell'articolo 119, sul piano politico è legittimo, purché ne siamo consapevoli, ma per noi non va bene.

In secondo luogo, se questa disposizione fosse aggiuntiva al rispetto, perché vi è la clausola costituzionale che le condizioni di maggior favore sotto il profilo dell'autonomia si attribuiscono anche alle Regioni a Statuto speciale, allora saremmo d'accordo. Ma poiché il testo, così come è scritto, sembra essere sostitutivo delle norme statutarie che prevedono come lo Stato intervenga anche nelle materie, di cui all'articolo 119, per garantire la coesione sociale, vi renderete conto che questo determina che i fondi che lo Stato dovrebbe dare alle Regioni a Statuto speciale, da anni ed in particolar modo - parlo per la Sicilia - sul contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto, ce li scordiamo e ci scordiamo il contenzioso in atto, che serve a regolare in maniera certa e stabile i rapporti finanziari, federali, quelli sì veramente federali, tra lo Stato ed il sistema delle autonomie speciali.

In terzo luogo, se voi siete d'accordo - lo dico al collega Bianco senza alcun tipo di polemica, anzi proprio nello spirito di un confronto costruttivo - sul fatto che, ai fini della ripartizione delle risorse, anche con riguardo al criterio della insularità e per garantire diritti costituzionalmente garantiti, come quello dei collegamenti con le isole, e non solo minori, collega Bianco, perché la continuità territoriale esiste pure da Reggio Calabria alla Sicilia.

BIANCO (PD). Non ho detto questo!

D'ALIA (UDC-SUP-Aut). Questi diritti cosiddetti costituzionalmente garantiti non possono e non devono rientrare negli interventi speciali, cioè quelli relativi al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, perché se li fate rientrare lì, peraltro con una legge ordinaria, vanificate esattamente il sistema attraverso cui lo Stato deve continuare ad intervenire in via ordinaria per garantire alcuni diritti costituzionalmente garantiti per i territori più svantaggiati. Questo è il tema politico. Dopodiché, rispetto le opinioni di tutti, ma almeno cerchiamo di stare alle questioni così come sono scritte nelle norme che si stanno votando. (Applausi del senatore Fosson).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.700, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.500, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.501, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.800/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.800/1, presentato dal senatore Cabras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.800/2, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.800, nel testo emendato, identico all'emendamento 21.701 (testo 3).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.800, presentato dal Governo, nel testo emendato, identico all'emendamento 21.701 (testo 3), presentato dal senatore Vizzini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.502.

CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, nel tentativo di migliorare il provvedimento, crediamo che l'emendamento 21.502, che non influisce sull'assetto generale, porti una nuova indicazione su un tema importantissimo, quello dell'energia. Riteniamo che aggiungere la valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna Regione sia oggi importante, soprattutto perché ciò ci consente di ricollegarci con gli articoli successivi. Alcune Regioni pagano infatti un prezzo più alto; quindi l'apporto al Paese di un contributo energetico potrebbe in questo modo essere riconosciuto con un piccolo vantaggio. Siccome non credo che tale modifica sia così devastante per l'assetto normativo complessivo, e possa essere invece utile per quelle Regioni che in questo momento stanno pagando un prezzo aggiuntivo per la produzione energetica anche in termini di qualità ambientale, credo che il Governo potrebbe riprendere in considerazione tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.502, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.503, presentato dai senatori Poli Bortone e De Angelis.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21, nel testo emendato.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signor Presidente, voteremo a favore dell'articolo 21 perché, come ho detto illustrando il mio emendamento, si tratta di un significativo passo avanti: viene sancito il principio che la perequazione non può non tener conto anche della condizione infrastrutturale in cui versano le differenti Regioni del Paese.

Alla preoccupazione avanzata dal collega D'Alia, che ha formulato l'emendamento soppressivo, vorrei timidamente ricordare che l'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è norma costituzionale e non può essere modificato da una legge ordinaria. È elementare che sia così ed egli lo sa perfettamente. Ciò che qui si fa è un'altra cosa: è un intervento aggiuntivo che prescinde da quel tipo di interventi e che tiene conto che anche per le Regioni a Statuto speciale il deficit infrastrutturale viene ovviamente considerato come uno degli elementi in base al quale viene valutata la perequazione. Si tratta, quindi, di qualcosa di molto positivo anche per le Regioni a Statuto speciale del Sud. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, propongo di accantonare l'articolo 22 che riguarda Roma capitale, avendo predisposto pochi minuti fa un emendamento che potrebbe raccogliere un unanime consenso sulle Città metropolitane. Penso sia preferibile esaminare adesso l'articolo 23 e in seguito quello relativo a Roma capitale e alle Città metropolitane.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 23 e sull'emendamento aggiuntivo.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.500, presentato dal senatore Papania.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.501, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.502, presentato dal senatore Papania.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.500, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUMIA (PD). Signor Presidente, nell'articolo 24 affrontiamo il tema delle Regioni a Statuto speciale. Più volte abbiamo richiamato la necessità, da un lato, di garantire la specificità e il carattere pattizio del rapporto che si ha con queste Regioni e, dall'altro, c'è stata sempre la preoccupazione di evitare che la specialità paradossalmente nel riassetto federale potesse essere un limite o comportasse meno opportunità. Ecco perché con questo articolo si tenta, invece, di conciliare le due dimensioni: da una parte fare in modo che la specialità rimanga e che, quindi, le Regioni a Statuto speciale abbiano una particolare definizione con il nostro federalismo fiscale e, dall'altra, far sì che non vengano meno queste opportunità. Se lei ci fa caso, per le altre Regioni sia all'articolo 15 (che contiene interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119) che all'articolo 21 abbiamo dovuto inserire, a mio avviso giustamente e alla luce anche del dibattito che qui si è svolto, la necessità di una perequazione infrastrutturale. Quindi, si ritiene che la perequazione infrastrutturale è comunque un elemento che deve svolgere una sua funzione.

Gli emendamenti 24.502 e 24.504 che ho presentato vanno in questa direzione nella parte che tocca e riguarda le Regioni a Statuto speciale. L'intento è quello di evitare che ci possa essere da questo punto di vista una sorta di ambiguità, di malinteso, che potrebbe poi, in fase di attuazione, procurare dei danni alle Regioni a Statuto speciale. Tali emendamenti, quindi, non solo fanno genericamente riferimento ai limiti strutturali ma propongono anche un esplicito riferimento alle dotazioni infrastrutturali e ai servizi sociali e sanitari.

Inoltre, signor Presidente, un aspetto particolare riguarda la fiscalità compensativa e di vantaggio. Nel testo del disegno di legge si fa riferimento ad una generica fiscalità di sviluppo. Penso, invece, che dobbiamo avere il coraggio di fare esplicito riferimento ad una fiscalità compensativa o di vantaggio per consentire a queste Regioni di passare da una specialità tutta giocata sul piano della rivendicazione storica ad una specialità che, invece, investa con coraggio sul piano della progettualità, della capacità di cambiamento, di competizione, di innovazione che le Regioni a Statuto speciale, soprattutto la Sicilia e la Sardegna, devono essere in grado di attuare. Ecco perché l'emendamento 24.505 richiama esattamente la fiscalità compensativa e di vantaggio che costringe le Regioni a Statuto speciale ad investire maggiormente sul carattere innovativo e progettuale della loro funzione.

Infine, signor Presidente, l'emendamento 24.506 indica la necessità di definire in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le Regioni a Statuto speciale che nei loro Statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, in modo tale che nell'accertamento dei redditi venga determinata la quota da attribuire agli stabilimenti ed agli impianti medesimi. È una vecchia questione, mai risolta definitivamente, che nel contesto attuale del riassetto federale e del ruolo delle Regioni a Statuto speciale ritengo debba finalmente trovare una strada per essere definitivamente attuata, in modo tale da rispettare anche le norme statutarie, come quella contenuta nell'articolo 37 dello Statuto siciliano.

Quelli che ho illustrato sono emendamenti a mio avviso ragionevoli ed innovativi, che possono trovare accoglimento da parte del relatore e del Governo.

PARDI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti 24.509 e 24.700 vertono su alcune ragioni d'incertezza circa il contributo delle Regioni a Statuto speciale agli obiettivi di perequazione.

Con l'emendamento 24.509 si propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 24 perché, essendo scritto in maniera molto oscura, rende piuttosto incerto e indefinito il contributo delle Regioni a Statuto speciale al conseguimento degli obiettivi di perequazione.

L'emendamento 24.700 propone invece di sopprimere il comma 5 perché la nostra intenzione è volta a ridimensionare tutte le disposizioni che enfatizzino la specialità; tale enfatizzazione si configura, infatti, come una sorta di sottrazione agli obblighi del quadro della solidarietà nazionale.

SANNA (PD). Signor Presidente, poiché il testo delle Commissioni riunite, nella sua stesura finale, ha accolto il principio indicato dall'emendamento 24.510, di cui sono firmatario insieme al senatore Ceccanti, secondo cui era necessario garantire una verifica da parte del Parlamento dei risultati della negoziazione tra il Governo nazionale e quelli regionali nella fase di stesura delle norme di attuazione degli Statuti, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 24.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.600, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.500.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.500, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.501, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.502.

LUMIA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lumia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.502, presentato dai senatori Lumia e Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.503.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.503, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.504, presentato dai senatori Lumia e Mercatali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.505.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.505, presentato dai senatori Lumia e Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.506.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.506, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1117, 316 e 1253

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, non più di dieci giorni fa è intervenuto in Aula sulla questione dei pianisti dichiarando che, qualora si fossero riscontrate situazioni in cui alcuni colleghi votavano in sostituzione degli assenti, avrebbe preso dei provvedimenti. Rivolgo agli amici che siedono sui banchi del centrodestra, pur non facendo nomi, per senso di responsabilità, a riflettere sulle parole del Presidente che, se applicate - e spero che qualche volta rivolga lo sguardo anche alla sua destra - dovrebbero indurlo a redarguire coloro che, non rispettandole, stanno ancora giocando con le sue parole.

Nel caso in cui verificasse che così stanno le cose, la prego, signor Presidente, di dare applicazione concreta alle sue parole, che la nostra parte politica ha condiviso pienamente, sospendendo i furbi che stanno alla sua destra.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, è compito dei senatori Segretari e non del Presidente verificare la correttezza delle votazioni. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare i senatori Segretari che vigilano sempre con estrema attenzione sull'intero emiciclo, guardando a sinistra, a destra e al centro. In ogni caso, lo ripeto, non è compito del Presidente verificare personalmente la correttezza delle votazioni, ma dei senatori Segretari. Ciò non toglie che la Presidenza, se invitata a farlo, può dare il suo contributo, cosa che in occasioni passate ha fatto arrivando a far ripetere le votazioni.

