l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) è nato dalla fusione dell'Istituto nazionale orfani dei maestri con l'Istituto nazionale di assistenza magistrale, stabilita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190 e riordinato con la legge 20 marzo 1975, n. 70;
l'Enam è, oggi, un ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, ed è posto sotto la vigilanza del ministero dell'istruzione, università e della ricerca;
l'Enam presta assistenza al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare e materna, sia in attività di servizio che in pensione, nonché ai loro familiari;
il regolamento dell'Enam prevede le seguenti prestazioni assistenziali: climatico-termali; sanitarie; scolastiche; culturali; Cassa mutua di piccolo credito; per gli anziani; straordinaria; previdenziale;
è posto obbligatoriamente, ope legis, a carico del suddetto personale in servizio, iscritto d'ufficio all'Enam, un contributo mensile pari all'1 per cento dell'80 per cento della voce "stipendio";
considerato che:
in ossequio al principio della libertà di scelta del dipendente il pagamento di questo contributo dovrebbe essere facoltativo e non obbligatorio;
d'altro canto sarebbe auspicabile estendere questo tipo di assistenza al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, affinché questi benefici non siano riservati solo ad una parte del corpo docente. Attualmente, ad esempio, un docente di scuola primaria che passi ad insegnare alla secondaria di primo e secondo grado, non è più obbligato a versare il contributo all'Enam, perché non può essere più beneficiario delle prestazioni dell'ente, mentre i direttori didattici delle scuole di grado inferiore che non vorrebbero pagare questo tipo di contributo, perché non intendono avvalersi dell'attività di assistenza, sono invece obbligati a farlo;
dai dati consultabili on line sul sito dell'Enam, si rileva una notevole disparità fra regioni del Nord e regioni del Sud, a vantaggio di queste ultime, relativamente alle erogazioni delle prestazioni assistenziali;
tale disparità non è giustificata da una contribuzione numericamente superiore al Sud;
tra l'altro non viene pubblicato il Bilancio dell'ente dal quale poter ricavare quanto versato mensilmente dal personale scolastico di ogni regione e provincia, né una comparazione di quanto ritorna in termini assistenziali al personale appartenente ad ogni singola regione e provincia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere l'attività di assistenza fornita dall'Enam a tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
se non ritenga opportuno rendere, in ogni caso, facoltativa l'iscrizione all'Enam;
se concordi sulla necessità di realizzare una gestione finanziaria a livello regionale, affinché il personale operante nella regione possa usufruire appieno delle risorse versate;
se ritenga ipotizzabile la realizzazione di un bilancio dell'ente stilato nel rispetto del criterio della trasparenza, eventualmente pubblicato on line, che evidenzi le poste di entrata ed uscita a livello regionale.
(4-01024)