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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 128 del 21/01/2009


EMENDAMENTI

1.2

VITALI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

        1. La presente legge definisce i princìpi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da superare gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, con la finalità di:

            a) ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale;

            b) trasferire alle istituzioni più vicine ai cittadini le decisioni di entrata e di spesa in campi fondamentali dell'intervento pubblico, garantendo a queste istituzioni gli spazi di autonomia necessari per interpretare le diverse esigenze dei cittadini sul territorio;

            c) utilizzare meglio le risorse derivanti dalle imposte versate dai cittadini, obbligando le pubbliche amministrazioni a standard di efficienza verificabili;

            d) concentrare l'attività delle istituzioni, in ambito sia nazionale che locale, sui livelli e sulla qualità dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese;

            e) modernizzare l'amministrazione pubblica, centrale e locale, rafforzare i governi di prossimità nella capacità di fornire i beni pubblici e sostenere i servizi fondamentali sul territorio;

            f) semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, rendere più efficiente l'amministrazione dei tributi, coinvolgere i diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nonché al coordinamento dell'attività di riscossione.

        2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

            a) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema di imposizione fIscale;

            b) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;

            c) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

1.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Ambito di intervento). - 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

        2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce la introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.

        3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

        4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale».

1.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.701

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 1.700

Sopprimere il comma 2.

1.702

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «agli articoli 14,» inserire le seguenti: «17, 18».

1.500

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 24».