Chiederò ai senatori Segretari, in questa ultima fase di votazioni, di essere ancora più attenti e vigili, anche in considerazione del fatto che la differenza nei numeri è talmente evidente che qualunque voto aggiuntivo non legittimato dalla presenza del senatore è veramente superfluo ai fini politico-parlamentari, al di là del malcostume insisto in sé.

Metto ai voti l'emendamento 24.507, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.508.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.508, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.509, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 24.510 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.700, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dei senatori Pedica e Incostante).

GRAMAZIO (PdL). Pedica, fatti gli occhiali!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a seguire le indicazioni del senatore Pedica per controllare se vi sono anomalie. Senatore Berselli, la prego, può raggiungere il suo posto? (Brusìo).

Colleghi, la votazione è annullata e verrà ripetuta.

Invito i senatori Segretari a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 25.501, anche perché - nonostante ieri il ministro dell'economia Tremonti abbia affermato che vi sono grandi difficoltà nel quantificare i costi del federalismo - negli interventi svolti sia in Aula, sia sui giornali è sempre stato affermato che il federalismo fiscale dovrebbe portare ad una riduzione dei costi della politica, a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e a rendere più efficienti i rapporti tra cittadini e istituzioni.

Poiché anche il Gruppo dell'Italia dei Valori condivide in pieno questo obiettivo della riduzione dei costi della politica, abbiamo presentato l'emendamento 25.501, affinché nell'attuazione della presente legge sul federalismo, che condividiamo in tale fattispecie, non ci siano nuovi o maggiori oneri.

Ringrazio lei, signor Presidente, ed i colleghi e chiedo al Governo di prestare attenzione a questo emendamento.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 25.300 intende rafforzare alcune formulazioni già contenute all'interno dell'articolo 25 (norme di salvaguardia e garanzia, su cui abbiamo molto insistito nel lavoro di Commissione), e cioè che durante tutta la fase transitoria si abbia attenzione a monitorare l'andamento dei costi e delle spese, in modo da evitare appesantimenti della pressione fiscale.

L'emendamento cerca anche di rafforzare un impianto di orizzonte programmatico, così che con la graduale entrata a regime del sistema si presti attenzione a tenere sotto controllo - auspicabilmente, perché questo è il senso e la finalizzazione di tale intervento sulla spesa pubblica - e ad avere un processo di graduale abbassamento e riduzione della pressione fiscale complessiva. Tutto ciò, però, avendo attenzione a collocare quest'obiettivo in un rapporto corretto di relazione con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica, di cui si è parlato e si parla all'articolo 17.

L'emendamento inoltre cerca di dare un indirizzo affinché, ove si realizzino questi obiettivi, la priorità del beneficio sia riconducibile primariamente ad alcune tipologie di cittadini, in particolare alle figure dei lavoratori dipendenti a basso reddito e dei lavoratori precari e discontinui; alle famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito; all'attività di sostegno ed accompagnamento della ricerca e dell'innovazione delle piccole e medie imprese, data la rilevanza che questo numeroso comparto produttivo ha per il rilancio dell'economia del nostro Paese. Riteniamo che tale norma rappresenti un arricchimento dell'impianto programmatico della formulazione che è già contenuta all'articolo 25.

Aggiungo in ultimo che l'emendamento 25.300 contiene anche una puntualizzazione che è bene ribadire: si stabilisce cioè che per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi di riduzione della pressione fiscale, fermo restando il coordinamento di cui al patto di convergenza, se tuttavia lo Stato desidera attuare questa politica lo fa intervenendo sulle sue basi imponibili e non, come abbiamo tristemente conosciuto nell'anno in corso, andando a pescare sulle basi imponibili di altri soggetti, come è avvenuto con l'ICI, determinando tutte le conseguenze negative di cui i Comuni si lamentano nell'esercizio della loro attività ordinaria.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento 25.701 riguarda l'articolo 25 del disegno di legge, che è la cerniera economico-finanziaria dell'intero provvedimento. Si tratta, quindi, di un passaggio fondamentale per capire quali sono le linee guida forti e vere che dovranno essere seguite nell'attuazione del federalismo, tant'è vero che al comma 1 questo articolo stabilisce un paletto importantissimo e cioè che nell'attuazione del federalismo fiscale si dovranno rispettare tutte le condizioni del patto di stabilità con l'Unione europea. È questa una prima garanzia che l'attuazione del provvedimento al nostro esame non determini sfondamenti negli equilibri finanziari del Paese.

Tuttavia, signor Presidente, mantenere il patto di stabilità con l'Unione europea significa garantire i saldi di bilancio, non l'andamento del totale della spesa e del totale delle entrate fiscali. È evidente che un saldo di bilancio può essere ottenuto aumentando la spesa e il prelievo fiscale. Questo tema, emerso nei lavori di Commissione sin dal primo giorno e oggi presente su tutti i giornali, è fondamentale per un patto chiaro che il federalismo deve rappresentare come strumento strategico di politica economica, di democrazia, di maggior potere dei cittadini e di minor potere degli apparati pubblici a qualunque livello essi facciano riferimento: Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane.

Pertanto, signor Presidente, dobbiamo smascherare una profonda ipocrisia, perché per due mesi ci è stata chiesta in Commissione la disponibilità dei dati e delle simulazioni. Ebbene, il lavoro proficuo e serio svolto in Commissione ha condotto a capire una cosa fondamentale: ad oggi i dati sono stati resi disponibili da due mesi ai membri della Commissione - e quindi a quest'Aula del Senato - attraverso le audizioni che abbiamo svolto con tutti gli organi competenti che producono queste informazioni.

Diverso è l'argomento con il quale si chiedeva, e si chiede tuttora, di svolgere le simulazioni per capire come l'applicazione del federalismo fiscale inciderà nella ripartizione e allocazione delle risorse tra i vari livelli di governo e i vari territori. Ebbene, tali simulazioni, come correttamente e giustamente ha ribadito ieri mattina in Aula il ministro dell'economia Tremonti, saranno possibili solo nel momento in cui saranno definiti, ad esempio, i costi e i fabbisogni standard. Le Commissioni hanno chiesto quindi al Governo di impegnarsi a produrre questi dati essenziali tra 12 mesi, al momento della definizione di quei parametri. Questo atteggiamento è corretto e consapevole, il resto è pura ipocrisia.

L'emendamento che ho presentato, signor Presidente, è stato accolto in Commissione con il parere favorevole del rappresentante del Governo e del relatore. Vorrei però portare a conoscenza dell'Aula ciò che è avvenuto in quella sede. Nel momento in cui Governo e relatore hanno espresso parere favorevole, l'opposizione, con l'intervento del senatore Legnini, ha minacciato immediatamente di ricorrere all'ostruzionismo per non portare a compimento il lavoro in Commissione, come invece fortunatamente è avvenuto in modo che all'Aula possa approdare un provvedimento ampiamente condiviso con il relatore di maggioranza e il relatore di minoranza. In quel momento ho avvertito la responsabilità, d'accordo con il rappresentante del Governo e il relatore, di procedere ad una bocciatura tecnica dell'emendamento in Commissione per ripresentarlo oggi con trasparenza e con un confronto aperto in Aula.

L'emendamento 25.701, quindi, propone di prevedere un profilo di rientro della pressione fiscale complessiva in modo graduale e morbido, ma tale da rappresentare un paletto contro l'espansione della spesa pubblica. L'articolo 25, comma 1, del disegno di legge già prevede una garanzia sui saldi: noi dobbiamo prevedere tale garanzia anche in termini totali di pressione fiscale, in modo morbido, graduale e ragionevole. Infatti, l'emendamento dice che nei primi due anni verrà attuato il federalismo, nei due anni successivi il Governo dovrà fissare nel DPEF un tetto totale della pressione fiscale al 42 per cento e nei tre anni successivi questo tetto dovrà scendere al 40 per cento.

Ebbene, ci vorranno sette anni, signor Presidente, per ritornare alla pressione fiscale che il centrodestra lasciò nell'anno 2006 - il 40,6 per cento - e il che il centrosinistra, in 18 mesi, ha fatto esplodere al 43,3 per cento. E non per tagliare il deficit pubblico - perché sappiamo che il deficit pubblico del 2008 è superiore a quello del 2006 - bensì per consentire uno sperpero ulteriore della spesa pubblica.

BONFRISCO (PdL). Bravo!

BALDASSARRI (PdL). Allora, giù la maschera dell'ipocrisia! Se siamo d'accordo sul rigore finanziario occorre porre il vincolo europeo sul saldo, ma anche prevedere un percorso ragionevole, morbido, lungo nel tempo per poter dire che, almeno tra sette anni, torneremo a pagare le stesse tasse che, in totale, i cittadini italiani hanno pagato nel 2006, non nel 1958. Questo è il senso dell'emendamento.

Credo che il comma 2 dell'articolo 25 in combinazione con questo emendamento possa dare una totale garanzia che il federalismo fiscale sarà veramente strumento di democrazia, di equa ripartizione delle risorse, di responsabilità tra entrate e spese di tutti gli enti che governano il Paese, e dunque di responsabilità collettiva verso i cittadini. Infatti, è giusto dire ad ogni cittadino, ad ognuno di noi, quanto deve pagare al Comune e per che cosa, quanto alla Provincia e per che cosa, quanto alla Regione e per che cosa, quanto allo Stato e per che cosa.

Sopra tutte queste domande ce n'è una che è la madre di tutte le domande: in totale, il cittadino italiano quanto deve pagare per i servizi pubblici? Questa è la domanda principe, dalla quale discende a chi devo pagare queste imposte. (Vivi applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.400. Invito invece il senatore Baldassarri a ritirare l'emendamento 25.701 e a trasformarlo in un ordine del giorno, sul quale il mio parere sarebbe favorevole. In caso di suo diniego, questo sarebbe invece contrario.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

ASTORE (IdV). Un ordine del giorno non si nega a nessuno! (Applaude ironicamente).

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 25.700 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 25.500, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.501, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.300.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.300, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.400, presentato dal Governo.

È approvato.

Senatore Baldassarri, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 25.701 e alla sua trasformazione in ordine del giorno?

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, accetto l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e trasformo l'emendamento 25.701 in un ordine del giorno. (Applausi ironici e commenti daibanchi dell'opposizione)

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo lavorato in un clima di serenità e in assenza di polemiche. Vi prego di fare in modo che concludiamo nello stesso clima. (Commenti dai banchi dell'opposizione). Colleghi, vi prego, siamo ormai al termine, a pochi minuti dalla conclusione della seduta e spero anche dall'esame del testo.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, le trasmetto il testo dell'ordine del giorno, che prego un assistente di portarle. Le chiedo di leggerlo e su questo chiedo il voto elettronico da parte dell'Assemblea.

ROSSI Nicola (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Nicola (PD). Signor Presidente, le segnalo la stranezza della situazione. Delle due l'una: o qualcuno in quest'Aula è in grado di offrire al senatore Baldassarri gli elementi di fatto in base ai quali un emendamento come quello può essere ritirato, ma ieri il ministro Tremonti ci ha detto che non è in grado di farlo, oppure una norma di chiusura e di salvaguardia è più che necessaria e non si capisce come sia possibile chiederne il ritiro. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, l'articolo in oggetto dispone le norme di salvaguardia sia in relazione al rispetto del patto di stabilità e crescita, sia in relazione alla pressione fiscale. È auspicio di tutti e credo sia da tutti condiviso che si potrà arrivare ad una riduzione dei costi e quindi ad una riduzione della pressione fiscale e mi auguro anche ad un miglioramento dei servizi. Ritengo che l'introduzione di numeri e quindi di una rigidità del sistema sia più adatta ad essere contenuta in un'indicazione di lavoro per il Governo contenuta in un ordine del giorno. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, le chiedo di poter conoscere il testo dell'ordine del giorno (ormai l'emendamento, per decisione del suo proponente, è stato ritirato).

PRESIDENTE. Lo stiamo per leggere.

MORANDO (PD). Non volevo limitarmi a questo, signor Presidente. Al di là della conoscenza, pur essenziale, del contenuto dell'ordine del giorno, vorrei esprimere la mia opinione su questo punto, poiché immagino che l'ordine del giorno sia un testo che traduce letteralmente il contenuto dell'emendamento.

Quanto sto per dire vale per l'emendamento, così come per l'ordine del giorno di conseguenza.

Avrei votato contro questo emendamento, e voterò personalmente - al di là dell'orientamento del mio Gruppo, che non conosco - anche contro l'ordine del giorno, a meno che (e questo sarebbe valso per l'emendamento, esattamente come vale per l'ordine del giorno) il proponente non sia disponibile ad introdurvi un punto, che considero assolutamente essenziale in questo confronto, e la cui assenza mi fa ritenere che l'emendamento (e il conseguente ordine del giorno) sia solo un'operazione di tipo propagandistico.

Perché in Italia abbiamo una pressione fiscale così elevata? Se non rispondiamo con precisione a questa domanda, tutto il dibattito conseguente è privo del necessario fondamento. La risposta la conosciamo tutti: abbiamo una pressione fiscale molto elevata, anche a paragone di quella mediamente elevata, nel contesto globale dell'economia mondiale, degli altri grandi Paesi dell'Unione europea, perché abbiamo un elevato livello del debito pubblico accumulato nel corso degli anni e perché, malgrado gli anni passino, non siamo stati in grado - né il centrosinistra, diciamo le cose come stanno, né il centrodestra - di mettere davvero e definitivamente sotto controllo l'evoluzione della spesa corrente primaria. Allora, non c'è dubbio che dobbiamo fare il passo decisivo. Adesso governa il centrodestra, che ha di fronte la responsabilità principale di realizzarlo; spero che presto tornerà al Governo il centrosinistra, per cui, se non ci avrà pensato il centrodestra, dovremo pensarci noi.

Ma il punto cruciale è che si può credibilmente affrontare il tema della definizione anno per anno, e pluriennalmente, di un obiettivo di pressione fiscale in riduzione (sapete che la pressione fiscale è la somma di tutti i tributi e contributi in rapporto al prodotto interno lordo), soltanto se contestualmente - ecco quello che non c'è - nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e nella relativa risoluzione parlamentare, è contenuto un obiettivo separato, ed altrettanto individuato puntualmente, di riduzione della spesa corrente primaria. In tutti gli altri casi la definizione di un obiettivo di riduzione della pressione fiscale è priva del necessario fondamento nella realtà della scelta politica di gestione di bilancio.

Ecco perché, se il senatore Baldassarri introduce nell'ordine del giorno - così come non ha fatto invece nell'emendamento - l'esigenza che nel DPEF, come qui è scritto, ci sia, certo, un obiettivo di riduzione della pressione fiscale e contemporaneamente un altrettanto puntuale e impegnativo obiettivo di riduzione della spesa corrente primaria, allora abbiamo un orientamento convergente e possiamo votare assieme. Al contrario, se non c'è l'obiettivo di riduzione della spesa corrente primaria, si tratta di una presa in giro e onestamente, professor Baldassarri, questo non è il posto, per quanto mi riguarda. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, ci si affeziona sempre un po' al testo di cui si è relatore, ma tutte le questioni di cui si è parlato hanno trovato secondo me un idoneo recepimento negli articoli.

Mi permetto di sottoporre tale considerazione all'attenzione dell'Aula, perché molte di queste previsioni sono state introdotte esattamente nel dibattito in Commissione, anche e soprattutto grazie agli interventi dei senatori Baldassarri, Rossi e Morando, e sono presenti un po' più nel testo del disegno di legge che nell'ordine del giorno.

Nell'articolo 25, comma 2, del quale parliamo, si dice testualmente: «I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che: a) le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo». Ed è chiaro che qui è incluso il discorso della spesa corrente.

Ma poi, attenzione, questo discorso della spesa corrente viene specificato al successivo punto b): «vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie,» - sapete che la spesa corrente è soprattutto per le risorse umane - «con il vincolo assoluto» - questo modificato in Commissione - «che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni». Poi è stata soppressa la parola «assoluto» ed è stato soppresso il punto a). Ma, per essere precisi, abbiamo aggiunto questo ulteriore punto: «sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria». In altre parole, è stata evitata la duplicazione di alcune parti del testo, ma il discorso della spesa corrente viene individuato esattamente nel vincolo di non duplicazione delle risorse umane e finanziarie, che sono una delle fonti classiche di spesa corrente.

Poi non solo è stato precisato che il limite massimo della pressione fiscale deve essere determinato periodicamente, così da individuare esattamente il suo decorso, ma è stato anche posto l'obiettivo assoluto di non produrre aumenti della pressione fiscale sia nel periodo a regime, sia nel corso della fase transitoria.

Tali questioni sono state abbastanza discusse e recepite nel testo. Dal momento che la questione della riduzione delle spese è più pertinentemente illustrata nella proposta del senatore Baldassari, è giusto che essa faccia parte di questo dibattito. L'accoglimento dell'ordine del giorno diventa pertanto un fatto molto positivo; in questo modo si chiude un cerchio che trova già nella norma una sua esplicitazione, ma che, con l'ordine del giorno del professor Baldassarri, trova una chiusura che mi pare soddisfacente. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G25.701. (Il senatore Baldassarri fa cenno di voler intervenire). Senatore Baldassarri, è stato chiesto dal senatore Morando che si desse lettura dell'ordine del giorno G25.701. Devo pertanto ottemperare ad una richiesta legittima.

STIFFONI, segretario. «II Senato, in sede di esame del disegno di legge 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

considerato che:

l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva,

impegna il Governo

a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento dì programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo;

a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL fino al suo completo azzeramento:

a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese dì novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, credo che il senatore Morando, ascoltando quanto contenuto nell'ordine del giorno, abbia riscontrato esattamente quello che diceva, con una precisazione: sono disponibile a specificare meglio l'ultimo comma dell'ordine del giorno, introducendo, dopo le parole «a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente» la seguente: «primaria»

È esattamente quello che il senatore Morando aveva richiesto, ma che corrisponde, dato il testo, a quello che volevo esprimere sia nell'ordine del giorno sia nell'emendamento. Ringrazio il rappresentante del Governo ed il relatore per aver accolto questo impegno politico, fondamentale ai fini di questo provvedimento.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Per la verità, ritengo che il testo dell'ordine nel giorno accolga in parte quanto da me richiesto, ma non accolga il punto fondamentale.

Propongo al senatore Baldassarri - che immagino possa concordare, quindi lo faccio veramente a fini di convergenza - che si aggiungano, prima dell'ultimo capoverso dell'ordine del giorno, le parole «a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione».

Se c'è l'introduzione di questa precisa frase, allora è quello che ho sostenuto. Se invece abbiamo la determinazione puntuale di un obiettivo di pressione fiscale, addirittura con una percentuale e la sede - il DPEF - nella quale viene individuato quell'obiettivo, e poi abbiamo un fervorino sulla riduzione della spesa corrente primaria, allora non sono d'accordo e non voto a favore dell'ordine del giorno.

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Corrispondendo al senso dell'ordine del giorno, accolgo la specificazione, che per me era scontata, proposta dal senatore Morando.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere favorevole.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.701 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno G25.100 e G25.200, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G25.200.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G25.100 e G25.200 non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25, nel testo emendato.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, avevo chiesto la votazione elettronica a scrutinio simultaneo sul mio ordine del giorno, ma se è passato il tempo...

PRESIDENTE. È stato accolto dal Governo, senatore Baldassarri.

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Mi scusi, Presidente, ma essendo arrivati agli ultimi due articoli credo restino da fare solo tre o quattro votazioni. Poiché c'è forse la necessità di un momento di riflessione tra i Gruppi rispetto al voto finale, sarebbe auspicabile proseguire la seduta per una decina di minuti, in modo che nella seduta pomeridiana possiamo riprendere con le dichiarazioni di voto ed il voto finale. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Galperti).

PRESIDENTE. Ministro Calderoli, è arrivato in questo momento un nuovo emendamento, il 21.0.100 del relatore, sulle norme transitorie per le Città metropolitane, che sostituisce il precedente 21.0.500, che il Governo ha presentato e successivamente ritirato.

Colleghi, se siete d'accordo, possiamo andare avanti.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, non abbiamo alcuna difficoltà a proseguire per altri dieci o quindici minuti; temo però che l'esame dell'emendamento richieda un tempo maggiore, quindi la invito a valutare la possibilità di posticipare tale discussione. Ripeto, credo che occorrerà almeno un'altra mezz'ora di interventi e di discussione; sarebbe quindi consigliabile, a nostro modo di vedere, anticipare la seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Mi permetto di invitare l'Assemblea e anche il Governo a valutare questa ipotesi. L'Assemblea è convocata nuovamente per le ore 16, con il voto finale previsto alle ore 17. Possiamo mantenere la convocazione delle ore 16 oppure, a scanso di equivoci, potremmo convocare l'Assemblea per le ore 15,30. In un primo tempo l'Assemblea era convocata per le 16, poi si è previsto di svolgere alle ore 17 le dichiarazioni di voto finali, perchè era previsto si concludesse l'esame del provvedimento. Dobbiamo valutare a che ora convocare l'Assemblea.

VOCI DALL'EMICICLO. Alle 16.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, se la valutazione del senatore Legnini ha un fondamento (mezz'ora di discussione per valutare l'emendamento del relatore), la convocazione dell'Assemblea per le ore 16 ci dà un margine di sicurezza.

PRESIDENTE. L'Assemblea è pertanto convocata per le ore 16.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,04).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117)

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DI ROMA CAPITALE

Art. 14.

Approvato

(Finanziamento delle Città metropolitane)

    1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).

EMENDAMENTI

14.700

PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «decreto di cui al periodo precedente disciplina le modalità con cui le città metropolitcane, che si sostituiscono alle province, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o on quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano. Il medesimo decreto, inoltre,».

14.500

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che si sostituiscono alle province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

    1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale;

        b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle Città metropolitane e alle regioni;

        c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori;

        d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

        e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

EMENDAMENTI

15.500

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) definizione delle modalità con le quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati sulla base di una programmazione pluriennale con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;

            b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni a statuto ordinario o speciale;

            c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, ai territori montani;

            d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di interventi di sostegno attraverso l'utilizzo di strumenti fiscali, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, all'occupazione, agli investimenti, alla ricerca, al fine di promuovere, in specifici territori, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

            e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, disciplinati all'interno di una programmazione pluriennale, con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria;

            f) facoltà dello Stato di effettuare trasferimenti addizionali in conto capitale a favore dei territori regionali che presentino forti divari nella dotazione infrastrutturale ovvero progetti o programmi di dimensione transnazionale;

            g) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, i contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario».

15.501

PROCACCI

Ritirato

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «programmazione pluriennale» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali finanziamenti dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali costituiscono esclusivamente contributi aggiuntivi rispetto a quelli speciali finanziati dal bilancio dello Stato di cui al periodo precedente;».

15.502 (testo 2)

PROCACCI, INCOSTANTE (*), IZZO (*), NESSA (*), VALENTINO (*), CENTARO (*), COSTA (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a),aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.503

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani, alle isole minori; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».

15.504

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani».

15.700

IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale».

15.505

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «fiscalità di sviluppo» inserire le seguenti: «, finanziate dallo Stato,» e sostituire le parole: «, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» con le seguenti: «e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese».

15.506

GERMONTANI

Ritirato e trasformato nell'odg G15.506

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «diritti della persona» aggiungere le seguenti: «, anche, secondo, un principio di pari opportunità;».

15.507

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «intesa» con la seguente: «parere» e sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determina2no la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».

15.508

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: «disciplinati» inserire le parole: «all'interno di una programmazione pluriennale».

15.509

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi per la coesione economica e sociale».

ORDINE DEL GIORNO

G15.506 (già em. 15.506)

GERMONTANI, VICARI, GALLONE, ALLEGRINI, POLI BORTONE, COLLI, DE FEO, LICASTRO SCARDINO, SPADONI URBANI, CONTINI, RIZZOTTI, BONFRISCO, BIANCONI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

        premesso che:

            Il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale fonda la sua necessità nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, uno degli assi mancanti per una completa realizzazione della riforma del Titolo V della parte seconda, prevista dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

            nell'articolato del succitato disegno di legge vengono stabiliti i princìpi ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi che disciplinano gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, volti alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla incentivazione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona;

            l'Italia si posiziona al 67º posto - su un totale di 130 Paesi rappresentativi del 90% della popolazione mondiale - nel Global Gender Gap Report 2008, che illustra su scala planetaria l'indice delle differenze uomo-donna in termini di partecipazione all'attività economica e di presenza nelle istituzioni politiche;

        la promozione della parità fra uomini e donne è considerata uno dei compiti essenziali della Comunità Europea ed è stata formalmente inserita nell'ambito del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), attraverso le modifiche ad esso apportate dal Trattato di Amsterdam, che ha sostanzialmente recepito l'evoluzione della giurisprudenza e della prassi applicativa in materia;

            il 13 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla cosiddetta «tabella di marcia» che prevede, in successione, il superamento delle discriminazioni di genere tuttora esistenti;

        Il principio della parità fra uomini e donne è affermato anche nelle disposizioni sociali del trattato CE, per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro,

        impegna il Governo:

            a osservare il princìpio di promozione delle pari opportunità nella attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo agli interventi speciali di cui al V comma dell'articolo 119 della Costituzione.

________________

(*) Sottoscrivono l'ordine del giorno le senatrici Adamo, Mongiello, Biondelli, Granaiola, Carloni, Chiaromonte e Sbarbati.

(**) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

    1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

        b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

        c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

        d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

        e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

EMENDAMENTI

16.500

VICARI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Unificata relativo agli obiettivi di ogni singolo comparto;».

16.501

VICARI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi, in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai comuni e alle province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie;».

16.502

STRADIOTTO, MERCATALI, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

16.503

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Id. em. 16.502

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

16.700

DONAGGIO

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «elevata qualità dei servizi» a «che garantiscono» con le seguenti: «un livello di pressione fiscale adeguato e giustificato in base alla quantità e alla qualità dei servizi erogati ai cittadini garantendo».

16.701

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, ASTORE, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «elevata qualità dei servizi» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «con un livello di pressione fiscale nella media degli enti di pari livello, ovvero, a parità di servizi offerti, un».

16.504

ASTORE, PARDI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale» con le seguenti: «; riattribuzione agli enti più virtuosi delle eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto».

16.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «collettività nazionale» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli di carattere ambientale».

16.505

VICARI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato alle regioni,».

16.506

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: « sanzionatori» con le seguenti: «di decadenza».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.500

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 16,inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)

        1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane, all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con le modalità di cui all'articolo 2 e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

            b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

            c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 17.

Approvato

(Patto di convergenza)

    1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

EMENDAMENTI

17.700

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, primio periodo, dopo le parole: «pressioen fiscale complessiva»aggiungere le seguenti: «e per livello di governo».

17.500

BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla segreteria tecnica. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo VII

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 18.

Approvato

(Patrimonio di comuni, province, Città metropolitane e regioni)

    1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, Città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

        b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

        c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, Città metropolitane e regioni;

        d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

EMENDAMENTI

18.500

SANNA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

            b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

            c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

            d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale».

18.501

VICARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) trasferimento, a titolo gratuito, ad ogni livello di governo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione statale. Il trasferimento dei suddetti beni dovrà essere effettuato mediante l'istituzione di un albo statale in cui siano individuati i beni appartenenti al patrimonio dello Stato che si sono resi disponibili, secondo le seguenti modalità:

                1) entro dodici mesi dall'istituzione dell'albo, l'Amministrazione competente presenta un bando da reiterarsi periodicamente in base alle nuove disponibilità patrimoniali dello Stato, cui potranno partecipare gli enti pubblici, le società miste, i consorzi, i soggetti privati o qualunque altra associazione, che presentino progetti con finalità prevalente di pubblica utilità;

                2) le regioni potranno altresì cedere a titolo gratuito beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di realizzare progetti di pubblica utilità, con le stesse modalità di cui al punto 1, lettera e), del presente articolo».

18.502

PAPANIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.500

BASTICO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 18,inserire il seguente Capo:

«Capo VII-bis

CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 18-bis.

(Deleghe al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adozione della ''Carta delle autonomie locali'')

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:

            a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

                b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione ed i servizi degli enti locali.

        2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

        3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e al pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; in questo contesto, prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto delegato, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;

            b) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

            c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

            d) considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;

            e) fino all'approvazione delle leggi regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, stabilire la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali;

            f) fino al termine di cui alla lettera e), stabilire la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani e prevedendo che ogni comune delle aree montane possa partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane;

            g) attribuire ai comuni le funzioni catastali, anche ai fini del trasferimento agli stessi della titolarità nonché dei relativi proventi dell'imposizione sugli immobili e del riconoscimento di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

            h) prevedere forme di supporto, collaborazione e cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per ciò che concerne l'impiego di fondi strutturali europei;

            i) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

            l) indicare i princìpi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

            m) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

            n) dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

        4. Qualora, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie alloro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità fra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

        5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

            b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

        7. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

        8. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

        9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

        10. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato».

        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 19.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)

    1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;

        b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

        c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

        d) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

        e) garanzia per le regioni, in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);

        f) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

EMENDAMENTI

19.500

VITALI, BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO

Respinto

Sostituire l'articolo 19, con il seguente:

«Art. 19.

(Transizione)

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), ovvero non riconducibili a tale vincolo;

            b) i fabbisogni finanziari correnti in termini standard di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1);

            c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3);

            d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini standard di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;

            e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

            f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;

            g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regola2mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

            h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), j) e g) della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere p) e q) della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera r) della presente legge».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 20.

19.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «tempo sostenibile» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».

19.501

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile».

19.502

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni pubbliche degli enti locali».

19.503

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione».

19.504

PARDI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

19.505

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

            «f-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere p) e q), della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera r), della presente legge».

ORDINE DEL GIORNO

G19.300

MAURO, BODEGA, GARAVAGLIA MASSIMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

            esaminato il disegno di legge n. 1117,

        considerato il contenzioso tra Stato e Regioni prodottosi a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e della relativa attuazione;

        rilevata l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni costituzionali sull'attribuzione o il conferimento delle funzioni amministrative,

        impegna il Governo a promuovere, contestualmente alla predisposizione dei decreti legislativi, l'attuazione delle predette disposizioni costituzionali secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 13 del 2004.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Norme transitorie per gli enti locali)

    1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate  forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;

        b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);

        c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

        d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

            1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

            2) per comuni e province l'80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

            3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

        e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d).

    2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

    3. Per i comuni, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

        a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

        b) funzioni di polizia locale;

        c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

        d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

        e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia;

        f) funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.

    4. Per le province, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

        a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

        b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

        c) funzioni nel campo dei trasporti;

        d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

        e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

        f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

    5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

EMENDAMENTI

20.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».

20.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.500

BELISARIO, DE TONI, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «determinazione» inserire le seguenti: «fino alla definizione dei costi standarddelle funzioni fondamentali degli enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali».

20.501

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

            «d) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

                1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

                2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.502

BARBOLINI

Id. em. 20.501

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

                1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

                2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.503

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

20.504

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis). prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

20.505

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Id. em. 20.504

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis. prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

20.506

PARDI, BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

20.507

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

            «1-bis. Il decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera c), è adottato entro il termine del 30 giugno 2009».

20.508 (testo corretto)

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

        1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

«Titolo I-bis.

(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)

Capo I

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

Art. 12-bis.

(Funzioni fondamentali)

        1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

        2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

            a) la funzione normativa;

            b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;

            c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;

            d) la funzione di controllo interno;

            e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;

            f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;

            g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

        3. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

            a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

        1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;

        2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;

        3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale:

            b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

        1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;

        2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

        3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;

        4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

            c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:

        1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;

        2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;

        3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;

        4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

            d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

        1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;

        2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

        4. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

        5. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

            a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

        1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

        2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

        3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

        4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

        5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

            b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

        1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

        2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientaIe;

        3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

        4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

            c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

        1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

        2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

        6. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.

        7. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

            a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

            b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

            c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

        8. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

20.701

DONAGGIO, GARAVAGLIA MARIAPIA (*), STRADIOTTO (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantita ai comuni, a partire dal 2010 e fino alla regimentazione della presente legge, la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 20 per cento del gettito territorialmente prodotto».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

20.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».

        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».

20.702 (testo 2)

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per gli asili nido» inserire le seguenti: «, per il sistema integrato della scuola dell'infanzia».

        Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «fatta eccezione per» con le seguenti: «compresi».

20.703

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis. funzioni di promozione locale dello sviluppo economico».

20.704

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «dell'ambiente» inserire le seguenti: «e di manutenzione urbana».

20.850

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per il servizio idrico integrato»; alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori».

20.705

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis. funzioni relative ai servizi culturali e di promozione sportiva».

ORDINE DEL GIORNO

G20.300

MAURO, BODEGA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

            esaminato l'Atto Senato n. 1117, "Delega al Governo" in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        premesso che occorre assicurare la piena attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, in primo luogo attraverso la valorizzazione degli strumenti normativi vigenti, a partire dall'articolo 7 della legge n. 131 del 2003,

        impegna il Governo a dare piena ed efficace attuazione all'articolo 118 della Costituzione, nei settori in cui ciò non si è ancora realizzato, a partire dall'istruzione.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.500

INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 20,inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)

        1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

        2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

        3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture -uffici territoriali del Governo.

        4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

        5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

        6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 21.

Approvato nel testo emendato

(Perequazione infrastrutturale)

    1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;

        b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;

        c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;

        d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

        e) valutazione della specificità insulare.

    2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

EMENDAMENTI

21.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

21.500

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «distribuzione del gas,» aggiungere le seguenti: «l'estrazione di oli minerali,».

21.501

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «anche in riferimento a quella di interesse nazionale, ovvero di altre regioni».

21.800/1

CABRAS, SANNA, SBARBATI, SCANU

Approvato

All'emendamento 21.800 del Governo, dopo la parola "divario", inserire: "di sviluppo economico"

21.800/2

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 21.800 del Governo, dopo le parole "divario derivante", aggiungere le seguenti: "dalle supercifi utilizzate a fini di interesse nazionale ovvero di altre Regioni, nonché derivante"

21.800

IL GOVERNO

Approvato nel testo emendato

All'articolo 21, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione».

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».

21.701 (testo 2)

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO, FERRARA, MARAVENTANO, SALTAMARTINI, FAZZONE, POLI BORTONE, COSTA, SANCIU, COMINCIOLI, PISANU, MASSIDDA, DELOGU, SANNA , SBARBATI

V. testo 3

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:

            «con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario dell'insularità».

        Al comma 2, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».

21.701 (testo 3)

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO, FERRARA, MARAVENTANO, SALTAMARTINI, FAZZONE, POLI BORTONE, COSTA, SANCIU, COMINCIOLI, PISANU, MASSIDDA, DELOGU, SANNA, SBARBATI, BATTAGLIA (*)

Id. em. 21.800 nel testo emendato

All'articolo 21, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione».

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.502

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione».

21.503

POLI BORTONE, DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Sono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni i beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Norme transitorie per le città metropolitane)

    1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

    2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. La proposta di istituzione spetta:

        a) al comune capoluogo congiuntamente alla Provincia;

        b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino nel complesso almeno il cinquanta per cento della popolazione;

        c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione.

    2-bis. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione espresso entro novanta giorni. Si osservano le seguenti modalità:

        a) Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

        b) la città metropolitana si articola al suo interno in comuni;

        c) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme dì coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; disciplina altresì le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;

        d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella proposta di istituzione; il referendum è senza quorum di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del trenta per cento.

    3. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, osservando le disposizioni della legge 25 giugno 1970, n. 352, in quanto compatibili.

    4. Con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 1, successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, verranno definitivamente istituite le città metropolitane.

    5. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della città metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai componenti del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico.

    6. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia.

    7. Dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 2-bis, lettera d), e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta.

    8. Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi.

    9. Ai medesimi fini di cui al comma 8 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

        a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

        b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

        c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

21.0.500

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis

(Norme transitorie per le città metropolitane)

    1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

    2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. La proposta di istituzione spetta:

        a) al comune capoluogo congiuntamente alla Provincia;

        b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino nel complesso almeno il cinquanta per cento della popolazione;

        c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il cinquanta per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione.

    2-bis. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione espresso entro novanta giorni. Si osservano le seguenti modalità:

        a) Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

        b) la città metropolitana si articola al suo interno in comuni;

        c) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme dì coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; disciplina altresì le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;

        d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella proposta di istituzione; il referendum è senza quorum di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del trenta per cento.

    3. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, osservando le disposizioni della legge 25 giugno 1970, n. 352, in quanto compatibili.

    4. Con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 1, successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 2-bis, verranno definitivamente istituite le città metropolitane.

    5. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della città metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita per le relative attività dei componenti del consiglio provvisorio.

    6. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia.

    7. Dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 2-bis, lettera d), e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta.

    8. Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia sono considerate funzioni della città metropolitana agli stessi fini di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi.

    9. Ai medesimi fini di cui al comma 8 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana di cui al presente articolo, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

        a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

        b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

        c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 22.

Accantonato

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

    1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle Città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

    2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

    3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

        a) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

        b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la regione Lazio;

        c) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

        d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

        e) edilizia pubblica e privata;

        f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

        g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

        h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

    4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei princìpi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

        b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

    6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

    7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

        a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

        b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d).

    8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle Città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

PROPOSTA DI STRALCIO

S22.100

BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Accantonata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

22.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

22.500

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Accantonato

Sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:

        «1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.

        2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.

        3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

        4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

        5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

        6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

        7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.

        8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.

        9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.

        10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.

        11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.

        12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo status degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i princìpi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271 e 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

        13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:

            a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;

            b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;

            c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

            d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;

            e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;

            f) grandi infrastrutture;

            g) sicurezza e protezione civile;

            h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;

            i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;

            l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;

            m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.

        14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.

        15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.

        16. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei princìpi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

        17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.

        18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 17.

        19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

            b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.

        20. Il decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.

        24. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

            b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale».

22.701

ALICATA, FERRARA

Accantonato

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

22.850

Il Relatore

Accantonato

All'articolo 22:

al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti parole: "concorso alla";

al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: "dei princìpi";

al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "regionale" inserire le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione";

al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Lo status dei membri dell'Assemblea capitolina è disciplinato dalla legge dello Stato".

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

FILIPPI ALBERTO, BODEGA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, MAURO, VACCARI

Accantonato

Il Senato,

        esaminato l'Atto Senato n. 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        premesso che:

            l'articolo 14, per le Città metropolitane, prevede che sia assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni;

            l'articolo 22, in particolare, detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevedendo l'attribuzione a Roma di ulteriori funzioni amministrative;

            l'articolo 22, comma 5 prevede che sia disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, attraverso la specificazione delle funzioni e la definizione delle modalità di trasferimento delle relative risorse umane e mezzi; inoltre, si prevede l'assegnazione di ulteriori risorse, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle ulteriori funzioni amministrative attribuite alla citta di Roma;

        impegna il Governo:

            ad interpretare gli articoli 14 e 22 garantendo che anche a regime l'attribuzione delle risorse umane e dei mezzi, nonché i tributi e le entrate proprie riconosciuti alle Città metropolitane e a Roma capitale siano commisurati alle funzioni e alle competenze effettivamente attribuite a tali enti.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.500

CECCANTI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo 22,inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

        1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

            b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunita'locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

            c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;

            d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;

            e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i princi'pi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

            f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;

            g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

            h) previsione che il sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata;

            i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità».

22.0.700

VITALI, ROSSI NICOLA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, SANNA, STRADIOTTO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Finanziamento della città di Roma, Capitale della Repubblica)

        1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica.

        2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle città metropolitane, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

        3. Salvo quanto privisto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, alla Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commissurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

            b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

        4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

    1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

        b) definizione con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

EMENDAMENTI

23.500

PAPANIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere: «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali».

23.501

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'ANCI e l'UPI».

23.502

PAPANIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) autonomia di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei princìpi comunitari di concorrenza».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.500

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA

Respinto

Dopo l'articolo 23,inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali)

        1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

        2. I decreti legislativi di cui al presente articolo abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

            b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

        4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

        5. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 24.

Approvato

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

    1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

    2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

    3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

        a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

        b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

        c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).

    4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

    5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

    6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

EMENDAMENTI

24.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.500

CECCANTI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

        2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

            a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

            b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

        4. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.

        5. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento».

24.501

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

        2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.

        3. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

24.502

LUMIA, MERCATALI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».

24.503

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e della dotazione infrastrutturale dei servizi».

24.504

LUMIA, MERCATALI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite» aggiungere le seguenti: «dei servizi e delle infrastrutture».

24.505

LUMIA, MERCATALI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione, di solidarietà» aggiungere le seguenti: «e di fiscalità compensativa e di vantaggio».

24.506

LUMIA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) definiscono in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le regioni a statuto speciale che nei loro statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi».

24.507

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) individuano, per le aree sottosviluppate, forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).».

24.508

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

24.510

SANNA, CECCANTI

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

Art. 25.

Approvato nel testo emendato

(Salvaguardia finanziaria)

    1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.

    2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

        a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

        b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

    3. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

EMENDAMENTI

25.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

25.500

STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire  l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Revisione della dimensione del sistema perequativo)

        1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 20, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».

25.501

LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri».

25.300 (già 2.700 e 2.701)

BARBOLINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) per le finalità di cui alla lettera b), sia garantito che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui alla presente legge, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:

            a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;

            b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;

            c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».

25.400

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «c) siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare Regioni ed Enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale».

25.701

BALDASSARRI

Ritirato e trasformato nell'odg G25.701

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria. L'Attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.

        2-ter. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

BODEGA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            esaminato l'AS 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        premesso che:

            l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rende necessario riaprire un confronto parlamentare sui contenuti di una più ampia riforma della Costituzione, atta a garantire la definitiva transizione al federalismo del nostro ordinamento;

            prioritaria appare, in particolare, la trasformazione del nostro sistema di bicameralismo perfetto, attraverso la riforma del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istanze territoriali;

            a tal fine, è opportuno riprende il dibattito avviato nella passata legislatura sul testo unificato AC 553 e abb., adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati come testo base;

            la proposta prevedeva, in particolare, la riforma della seconda Camera in un Senato federale della Repubblica, eletto su base regionale;

        impegna il Governo:

            a promuovere la ripresa di un dibattito parlamentare sulla riforma costituzionale del nostro ordinamento in senso federale, che contempli in particolare la trasformazione del Senato in un'assemblea rappresentativa delle istanze territoriali.

________________

(*) Accolto dal Governo

G25.200

VIZZINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione dei disegni di legge n. 1117, 316 e 1253, recanti deleghe legislative per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di federalismo fiscale;

        considerato che:

            l'attuazione dell'autonomia finanziaria e fiscale delle Regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

            la disponibità delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni nelle materie di competenza;

            nel corso dell'esame è emersa in più occasioni l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni, importanti interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie;

            tali interventi, pertanto, costituiscono un completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei princìpi di federalismo fiscale;

            il processo di realizzazione del federalismo fiscale e la stessa attuazione, nel suo complesso, del nuovo Titolo V, rendono opportuno ridefinire l'equilibrio dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica nonché la struttura e le funzioni del Parlamento;

            l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali postula anche la definizione di un nuovo Codice delle autonomie;

        afferma il proposito:

            di procedere tempestivamente nelle conseguenti misure di revisione costituzionale e di innovazione legislativa.

________________

(*) Accolto dal Governo

G25.701 (già em. 25.701)

BALDASSARRI

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        considerato che:

            l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

            la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

            nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

            l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva,

        impegna il Governo

            a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo;

            a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

            impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL fino al suo completo azzeramento, a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

G25.701 (già em. 25.701) (testo 2)

BALDASSARRI, CONTI, MORANDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        considerato che:

            l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

            la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

            nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

            l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva,

        impegna il Governo

            a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo;

            a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

            impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL fino al suo completo azzeramento:

            a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;

            a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

________________

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 26.

Approvato

(Abrogazioni)

    1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoruso, Caliendo, Carrara, Caselli, Castelli, Ciampi, D'Alì, Davico, De Angelis, Dell'Utri, Delogu, Giovanardi, Gramazio, Malan, Mantica, Mantovani, Martinat, Mugnai, Nespoli, Palma, Pera, Pisanu, Saccomanno, Sciascia e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berselli, per attività della 2a Commissione permanente; Marcenaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Scarpa Bonazza Buora Paolo, Allegrini Laura, Comincioli Romano, Delogu Mariano, Fasano Vincenzo, Giordano Basilio, Mazzaracchio Salvatore, Piccioni Lorenzo, Piccone Filippo, Santini Giacomo, Sanciu Fedele

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (1331)

(presentato in data 21/1/2009);

senatore D'Ambrosio Lettieri Luigi

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255 (1332)

(presentato in data 21/1/2009).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 15 al 21 gennaio 2009)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 24

AMATO: sull'ordine pubblico in provincia di Pisa (4-00167) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

AMORUSO: sulla situazione politica dello Zimbabwe (4-00801) (risp. SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

BELISARIO: sulla carenza di personale della Polizia di Stato in provincia di Potenza (4-00304) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

BOSONE: sulla chiusura dell'ufficio di Polizia ferroviaria della stazione di Mortara (Pavia) (4-00256) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

BRUNO: sull'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del V centenario della nascita di Bernardino Telesio (4-00025) (risp. BIONDI, ministro per i beni e le attività culturali)

BUTTI: sull'istituzione di un commissariato di Pubblica sicurezza a Mariano Comense (Como) (4-00227) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

CASSON: sull'attività degli steward addetti ai servizi di vigilanza negli stadi (4-00413) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

COMPAGNA ed altri: sulle manifestazioni contro lo Stato di Israele promosse da un'associazione denominata "Free Palestine" in concomitanza con la Fiera del libro di Torino dedicata ad Israele (4-00001) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

CORONELLA: sull'insediamento abusivo di stranieri di etnia rom a Maddaloni (Caserta) (4-00081) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

DEL VECCHIO ed altri: sulle celebrazioni per la ricorrenza del 4 novembre (4-00703) (risp. LA RUSSA, ministro della difesa)

GENTILE ed altri: sugli incarichi di magistrati del Tar Lazio e del Consiglio di Stato presso gli organi di giustizia sportiva di FIGC e CONI (4-00623) (risp. VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento)

GHEDINI ed altri: sul ritardo nei pagamenti delle commesse da parte delle pubbliche amministrazioni (4-00944) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)

LANNUTTI ed altri: sul blocco di un intero quartiere della città di Roma in occasione del matrimonio di Briatore (4-00179) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

sul licenziamento di un dipendente del Cra (4-00592) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

MARINARO: su un'operazione di polizia all'interno di un liceo romano (4-00258) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

MUGNAI: su una manifestazione antiproibizionista a Pisa (4-00092) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

PEDICA: sull'accertamento dei fatti accaduti nel corso dell'irruzione di agenti della Polizia nella scuola Diaz di Genova in occasione del vertice G8 del 2001 (4-00319) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

sulla necessità di controlli più rigorosi per la concessione delle licenze di porto d'armi (4-00377) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

PERDUCA, PORETTI: sulle iniziative per l'accoglienza di alcuni detenuti di Guantanamo (4-00942) (risp. SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

TOMASSINI: sul rinnovo della carica di Presidente della Federazione italiana sport equestri (FISE) (4-00658) (risp. VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento)

TOTARO: sulla presentazione di un libro presso la sala consiliare del Comune di San Giuliano Terme (Pisa) (4-00333) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

VALDITARA ed altri: sulle iniziative di contrasto alla criminalità ad Andora (Savona) nel periodo estivo (4-00369) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno)

Interpellanze

NEROZZI, TREU, ZANDA, ROILO, BLAZINA, BERTUZZI, MARCUCCI, GHEDINI, BIONDELLI, MUSI, DONAGGIO, ADRAGNA, CERUTI, PASSONI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

la social card è stata annunciata più volte dal Governo, già a partire dal mese di luglio 2008, come il principale strumento di lotta alla povertà. Doveva interessare 1.300.000 soggetti e costare, a regime, 450 milioni di euro;

allo stato attuale la misura si è rilevata del tutto inadeguata e ingiusta, e per migliaia di persone anziane una vera beffa;

i dati parlano chiaro: rispetto alla cifra di 1.300.000 soggetti potenziali che avrebbero dovuto beneficiare della "carta acquisti" circa 580.000 persone hanno presentato richiesta entro il 31 dicembre 2008, di queste circa 420.000 hanno ricevuto una carta attiva. Le rimanenti sono state respinte dall'Inps, in assenza di una risposta motivata da parte dell'istituto previdenziale per circa 150.000 domande respinte;

infatti, risulta che l'Inps, a livello sia nazionale che locale, non comunica agevolmente i dati e non risponde, specialmente a livello locale, alle richieste di approfondimento avanzate dalle organizzazioni sindacali;

per quanto concerne i requisiti di accesso alla carta acquisti, questi risultano pensati per ridurre al minimo la platea dei beneficiari. Oltre ad un limite estremamente restrittivo del reddito pensionistico, in alcuni casi si è in presenza di un vero e proprio percorso ad ostacoli per il riconoscimento del diritto alla social card. Ad esempio, tra le varie prescrizioni (come una seconda utenza elettrica e del gas, o più di un veicolo) vi sono quelle relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare, già valutate ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Ciò introduce, quindi, una doppia valutazione degli stessi elementi, con risultati paradossali ed iniqui;

inoltre, la disponibilità di un garage o la proprietà del 25 per cento di un ulteriore immobile ad uso abitativo escludono dal diritto alla carta, anche se in sede di ISEE gli stessi non hanno determinato il superamento dei 6.000 euro;

si è in presenza, quindi, della volontà da parte dell'Esecutivo di introdurre vincoli estranei alla determinazione del reddito ed utili bensì al contenimento del numero dei beneficiari finali;

ad opinione degli interroganti, ancora una volta, il Governo continua a puntare su una politica di annunci senza contenuti, con l'aggravante che in questo caso si gioca sulla pelle di migliaia di persone, le più deboli. Non basta chiedere scusa,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga necessario fornire informazioni precise sull'applicazione di questa misura (cioè il numero dei beneficiari e la loro condizione: pensionistica, di reddito, eccetera) e sulla consistenza delle risorse effettivamente impegnate;

se il Governo abbia intenzione di proseguire questa misura o di correggerne le storture;

più in generale che cosa intenda fare per rispondere alla drammatica situazione economica delle famiglie italiane e in particolare di quelle più povere, dei disoccupati, dei precari, degli anziani.

(2-00055)

Interrogazioni

BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RUSCONI, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, GARAVAGLIA Mariapia, RANDAZZO, DI GIROLAMO Leopoldo - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

nel corso dell'ultimo anno vi sono state numerose pronunce della Corte di Cassazione che hanno, con motivazioni pressoché identiche, introdotto nell'ordinamento italiano un principio di diritto comportante diverse conseguenze di natura dirompente, quale l'assoggettabilità di tutti i fabbricati rurali al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ;

tale previsione, a parere dei giudici della Suprema corte, si applica tanto agli immobili già iscritti che a quelli ancora da iscrivere al catasto fabbricati;

tale interpretazione normativa ha determinato l'insorgere di un grave e diffuso problema in capo a tutti gli agricoltori possessori di fabbricati rurali che, in ossequio alla normativa attualmente vigente in merito al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, hanno corrisposto il dovuto in relazione al valore del terreno, comprensivo di quello degli eventuali fabbricati;

a seguito delle citate sentenze, moltissimi Comuni si sono attivati per il recupero dell'ICI relativamente alle annualità in decadenza al 31 dicembre 2008, attivando una procedura che avrà come prefigurabile esito l'insorgere di un'enorme mole di contenzioso giudiziario tra gli agricoltori e gli stessi Comuni,

si chiede di sapere se alla luce dei fatti esposti in premessa il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire attraverso atti di propria competenza l'eventuale assoggettabilità dei fabbricati rurali al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, allo scopo di evitare inutili e costosi contenziosi e salvaguardare un comparto economico già gravato dagli effetti di una perdurante crisi strutturale.

(3-00487)

SBARBATI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

il decreto-legge n. 15 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, prevedeva incentivi dello Stato (da erogarsi in due quote annuali) in favore di imprese del settore turistico, commercio e industria allo scopo di favorire l'occupazione e incrementare le certificazioni ambientali delle stesse;

molte aziende che avevano partecipato ai bandi, pur nel rispetto degli obblighi previsti e dopo l'erogazione della prima rata, non sono riuscite a percepire le quote relative alla seconda rata/saldo per via di una modifica apportata alla legge finanziaria per il 2008 che modificava il tempo della cosiddetta perenzione amministrativa, riducendo da sette a tre anni il periodo di iscrizione nel bilancio delle pubbliche amministrazioni dei residui delle spese in conto capitale relativi sia al pagamento di corrispettivi per appalti, forniture di beni e servizi, che di stanziamenti a favore delle imprese, senza tener conto delle opere e degli investimenti in corso;

la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, non riteneva peregrina l'ipotesi, per far fronte alle richieste dei creditori, della reiscrizione in bilancio di una consistente quota delle relative somme, trasferite nel conto del patrimonio;

considerato che fra le priorità del Governo c'è quella di rilanciare l'economia anche favorendo la produttività e l'occupazione,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente lo sblocco dei fondi oggetto di perenzione, che, oltre ad essere un diritto acquisito delle imprese che hanno rispettato gli obblighi contrattuali, non richiedono stanziamenti di ulteriori risorse, ma l'utilizzo di quelle già appostate in bilancio;

se in un momento di particolare difficoltà economica non ritengano di dover salvare almeno quelle aziende che vantano il credito verso lo Stato per evitarne il fallimento, il ricorso all'usura o a forme di indebitamento legale che aggraverebbero certamente la loro delicata situazione finanziaria e metterebbero in difficoltà il personale;

se non ritengano di dover onorare un impegno dello Stato, visto che la maggior parte dei finanziamenti della legge n. 488 del 1992 hanno avuto quali beneficiari aziende turistiche (62 delle quali operanti nelle isole minori), già fortemente penalizzate perché legate della stagionalità e che attendono da più di un anno e mezzo di ricevere quanto di loro spettanza.

(3-00488)

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, ROILO - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

il fenomeno delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro costituisce per il nostro Paese uno dei problemi più delicati da affrontare e da risolvere con somma urgenza;

desta allarme anche la situazione della sicurezza sul lavoro in Friuli-Venezia Giulia dove tra il 10 ed il 17 gennaio 2009 hanno tragicamente perso la vita tre operai;

in particolare, il 10 gennaio ha perso la vita Dusan Poldini, operaio di 37 anni straziato da una gru in movimento sulla banchina della ferriera di Servola (Trieste); successivamente, il 15 gennaio, a Premariacco (Udine), ha perso la vita Enrico Tami, autotrasportatore della ditta La.So.Le Est, impresa di produzione di elementi per sedie; ancora, in data 17 gennaio, ha perso la vita Mauro Burg, dipendente della Compagnia portuale di Monfalcone mentre svolgeva un lavoro da esterno presso la cartiera Burgo di Duino (Trieste);

considerato che tale drammatica escalation richiede l'attuazione di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare al fine di affrontare in modo risolutivo le cause che determinano in Friuli-Venezia Giulia come nelle altre regioni italiane un continuo aumento degli infortuni sul lavoro in generale e di quelli mortali in particolare;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno predisporre ogni atto idoneo affinché le strutture preposte alla sicurezza sul lavoro - a livello regionale, provinciale e territoriale - realizzino un coordinamento delle attività ispettive, di prevenzione e sulla sicurezza del lavoro;

se, in generale, non ritenga opportuno dotare, sull'intero territorio nazionale, gli uffici dell'Ispettorato del lavoro, dei servizi per la sicurezza e le aziende sanitarie locali degli organici e dei finanziamenti necessari allo svolgimento dei compiti loro assegnati.

(3-00489)

MARCUCCI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

il provvedimento di riforma del regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali (decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233), presentato dal Ministro in indirizzo al Consiglio superiore dei beni culturali, prevede la riduzione di tre posti dirigenziali in Toscana, di cui, probabilmente, almeno uno riguarderà una Soprintendenza;

voci insistenti identificano nella Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara uno dei possibili posti dirigenziali da sopprimere, mentre tale Soprintendenza svolge un ruolo di grande importanza in un'area caratterizzata dalla presenza di un ingente patrimonio da tutelare, per quanto riguarda sia i beni storico-artistici, sia i beni architettonici e il paesaggio: nel solo anno 2008 sono infatti state istruite 1.290 pratiche relative alla tutela diretta e 5.400 pratiche relative alla tutela paesaggistica, mentre il personale impiegato è costituito da 65 unità, solo in minima parte distaccate inizialmente dalla Soprintendenza di Pisa;

tale Soprintendenza, con sede a Lucca, è sì di recente istituzione, ma la sua creazione avvenuta nel settembre 2004 (con operatività effettiva dal gennaio 2005) da parte dell'allora ministro Urbani e successivamente confermata durante il ministero Buttiglione e in quello Rutelli, si rese necessaria proprio per meglio adempiere alle funzioni di tutela e salvaguardia avvicinando al territorio di riferimento la sede dirigenziale,

si chiede di sapere secondo quali criteri il Ministro in indirizzo intenda procedere per giungere alla scelta dei posti dirigenziali da sopprimere in Toscana e se corrisponda al vero l'ipotesi che uno dei criteri, se non addirittura il criterio esclusivo, possa essere quello della mera valutazione dell'anzianità di istituzione, criterio che penalizzerebbe la realtà di Lucca senza un'adeguata valutazione complessiva.

(3-00490)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MONGIELLO - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

la provincia di Foggia si segnala negativamente per il più basso tasso di occupazione femminile in Italia e per uno tra i più elevati indici di disoccupazione giovanile;

in tale problematico contesto territoriale si segnala il licenziamento di quattro donne dipendenti della Servizi Informatici srl, società che opera a San Severo (Foggia), anche al servizio di due istituti di credito, e che contava 22 addetti;

a subire l'allontanamento dal posto di lavoro sono state le sole assunte - tre con contratto a tempo indeterminato, una con contratto triennale di apprendistato - iscritte alla Cgil;

il licenziamento, peraltro sottoscritto dall'ex amministratore delegato della società, è avvenuto immediatamente a ridosso dell'iscrizione al sindacato e della nomina della delegata aziendale;

per tali ragioni, anche a seguito del fallimento di ogni trattativa con l'azienda, la Cgil ha deciso di impugnare il licenziamento prefigurando una condotta antisindacale;

nella sola provincia di Foggia sono ormai una decina i casi in cui il sindacato è costretto ad invocare la tutela ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per contrastare licenziamenti dubbi sotto il profilo procedurale, la cui frequenza lascia presumere l'esistenza di una sorta di strategia di contenimento e/o annullamento dell'azione sindacale all'interno delle aziende,

si chiede di sapere:

quali misure e provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il ripristino della piena legalità e agibilità sindacale all'interno della Servizi Informatici srl;

in generale, quali iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio che la crisi economica in atto sia strumentalizzata dalle imprese al fine di comprimere il diritto costituzionalmente garantito allo svolgimento dell'attività sindacale.

(3-00486)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUSSO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

per l'aeroporto di Salerno (Costa d'Amalfi), operante dal mese di agosto 2008, non era presente in origine una compagnia aerea di riferimento, bensì solo un'agenzia di viaggi e broker di servizi aerei, la Global Aviation Network Unipersonale s.r.l. (GAN), facente riferimento ad un "partner tecnico" quale la compagnia aerea spagnola Orion Air per operare su Milano, Torino, Barcellona e Bucarest;

la citata GAN ha emesso biglietti aerei usufruendo successivamente degli aeromobili Orion Air per la sua clientela;

il 19 dicembre 2008, in maniera del tutto imprevista ed incontrollata, nonostante molti utenti avessero ricevuto una e-mail di conferma del volo fino a due giorni prima della partenza, i voli sono stati "sospesi", o per meglio dire annullati;

secondo Orion Air, GAN non le avrebbe corrisposto gli importi relativi ad alcuni voli, mentre quest'ultima, in un comunicato stampa, ha imputato l'interruzione dei servizi soprattutto alla crisi finanziaria ed al caro greggio, oltre che alla politica locale;

alcune fonti riportano che più di 3000 consumatori hanno acquistato biglietti da GAN senza che vi siano notizie relative a rimborsi, sostituzione di biglietti per voli su aeroporti limitrofi o compensazioni di sorta, ed hanno anche dovuto sostenere costi ingenti per l'acquisto di altri biglietti (da altre compagnie) per poter trascorrere le vacanze di Natale in famiglia;

in vista della riorganizzazione del mercato aereo sarebbe opportuno che l'Ente nazionale per l'aviazione civile vigilasse non solo sulle compagnie in procinto di ricevere concessioni pubbliche ma anche su quelle che, d'un tratto, senza preavviso, sospendono i servizi;

tale vicenda non ha trovato grande risalto sulla stampa nazionale, probabilmente offuscata dalle concomitanti proteste dei lavoratori di Alitalia a Fiumicino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia disposto o non ritenga utile disporre dettagliati accertamenti ed eventuali provvedimenti in merito alla vicenda.

(4-01027)

BUTTI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

la società AFL S.p.A. di Dongo (Como) è una storica azienda fondata nel 1839 (Società delle Ferriere) che produce raccordi in ghisa malleabile e che installò il primo altoforno Lombardo e che attivò il primo impianto di laminazione d'Italia;

la AFL S.p.A. circa un anno e sei mesi fa richiedeva la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale del settore ghisa per 130 dipendenti. Il piano prevedeva l'acquisizione di una società satellite della Fiat a Carmagnola con i relativi macchinari ed ordini;

purtroppo l'evoluzione della crisi economica ed industriale ha peggiorato notevolmente la situazione. Il 16 gennaio 2009 si è svolto un incontro tra alcuni parlamentari e le rappresentanze sindacali, per ridefinire i termini per la concessione della proroga della cassa integrazione straordinaria;

la prima tranche della cassa integrazione è infatti scaduta a settembre 2008; nei prossimi giorni verrà firmato un decreto dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con cui si prevede proprio la proroga fino al marzo 2009 della cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del piano di ristrutturazione della AFL S.p.A di Dongo;

se il Ministro in indirizzo intenda concedere la proroga fino a marzo 2009 per la concessione della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori della AFL di Dongo e se, come annunciato, vi sarà anche una terza tranche (dopo aver valutato la consistenza del piano industriale dell'azienda in crisi) nell'ambito della stessa concessione.

(4-01028)

GRAMAZIO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

l'interrogante condivide i contenuti dell'atto di sindacato ispettivo presentato il 20 gennaio 2009 in Consiglio regionale del Lazio dai consiglieri Simone Gargano, Tommaso Luzzi, Antonio Cicchetti ed altri;

con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 7 gennaio 2009, veniva indetta dall'azienda Policlinico Umberto I una gara comunitaria, a procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento in global service, dei seguenti servizi: pulizia, sanificazione ambientale e raccolta rifiuti sanitari assimilati agli urbani; fornitura di materiale igienico e gestione dei distributori; disinfestazione e derattizzazione; pulizia e manutenzione delle aree esterne; logistica; lavanolo; ristorazione;

l'ammontare complessivo dell'appalto, su base annuale, appare così ripartito: importo per servizi 24.000.000 euro; importo per oneri per la sicurezza derivanti dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per anno 200.313,92 euro, per un totale di 24.200.313,92 euro;

tali servizi attualmente risultano affidati singolarmente ai seguenti gestori: il servizio di pulizia a "La Pul-Tra" per un importo di 10.000.000 di euro; il servizio di mensa a "La Pul-Tra e Innova" per un valore di 4.000.000 di euro; il servizio di lavanderia a "Lavin" per un valore di 5.000.000 di euro; il servizio di logistica a "Tra.Ser" per un valore di 2.000.000 di euro; il servizio di nettezza urbana a "La Pul-Tra" per un importo di 300.000 euro; il servizio di trasporti a "Tra.Ser" per 200.000 euro;

la durata contrattuale dell'appalto è fissata in nove anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio, come certificato dal verbale di consegna;

il combinato disposto degli articoli 7 e 13 del suddetto bando sancisce quale requisito di partecipazione alla gara il possesso, da parte dei soggetti concorrenti, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta (sia essa in forma individuale che associata) dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: l'aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale al netto dell'IVA non inferiore complessivamente a 108.000.000 di euro; l'aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico, inerente ai servizi nel settore oggetto di gara, presso aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere o presso equivalenti strutture private, di un valore non inferiore complessivamente a 54.000.000 di euro, al netto dell'IVA (in presenza di giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il concorrente potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà apprezzata dall'azienda); l'aver effettuato negli ultimi tre anni i principali servizi, oggetto di gara, attestati da un documento su cui si riportano il rispettivo importo, la data e il destinatario, dai quali si evinca l'esperienza maturata presso strutture ospedaliere;

l'art. 14 del medesimo bando sancisce che i concorrenti, partecipanti in forma di imprese, appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande (RTI), ed i consorzi potranno cumulare i propri requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnica-professionale per il raggiungimento dei livelli minimi di capacità richiesti dalle norme di gara, secondo alcune regole: nello specifico, i requisiti di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti almeno al 60 per cento dalla capogruppo mandataria o indicata come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40 per cento deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10 per cento;

dall'analisi del bando di gara risultano esclusi dall'affidamento determinati servizi, seppur di natura funzionale alla gestione della struttura ospedaliera, quali: la vigilanza; il servizio infermieristico; il servizio di navetta per gli utenti; il trasporto dei malati;

gli attuali gestori dei servizi, alla luce dello "sbarramento" economico contenuto nel bando, sono impediti dal partecipare all'affidamento, sia come imprese singole che come associazioni temporanee di imprese (nonostante la regolarità tenuta sia nella gestione dei servizi che sotto il profilo squisitamente occupazionale);

considerato che:

il bando così predisposto, ad avviso dell'interrogante, non appare rispettare i principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come sanciti dall'ordinamento italiano nonché dalla normativa europea;

il medesimo, infatti, non permette alle società individualmente titolari dei servizi di poter partecipare alla gara, sia in forma singola che associata, stante l'abnormità ed eccessività dei requisiti di capacità economico-finanziaria;

tra i citati requisiti di capacità economico-finanziaria vi è l'aver realizzato un fatturato globale triennale pari a 108.000.000 euro nonché un fatturato specifico per i servizi, di 54.000.000 euro, che estromette di fatto dalla libera facoltà di partecipazione gran parte (o quasi tutti) dei soggetti economici, operanti nel territorio nazionale, a vantaggio e garanzia di un limitato numero di imprese; e ciò, peraltro, è in palese contrasto sia con i principi generali del nostro ordinamento che con quelli specifici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

appare altresì sproporzionata, sperequata, arbitraria ed iniqua, rispetto anche alle finalità proprie della tecnica di affidamento dei servizi in global service, l'apposizione di un termine di durata novennale del contratto, stante l'evidente situazione di privilegio conseguente al regime di "esclusiva" che si verrebbe a creare in favore di un solo soggetto ed a scapito di eventuali altri operatori economici;

la fissazione di un corrispettivo contrattuale "aperto", pari a 24.000.000 euro annui, eventualmente revisionabile in caso di ipotesi normativamente previste, determinerebbe il venir meno dei benefici scaturenti dall'espletamento della gara a procedura aperta, che, poiché fondata sul criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non manterrebbe più le menzionate utilità insite nella citata procedura di affidamento;

l'affidamento in global service si sostanzia in una procedura che trae fondamento nel criterio che privilegia l'ottimizzazione delle risorse a fronte della riduzione dei costi, mentre il bando de quo, così come predisposto, appare celare, ad avviso dell'interrogante, una procedura tutt'altro che aperta, ovvero una vera e propria trattativa con un (o quasi uno solo) preordinato operatore economico, in violazione sia delle finalità della procedura di affidamento in global service che delle regole nazionali e sovranazionali in materia di libera concorrenza ed economicità;

a riguardo, la legge 10 ottobre 1990, n 287, in materia di tutela della concorrenza, sancisce espressamente il divieto di intese restrittive della concorrenza che abbiano l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza, all'interno del mercato nazionale, attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi o le altre condizioni contrattuali, nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, nell'applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse o per prestazioni equivalenti così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

la modalità di affidamento dei servizi prescelta dall'amministrazione de quo non appare rispondente alle attuali esigenze dell'ente poiché, stante la non rispondenza dei criteri di scelta dell'operatore economico eventualmente aggiudicatario della gara, nonché l'evidente assenza di una effettiva riduzione dei costi, considerato sia l'importo annuale di base del contratto che la concreta ed effettiva buona gestione dei medesimi servizi da parte degli attuali gestori, mentre sembra idonea a produrre il solo potenziale accrescimento dei costi;

la tecnica dell'affidamento in global service, per sua natura, dovrebbe ricomprendere la pluralità dei servizi da assegnare, mentre, nel caso in questione, risultano esclusi i servizi di vigilanza, infermieristico, di navetta per gli utenti e di trasporto malati;

il presente bando di gara si manifesta palesemente contraddittorio nel suo contenuto, anche alla luce del fatto che i servizi di mensa, logistica e lavanderia, per loro caratteristica necessitanti di impianti esterni, appaiono accorpati, mentre i servizi di vigilanza, infermieristico e di navetta, richiedenti impianti interni, risultano esclusi;

l'ottimizzazione delle risorse ben potrebbe ottenersi con l'indizione di una gara basata sui medesimi criteri di aggiudicazione già espletati ed in virtù dei quali si è proceduto all'affidamento dei singoli servizi alle imprese alle quali attualmente è affidata la gestione dei medesimi;

appare, altresì, evidente l'assenza anche dell'opportunità economica della citata tecnica di affidamento, stante l'inesistenza di una riduzione considerevole dei costi a carico dell'azienda mentre, nello stesso tempo, verrebbero penalizzate le attuali imprese operanti nel settore all'interno del Policlinico Umberto I con un depauperamento della loro capacità imprenditoriale che potrebbe avere, in futuro, anche gravi ripercussioni dal punto di vista occupazionale,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto nelle premesse e quale sia la loro valutazione del bando richiamato, che, così com'è formulato, esclude, di fatto, aziende che già operano con professionalità sul territorio del Lazio per i medesimi servizi richiamati nel bando.

(4-01029)

SARO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

"Safilo" è un gruppo internazionale quotato in borsa, leader mondiale nell'occhialeria di alta gamma e lusso;

detto gruppo conta sei stabilimenti produttivi, quattro dei quali in Italia - due nella provincia di Udine (Martignacco e Precenicco) - ed è presente in oltre cento paesi nel mondo dove commercializza i prodotti attraverso proprie filiali e distributori esclusivi;

considerato che:

la crisi economica mondiale ha colpito anche le aziende del gruppo Safilo, facendo registrare una contrazione degli ordinativi pari al 40 per cento;

nello stabilimento di Martignacco, in particolare, lunedì 19 gennaio 2009 sono già state collocate in cassa integrazione 100 persone;

del pari, l'azienda potrebbe mettere in cassa integrazione altri 620 lavoratori (sui 670 complessivi) a partire dal 2 febbraio 2009;

alla fine del mese di marzo avrà termine la cassa ordinaria;

i lavoratori dello stabilimento friulano di Precenicco, al momento in produzione, temono, a loro volta, di essere collocati in cassa integrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino al Ministro in indirizzo i procedimenti di cassa integrazione adottati dal gruppo Safilo per i lavoratori dello stabilimento friulano di Martignacco;

se il Ministro sia a conoscenza degli intendimenti del gruppo Safilo relativi ai lavoratori di Precenicco;

se e con quali mezzi intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali di entrambi gli stabilimenti friulani;

infine, se risulti un piano strategico di rilancio del gruppo sull'intero territorio italiano, con particolare riguardo alla regione Friuli-Venezia Giulia.

(4-01030)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00487, dei senatori Bertuzzi ed altri, sul pagamento dell'ICI per fabbricati rurali;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00490, del senatore Marcucci, sull'ipotesi di sopprimere il posto dirigenziale nella Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00489, dei senatori Blazina ed altri, sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro.