SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------
128a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2009
(Antimeridiana)
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Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente CHITI
e del presidente SCHIFANI
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza della vice presidente MAURO
La seduta inizia alle ore 9,43.
Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,45 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
PRESIDENTE. Su richiesta del relatore Azzollini sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,46, è ripresa alle ore 10.10.
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.
AZZOLLINI, relatore. La discussione generale si è svolta in un clima di confronto leale, che ha evidenziato la coesione e l'apertura al dialogo della maggioranza, la capacità di elaborare proposte concrete dell'opposizione e la sensibilità istituzionale del Governo. Quello all'esame dell'Assemblea, grazie anche all'attento lavoro svolto in sede referente, è dunque un testo equilibrato, ben definito e rispettoso del rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali. In particolare, l'equilibrio tra i territori è garantito dalle norme sul patto di convergenza, dal carattere verticale della perequazione, dalla precisa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, dall'introduzione delle funzioni fondamentali dei Comuni e dalle previsioni relative alla perequazione infrastrutturale tra territori. È comunque possibile apportare ulteriori miglioramenti all'impianto riformatore, anche attraverso la legislazione delegata, che si avvarrà di precisi dati economico-finanziari e verrà elaborata sotto il penetrante controllo parlamentare. In particolare, la riforma del federalismo fiscale potrà dirsi compiuta e riceverà l'apprezzamento dei cittadini se riuscirà a raggiungere l'obiettivo di semplificare gli adempimenti tributari e di ridurre, nel tempo, la pressione fiscale complessiva. Il testo, dunque, coerente con i principi federalisti europei e ispirato ai valori della responsabilità e della sussidiarietà, rappresenta il frutto virtuoso dell'elaborazione dell'intero Senato. Ne auspica pertanto una convita approvazione. (Applausi dal Gruppo PdL, LNP e del senatore Del Vecchio).
VITALI, relatore di minoranza. Nell'attuale legislatura la ricerca in Parlamento di un serio confronto di merito con l'opposizione ha costituito l'eccezione anziché la regola: sollecita perciò il Governo a fare tesoro del metodo che è stato proficuamente sperimentato nell'esame della delega per il federalismo fiscale e di estenderlo anche ad altre riforme di attuazione della Costituzione, in primo luogo la riorganizzazione del Parlamento e la riforma della giustizia. Nel corso della discussione generale è stato ricordato che la riforma del Titolo V fu varata dal solo centrosinistra, mentre la devolution, poi bocciata in sede di referendum costituzionale, fu approvata con i soli voti del centrodestra: la condivisione del federalismo fiscale può rappresentare dunque una positiva novità e tale esito dipende in larga misura dal Governo. Alcuni punti del disegno di legge, dalla territorialità delle imposte all'armonizzazione dei bilanci pubblici, dal metodo della programmazione pluriennale degli interventi speciali all'istituzione di una Commissione ad hoc per l'esame dei decreti delegati, hanno fatto registrare progressi significativi. Particolarmente apprezzabile è la previsione di un patto di convergenza per impedire che si approfondiscano i tradizionali squilibri territoriali del Paese. Restano tuttavia irrisolti alcuni nodi che riguardano innanzi tutto la valutazione dell'impatto della riforma in esame nell'attuale difficilissima congiuntura economica e l'individuazione delle funzioni degli enti locali, che dovrebbe, se non precedere, certo accompagnare la disciplina delle fonti di finanziamento. L'opposizione ritiene quindi che l'attuazione del federalismo fiscale sia inseparabile dall'adozione della Carta delle autonomie e che la grave crisi economica in atto debba essere contrastata con politiche espansive: chiede pertanto al Governo di presentare una relazione tecnica che consenta di valutare le conseguenza finanziarie di un disegno di legge che è stato profondamente modificato con riguardo ai meccanismi perequativi, e di mantenere l'impegno, assunto nella sessione finanziaria, di risarcire i Comuni per il mancato gettito ICI e di liberare le spese di investimento dai vincoli del patto interno di stabilità. (Applausi dal Gruppo PD).
TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze. Le variabili da considerare nella valutazione dell'impatto economico dell'introduzione del federalismo fiscale sono numerose, complesse e interdipendenti. Basti pensare che il disegno di legge incide su dodici tipi di tributi, cinque soggetti politici titolari di potere fiscale, due fondi di solidarietà previsti dalla Costituzione, che l'articolata procedura di esercizio della delega esiterà un elevato numero di decreti delegati attuativi di ben undici criteri tra i quali la semplificazione fiscale, il coinvolgimento dei diversi livelli di governo, il superamento del criterio della spesa storica, la correlazione tra prelievo e beneficio, la compatibilità europea della fiscalità di sviluppo, la premialità e la territorialità. Va inoltre considerato che, nel caso di un disegno di legge delega, l'analisi degli effetti finanziari non può essere fatta ex ante perché deve essere riferita ai decreti delegati. Il provvedimento in esame fornisce comunque alcune garanzie perché non modifica le competenze amministrative definite dalla Costituzione vigente, introduce il criterio del costo standard che presuppone un processo di omogeneizzazione della spesa dei servizi essenziali, è conforme ai principi di unità e solidarietà della Repubblica, fa esplicito riferimento al rispetto del Patto europeo di stabilità e crescita. Per rispondere dunque in modo razionale alla richiesta di calcolare gli effetti del provvedimento, il Governo può fornire soltanto indicazioni di natura politica e procedurale, impegnandosi a produrre dati omogenei e riconosciuti prima dell'emanazione dei decreti attuativi e a seguire la logica della condivisione con le autonomie territoriali. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. L'idea di federalismo presente nel disegno di legge in esame valorizza gli aspetti solidali del concetto di autonomia, garantendo i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale; tuttavia, l'esigenza di responsabilizzare gli amministratori locali ha suggerito l'introduzione di meccanismi premiali, che inducano ad una sana competizione tra amministrazioni e che potrebbero incentivare anche la lotta all'evasione fiscale. La perequazione infatti non deve essere considerata solo dal punto di vista dei diritti, ma anche da quello dei doveri, affinché tutti contribuiscano allo sviluppo generale del Paese. La scelta davvero innovativa di basare la definizione delle funzioni degli enti locali su un parametro di costo predeterminato, superando così le inefficienze generate dal meccanismo della spesa storica, comporterà una diminuzione generale delle uscite, senza che a ciò si associ un trasferimento di funzioni o la duplicazione di centri decisionali; inoltre, l'aver connesso strettamente l'autonomia impositiva alla copertura di spese relative a servizi dal costo standardizzato impedirà l'aumento indiscriminato della pressione fiscale che alcuni hanno paventato. Dal punto di vista costituzionale, la fase transitoria del provvedimento permetterà al legislatore di intervenire contestualmente, a partire proprio dal federalismo fiscale, sulla riorganizzazione dell'assetto istituzionale: il Governo a tale proposito si è impegnato a presentare al più presto una proposta per la Carta delle autonomie. L'intesa raggiunta in Commissione affari costituzionali in merito ad alcuni punti nodali del Titolo V è il presupposto per l'apertura da parte dell'Esecutivo di un dialogo costruttivo, come quello registrato in occasione del dibattito odierno, sulla prossima riforma costituzionale, che riguarderà in primo luogo proprio il ruolo del Senato. In merito all'aliquota riservata alle Regioni dei tributi erariali, pur essendo prevista una certa flessibilità (peraltro già presente a legislazione vigente), permane la definizione da parte dello Stato del quadro di regole entro cui si muove l'autonomia regionale, al quale non può essere ridotta rispetto a quanto oggi consentito con le addizionali. Di grande importanza è il principio della perequazione infrastrutturale, strumento anch'esso utile a valorizzare l'operato dei buoni amministratori. Ringrazia tutti i soggetti che, a partire da posizioni politiche e istituzionali differenti, hanno saputo contribuire al miglioramento e al completamento del testo, nel tentativo di giungere ad una riforma il più possibile condivisa. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Fosson).
LEGNINI (PD). Propone, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli e di rinviare il disegno di legge in esame alle Commissioni di merito per un ulteriore approfondimento, relativo in particolare alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia, che non soddisfano la richiesta di maggiore chiarezza in ordine agli effetti finanziari del provvedimento e, anzi, confermano le preoccupazioni su possibili rischi di squilibrio finanziario nel periodo transitorio, suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti. Il Parlamento non è posto nelle condizioni di valutare la portata economica della delega che conferisce al Governo, non disponendo di dati certi, né di simulazioni dell'impatto sulla spesa; il rinvio del momento valutativo all'approvazione dei decreti delegati appare una grave lesione delle prerogative parlamentari. In seguito alle reiterate richieste di ulteriori chiarimenti formulate in Commissione da esponenti di entrambi gli schieramenti, il ministro Tremonti aveva fornito rassicurazioni che appaiono smentite dalle affermazioni rese oggi in Aula. La relazione tecnica, nonostante le profonde modifiche apportate al testo originario, non è stata corretta, pertanto il lavoro delle Commissioni, per quanto pregevole, non può essere considerato esaurito: per una valutazione informata della materia, infatti, mancano dati certi, sebbene l'ISAE si sia dichiarato disponibile a fornirli. (Applausi dal Gruppo PD).
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sostiene la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Le dichiarazioni dei ministri Tremonti e Calderoli, infatti, confermano le perplessità manifestate sul merito del provvedimento, che, nel tentativo di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, incide anche su altri ambiti costituzionali, dei quali si prevede fin d'ora una revisione. Il testo inoltre si fonda su una ripartizione di funzioni tra i diversi livelli istituzionali sostanzialmente antecedente alla riforma del Titolo V e lascia irrisolti nodi fondamentali come quelli relativi al ruolo delle Province e delle Regioni a statuto speciale. Non convincono neppure le affermazioni del Ministro per la semplificazione normativa in merito all'utilizzo del fondo perequativo, che non deve caratterizzarsi come uno strumento per misurare l'abilità degli amministratori, ma, in base alla funzione per la quale è stato istituito, deve sopperire alle difficoltà oggettive che ostacolano lo sviluppo di determinati territori. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Il Gruppo Lega Nord Padania voterà contro la proposta di non passare all'esame degli articoli, ritenendo opportuno proseguire la discussione sul provvedimento, atteso con impazienza dal Paese. Non si condividono inoltre le argomentazioni poste a sostegno della proposta, dal momento che, come ha ammesso anche il senatore Morando, vi è un'impossibilità oggettiva a presentare in questa fase del percorso di riforma tabelle certe sulla previsione dei costi. La determinazione esatta delle cifre dipenderà dalla definizione dei costi standard, che è rimessa, come è nella logica della delega, ai decreti delegati. La risposta, quindi, non può che essere procedurale e dovrà tenere in considerazione anche l'esigenza di ridurre l'imponente debito pubblico che grava sul Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).
PISANU (PdL). L'intervento del ministro Tremonti ha messo in luce l'estrema complessità della materia trattata e riconosciuto l'esigenza di una puntuale interpretazione delle norme contenute nel provvedimento, da attuarsi però nella sede propria, che è quella dell'elaborazione dei decreti delegati. Da tale punto di vista, il ricorso allo strumento della legge delega, pur riducendo l'intervento del Parlamento nel processo legislativo, consentirà senz'altro di affrontare la delicata materia in maniera efficace e avendo a disposizione tempi adeguati. Alle Camere, peraltro, sono affidati efficaci poteri di controllo sull'esercizio della delega. E' pertanto necessario passare all'esame degli articoli e approvare il disegno di legge, al fine di consentire al Governo di mettersi quanto prima al lavoro per dare forma concreta al federalismo fiscale, che va attuato nel massimo rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica sancito all'articolo 5 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PdL).
PARDI (IdV). Il Gruppo dell'Italia dei Valori appoggia la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, ritenendo infondate le motivazioni addotte dal ministro Tremonti a sostegno del provvedimento e nella convinzione che il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge potrebbe essere scalfito dalla realizzazione di una inefficace perequazione. Il Ministro ha auspicato un'attuazione condivisa del provvedimento senza però indicarne i mezzi e gli strumenti e senza tener conto della più recente prassi del Governo, che sottrae costantemente fondi ai Comuni, rinviando ad un incerto futuro il riconoscimento di maggiori competenze e risorse. (Applausi dal Gruppo IdV).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.
BALDASSARRI (PdL). In relazione alle dichiarazioni rese dal senatore Legnini, precisa che nella Commissione di merito il Presidente e diversi membri della maggioranza hanno in più occasioni posto l'esigenza di avere dati di impatto finanziario, comprendendo però che questi avrebbero potuto essere forniti solo dopo l'acquisizione dei necessari elementi sui costi e sui fabbisogni standard. Per tale ragione, la maggioranza si è impegnata a chiedere al Governo di svolgere il lavoro necessario per la messa a disposizione di tutti i dati richiesti, entro il primo anno, al momento dell'emanazione del primo decreto. Ringrazia quindi il ministro Tremonti per aver accolto l'invito formulato. (Applausi dal Gruppo PdL).
Presidenza del vice presidente CHITI
LEGNINI (PD). Invita il senatore Baldassarri a controllare il verbale della seduta in oggetto della Commissione, dal quale emerge con chiarezza che egli è convenuto sulla richiesta avanzata da diversi senatori dell'opposizione.
BALDASSARRI (PdL). Il senatore Legnini fa riferimento al resoconto sommario della seduta della Commissione finanze, che riporta solo per sommi capi lo svolgimento dei lavori. Lo invita quindi a chiedere conferma di quanto sostiene ai suoi colleghi di partito ed eventualmente ad ascoltare la registrazione. (Commenti dal Gruppo PD).
TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro si è oggi limitato a ripetere quanto dichiarato settimane fa in Commissione: l'insieme dei dati di impatto finanziario è attualmente in fase di elaborazione e non è pertanto possibile compiere ipotesi o simulazioni, anche perché i calcoli devono essere fatti relativamente ad ogni singolo decreto adottato. Ciò non di meno, il Governo si impegna a lavorare su di essi in modo trasparente e con il contributo del Parlamento, facendo al contempo notare che l'istituzione delle Regioni e l'attuazione della legge Bassanini sono comunque avvenute senza alcuna valutazione di impatto finanziario. Ad ogni modo, rassicura che la tenuta complessiva del sistema è garantita dalla Costituzione e dalle previsioni che impongono l'equilibrio sociale e territoriale e l'equilibrio di bilancio, in conformità con gli impegni comunitari. Quanto al rapporto tra la tempistica dell'attuazione del provvedimento e la crisi in atto, è evidente che il Governo non è in grado di prevedere l'esatto sviluppo di una recessione così grave, ma si impegna ad evitare che l'attuazione della riforma possa costituire un fattore di intensificazione o di prolungamento della crisi economica. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
AMATI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti. (v. Resoconto stenografico)
PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.
AZZOLLINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G100 e G200.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G100 e G200.
PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1117, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Procede quindi all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, compresi gli aggiuntivi.
PARDI (IdV). L'emendamento 1.701 è volto ad evitare il rischio che i principi di solidarietà, perequazione delle risorse e superamento della spesa storica siano applicati alle sole Regioni ordinarie e non anche a quelle a statuto speciale.
AZZOLLINI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprime parere conforme a quello del relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 1.2 e 1.3. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e CUFFARO (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 1.700 (identico all'emendamento 1.701), 1.702 e 1.500. Il Senato approva infine l'articolo 1. Vengono respinti gli emendamenti 1.0.500 e 1.0.501.
PRESIDENTE. Passa quindi all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, invitando i senatori Zanda e Poli Bortone a non insistere sugli emendamenti 2.521, 2.523 e 2.87, che la Presidenza non potrebbe che dichiarare inammissibili in quanto intervenenti su materia coperta da riserva di Regolamento parlamentare o non conformi al modello di delegazione legislativa prevista dall'articolo 76 della Costituzione.
ZANDA (PD). Dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento 2.500, avente la finalità di garantire un miglior coordinamento del testo, ritira l'emendamento 2.523, dichiarato sostanzialmente inammissibile dalla Presidenza, il quale era volto a riconoscere maggiori poteri alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, prendendo atto dell'ampiezza della delega e dell'indefinitezza di numerosi principi che dovranno guidare l'azione del Governo. Ritira anche l'emendamento 2.521. (Applausi dei senatori Pinotti e Vitali).
POLI BORTONE (PdL). Prende atto delle motivazioni addotte dalla Presidenza a sostegno della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 2.87, che ritira, pur condividendo l'esigenza di dare maggiori poteri alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Tra gli emendamenti presentati, alcuni dei quali muovono dalla constatazione dell'impossibilità di varare la riforma del federalismo fiscale senza che vengano puntualmente individuate e classificate le funzioni che le autonomie territoriali sono chiamate a svolgere. Altri emendamenti hanno la finalità di meglio definire i concetti di costo standard e di fabbisogno standard, tenendo conto anche delle differenze economiche e territoriali e non solo del rapporto tra il numero degli impiegati amministrativi e il numero di abitanti. Altri emendamenti intervengono invece sulle modalità di esercizio del controllo parlamentare nella fase di attuazione del federalismo fiscale, nonché sulle competenze della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e l'attuazione del federalismo fiscale, le quali dovrebbero essere riservate in via esclusiva allo Stato. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD e della senatrice Carlino).
PARDI (IdV). L'emendamento 2.5 mira a dimezzare i termini per l'adozione dei decreti delegati.
VICARI (PdL). Ritira tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli all'articolo 18.
BARBOLINI (PD). Ritira gli emendamenti 2.700 e 2.701, che vengono riformulati e presentati come emendamenti all'articolo 25. Gli emendamenti 2.704 e 2.526 pongono il problema dell'esatta determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, con particolare riferimento alla mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti alcune importanti materie connesse ai diritti civili e sociali, e alla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. (Applausi dal Gruppo PD).
LANNUTTI (IdV). Secondo l'emendamento 2.501 i decreti delegati devono prevedere modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali, onde evitare la creazione di una pletora di regimi impositivi non uniformi sul territorio nazionale.
BASTICO (PD). L'emendamento 2.502 pone un'ulteriore specificazione al principio di territorialità, che nel testo di legge elaborato dalle Commissioni è già stato migliorato chiarendo che esso riguarda i soli tributi regionali e locali e i gettiti delle compartecipazioni. In tal modo si rende ancora più evidente che il modello di federalismo solidale che si intende approvare differisce fortemente dal più egoistico modello proposto dal Consiglio regionale lombardo. (Applausi dal Gruppo PD).
MASCITELLI (IdV). L'emendamento 2.703, al fine di eliminare un elemento di indeterminatezza, propone che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di Regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo finanzino integralmente l'esercizio a costo standard delle funzioni attribuite, sostituendo così il più vago riferimento al "normale esercizio delle funzioni pubbliche".
PROCACCI (PD). Ritira gli emendamenti 2.18 e 2.53, perché il loro contenuto è sostanzialmente assorbito da quello di altri emendamenti, e si riserva di intervenire in fase di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.19. L'emendamento 2.27, infine, mira a sopprimere una norma dell'articolato che limita di fatto l'autonomia degli enti locali.
BUBBICO (PD). L'emendamento 2.42 propone l'esenzione delle accise sulla benzina e su altri combustibili utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle Regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi.
DE TONI (IdV). L'emendamento 2.508 propone il divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, ad esclusione del caso dei tributi attribuiti, al fine di presidiare adeguatamente l'autonomia impositiva degli enti locali.
SBARBATI (PD). L'emendamento, in coerenza con una normativa vigente votata dal Senato all'unanimità, propone che per gli enti locali sede di impianti di produzione e stoccaggio di petrolio, benzine e derivati siano previste modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale.
VIZZINI (PdL). Gli emendamenti 2.715 e 2.750 vengono incontro alle obiezioni sollevate in sede di parere dalla Commissione affari costituzionali. In particolare, il primo emendamento precisa che l'intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata non si debba considerare un presupposto necessario e vincolante per l'esercizio del potere legislativo delegato, regolando il caso di una mancata intesa e attribuendo al Governo l'onere di una motivazione per il possibile esito difforme del procedimento di legislazione delegata rispetto ai contenuti della stessa. Riformula quindi l'emendamento 2.750, eliminando la seconda parte. (v. testo 2 nell'Allegato A).
Presidenza del presidente SCHIFANI
AZZOLLINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.47, 2.715 e 2.750 (testo 2), che comportano meri aggiustamenti tecnici e parere contrario su tutti gli altri.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprime parere conforme al relatore, invitando al ritiro degli emendamenti il cui contenuto sia stato sostanzialmente recepito nel testo proposta dalle Commissioni. È disposto ad accogliere anche l'emendamento 2.42, prevedendo però che non venga determinata l'esenzione dalle accise, ma che sia valutata una loro modulazione.
BUBBICO (PD). Accetta la riformulazione proposta dal Governo. (v. testo 2 dell'emendamento 2.42 nell'Allegato A).
AZZOLLINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.42 (testo 2).
LATRONICO (PdL). Chiede di aggiungere all'emendamento la propria firma e quella dei senatori Viceconte, Gentile e Mazzaracchio.
BALDASSARRI (PdL). Chiede di aggiungere la propria firma e quella dei senatori Casoli e Piscitelli.
Il Senato respinge gli emendamenti 2.524 e 2.500. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut), INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.2, 2.4 (identico all'emendamento 2.5), 2.501 e 2.525.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.10 è stato ritirato.
MUSI (PD). Ritira l'emendamento 2.528.
Il Senato respinge gli emendamenti 2.502, 2.503, 2.17, 2.706, 2.708 e 2.504. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut), GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 2.702, 2.703, 2.704 e 2.705.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.707 è stato ritirato.
PROCACCI (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.19. Esso prevede che il criterio del fabbisogno standard si applichi alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 della Costituzione, oltre che al finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117 della Costituzione. L'intero impianto del provvedimento si basa sulla distinzione tra le funzioni fondamentali e quelle non fondamentali e, posto che in assenza della Carta delle autonomie ancora non si ha la certezza di quali siano le prime, per quanto riguarda le funzioni non fondamentali il testo in esame lascia il dubbio se per la loro copertura si interverrà, laddove necessario, con il fondo perequativo o con la perequazione delle capacità fiscali. In quest'ultimo caso la lettera aa) dell'articolo 2, comma 2, darebbe agli enti locali la possibilità di attivare aliquote proprie, ma costituirebbe una penalizzazione delle Regioni con minori risorse. Vale la pena notare a tale proposito che l'elenco provvisorio di funzioni indicato all'articolo 20 non reca alcun riferimento alle attività culturali e alle politiche per l'infanzia e i minori. Se non saranno chiarite tali questioni voterà contro l'articolo 2.
PRESIDENTE. Invita il Governo a fornire i chiarimenti chiesti dal senatore Procacci.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Non si può attribuire l'applicazione del costo standard a funzioni che ancora non sono state individuate, come richiesto dall'emendamento. Per quanto riguarda il finanziamento del complesso delle normali funzioni dei Comuni, vale il principio generale indicato al comma 2 del testo in esame, secondo il quale esso è garantito in modo integrale da tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo.
PROCACCI (PD). Mantiene in votazione l'emendamento 2.19, poiché rispetto al principio generale ricordato dal Ministro, il testo contiene specificazioni che alimentano numerose ambiguità interpretative.
Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 2.19 e 2.20.
BARBOLINI (PD). Si rammarica del parere contrario sull'emendamento 2.526: il Governo avrebbe potuto suggerire almeno la trasformazione in un ordine del giorno che avrebbe impegnato a subordinare l'applicazione del nuovo criterio di spesa alla determinazione dei fabbisogni standard, all'interno di un percorso di convergenza compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai vincoli comunitari.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD) e dal senatore GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 2.526 e 2.505. Con distinte votazioni sono respinti inoltre gli emendamenti 2.25 (identico al 2.26) e 2.27.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.709 che esplicita la necessaria coerenza del nuovo assetto della finanza pubblica con il criterio della progressività dei tributi sancito dall'articolo 53 della Costituzione.
Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.709. Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.507, 2.39 e 2.34. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 2.506 e 2.35 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 2.36 e 2.37).
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Chiede un chiarimento sull'emendamento 2.42 (testo 2) che, per ragioni di eguaglianza, dovrebbe applicare i benefici sulle accise sui prodotti petroliferi utilizzati da cittadini residenti nelle regioni interessate da concessioni di coltivazione anche alle Regioni a statuto speciale.
AZZOLLINI, relatore. Dall'articolo 24 si evince che la previsione può valere anche per le Regioni a statuto speciale, la cui autonomia deve essere comunque salvaguardata.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'articolo 19, comma 15, del decreto legislativo n. 625 del 1996 prevede espressamente che le Regioni ad autonomia speciale sono escluse dalla determinazione dell'applicazione delle concessioni di coltivazione.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. La ratio della riformulazione dell'emendamento chiesta dal Governo è finalizzata ad inserire la norma limitando l'impatto sul fronte dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale.
BIANCO (PD). Per conciliare le diverse posizioni, una soluzione potrebbe essere l'inserimento di un comma all'articolo 24 che specifichi che non vi è preclusione per tali Regioni.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Condivide la proposta del senatore Bianco.
AZZOLLINI, relatore. Concorda sull'opportunità di inserire tale precisazione che riguarda sia le Regioni a statuto speciale, sia le Province autonome di Trento e Bolzano.
VIZZINI (PdL). Le Regioni a statuto speciale si intendono sempre escluse, in assenza di un preciso riferimento, dalle norme gravose, ma in questo caso si tratta di un beneficio. La formulazione degli articoli 24 e 25 del testo in esame include le Regioni a statuto speciale nell'applicazione dell'esenzione delle accise. L'esplicitazione richiesta dal senatore Bianco può essere utile, ma poi occorrerà prestare attenzione alle modalità di realizzazione della previsione, che per quanto riguarda la Sicilia, per esempio, non può prescindere da una modifica dello statuto, quindi da una modifica di rango costituzionale.
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Sostiene la proposta del senatore Bianco, poiché le Regioni a statuto speciale non intendono sacrificare la possibilità di ottenere un beneficio, in questo caso, per una sterile difesa del principio autonomista.
PISTORIO (Misto-MPA). Condivide sull'opportunità di esplicitare l'applicazione di questi benefici anche alle Regioni a statuto speciale con una modifica all'articolo 24 o all'articolo 2.
PRESIDENTE. La modifica riguarda l'articolo 24. Invita il Ministro a dare lettura della nuova formulazione dell'emendamento 2.42 (testo 2).
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Dà lettura della nuova formulazione dell'emendamento 2.42 (testo 2), che sostituisce le parole «determinare l'esenzione» con le parole «valutare la modulazione».
RUTELLI (PD). Il testo della riformulazione è tipico della modalità espressiva degli ordini del giorno, non degli emendamenti.
PRESIDENTE. La riformulazione è stata accolta dai firmatari dell'emendamento.
SANTINI (PdL). Invita il legislatore a specificare sempre, oltre alle Regioni a statuto speciale, anche le Province autonome di Trento e Bolzano.
PRESIDENTE. Il relatore ne ha fatto specifica menzione.
PISTORIO (Misto-MPA). Chiede che sia data nuovamente lettura dell'emendamento, così come riformulato.
PRESIDENTE. Dà lettura della nuova formulazione dell'emendamento 2.42 (testo 2).
LONGO (PdL). A titolo personale, dichiara voto contrario sull'emendamento 2.42 (testo 2), che chiede sia votato con il sistema nominale elettronico.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LONGO (PdL) e GIAMBRONE (IdV), il Senato approva l'emendamento 2.42 (testo 2) e respinge l'emendamento 2.508. Risultano quindi respinti gli emendamenti da 2.509 a 2.44 e gli emendamenti da 2.511(testo corretto) a 2.52. Il Senato approva l'emendamento 2.47.
PERDUCA (PD). Chiede alla Presidenza di verificare il corretto espletamento delle operazioni di voto.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.512. Risultano quindi respinti gli emendamenti 2.513 e 2.514.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.54, che si limita a esplicitare la possibilità anche per le autonomie locali a più basso potenziale fiscale di finanziare le funzioni diverse da quelle fondamentali previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.54.
SBARBATI (PD). Invita il Ministro a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 2.55, relativo alla restituzione delle accise ai territori in cui sono collocati impianti di raffinazione. La Lega si era peraltro già espressa a favore sul tema. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Cintola).
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Nell'articolato è già prevista tale norma, tra le misure premiali.
SBARBATI (PD). Non ritenendo soddisfacente le risposta del Ministro, chiede che il Governo assuma una posizione chiara in proposito.
PRESIDENTE. Il Ministro si è già pronunciato e non compete alla Presidenza sindacare i contenuti della risposta.
SBARBATI (PD). Insiste affinché il ministro Calderoli spieghi le proprie affermazioni e giustifichi il parere negativo espresso sull'emendamento 2.55, che chiede sia votato mediante procedimento elettronico.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice SBARBATI (PD) e dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.55 e 2.516. Risultano quindi respinti gli emendamenti 2.56 e 2.515 e gli emendamenti da 2.712 a 2.518.
MUSI (PD). Invita il Ministro e il relatore a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 2.75, identico all'emendamento 2.74. Il mantenimento del dispositivo che si propone di sopprimere, infatti, rappresenterebbe una regressione rispetto alla conquista del contratto collettivo nazionale ed esporrebbe gli impiegati delle amministrazioni locali al rischio di subire modifiche contrattuali indiscriminate.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Poiché il provvedimento interviene solo in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e non vi è quindi il rischio di trasferimenti di funzioni agli enti locali, la preoccupazione alla base dell'emendamento non trova fondamento.
Presidenza del vice presidente CHITI
MUSI (PD). Nel testo tuttavia si assegna ad ogni ente la facoltà di gestire la contrattazione collettiva e quindi di definire i contratti in base all'autonomia impositiva. Inoltre, è immaginabile che si finirà per calcolare anche il costo del lavoro sul costo standard del servizio, per cui, in assenza di una definizione univoca di quest'ultimo sull'intero territorio, occorre stabilire un costo minimo del contratto.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. La delega rinvia ad una decisione del Governo, non dei singoli enti, quindi il rischio paventato dal senatore Musi non sussiste.
MUSI (PD). Ritira l'emendamento preannunziando la presentazione di un ordine del giorno.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Ritira l'emendamento 2.74 per convergere sull'ordine del giorno.
INCOSTANTE (PD). Ritira l'emendamento 2.519 per convergere sull'ordine del giorno.
AZZOLLINI, relatore. Con riserva di esaminarne il testo anticipa un parere favorevole di massima sull'ordine del giorno.
Il Senato respinge l'emendamento 2.78.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Rilevando l'importanza dell'emendamento 2.79, con il quale si prevede che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non aumenti la pressione fiscale statale, regionale e locale, ne chiede la votazione nominale elettronica. (Applausi dal Gruppo PD).
Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.79.
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.
Sulle tariffe praticate dalla CAI
LANNUTTI (IdV). La deroga alle norme in materia di concorrenza concessa alla cordata di imprenditori che è subentrata ad Alitalia sta pesantemente gravando sui consumatori, come dimostrano studi effettuali dall'Antitrust europeo e come denunciato dallo stesso ministro Castelli, che lamenta il costo esorbitante delle tariffe per la tratta tra Roma e Milano. Sollecita pertanto la risposta del Governo alle interrogazioni presentate in proposito. (Applausi dal Gruppo IdV).
Sulle problematiche relative al funzionamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
PERDUCA (PD). Giunto ormai al sesto giorno di sciopero della fame, chiede di conoscere le motivazioni che hanno spinto le Giunte per il Regolamento di Camera e Senato a sciogliere la Commissione di vigilanza RAI, la quale è tenuta a rinnovare il Consiglio di amministrazione della RAI e ad adottare tutta una serie di misure relativamente alle future campagne elettorali e all'accesso ai programmi radiotelevisivi.
Per una risposta scritta ad una interrogazione
MENARDI (PdL). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-00601, presentata in data 1° ottobre 2008 e rivolta al Ministero della giustizia.
Sull'ordine dei lavori
LUSI (PD). A testimonianza dell'esatto svolgimento dell'episodio richiamato precedentemente dal senatore Baldassarri vi è il resoconto sommario della seduta della Commissione e sarebbe opportuno se in futuro nessun senatore venga più chiamato in Assemblea a confermare o meno la veridicità di fatti come questi. Nello stigmatizzare l'estremo ritardo con cui si procede allo svolgimento delle interrogazioni, invita inoltre la Presidenza ad attivarsi affinché venga cancellato un indirizzo di posta elettronica che, messo al servizio dei senatori, non viene utilizzato dagli stessi perché è un ricettacolo di spamming: questo ha indotto una giornalista che aveva inviato una e-mail senza ricevere risposta ad accusare i senatori eletti in Liguria di non rispondere ai cittadini.
Sulla negata estradizione di Cesare Battisti
GRAMAZIO (PdL). Nell'associarsi alla richiesta formulata dal senatore Lusi in ordine alla cancellazione di un indirizzo di posta elettronica riservato ai senatori, invita ad aderire all'appello affinché tutte le istituzioni intervengano in difesa della magistratura, che ha condannato Cesare Battisti all'ergastolo per quattro omicidi, e per sollecitare le autorità brasiliane a modificare la decisione di non concedere l'estradizione.
Sulle problematiche relative al funzionamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
CECCANTI (PD). Replicando al senatore Perduca, precisa che le Giunte per il Regolamento di Camera e Senato non hanno certo sciolto la Commissione di vigilanza RAI - non avendone il potere -, ma si sono limitate a votare all'unanimità un parere con il quale si illustrano i motivi che ne renderebbero opportuni lo scioglimento e il conseguente rinnovo. Esprime inoltre rammarico per il fatto che i Ministri competenti, anziché rispondere in Senato all'interrogazione sull'election day, abbiano preferito affrontare l'argomento sugli organi di stampa.
PRESIDENTE. La questione del ritardo nello svolgimento degli atti di sindacato ispettivo è un problema serio, che verrà posto all'attenzione del Presidente del Senato e nelle sedi competenti. Conferma inoltre quanto detto dal senatore Ceccanti, ossia che le Giunte per il Regolamento di Camera e Senato si sono limitate ad esprimere un parere giuridico in relazione alla vicenda della Commissione per la vigilanza RAI. Accoglie infine la sollecitazione avanzata dal senatore Gramazio con riguardo alla vicenda dell'estradizione di Cesare Battisti, condividendo il monito espresso dal Capo dello Stato, il quale ha dichiarato che in uno Stato di diritto chi è condannato all'ergastolo per omicidio deve poter essere estradato.
Dà quindi annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 14,14.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente MAURO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,43).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,45).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
(1253) FINOCCHIARO ed altri. - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (ore 9,45)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1117, 316 e 1253.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.
Colleghi, il relatore, senatore Azzollini, mi ha chiesto di sospendere la seduta fino alle ore 10.
Poiché non vi sono osservazioni, sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,46, è ripresa alle ore 10,10).
Riprendiamo i nostri lavori.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzollini.
AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, nella relazione introduttiva ho cercato di esporre i punti salienti che sono stati introdotti nel corso dell'esame parlamentare nel disegno di legge presentato dal Governo e mi sono soffermato sulla rilevanza degli stessi. In sede di replica vorrei fare solo alcune considerazioni generali sia di natura metodologica, che sui contenuti. Per quel che riguarda la natura metodologica, sottolineo come anche la discussione generale abbia confermato che l'esame di questo disegno di legge rappresenta una grande prova del Parlamento. I contenuti del dibattito sono stati profondi, l'intento da parte di tutti i senatori costruttivo: la volontà di migliorare il testo della legge, l'autonomia del giudizio, il leale confronto e la leale collaborazione tra maggioranza e opposizione e tra Governo, maggioranza ed opposizione, tutto ciò insomma non può che rendere il relatore e, credo, tutto questo ramo del Parlamento veramente molto soddisfatti.
È una prova vera di efficacia ed efficienza del Parlamento, di autonomia di giudizio ed insieme una dimostrazione della capacità di instaurare un rapporto costruttivo tra Governo e Parlamento. Credo che anche l'illustrazione ed il voto degli emendamenti continuerà in questo solco, cosicché si giungerà ad una legge sul federalismo che, a prescindere dall'espressione del voto finale, dovrà visto una maggioranza e un'opposizione in grado di entrare nel merito dei contenuti, di confrontarsi e di produrre un buon testo normativo. Ovviamente, le posizioni rimarranno quelle che saranno espresse nel voto sugli emendamenti e in sede di voto finale, ma non vi è dubbio che il testo risente della buona prova e del buon clima che si è instaurato.
Sul piano dei contenuti il testo sul federalismo a questo punto si presenta più equilibrato, più definito, più rispettoso del rapporto tra Stato e livelli di governo decentrati, più rispettoso del rapporto tra le Regioni, gli enti locali e lo Stato.
L'insieme delle norme introdotte mi porta a dire che il testo ha superato un vaglio abbastanza severo da parte dei senatori, e lo ha superato positivamente. Inoltre, il provvedimento si presenta più equilibrato sotto il profilo del rapporto tra territori; penso all'introduzione del patto di convergenza, alla definizione precisa del carattere verticale della perequazione, all'introduzione delle funzioni fondamentali dei Comuni, alla migliore definizione dei livelli essenziali, dei servizi ai cittadini. Insomma, non c'è dubbio che il testo al nostro esame non si presenta come frutto della volontà di una parte, ma come il testo dell'intero Parlamento e, all'interno di esso, di una maggioranza e di un Governo nel loro complesso.
L'attenzione al superamento delle divergenze tra territori è stata una delle questioni che più ha occupato tutti i senatori, e in senso positivo. Oggi si può dire che davvero i territori possono trarre da questa legge lo slancio e lo stimolo a fare meglio e tutti insieme a puntare verso l'alto, in una prospettiva di nuovo sviluppo che parte dai principi fondamentali del federalismo, quali quelli della sussidiarietà e della responsabilità. In questo testo tali principi ci paiono meglio definiti, più precisi e meglio individuati. Non solo, sono state introdotte altresì questioni che stanno particolarmente a cuore ad alcuni territori. Penso, ad esempio, alla perequazione delle infrastrutture, uno dei problemi più gravi dell'Italia, che è stata adeguatamente introdotta all'interno di questo provvedimento, una perequazione che naturalmente punta a ridurre le grandi divergenze in materia infrastrutturale che ancora esistono nel Paese.
Ci sembra insomma di aver posto ulteriori elementi per disegnare una nuova distribuzione di poteri all'interno della Repubblica italiana, che ci pare addirittura più coerente con l'impianto federalista europeo al quale l'Italia, con vari trattati, ha non solo aderito, ma fattivamente contribuito. Si disegna, cioè, una cornice che parte dall'Europa e termina alle Regioni nell'ambito legislativo e che esalta le funzioni amministrative di Province e Comuni. Questo mi pare un altro elemento di grande e significativa rilevanza del testo che questo Senato si appresta ad approvare. Certo, alcune questioni possono essere ancora migliorate. Non c'è dubbio che i dati daranno luogo, nel corso della legislazione delegata - me lo auguro - ad ulteriori miglioramenti e il clima e le strutture che sono state individuate da questo Parlamento certamente favoriranno questo aspetto. Direi che i decreti delegati, avvalendosi dei dati, porteranno a nuove e migliori puntualizzazioni delle grandi caratteristiche che prima mi sono sforzato di delineare. Tutte le leggi presentano aspetti che possono ovviamente, alla verifica dei fatti, richiedere delle modifiche; se il clima e gli strumenti che abbiamo adottato funzioneranno, così come prevediamo, anche quelle situazioni potranno essere risolte in maniera positiva, ridando slancio - ripeto - all'intera Repubblica italiana.
Non è il caso di ribadire nuovamente le singole questioni che sono state introdotte se non per ritornare solo ad una di esse, quella riguardante la programmazione pluriennale delle risorse dei fondi di coesione sociale. Quello intorno al FAS è stato un ampio dibattito, uno dei più importanti: averli sottratti alla programmazione annuale e riproposti in una programmazione pluriennale ci sembra più utile per lo scopo a cui quei fondi sono destinati, più utile per le Regioni e per la porzione di territorio italiano a cui sono assegnati.
Insomma, non vi è dubbio che possiamo dirci abbastanza soddisfatti e che la maggioranza ha dato prova insieme di grande coesione e di grande apertura, così come l'opposizione ha dato prova di grande capacità di elaborazione e di costruzione insieme all'intero Parlamento. Tutto questo, naturalmente, sotto un coordinamento del Governo che - anche se sono parco in queste manifestazioni - mi consentirete di ringraziare perché ha mostrato particolare sensibilità e spirito di collaborazione con il Parlamento intero.
Due ultime osservazioni prima di terminare. Mi piace ricordare che in alcuni punti di principio è stata riprodotta la necessità di un grande semplificazione degli adempimenti, in particolare di quelli tributari. Oggi uno dei problemi dell'Italia è l'espansione della burocrazia; la semplificazione - e non è un caso che il Ministro che si è occupato di questo provvedimento è quello della semplificazione - è una delle ricadute che auspichiamo, altrimenti il federalismo non avrà avuto gli effetti che riteniamo opportuni. I cittadini devono sentire da queste riforme un governo regionale e un'amministrazione più vicini e maggiormente al loro servizio e la semplificazione degli adempimenti è uno dei passaggi fondamentali.
Ciò che auspichiamo dal federalismo è anche una riduzione nel tempo della pressione fiscale. Il cittadino questo comprenderà se grazie a tale norme si registrerà una riduzione della pressione fiscale e se, a fronte della riforma, si troverà a poter disporre di una porzione maggiore del reddito che produce; questo varrà per il cittadino, per le imprese e l'insieme del sistema. La riduzione della pressione fiscale è un'altra delle ricadute che auspichiamo e che riteniamo possano derivare da quei principi di sussidiarietà e responsabilità che abbiamo prima delineato. Queste sono le grandi questioni che il federalismo sottende. Siamo convinti che, anche a proposito della semplificazione e della riduzione della pressione fiscale, il cammino in quest'Aula abbia prodotto dei risultati.
Il controllo del Parlamento che sarà particolarmente penetrante - così come previsto dal testo elaborato dalla Commissione - certamente aiuterà a far sì che tali obiettivi si realizzino. Questo è l'auspicio che il relatore esprime, ringraziando tutti i colleghi che hanno, con grande sacrificio, competenza e passione, contribuito ad elaborare questo testo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Del Vecchio).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Vitali.
*VITALI, relatore di minoranza. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, innanzitutto voglio scusarmi con i non molti colleghi dei quali ieri non ho potuto ascoltare direttamente gli interventi in Aula. Ho letto il Resoconto stenografico e ciò mi ha consentito di avere una visione d'insieme della discussione.
Devo dire anch'io - come ha già fatto il relatore di maggioranza, senatore Azzollini - che quello di ieri è stato davvero un dibattito inusuale in quest'Aula e di questi tempi. Tuttavia, credo che avesse ragione il senatore Mercatali quando ieri ha detto che dovrebbe essere la norma di un Parlamento della Repubblica italiana affrontare grandi problemi come questi con capacità di ascolto reciproco e con la serietà degli argomenti che sono stati portati. Così, però, non è. Pertanto, credo sia giusto segnalare l'inusualità di questa discussione ed il fatto che il metodo seguito rappresenta una rara eccezione nell'avvio di questa legislatura repubblicana.
Non possiamo non ricordare, signori rappresentanti del Governo, che al dialogo e al confronto reale sui temi del federalismo (sul quale rimangono grandi ed importanti punti aperti, su cui poi mi soffermerò) corrisponde l'umiliazione pressoché quotidiana che il Parlamento riceve da parte del Governo, con il reiterato ricorso ai decreti-legge e con un Presidente del Consiglio che non perde occasione per negare qualunqueruolo all'opposizione.
Come prima questione, chiediamo ai rappresentanti del Governo che interverranno tra breve se ritengono che al metodo positivo utilizzato per il federalismo fiscale debba corrispondere un metodo analogo anche per le altre grandi riforme, come quelle della giustizia e come la riforma del bicameralismo. Al riguardo, ricordo che ieri il collega Morando ha giustamente chiesto che venisse subito incardinato, in una delle due Camere, il cosiddetto pacchetto Violante, cioè l'insieme delle norme di riforma del Parlamento approvate nella scorsa legislatura dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Anche questo lo riteniamo essenziale per una corretta attuazione della Costituzione, a partire dal Titolo V.
Sottolineo, poi, che siamo d'accordo sulla proposta, contenuta anche in un ordine del giorno presentato, di provvedere ad una modifica dell'articolo 117 della Costituzione che riporti alla legislazione esclusiva dello Stato le grandi reti dell'energia e dei trasporti.
Ribadisco tuttavia che la prima questione da affrontare è quella relativa all'attuazione della Costituzione.
In questa discussione bisogna avere il coraggio e la forza di distinguere tra il confronto ed anche lo scontro politico acceso, che è fisiologico in democrazia, e la capacità di ricercare e di trovare intese sui grandi temi di carattere costitutivo della Repubblica.
Se ci comporteremo sempre in questo modo, soffermandoci cioè sul merito delle questioni, la pubblica opinione potrà capire tale distinzione. I punti di conquista e i passi in avanti che noi abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare in questa discussione potranno essere compresi dalla grande opinione pubblica italiana.
In altri termini, non dobbiamo farci condizionare dalle nostre reciproche posizioni di maggioranza e di opposizione nella ricerca della convergenza possibili su un tema così importante e delicato.
Nella discussione siamo disponibili al confronto, fino alla fine, ma siamo fermi e severi nel sostenere le nostre posizioni. Riteniamo, infatti, che vi siano ancora grandi punti interrogativi, il primo dei quali riguarda proprio il Ministro dell'economia e delle finanze, che ringrazio per la presenza.
Poiché il ministro Tremonti oggi è presente, ricordo che ieri l'ho definito come il "convitato di pietra" del dibattito sul federalismo fiscale. La sua presenza mi fa piacere, ma voglio sottolineare che su un punto - sul quale abbiamo discusso praticamente fino a ieri, con posizioni molto distanti - emergeranno certamente le differenze.
Mi riferisco alla valutazione della crisi attuale e del rapporto, molto forte, tra il provvedimento in esame e la crisi economica e sociale del nostro Paese, che è gravissima. Non vale affermare che la previsione della Banca d'Italiaci riporta al prodotto interno lordo di due anni fa. I dati relativi alla produzione industriale, ai consumi e soprattutto ai redditi delle famiglie sono talmente gravi da dover indurre anche il Governo italiano ad assumere le misure che stanno adottando i Governi degli altri Paesi occidentali, cioè politiche di bilancio espansive, e a valutare il provvedimento in materia di federalismo fiscale come un utile contributo a modernizzare lo Stato italiano, e quindi a sostenere la crisi economica.
Ma vorrei - e questa è una cosa che le chiedo con forza, signor Ministro - una valutazione del Governo, e quindi sua in primo luogo, sull'impatto che l'attuazione di questo provvedimento può avere in questa gravissima contingenza economica: vorremmo conoscere quali possono essere gli scenari nei quali, nei prossimi anni, essa si andrà ad attuare, se provocherà o meno un aumento della spesa e della pressione fiscale.
Il ministro Tremonti, tuttavia, mi può aiutare nel sostenere quelli che per il Partito Democratico e per l'opposizione rappresentano ancora i grandi interrogativi aperti di questa discussione.
A potermi aiutare, però, non è il ministro Tremonti del 2009, ma il professor Tremonti del 1994. Sono andato a riprendere un libro, che allora presentammo insieme nell'aula magna dell'Università di Bologna, dal titolo «Il federalismo fiscale», di Giulio Tremonti e Giuseppe Vitaletti. In quel libro sono contenute tre affermazioni che si collocano perfettamente in questo dibattito e valgono a sostenere, con rara efficacia, le nostre posizioni, del Gruppo dell'Italia dei Valori e anche del Gruppo dell'UDC, visto che nella discussione le abbiamo sostenute insieme.
Leggo a pagina 65 del libro: «Fermo restando, peraltro, che il criterio fondamentale per definire il modello fiscale deve partire dalla spesa da finanziare (prius), per arrivare all'imposta che la finanzia (posterius), prima si deve definire chi fa che cosa, poi si possono definire gli strumenti fiscali». Sono affermazioni di Giulio Tremonti nel 1994.
Ecco allora che emerge la nostra richiesta di una contestualità tra la Carta delle autonomie locali e il federalismo fiscale. Non diciamo che prima si deve predisporre la Carta delle autonomie locali; diciamo che Carta delle autonomie locali e federalismo fiscale non possono andare separate, perché non vogliamo dare nuovo carburante ad una macchina vecchia, qual è lo Stato italiano così com'è organizzato oggi. Vogliamo riorganizzare e decentrare lo Stato, semplificando e sburocratizzando, cancellando i livelli istituzionali che si sovrappongono e gli enti che non hanno più senso. Ma ciò non lo può fare l'articolo 119 della Costituzione o il ministro Calderoli: lo si può fare solo con l'applicazione dell'articolo 118 sulla sussidiarietà: per questo, quindi, la richiesta che vi sia una forte contestualità con la Carta delle autonomie locali.
Speravo di trovare nel libro di Tremonti del 1994 un riferimento al tema degli scenari e delle proiezioni necessarie per dare una base informativa adeguata alla discussione sul federalismo fiscale.
Non l'ho trovato, ma sono convinto che il professore di allora ci avrebbe dato ragione.
Vediamo se oggi il Ministro ci dà ragione su un altro punto per noi fondamentale, e voglio spiegare bene di cosa sto parlando.
Il Governo ha proposto un provvedimento di legge sul quale c'è una relazione tecnica del Servizio studi del Senato; il provvedimento però è cambiato. A questo punto noi chiediamo politicamente al Governo una relazione tecnica che ci indichi, sulla base dei meccanismi attuali della legge, quali sono gli effetti sulla distribuzione territoriale delle risorse.
Più precisamente, il Governo sa che vi sono fondi perequativi per le Regioni, tratti dalla compartecipazione IVA e dall'addizionale IRPEF, che vengono distribuiti in base ad un nuovo criterio, quello del fabbisogno standard. La domanda allora è: «Quale sarà l'effetto dell'applicazione di questo criterio, in quali territori vi saranno risorse aggiuntive e in quali no?».
Allo stesso modo, il Governo sa benissimo che i trasferimenti alle Regioni vengono sostituiti dalle compartecipazioni ai tributi erariali: anche in questo caso vorremo sapere cosa succede. Inoltre, per quanto riguarda la finanza comunale, nella fase transitoria è previsto il finanziamento sulla base del criterio dell'80 per cento delle spese considerate fondamentali e del 20 per cento ritenute non fondamentali. Cosa vuol dire questo dal punto di vista finanziario?
Sono certo che il professor Tremonti del 1994 avrebbe preteso da un qualunque Governo in carica in quel momento che un provvedimento di questo genere venisse accompagnato dai dati e dalle proiezioni che oggi noi chiediamo e che in questo momento mancano completamente. E questo per noi è un punto di enorme difficoltà.
C'è un altro punto che poniamo con grande forza, anch'esso presente nel libro del 1994 di Tremonti e Vitaletti, che è la questione dei Comuni. Cito per tutti il collega Giaretta - il quale peraltro non è stato il solo a sollevare la questione, perché lo hanno fatto anche altri colleghi tra cui il senatore D'Ubaldo - che con grande vigore ha sostenuto che i Comuni sono la trincea più esposta del sistema di welfare italiano e quelli che devono reggere le richieste e le legittime esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli in maggiore difficoltà.
Mi chiedo allora come sia possibile parlare di federalismo fiscale mentre i Comuni vengono soffocati. Chiediamo al Ministro che il Governo si impegni in quest'Aula ad attuare gli ordini del giorno approvati in materia alla Camera e al Senato. L'ordine del giorno della Camera si riferisce agli investimenti degli enti locali affinché questi possano essere effettuati anche oltre le regole stringenti del Patto di stabilità. L'ordine del giorno del Senato per quanto riguarda la doverosa restituzione dell'ICI.
Illustro ora brevemente quali sono a mio parere le importanti innovazioni inserite nel provvedimento anche grazie al nostro contributo. Molti colleghi, dalla senatrice Incostante ai senatori Fleres e D'Alia, sono giustamente intervenuti sulla questione concernente il Mezzogiorno con accenti davvero molto simili. Ebbene, invito tutti a riflettere sulla portata, che può essere davvero storica, dell'introduzione in questo disegno di legge del patto di convergenza che noi abbiamo proposto. Esso serve ad impedire che si fotografi l'attuale offerta di servizi enormemente squilibrata tra le diverse parti del Paese e a contrastare la tendenza attuale, vale a dire l'aumento delle differenze economiche e sociali tra il Centro-Nord e il Sud del Paese. Riteniamo che questa possa essere una pietra miliare del nostro lavoro parlamentare. Se sapremo utilizzare bene lo strumento credo sarà un fatto molto positivo; e questo è il primo punto positivo da mettere al nostro attivo.
Un altro punto - molto importante - è stato chiarito, quello relativo alla territorialità delle imposte.
C'è l'armonizzazione dei bilanci pubblici, la programmazione pluriennale degli interventi speciali e la Commissione parlamentare che avrà il compito di esprimere il parere sui decreti legislativi. Abbiamo chiesto e chiediamo ancora che vi siano meccanismi che garantiscano maggiormente il Parlamento e consentano alla Commissione di svolgere fino in fondo il suo ruolo.
Concludo esprimendo un'opinione sul dibattito che abbiamo svolto sulle fasi precedenti del confronto sul federalismo. Nel 2001 fu approvata la legge con la sola maggioranza di centrosinistra; nella legislatura successiva fu approvata la devolution con i soli voti del centrodestra, poi bocciata con il referendum del 2006.
Credo che abbiano ragione i colleghi Pardi e Cabras nel sostenere che il modo con il quale oggi stiamo affrontando questo tema è sicuramente più consapevole e maturo di quanto è stato fatto in passato, pur dovendosi riconoscere ciò che il senatore Morando ha più volte ribadito, e cioè che il centrosinistra si è dimostrato più coerente del centrodestra in materia di federalismo e di attuazione della Costituzione.
Cerchiamo di far sì che il tratto di strada percorsa fino adesso possa compiersi e che il traguardo di una buona legge sul federalismo fiscale possa essere raggiunto con il massimo di consenso possibile.
Ministro Calderoli, le abbiamo dato più volte atto della sua disponibilità. Ministro Tremonti, la ringraziamo ancora per la sua presenza: non vi nascondiamo che molte delle possibilità di arrivare a questo risultato positivo sono adesso nelle vostre mani. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Tremonti.
TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, signori senatori, la domanda che mi è stata posta è una domanda sull'impatto economico del testo in discussione. Le variabili che devono essere conteggiate per formulare il calcolo sono un numero elevatissimo e cercherò di rappresentarle. Non sono stilizzabili in formule meccaniche come nei sistemi semplici; compongono - mi sono informato per dare una risposta scientifica - un sistema olistico come il corpo umano, interagiscono tra di loro essendo interdipendenti e coniugate.
C'è un modo razionale, tuttavia, per rispondere alla vostra domanda, che penso sia una domanda più politica che tecnica, più sintetica che specifica e analitica, ed è un modo procedurale. Sappiamo e dobbiamo condividere tutti insieme - maggioranza, opposizione e soggetti di governo coinvolti ai vari livelli - la direzione verso cui andare, la direzione di massima e di sistema. Conosciamo i passi che dobbiamo fare lungo quella direzione e ad ogni passo abbiamo chiaro che è fondamentale calcolare prima e calcolare dopo. A questa altezza di tempo possiamo dare (e cercherò di dare) una risposta razionale e procedurale. Credo che sia davvero difficile, ma non per limiti del Governo bensì per limiti di sistema, formulare da subito una risposta che non sia procedurale, che non sia politica.
L'esercizio che dovremmo fare vede in gioco variabili interdipendenti e coniugate, che si configurano in questi termini: abbiamo dodici tipi principali di tributo in gioco; abbiamo cinque soggetti politici titolari dei cespiti tributari; nel testo che stiamo discutendo e che è stato discusso qui in Senato undici tra criteri e principi istitutivi; tutto è sotto il rispetto di due fondi di sussidiarietà e solidarietà iscritti nella Costituzione della Repubblica; vi sono otto tipi di procedure attuative e un numero non ancora specificato di decreti attuativi. Più analiticamente, i tributi che sono oggetto della delega federale sono IVA, ICI, imposte di registro ipotecarie e catastali, addizionali varie, IPT, RC auto e accise, tributi propri di scopo eventualmente istituiti.
I soggetti tra cui deve essere operato l'arbitraggio di potere fiscale e federale sono lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni e gli organi orizzontali di rappresentanza comune per tutela Stato-Regioni. I criteri istitutivi -undici - sono la semplificazione del sistema, il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali, le politiche di bilancio da costruire con regole coerenti con il Patto di stabilità, l'armonizzazione dei bilanci pubblici, il superamento del criterio della spesa storica (addizionale e fabbisogno standard), la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, la premialità, la territorialità articolata anche infunzione della conformazione geografica, orografica o della insularità, le forme di fiscalità e di sviluppo compatibili con il sistema comunitario e così via. I fondi di cui ho parlato sono i due grandi fondi istituiti con una logica di unità e di solidarietà nell'articolo 119 della Costituzione.
Le procedure e l'iter attuativo si articolano in otto forme: i decreti legislativi da adottare dal Governo, la Commissione parlamentare, il parere della Commissione bilancio, il comitato esterno dei rappresentanti delle autonomie territoriali, la commissione tecnica paritetica, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la Commissione di vigilanza sull'anagrafe, eccetera. I decreti, che saranno la forma attuativa della delega, sono previsti in numero aperto, non limitato; essi in ogni caso saranno interattivi e avranno tra di loro effetti compensativi.
È difficile quindi simulare l'impatto di un tributo. Ammesso che si arrivi, a valle di tutte quelle complessità, ad immaginare un decreto, per calcolarne l'impatto si deve poi tenere conto del fatto che magari quello stesso decreto va in coppia con un altro. Si devono pertanto considerare tutte queste interazioni.
Questo per dire della elevatissima complessità tecnica, che è tipica e propria di un simile congegno. Comparativamente, in tutti gli ordinamenti costituzionali dell'Europa e del mondo i congegni di federalismo fiscale sono ad alta complessità istituzionale e vedono in gioco un numero elevatissimo di variabili. Quindi è difficile - e lo sarebbe anche discutendo di altri testi - formulare, a questa altezza di tempo, un esercizio di impatto politico.
C'è anche, se volete, una prova del nove di carattere costituzionale rispetto a quello che sto cercando di dire, non per sottrarmi ad una domanda assolutamente giusta, ma per prendere l'impegno a rispondere a quella domanda fra un po' di tempo, appena possibile, in un modo procedurale da condividere. Si prenda il caso, nel nostro ordinamento costituzionale e nella sua prassi, delle grandi leggi delega: è principio costituzionale, proprio dell'ordinamento della Repubblica italiana, che le leggi delega devono essere fatte oggetto di analisi economica e, semplificando, di copertura solo se esse stesse producono direttamente effetti economici. Diversamente, se la delega rinvia per l'effetto economico agli effetti propri dei decreti attuativi, che sono l'effetto della delega, il calcolo della copertura e l'analisi di impatto vengono svolti solo sui decreti, non sulla delega.
Alla base di ciò c'è una doppia ragione costituzionale. In primo luogo, non è possibile, nel caso delle grandi deleghe, svolgere questo esercizioex ante; in secondo luogo, ciò non è necessario, essendo la ragione di cautela costituzionale e di controllo politico soddisfatta nell'analisi dei singoli decreti. Cercherò di fare due esempi fortemente indicativi. La legge delega n. 59 del 1997, la legge Bassanini, è stata costruita in questi termini: non c'è stata un'analisi d'impatto economico della legge delega, mentre c'è stata un'analisi d'impatto economico dei decreti attuativi. Ma soprattutto è indicativa la storia costituzionale della legge n. 281 del 16 maggio 1970, la grande legge che istituisce il sistema delle Regioni. La Costituzione è stata interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1971, ma anche con le sentenze nn. 138 e 142 del 1972, su impugnazione della legge istitutiva delle Regioni fatta da Lombardia e Veneto. In sintesi, la Corte costituzionale, su ricorso attivato contro la legge istitutiva delle Regioni da Lombardia e Veneto, dice che la Costituzione non pone la condizione della verifica dell'impatto finanziario, rimandandola ai criteri legislativi. È quindi un meccanismo coerente con quello che ho cercato di dire prima. L'analisi deve essere fatta, è un obbligo costituzionale e in questa sede è anche un obbligo politico che il Governo assume, ma non può essere fatta in base alle sentenze della Corte, correttamente: rappresentando quelle sentenze un principio logico, non può essere fatta ex ante sulle grandi deleghe.
Lo stesso tipo di considerazioni sul ricorso la Corte costituzionale ha fatto a proposito della legge Bassanini, pure oggetto di ricorso. Per inciso (ma è un inciso costruttivo), faccio notare che il decreto legislativo che attualmente disciplina la finanza regionale non ha un impatto marginale, perché poi quell'unico articolo applicativo, immerso in un decreto omnibus, ha modificato tutto il sistema, ha sostituito il vecchio fondo sanitario con una dinamica compartecipazione all'IVA, ha rimodulato l'impianto della perequazione, ha introdotto le addizionali IRPEF. Quello fu fatto in un modo puntiforme e istantaneo, pur con un enorme impatto strutturale, e senza che ci fossero state considerazioni quali quelle a cui il Governo è chiamato qui a rispondere (e deve rispondere), seppure in una forma che non può essere attuale ma procedurale.
Dopo aver fatto riferimento a un congegno ad alta complessità, alla razionalità, alla necessità di riferire e di discutere appena si svilupperanno i decreti attuativi, noto tuttavia che già nell'impianto generale della delega sono contenuti alcuni meccanismi di sicurezza, di garanzia, meccanismi che producono un effetto di rigidità e di non arbitrarietà e quindi, a valle, di ragionevole prevedibilità in linea di massima.
In primo luogo, è evidente che tutte le competenze amministrative sono quelle definite dalla Costituzione vigente; in questo testo le competenze non sono modificate nel catalogo. Quindi c'è una base su cui ragionare in termini di finanza che è fissa. In secondo luogo, il 90 per cento delle risorse finanziarie di cui stiamo discutendo è previsto nella delega da operare in base al criterio dei costi standard, che dovrebbero finanziare sanità, assistenza, scuola, trasporto pubblico locale. Se la scelta è quella del costo standard, è evidente che prima bisogna avere il costo standard e poi calcolare il meccanismo finanziario di finanziamento. È difficile ragionare in termini di meccanismo finanziario di finanziamento se non è stato prima definito il costo standard, che è la base da cui partire. Però - ripeto - il testo di cui stiamo discutendo rispetta totalmente la Costituzione della Repubblica nel suo impianto politico fondamentale di unità, di solidarietà tra persone e tra aree del Paese ed è un punto sul quale l'impegno del Governo è politico, ma tecnicamente non è necessario, perché è un testo nel quale ci riconosciamo pienamente.
Un altro punto non marginale dà l'idea di una clausola generale, di un equilibrio di fondo che comunque rappresenta un principio. Nell'articolo 21 del testo d'iniziativa del Governo la regola di salvaguardia finanziaria è grosso modo la regola di rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica italiana con il Patto di stabilità e crescita. Credo sia possibile, ma non corretta, un'interpretazione minimalista di questa regola. L'articolo 21 codifica dentro questo testo un principio costituzionale. Il Patto di stabilità e crescita non è un pezzo a sé di trattato internazionale, è un pezzo della Costituzione vigente della Repubblica. È quella che si può chiamare la Costituzione esterna, ma è pur sempre un criterio costituzionale ed è la dominante sotto la quale è scritto questo testo. Il Patto di stabilità e crescita naturalmente può essere discusso nel suo razionale economico: noi non lo discutiamo e in più lo attuiamo. Formule o ipotesi legislative devianti rispetto a questo schema sono incostituzionali e per noi inaccettabili. Ma questo è un fattore di forte garanzia per dare un'idea dell'effetto finale dell'impatto economico del provvedimento. Comunque sia, sta sotto la Costituzione per i criteri di unità e di solidarietà e sta dentro la Costituzione, assumendo che consideriamo costituzionale anche il Patto europeo di stabilità e crescita.
Ci sono altri elementi che hanno una rilevanza politica fondamentale per formulare una risposta politica alla domanda sull'impatto. Tutto il testo è articolato e sviluppato nella logica di procedure condivise tra il Governo, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, di procedure condivise tra questi soggetti e anche nelle sedi di fatto costituzionali in essere dentro il nostro ordinamento, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni. È inoltre prodotto del testo che stiamo discutendo, che ne è la prova: lo spirito politico della discussione che stiamo svolgendo, che è lo spirito di una costruzione condivisa.
Credo che in questo testo il federalismo fiscale sia formalmente una legge di attuazione costituzionale, ma sostanzialmente una legge costituzionale che copre una lacuna in essere da troppo tempo, come è stato rilevato dal Presidente della Repubblica. Anche se non formalmente, sostanzialmente è una legge costituzionale. Sappiamo bene che il fondamento della democrazia è «no taxation without representation». Il fondamento della democrazia non è il debito pubblico, ma la responsabilità e la rappresentanza fiscale. Ed è in tali termini che noi pensiamo sia fondamentale discutere questa materia costituzionale con l'opposizione in questa sede e attuarla insieme all'opposizione e a tutti i soggetti coinvolti (Regioni, Province, Comuni) e i soggetti tecnici che già adesso stanno operando insieme a noi.
Cerco di concludere. Abbiamo già attivato una data room, una sede nella quale abbiamo iniziato ad elaborare dati tecnici, avendo assunto l'impegno che deriva dalla profonda convinzione che per realizzare i decreti attuativi servono dati omogenei, quindi dati condivisi tra tutti i soggetti: Governo, Regioni, Province, Comuni, maggioranza e opposizione. Avere dati non omogenei e non condivisi è come non averli. Stiamo costruendo una base di dati convinti del fatto che sia una ragionevole base di partenza. Abbiamo coinvolto in questo processo le istituzioni tecniche di Governo, dalla Ragioneria all'Agenzia delle entrate, abbiamo coinvolto l'ISTAT, l'ISAE, la Banca d'Italia. Siamo aperti ad ogni tipo di contributo in questo campo. Appena avremo i primi flussi li presenteremo.
Pensiamo che la discussione possa avvenire solo una volta acquisiti quei dati. Comunque, l'impegno politico è quello di iniziare a lavorare insieme sui dati per calcolare l'impatto dei decreti attuativi prima di emanarli e di realizzare quel calcolo insieme a tutte le forze politiche o tecniche interessate a tale esercizio. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per la semplificazione normativa, senatore Calderoli.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Presidente, rinvio a tutto quanto è stato detto in Commissione. Cercherò di fare un compendio dei punti focalizzati.
Il fulcro di questa legge (che ha consentito di superare gli ostacoli incontrati sul percorso da chi aveva cercato di intraprendere il federalismo fiscale partendo o dalla spesa storica o dal gettito dei tributi), il cosiddetto uovo di Colombo, è legato alle funzioni - fondamentali e non, di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e non - rispetto alle Regioni. Credo che questo sia il diavolo e l'acqua santa della legge!
L'aspetto positivo è di aver fatto un salto in avanti nella definizione di «chi fa che cosa», non solo in senso astratto ma con un riferimento preciso ad un costo standard e quindi ad un parametro predeterminato che garantisca efficienza, efficacia e qualità del prodotto, quindi superando ampiamente il discorso della spesa storica.
La scelta di queste funzioni è legata alla dimensione del bilancio delle Regioni che esse vanno ad occupare, oggi pari ad oltre il 95 per cento. Lo stesso credo avvenga per i Comuni. Ma qual è la caratteristica di queste funzioni? Non sono funzioni che trasferiamo o attribuiamo oggi, sono state già attribuite nel passato. Quindi, se duplicazione doveva esserci, si è già realizzata e quindi il numero dei centri di costo non può che essere ridotto e sicuramente non aumentato.
L'aver attribuito un costo standard che necessariamente non può superare il più alto costo rispetto alla spesa storica ci fa desumere che comunque non potrà che esserci un calo del costo dei servizi in termini generali. L'avere attribuito ai Comuni e alle Regioni, trasformando le risorse che prima venivano dal centro, una propria autonomia impositiva non vuol dire che questa diventa assoluta: hanno autonomia impositiva per coprire le spese relative a quei servizi. Quindi non c'è possibilità di anarchia dell'aumento della pressione fiscale. Anzi, dovrà esserci un contenimento rispetto a una quantificazione e a una limitazione di quel costo.
L'aspetto negativo, che però è stato utile e ha costituito uno stimolo per andare avanti, è legato a un aspetto costituzionale del Titolo V che, sia per quanto riguarda la materia concorrente sia per quello che riguarda le funzioni degli enti locali, arriva addirittura a dare quattro definizioni diverse senza una ulteriore specificazione. Di qui la necessità in questo momento di far partire il federalismo fiscale superando il principio del «è nato prima l'uovo o la gallina», cercando di farli partorire insieme, perché, in attesa delle funzioni, non sarebbe mai partito il federalismo fiscale e forse le funzioni non sarebbero arrivate senza di esso.
Il problema è - e credo che questo sia uno dei due impegni richiesti al Governo - che sappiamo benissimo che quella transitorietà che abbiamo definito nel testo non solo ha dato al federalismo fiscale la possibilità di partire, ma è anche il primo passo avanti rispetto alla definizione di funzioni, fondamentali e non, da parte dei tre soggetti di governo (Comuni, Province e Regioni) che per la prima volta hanno espresso un consenso unanime su questa proposta. Il Governo si impegna per la settimana prossima a portare in Consiglio dei ministri la Carta delle autonomie locali per poter dare un seguito a quel periodo di transitorietà; in un incontro avuto con il sottosegretario Davico ed il ministro Maroni abbiamo realizzato che siamo in condizione di farlo la prossima settimana.
Rispetto alla parte relativa al Titolo V, è vero, come ho già sostenuto in Commissione, che il federalismo o è fiscale o non è, ma è altrettanto vero che difficilmente un federalismo fiscale si può realizzare compiutamente in assenza di una ridefinizione di quella materia che è stata già oggetto del lavoro della Commissione affari costituzionali della Camera, la quale aveva raggiunto una serie di intese rispetto ad alcuni punti che devono essere modificati e su cui tutti convergono. Mi riferisco alla ridefinizione della forma del Parlamento: una Camera che si occupi degli affari dello Stato, un Senato delle Regioni, la fine del bicameralismo perfetto. Sono tutti interventi su cui il Governo promuoverà un dibattito e probabilmente porterà anche una propria proposta di riforma costituzionale che faccia propria l'esperienza della passata legislatura e da lì faccia discendere il resto. Visto che è il Senato quello che viene più modificato rispetto al passato, l'intenzione del Governo è che l'avvio di tale discussione avvenga proprio in questo ramo del Parlamento e non alla Camera, come stava invece accadendo nella passata legislatura. Fra l'altro, la discussione dell'altro tassello, quello della Carta delle autonomie, è stata già fissata in Commissione affari costituzionali del Senato, con una relazione, come riferito dal presidente Vizzini, rispetto all'unica proposta presentata (mi sembra a firma della senatrice Bastico, qui presente). In merito il Governo chiederà di attendere il proprio testo che deve ancora passare l'esame della Conferenza Stato-Regioni. Credo quindi che i vari tasselli (Carta delle autonomie e riforma costituzionale) inizino a comporsi.
C'è ancora una mancata condivisione di alcuni punti, ma credo che essa sia legata anche ad una non totale comprensione di quanto abbiamo voluto scrivere; del resto, in ogni occasione abbiamo detto che quando ci sarà la necessità di dare chiarimenti saremo sempre disponibili. Mi riferisco, per esempio, ai tributi e alla cosiddetta aliquota riservata. L'aliquota riservata non è un qualcosa che può determinare maggiori rischi rispetto alla situazione attuale; per me è l'equivalente dell'addizionale, non all'esterno ma all'interno del 100 per cento. L'aliquota riservata deve avere una propria flessibilità, così come garantita per le addizionali; deve essere garantita quella progressività che è richiamata all'articolo 53 della Costituzione, che è stato previsto proprio con riferimento a tale aspetto e a sua garanzia. È chiaro che i limiti entro cui occorre muoversi non vengono fissati dalle Regioni: è lo Stato che fissa la manovrabilità di tale aliquota.
Sento dire che c'è la possibilità che vi siano 20 IRPEF diverse nel Paese; francamente, chi lo sostiene dimentica che le addizionali e la relativa manovrabilità esistono già oggi nel nostro sistema, e ciò non solo in capo alle Regioni ma anche in capo ai Comuni. È quindi evidente che, nell'ambito di quanto andiamo a proporre, non ci può essere chiesta alcuna retromarcia rispetto al grado di autonomia di cui già dispongono Comuni e Regioni. Anzi, siamo andati a intervenire laddove qualcuno non aveva utilizzato le formule già usate per le tasse erariali rispetto alla progressività e ai relativi scaglioni, riconducendo tali situazioni ai medesimi scaglioni e non alle fasce che improvvidamente e impropriamente qualcuno a livello regionale aveva utilizzato.
Quindi, le regole del sistema sono state introdotte, però all'interno di queste devono residuare un'autonomia e un margine di manovra per Regioni e enti locali. Da ciò discende anche la tipologia di perequazione o di federalismo che abbiamo in mente.
Abbiamo perseguito l'idea - e questo è il dettato costituzionale - di un federalismo solidale, in cui cioè i diritti civili e sociali definiti dalla Costituzione siano garantiti su tutto il territorio nazionale. Abbiamo però anche richiesto un minimo di competitività, ma questo non vuole essere un riferimento.
Ho apprezzato l'intervento in cui si diceva che per la prima volta il federalismo tende ad unire e non a dividere. Esistono, infatti, amministratori buoni e cattivi nel Nord ed amministratori buoni e cattivi nel Sud. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Fosson). È sbagliato mascherare con la collocazione geografica le capacità degli amministratori e credo che queste debbano poter emergere non per togliere, ma per gratificare chi è più capace affinché possa essere messo in grado di dare di più ai propri cittadini.
Ma abbiamo previsto ulteriori misure come, ad esempio, la perequazione di responsabilità. Ritengo che una delle finalità più rilevanti contenuta nel disegno di legge al nostro esame sia quella di realizzare il contrasto all'evasione fiscale non già dall'alto e dal centro, come si è cercato di fare finora senza realizzare mai l'obiettivo, ma dal basso. E se, come è previsto nel testo, l'amministratore dell'ente locale o della Regione trarrà un vantaggio dall'emersione, di conseguenza ne trarrà vantaggio anche lo Stato. Credo molto in questo. Tuttavia, deve essere chiaro che la perequazione dei diritti deve andare di pari passo con la perequazione dei doveri: accanto al dovere di cercare di riscuotere i tributi, vi è il dovere di rispettare le regole che devono valere per tutti.
Per la prima volta - credo che mai nessuno lo abbia fatto - è stato introdotto il concetto della perequazione infrastrutturale. Tralasciando tutto ciò che è accaduto in passato, vi è però un deficit strutturale che deve essere colmato. Usiamo, allora, quei fondi per superare le difficoltà ed usiamoli anche per premiare chi meglio riesce a realizzare tali scopi.
Vi sono altri punti, che però mi sembra siano stati ampiamente superati dal dibattito svoltosi in Commissione. Ritengo che l'intervento del ministro Tremonti rispetto a quelle difficoltà abbia fatto chiarezza e a tale riguardo ho avuto premura che le informazioni fossero condivise in tutti i passaggi in Commissione rispetto alla data room che sta lavorando da due mesi. Resta la difficoltà di addivenire ad un provvedimento complesso. Reputo estremamente importante impegnarci affinché in tutti i passaggi che saranno necessari e in tutte le decisioni che si dovranno assumere si possa garantire un'informazione completa, tenendo però conto di un'ulteriore variabile che aggiungerei a quanto esplicitato dal ministro Tremonti, e cioè che il rapporto tra tutte queste formule e tutti questi numeri tenga conto dello sviluppo della crisi internazionale che attualmente stiamo vivendo e quindi della sua modulabilità.
Passo ora ad illustrare alcuni aspetti precisi. Per quanto concerne il parere della Commissione, che so benissimo riveste un ruolo molto importante, abbiamo accolto la proposta di creare una Commissione ad hoc oltre alla Commissione bilancio per gli aspetti finanziari. Abbiamo previsto, inoltre, un rafforzamento del parere, ma abbiamo dovuto muoverci all'interno dei vincoli stabiliti dalla Costituzione. Prevedere cioè un parere vincolante non trova una copertura costituzionale; dunque, non possiamo introdurre ciò che costituzionale non è stabilito perché introdurremmo un potere di veto rispetto a una delega concessa al Governo.
Abbiamo poi meglio definito la Commissione paritetica, maggiormente definito le garanzie per i Comuni, introdotto la perequazione verticale (lo abbiamo messo per iscritto, se qualcuno dovesse avere dei dubbi) ed abbiamo sottolineato in maniera chiara, ribadendolo nell'articolo 2 (quindi nei principi generali), il quarto comma dell'articolo 119, il fatto cioè che compartecipazioni, tributi propri e fondo perequativo devono garantire la copertura integrale delle funzioni pubbliche comuni. Questo cosa vuol dire rispetto a dire di no ad alcuni emendamenti che ancora residuano? Non è un no di contrarietà: esiste il principio sancito dal quarto comma dell'articolo 119 della Carta costituzionale che dà la copertura generale. Se diversamente si chiede di intervenire solo sul fondo perequativo, vuol dire che alla fine non solo si recupera di fatto la spesa storica, ma credo che quando andremo a rivedere anche quelle funzioni dei Comuni dovremo avere molto chiaro che esistono le funzioni fondamentali, le funzioni obbligatorie e un numero indefinito di funzioni dei Comuni di cui nessuno sa alcunché. Un conto sono le necessità che ciascun Comune ha per un corretto e normale funzionamento del proprio apparato, altro è se magari un Comune vuole spendere 50.000 euro per i fuochi di artificio alla fiera del maiale (per l'amor del cielo, beato il maiale che piace tanto agli emiliani!). Lo faccia pure, ma non è giusto che faccia pagare quei 50.000 euro a tutto il Paese; se quel Comune avrà la disponibilità bene, diversamente non lo farà. Questo è un esempio, magari spinto all'estremo, per darvi un'idea. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Astore). Ebbene, purtroppo, chi esamina i bilanci degli enti locali si rende conto che queste voci spesso sono più grasse del maiale medesimo, ragion per cui vanno giustamente messe un po' a dieta. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).
Abbiamo raggiunto un chiarimento in merito all'edilizia scolastica, inserendola tra le funzioni fondamentali, come richiesto fortemente dalla collega Bastico. Sul trasporto pubblico locale abbiamo seguito la strada, inizialmente proposta dalle Regioni e accogliendo le loro indicazioni da noi modificata, di dare solo sulla parte strutturale, quindi legata al conto capitale, una copertura integrale con riferimento ai costi standard, lasciando la parte della spesa corrente con la perequazione della capacità fiscale. Voglio ricordare che la spesa corrente non è il trasporto pubblico locale nel suo totale, perché quest'ultimo, riferito ai Comuni e alle Province, ha già la copertura prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p)della Costituzione.
Quanto alle Città metropolitane, esse rappresentano, insieme alle funzioni fondamentali, il motivo per cui la Carta delle autonomie locali da tre legislature a questa parte non è ancora stata realizzata, così come le funzioni transitoriamente utilizzate per definire i costi standard; stiamo ancora in questo momento cercando di giungere ad un testo che possa avere una condivisione dei tre livelli di governo. Mi auguro che durante la sospensione dei lavori prima della seduta pomeridiana si possa avere il via libera dei soggetti interessati per superare anche questo problema. Così come le funzioni fondamentali provvisorie daranno il via alla Carta delle autonomie locali, sono convinto che questo sia anche il punto per decidere in merito alle Città metropolitane. Credo che il primo passaggio, dopo tanto parlare, sia se vogliamo o no le Città metropolitane, e sono i diretti interessati a doverlo dire; poi vedremo come farà la politica a non dare quelle risposte fino ad oggi mai date.
Vorrei concludere anch'io con i ringraziamenti, anzitutto ai ministri Bossi e Tremonti per la fiducia accordatami. Ringrazio i Comuni, le Province e le Regioni che hanno lavorato su questo testo da giugno fino ad oggi e continuano a farlo. Un ringraziamento al relatore, presidente Azzollini, e agli altri Presidenti di Commissione per la collaborazione, nonché a tutti i senatori, di maggioranza e opposizione, per questo prodotto che è cresciuto. Rispetto a questo e a quello che sarà nei prossimi passaggi, avendo dietro l'angolo due riforme vere, quali quella costituzionale e quella della Carta delle autonomie, se non si segue lo stesso metodo seguito in questa occasione, si ritorna alle riforme a maggioranze alterne approvate nelle varie legislature.
Credo che il Paese abbia bisogno di metodo e di certezza nel metodo. Se non abbandoniamo la strada di ogni maggioranza che cambia le regole, ogni volta quella successiva le abrogherà per farne diverse, con buona pace del cittadino cornuto e mazziato. Dimostriamo di essere cresciuti. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Fosson).
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli, partendo dalla risposta che il Ministro dell'economia questa mattina ha fornito sul tema dell'impatto finanziario della riforma del federalismo fiscale che non ci appare convincente, pur essendo stata resa con un tono e un approccio che apprezziamo, perché sottolinea la complessità e l'imprevedibilità allo stato delle conseguenze finanziarie della riforma.
Il Servizio del bilancio del Senato, come sempre puntuale ed illuminante, ha trattato i profili di coerenza della legge delega di cui stiamo discutendo con l'articolo 81 della Costituzione: sono problemi che rimangono aperti, essendo noto l'orientamento costituzionale in base al quale è il legislatore delegante - e non quello delegato - che deve disporre in ordine alla copertura ex articolo 81 della Costituzione. Lei, signor Ministro, ha citato diverse pronunce, tranne quella più significativa e rilevante sul tema: la sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976 che dispone il principio a cui mi richiamavo. Ebbene, dopo avere trattato tali problematiche che rimangono aperte, il Servizio del bilancio solleva una serie di osservazioni e dubbi sui rischi di squilibrio finanziario soprattutto nel periodo transitorio, allorquando si potrà verificare l'emanazione di provvedimenti di entrata e di spesa di segno opposto, suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Un tema ancor più rilevante questo alla luce della sintesi che lei, signor Ministro, ha fatto e che vede nel testo 12 tipi di tributi, 5 soggetti pubblici e 11 tra criteri e principi.
Il Servizio del bilancio segnala anche la necessità di assicurare la compatibilità delle norme e dei principi di delega con il quadro delle grandezze finanziarie pubbliche ed è questo, a nostro modo di vedere, il tema principale. L'ISAE, l'ISTAT e la Corte dei conti hanno avuto modo, con varie argomentazioni, di evidenziare l'opportunità e la necessità di valutare ex ante l'impatto finanziario di una riforma di tale portata.
Dalla prima all'ultima seduta delle Commissioni riunite abbiamo sollevato questo problema. È un problema politico che prescinde, quindi, per larga parte dalle problematiche ex articolo 81 della Costituzione, sulle quali si è soffermato il ministro Tremonti: ovvero, la necessità di acquisire i dati finanziari sull'articolazione territoriale della spesa delle Regioni e degli enti locali, la simulazione matematica degli effetti dell'attuazione del federalismo fiscale e, in generale, le grandezze finanziarie mobilitate dal federalismo che stiamo progettando e l'impatto sui vari livelli di Governo, sui territori e sui servizi. Lo hanno chiesto in modo perentorio il nostro relatore di minoranza, il senatore Vitali, ma anche il senatore Morando, il senatore Bianco e altri, e si sono associati anche colleghi di maggioranza. Ad una mia richiesta in tal senso, nella seduta del 13 novembre 2008, il presidente Baldassarri - che presiedeva appunto le tre Commissioni riunite - rispose testualmente: alla richiesta del senatore Legnini si associano anche gli altri membri delle tre Commissioni qui riunite. Quindi, tutti i componenti delle tre Commissioni, di maggioranza e di opposizione, fecero propria la richiesta di avere questi elementi quantitativi e numerici e di ottenere un quadro finanziario per valutare la portata dell'impianto legislativo in discussione.
Signor Ministro, nella sua audizione del 9 dicembre 2008, su sollecitazione del nostro relatore, senatore Vitali, lei non ha affermato quello che ha detto questa mattina, vale a dire che la risposta è di carattere esclusivamente procedurale, affidata cioè all'emanazione dei decreti attuativi; alla richiesta del senatore Vitali lei ha risposto assicurando, e sottolineo tale termine, che il Governo (cito testualmente dal Resoconto sommario) «trasmetterà al Parlamento dati sui quali auspica si possa determinare un ampio consenso, non essendo sua intenzione costruire su indicazioni numeriche formule politiche che non corrispondono all'interesse del Paese». Mi sembra che oggi lei abbia smentito l'affermazione fatta poco più di un mese fa, perché ha sottolineato che la complessità, le caratteristiche e la struttura del provvedimento non consentono ragionevolmente di ottenere dati e simulazioni in grado di valutarne ex ante la portata.
L'esigenza di disporre dei dati quantitativi è ancora più forte ed evidente se si considera che il testo approvato dalle Commissioni riunite 1a, 5a e 6a, con le modalità espressive del voto e l'apporto di merito fortemente collaborativo delle opposizioni (del mio Gruppo, ma anche degli altri), è diverso da quello licenziato dal Governo su aspetti non secondari del provvedimento. Mi riferisco ai meccanismi di perequazione, ai principi di determinazione del costo e del fabbisogno standard, ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici di tutti i livelli di governo, al patto di convergenza, alla definizione dei servizi essenziali e non essenziali e quindi dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), alla disciplina tributaria locale, all'individuazione della Regione da utilizzare quale parametro per il finanziamento del fabbisogno corrispondente al livello dei LEP e ad altri punti. Eppure, non soltanto non ci sono stati forniti i dati nei termini evidenziati, ma la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario è rimasta invariata, come se tali importanti e sostanziali modificazioni fossero neutrali sotto il profilo finanziario.
Ho letto su un quotidiano che il presidente Baldassarri ieri ha fatto la seguente dichiarazione: «Che cifre vogliamo inventarci? Il compito di verificare le cifre lo affidiamo ai decreti delegati». Anche lui ha smentito se stesso giacché poco più di un mese fa disse in Commissione che faceva propria la richiesta del nostro Gruppo di ottenere cifre, dati ed elementi di valutazione finanziaria.
Quindi, signori Ministri, signori del Governo, avete o non avete questi dati? Ci dobbiamo forse accontentare della risposta fornitaci dal ministro Tremonti, vale a dire che non è possibile quantificare nulla in tale fase, a questa altezza? Volete dare al Parlamento almeno qualche elemento di valutazione sull'impatto del provvedimento in esame?
In poche settimane, signora Presidente, è stato svolto un buon lavoro nelle Commissioni riunite 1a, 5a e 6a, anche grazie - come ho già sottolineato - al nostro impegnato e leale contributo. Forniteci, dunque, i dati di cui disponete e, prima che l'Assemblea licenzi il provvedimento, saremo in grado di valutare la congruità, la coerenza e la completezza delle norme che dovremo approvare con gli obiettivi che tutti condividiamo. Se il Governo non è in grado di farlo, incarichiamo ad esempio l'ISAE, un istituto prestigioso ed apprezzato, che ha dichiarato espressamente una disponibilità in tal senso.
Non continuate a dirci che si vedrà dopo, nei prossimi anni, con i decreti delegati: non è serio e non è rispettoso della volontà e delle prerogative del Parlamento. Assolvete a questo dovere e in una, due o tre settimane - il tempo che sarà necessario - noi saremo qui più informati e con meno dubbi: tutti, maggioranza ed opposizione.
Per questi motivi, signora Presidente, formulo la richiesta di non passare all'esame degli articoli, con conseguente rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento. È una richiesta molto lontana da intenti dilatori o ostruzionistici - questo non c'entra nulla - ma dettata unicamente dall'esigenza di fare un lavoro completo ed il più possibile informato. Noi vogliamo questa riforma - lo abbiamo detto e lo ribadiamo - ma essa, così com'è, è senza rotta e non sarà capace di contenere tutte le istanze e le aspettative di cui avete inteso caricarla.
Vogliamo essere sicuri che questo testo ci consentirà di coniugare più efficienza nell'erogazione dei servizi, con una progressiva riduzione della spesa, com'è nelle intenzioni di tutti. Vogliamo verificare se è possibile avviare un percorso di riduzione della pressione fiscale senza norme manifesto e propagandistiche, come quelle che vi abbiamo chiesto di bocciare in Commissione - e che in effetti poi sono state bocciate - e, al contempo, ottenere l'accrescimento del grado di responsabilità dei vari livelli di Governo nei confronti dei cittadini. Avete il dovere di metterci nelle condizioni di farlo.
Per questo vi chiediamo di accogliere la richiesta da noi avanzata, chiamando le Commissioni ad integrare il pur positivo lavoro svolto. (Applausi dal Gruppo PD).
BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, per fatto personale potrà intervenire a fine seduta.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, voteremo a favore della richiesta di non passare all'esame degli articoli avanzata dai colleghi del Partito Democratico, ovviamente con motivazioni diverse.
Le dichiarazioni rese oggi in Aula con molto onestà e con grande chiarezza dal ministro Tremonti, associate a quelle politiche del ministro Calderoli sugli aspetti di merito ed istituzionali che sono stati e sono oggetto di confronto parlamentare, confermano i dubbi, le perplessità ed i dissensi che noi abbiamo manifestato innanzitutto con la presentazione della pregiudiziale di costituzionalità, quindi con le questioni che abbiamo posto ieri nel corso della discussione generale sul merito del provvedimento, ed oggi con riferimento alla chiarezza circa l'impatto economico della delega sul federalismo fiscale.
In altri termini, riteniamo che il ministro Tremonti abbia detto una cosa vera: poiché si tratta di un provvedimento complesso, con tutta una serie di variabili, dalla cui combinazione dipende l'effetto economico e l'impatto dello stesso, e dal momento che queste variabili non possono essere oggetto di una disciplina in sede di delega parlamentare, ma in sede di decreti delegati di attuazione, l'impegno che il Governo può assumere è solo ed esclusivamente di natura politica con le opposizioni, tenendo conto delle risultanze del dibattito parlamentare. Se questo è sufficiente, va bene; in caso contrario, non è così.
Dal nostro punto di vista, pur apprezzando le considerazioni svolte dal Ministro, riteniamo che non sia sufficiente, proprio perché come lei, signor Ministro, riteniamo che questo provvedimento sia non solo formalmente di attuazione costituzionale, ma sia sostanzialmente costituzionale. Inoltre, così come noi abbiamo prospettato nella pregiudiziale di costituzionalità, si tratta di un provvedimento che in questa fase può soltanto dare attuazione all'articolo 119, ma non può avere la presunzione di dare attuazione a quelle norme del Titolo V della Costituzione che hanno bisogno invece di una revisione costituzionale, com'è noto. Tanto è vero che il ministro Calderoli oggi ci parla dell'apertura ad un confronto sulla cosiddetta bozza Violante in tema di riforme costituzionali.
Riteniamo altresì che non si possa costruire un assetto istituzionale e fiscale, ancorché privo di numeri e di coperture attuali, sulla scorta di funzioni amministrative tarate su una legislazione precedente all'entrata in vigore della riforma del Titolo V. Dal nostro punto di vista, infatti, la questione cruciale è anche questa: sia le funzioni esercitate o attribuite alle Regioni che quelle attribuite o esercitate dai Comuni o dalle Province sono funzioni amministrative consolidate rispetto alla legislazione anteriore alla riforma del Titolo V, che ha rivoluzionato il sistema delle competenze e quello dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali.
La prova provata di tutto ciò è che, proprio per dare un minimo di copertura formale alla delega, si è inteso piazzare nel testo licenziato dalla Commissione l'individuazione esemplificativa di alcune funzioni fondamentali per i Comuni e per le Province, l'individuazione esemplificativa di alcuni livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e l'indicazione, come clausola di stile e di chiusura, che tutte le funzioni sono quelle previste dalla legislazione vigente attualmente attribuite agli enti territoriali.
Ebbene, se così stanno le cose, la riforma del Titolo V non ha significato nulla, non ha prodotto alcuna rivoluzione sotto il profilo dell'assetto istituzionale dei rapporti. In altri termini, stiamo costruendo una delega sul federalismo fiscale ancorata al vecchio modo di concepire - giusto o sbagliato che sia - il rapporto tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie locali, aggravato dalla istituzione surrettizia con delega delle aree metropolitane senza che a ciò corrisponda lo scioglimento di un nodo fondamentale: che cosa si vuole fare delle Province. Si era detto che andavano soppresse; oggi non se ne parla più. Non si capisce in che termini e in che modo le aree metropolitane possano sovrapporsi (ovviamente per i territori interessati) alle Province esistenti. Tutto ciò innesta un ulteriore soggetto che ha autonomia di entrata e di spesa rispetto a quelli già previsti dalla legislazione ordinaria vigente.
Queste ci sembrano, in verità, ragioni più che sufficienti per un ulteriore approfondimento. Pertanto, non possiamo che confermare, purtroppo, la nostra valutazione critica sul provvedimento, alimentata anche - se mi consente, Ministro Calderoli - da due considerazioni che sul piano politico ci preoccupano altrettanto: mi riferisco, innanzi tutto, alla mancata risposta sul ruolo delle autonomie speciali rispetto ad alcune norme che abbiamo citato e che violano espressamente disposizioni contenuti negli statuti speciali delle Regioni autonome.
L'altra considerazione, signor Ministro, la espongo senza alcuna vena polemica: il fondo per la coesione sociale non è un concorso, un campionato o una riffa per cui vince chi è il più bravo secondo ciò che la cabina di regia decide. Quel fondo la Costituzione lo prevede per recuperare situazioni di disuguaglianza strutturale tra territori, indipendentemente dal fatto che quegli amministratori siano più o meno bravi. In altri termini, è proprio la dislocazione e la collocazione territoriale a determinare di per sé, neutralizzando l'attività amministrativa, delle disuguaglianze. In sostanza, quei territori e quei cittadini devono essere messi nelle condizioni di concorrere perché così prevede la Costituzione, che, precisamente al quinto comma dell'articolo 119, apposta risorse che lo Stato deve gestire indipendentemente da valutazioni di merito che questo o quel Governo, sia di centrodestra che di centrosinistra, possa fare.
Queste ragioni, signora Presidente, ci inducono non solo a confermare le nostre perplessità, ma a sostenere, ancorché con motivazioni diverse, la richiesta che i colleghi del Partito Democratico hanno avanzato di non passare all'esame degli articoli perché riteniamo che questo sia il modo migliore per affrontare in maniera diversa e più efficace un tema che sta a cuore anche a noi, come a tutti i colleghi presenti in Parlamento. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).
PRESIDENTE. Volevo precisare che il senatore Baldassarri potrà intervenire dopo la votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, la Lega Nord ovviamente voterà contro la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli e ritiene che sia assolutamente opportuno, nonché necessario, procedere sulla via della discussione di questo importante provvedimento. Un'importante riforma, che in Commissione abbiamo ampiamente discusso e condiviso. Con l'opposizione sono stati trovati numerosi punti di convergenza ed è proprio questo che vorremmo far rilevare all'Assemblea. Ad esempio, lo stesso presidente Morando, la cui competenza per quanto riguarda la contabilità pubblica e la programmazione economica è ampiamente riconosciuta, con onestà intellettuale ha condiviso il fatto che in questa fase non è possibile presentare tabelle compiute che vadano a quantificare l'effetto finale di questa riforma. Ma questo è nella logica delle cose.
Abbiamo a disposizione diverse tabelle elaborate dai diversi organismi auditi (Banca d'Italia, Corte dei conti, Confartigianato), i quali hanno effettuato simulazioni di massima. Ad esempio, Confartigianato alla sola voce sanità prefigura il risparmio addirittura di 16 miliardi di euro passando dalla spesa storica ai costi standard. Ebbene, che si tratti di 16, 15 o 10 miliardi di euro dipenderà, come ha detto il ministro Tremonti, dal livello a cui si mette il costo standard: non possiamo saperlo in questa fase, è impossibile prevederlo e sarebbe addirittura sbagliato farlo, perché ci sarebbe un eccesso del principio di delega, dato che questa è una legge delega.
Ciò che è importante, quindi, è l'aspetto procedurale. Come è stato detto, la risposta è sostanzialmente procedurale e nei meccanismi di controllo messi in campo, anche in questo caso prendendo i suggerimenti, condivisi nel merito, dell'opposizione, con la creazione di tutti questi organismi ad hoc, che avrannoil compito non solo formale, ma sostanziale di intervenire nella valutazione dei decreti delegati.
La risposta quindi è soprattutto procedurale, ma la risposta, cari colleghi, è anche e soprattutto politica. Basterebbe una considerazione banale: abbiamo il terzo debito pubblico del mondo con l'attuale sistema di uso delle risorse. La Lega ritiene che sia il caso di cambiare e penso che ci sia poco da dire sul fatto che attualmente l'efficienza nell'uso delle risorse non è la migliore possibile. (Applausi dal Gruppo LNP).
PISANU (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISANU (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a me pare inevitabile che un provvedimento come questo sollevi interrogativi che non possono trovare immediatamente una risposta definitiva e del tutto rassicurante.
L'articolata e scrupolosa risposta fornita poc'anzi dal ministro Tremonti ha messo in luce l'estrema complessità della materia che stiamo trattando e ha anche implicitamente riconosciuto l'esigenza di cifrare puntualmente le singole norme, ma di cifrarle nella sede propria, che è quella dei decreti delegati.
In altre circostanze è stato detto che per materie come questa prima vengono i numeri e poi le scelte. Stamane il ministro Tremonti ci ha detto invece, in maniera credo politicamente più intensa, che prima vengono le scelte e poi vengono i conti, fermo restando il fatto che, se i conti non dovessero tornare, si ritornerà sulle scelte.
Quanto alla complessità della materia, io vorrei ricordare qui, per comune consapevolezza, l'esperienza relativamente modesta ma significativa delle Regioni a statuto speciale del nostro Paese. Dal 1948 la Sicilia e la Sardegna dispongono per statuto della compartecipazione all'IVA e all'IRPEF. Ebbene, solo per concordare le quote spettanti alle Regioni e allo Stato, i tavoli Stato-Regione hanno impiegato nel caso della Sardegna 60 anni, nel caso della Sicilia molto di meno, 59.
Ora, davanti a tali difficoltà, che nel caso del federalismo fiscale si moltiplicheranno per molte volte, il ricorso alla legge delega appare per certi aspetti un danno, per altri invece un vantaggio. È un danno perché noi facciamo di fatto una riforma di estrema importanza con uno strumento legislativo che riduce di molto l'intervento del Parlamento nel processo legislativo. È un vantaggio perché con i decreti delegati e con i dispositivi che sono stati messi in essere per rafforzare i pareri del Parlamento la materia può essere affrontata e risolta in maniera efficace.
Lo ha detto il ministro Tremonti, lo ripeto anch'io. Siamo di fronte ad una legge ordinaria, ma di estrema importanza, perché incide sulla Costituzione reale. E a noi è ben chiaro che nelle sue più minute articolazioni la legge e i decreti delegati che le daranno sostanza dovranno scrupolosamente osservare e rispettare l'articolo 5 della Costituzione: l'unità e la indivisibilità della Repubblica, che equivale all'unità e alla indivisibilità della Nazione. Il federalismo fiscale è un mezzo, ma l'unità della Nazione è un fine e questo fine è per tutti irrinunziabile. La Regione - diceva don Sturzo - nella Nazione, non contro la Nazione e neppure a prescindere dalla Nazione.
In qualche modo - concludo, onorevoli colleghi - il voto favorevole che noi daremo al provvedimento conterrà una qualche riserva, che è nella attesa dei decreti delegati che dovranno dare forma definitiva al federalismo fiscale. Quindi, si tratta di un voto che è un atto di fiducia nel dialogo che si svilupperà in Parlamento, favorito anche dalle norme sul parere rafforzato che questo provvedimento contiene.
Allora, se così stanno le cose, e a me pare che così stiano, onorevoli colleghi, non capisco la ragione di non passare all'esame degli articoli; vedo, al contrario, l'esigenza di passare all'esame degli articoli e di mettere al più presto il Governo al lavoro perché poi il confronto si sviluppi in maniera più decisiva e in forme non più rinviabili sul terreno dell'elaborazione dei decreti e dell'emissione dei relativi pareri. (Applausi dal Gruppo PdL).
PARDI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARDI (IdV). Signora Presidente, appoggiamo la richiesta dei colleghi del Partito Democratico di non passare all'esame degli articoli con una brevissima motivazione.
Il ministro Tremonti ci ha intrattenuto sul provvedimento in esame con una cortese verità accademica e ci ha illustrato le virtù dei sistemi olistici in cui la complessità, l'interazione, la reciprocità finirebbero per determinare i caratteri di un universo indeterminato. Osservo solo di sfuggita che le grandezze economiche non sono un universo infinito e che il principio di indeterminazione classico funziona solo per la fisica delle particelle. Un ambito come quello, sia pure complicato e molteplice, del mondo economico è racchiudibile all'interno di un universo chiuso.
Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Pisanu, osservo che i dubbi sul problema della costituzionalità non riguardano soltanto la questione dell'unità nazionale, ma soprattutto il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che potrebbe essere scalfito dalla realizzazione di una perequazione non coerente con esso.
Il ministro Tremonti ha fatto una rassegna numerica: dodici tipi principali di tributi, cinque soggetti di iniziativa pubblica, undici criteri e principi istitutivi, otto tipi di procedure e così via. Si potrebbero aggiungere alla rassegna numerica tre tipi di ambiguità che si rintracciano nell'intervento del Ministro: un'ambiguità di rilievo costituzionale, perché nel suo intervento affida la consistenza costituzionale del provvedimento ad una pura questione di fiducia nella volontà politica del Governo e della maggioranza; una forma di ambiguità politica, perché fa appello al fine, al cammino comune e ai passi da compiere, senza spiegare il mezzo, lo strumento; un'ambiguità logica, perché l'appello alla procedura condivisa contrasta con la prassi che vediamo negli ultimi tempi, una prassi di impoverimento dei Comuni nel momento in cui gli si sottraggono risorse e gli si promette un aumento futuro delle potestà.
Per questo motivo, il Gruppo Italia dei Valori appoggia la richiesta di non passare all'esame degli articoli. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Legnini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, intervengo solo per fornire una corretta informazione all'Aula in merito ad alcune affermazioni del senatore Legnini, il quale dovrebbe sapere meglio di me che, tanti anni fa, a Vienna, membri del KGB e della CIA si incontravano per decidere quali frasi tagliare dal discorso di un leader piuttosto che di un altro per fare falsa comunicazione.
Rispetto a quanto affermato, il senatore Legnini ha ragione a ricordare che in Commissione i Presidenti ed i membri della maggioranza hanno detto più volte, compreso il sottoscritto, che questo provvedimento aveva bisogno di una base di dati corretta. Non ha detto, però, il senatore Legnini che, in quella stessa sede, il presidente Baldassarri ed altri membri, contrariamente alle reiterate richieste del senatore Lusi, che chiamo a testimoniare, hanno aggiunto che in quel momento sarebbero stati puri numeri al lotto - come ripetuto ieri - in quanto, finché non ci fossero stati elementi sui costi standard e sui fabbisogni standard, quei conteggi sarebbero stati del tutto fuori luogo.
La maggioranza si è impegnata, sin dall'esame in Commissione, a chiedere al Governo entro il primo anno, al momento dell'emanazione del primo decreto, di svolgere un lavoro serio per mettere a disposizione di tutti una base di dati corretta e significativa. È esattamente quello che il ministro dell'economia Tremonti ha ripetuto qui questa mattina, facendo giustamente proprio l'impegno emerso in Commissione.
Questo, per quanto attiene alla verità dei fatti. Speravo che quei tempi antichi fossero superati e travolti dalla storia, mi dispiace che siano leggermente emersi in un'Aula del Parlamento e proprio in questa Aula del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).
Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,57)
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, poiché il senatore Baldassarri ha fatto delle affermazioni abbastanza gravi, vorrei invitarlo, per rispetto della verità dei fatti, a controllare il verbale della seduta della Commissione a cui mi sono riferito (credo si tratti della seduta del 13 novembre 2008), laddove, a precisa richiesta del sottoscritto che, ripeto, era stata in precedenza formulata da altri colleghi, egli disse di essere d'accordo e di fare propria quella richiesta. Non ho mistificato alcunché. Se oggi, in modo postumo, il senatore Baldassarri intende giustificare un suo comportamento, un suo mutamento di orientamento politico è libero di farlo, ma non può dire a me che faccio lo stesso mestiere del KGB. Quei tempi, per fortuna, sono passati.
BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, il senatore Legnini fa riferimento al Resoconto sommario, che non riporta integralmente ciò che avvenuto in Commissione. Il senatore Legnini può chiedere al senatore Lusi, al senatore Musi e al Capogruppo del suo partito, presso la Commissione finanze, ma se vuole, perché non mi fido mai fino in fondo (e lo dico per corretta informazione dei senatori che non erano in Commissione e anche per sua corretta informazione), essendomi permesso di registrare i miei interventi in Commissione per il mio archivio personale, glieli posso far sentire direttamente. (Commenti dal Gruppo PD).
TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Colleghi, il ministro Tremonti ha chiesto di intervenire nuovamente. Quindi, vi prego di prestare attenzione e non solo a questo intervento.
Ne ha facoltà.
TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, intervengo per un chiarimento su due aspetti essenziali: il primo è sull'eventuale correttezza di fornire i dati di impatto finanziario. Il secondo è sulla questione, sollevata dal senatore Vitali, del rapporto tra la tempistica di attuazione del federalismo fiscale e la crisi economica in atto.
In merito al primo aspetto, ho ascoltato bene l'intervento e, francamente, esprimo un lieve dissenso sul fatto che le cose che ho detto in Commissione un mese fa e quelle dette oggi non siano le stesse; non è che su questi argomenti così importanti si possa cambiare idea. Ho detto allora - e lo ripeto ora - che la massa dei dati è in fase di elaborazione; non era possibile un mese fa e non è possibile adesso elaborare specificamente ipotesi e simulazioni su quei dati, ma l'impegno è di lavorare congiuntamente e in modo trasparente sugli stessi. I dati sono necessari e possibili decreto per decreto. Non è neanche richiesto dalla Costituzione che siano presentati sul testo della delega.
Preciso in modo più chiaro perché forse non sono stato chiaro prima: la legge delega di attuazione del sistema di riforma regionale della Repubblica italiana, quindi un impianto generale assoluto, fu fatto senza valutazioni di impatto, presupponendo che quelle erano necessarie e fattibili a valle nei singoli provvedimenti attuativi. Lo stesso è avvenuto per la legge Bassanini e per tutte le grandi deleghe di questa Repubblica. I calcoli si fanno nel luogo giusto e, noi speriamo insieme a voi, nel modo giusto, cioè decreto per decreto. Nell'insieme complessivo la garanzia della tenuta è data dalla Costituzione, dalla norma che prevede l'equilibrio sociale e territoriale e dall'altra norma, pur importata dall'esterno, che impone l'equilibrio di bilancio in conformità con gli impegni europei.
Per quanto riguarda il rapporto tra tempistica di attuazione della delega e la crisi, il senatore Vitali ha sostenuto che una recessione di due punti vuol dire tornare al 2006 e che quindi staremmo sottovalutando tale aspetto. Non è esattamente così. Alla domanda: «Cosa vuol dire un arretramento di due punti percentuali?» la risposta è stata puntuale: «È come tornare al 2005-2006», anni non caratterizzati da particolari criticità economiche o sociali per l'Italia. Detto questo, se la domanda è più ampia - non: «Cosa vuol dire meno due punti?», ma: «Dove siamo e cosa succede?» - la premessa era stata: siamo in terra incognita. Siamo dentro una crisi che non ha precedenti nella storia recente. La combinazione tra la globalizzazione e la meccanica anche dell'informazione sono due novità assolute rispetto alle crisi precedenti.
Ci siamo presentati in campagna elettorale con la formula «una crisi che arriva e che si aggrava», e questo è avvenuto nel marzo del 2008. Sappiamo bene che c'è la crisi. Questa non è la sede per sostenere che c'era chi lo aveva detto prima, chi lo aveva previsto e chi no. Sappiamo bene adesso che c'è la crisi e facciamo davvero tutto il possibile. Nell'attuazione del federalismo terremo fortemente conto di questo vincolo esterno e della differenza che c'è tra fare una riforma in un contesto normale e farla in un contesto di crisi. Sarà obiettivo del Governo evitare che l'attuazione della riforma costituisca un fattore di intensificazione o di prolungamento della crisi, ma anche questo oggetto sarà della discussione che faremo insieme, decreto per decreto. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
AMATI, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni riunite per il disegno di legge in titolo,
premesso che l'attuazione dell'autonomia finanziaria e fiscale delle Regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica, che la disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni nelle materie di competenza e nel corso dell'esame in Commissione è emersa in più occasioni l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni, importanti interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie, che costituiscano un completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei principi di federalismo fiscale;
rilevata, pertanto, l'opportunità di procedere tempestivamente nelle conseguenti misure di revisione costituzionale e di innovazione legislativa;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Quanto all'articolo 2, commi 3 e 4, il parere è favorevole a condizione che siano introdotte alcune modifiche. In merito alla consultazione delle autonomie, affinché siano precisati gli effetti dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sia regolando il caso di una mancata intesa sia attribuendo al Governo un onere di motivazione per il possibile esito difforme del procedimento di legislazione delegata rispetto ai contenuti dell'intesa: vi sarebbe, infatti, un dubbio di compatibilità costituzionale per un'interpretazione che possa dare all'intesa la qualità di un presupposto assolutamente necessario e vincolante. Circa i pareri parlamentari, dovrebbe essere assicurata la simmetria tra quello della Commissione bicamerale e quelli delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario sotto l'aspetto degli effetti di un mancato parere nei termini di legge, ovvero della possibilità per il Governo di adottare comunque i decreti legislativi.
Per le ragioni appena esposte si esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.715 e 2.750, mentre il parere è di nulla osta su tutti gli altri emendamenti con le osservazioni seguenti che rilevano altrettante anomalie: il 2.521, il 2.523 e il 2.87 prevedono pareri parlamentari sottoposti al voto delle Assemblee e pareri parlamentari vincolanti su schemi di decreto legislativo; il 2.81 prevede più pareri parlamentari da parte di più organi bicamerali; il 2.520 postula una modificazione dei Regolamenti parlamentari, già prevista ma non ancora realizzata e, inoltre, ribadisce il carattere assolutamente necessario dell'intesa in sede di Conferenza unificata; il 3.1, al comma 3, prevede l'integrazione di un organo parlamentare, sia pure a effetti limitati ma con componenti estranei alle Camere; il 3.502 affida ai Consigli delle autonomie locali un ruolo non previsto dalla Costituzione (articolo 123)».
« La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G200 non verranno posti in votazione.
Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1117, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
PARDI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.701 esprime l'intenzione di sopprimere il comma 2 per un motivo abbastanza preciso. Il disegno di legge in discussione vuole introdurre una riforma organica del finanziamento di Regioni ed enti locali che è fondamentalmente ispirato a principi di solidarietà, perequazione delle risorse, superamento della spesa storica, affermazione dell'autonomia e del riconoscimento del valore della responsabilità. Ebbene, questi principi non possono essere ristretti alle sole Regioni a statuto ordinario. Il comma 2, invece, prevede una sorta di deroga per le Regioni e le Province autonome.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, signor Presidente.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700, identico all'emendamento 1.701.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.700, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, identico all'emendamento 1.701, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.702.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.702, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cuffaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.500, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.501, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, la Presidenza chiede ai senatori Zanda e Poli Bortone di non insistere sui rispettivi emendamenti 2.521, 2.523 e 2.87, poiché tali emendamenti intervengono su materia coperta da riserva di Regolamento parlamentare o non sono conformi al modello di delegazione legislativa prevista dall'articolo 76 della Costituzione. La Presidenza, conformemente ai precedenti, non potrebbe infatti che dichiararne l'inammissibilità.
Comprendo peraltro il senso delle proposte in questione, per cui la Presidenza ne consentirà comunque l'illustrazione, pur con questa richiesta.
Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
ZANDA (PD). Signor Presidente, richiamo anzitutto l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 2.500, che può a mio avviso essere definito semplicemente come emendamento di coordinamento del testo.
Stiamo trattando, al comma 1 dell'articolo 2, i principi della delega e prevediamo che questa avvenga «attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione». L'emendamento 2.500 propone che tali parole siano sostituite con le seguenti: «nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge». Questa modifica è a mio modo di vedere di puro coordinamento del testo e credo che il Governo e il relatore possano apprezzarla.
Diversa è la natura dell'emendamento 2.523, di cui lei, Presidente, poco fa ha dichiarato la sostanziale inammissibilità, sul quale spenderò poche parole. Si tratta di un emendamento che tende a dare maggiori poteri alla Commissione parlamentare bicamerale che dovrà seguire l'attuazione del provvedimento nella fase dell'emanazione dei decreti delegati. Ora, il ministro Tremonti, se ce ne fosse stato bisogno, ha lui stesso oggi rafforzato le ragioni per cui questo emendamento era stato proposto. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un provvedimento di delega molto ampia e naturalmente è indefinito il numero dei decreti delegati, così come sono indefiniti in larghissima parte i contenuti. Certamente - l'ha detto in modo esplicito il ministro Tremonti - non sono nemmeno immaginabili gli effetti finanziari del provvedimento che seguiranno. Credo vi sia la necessità di attribuire alla Commissione parlamentare un potere più penetrante di controllo dei provvedimenti e non soltanto la facoltà di esprimere un parere visibilmente senza effetti, privo sia di maggioranza qualificata sia di contenuti prescrittivi nei confronti del Governo, palesemente sproporzionato rispetto all'ampiezza della delega e all'indeterminatezza dei principi che l'hanno definita.
Mi spiace che il Regolamento del Senato non consenta di mantenere questo emendamento e mi rincresce che non possa essere messo in votazione. Dunque lo ritiro, insieme al 2.521, ma vorrei sottolineare soprattutto al Governo l'importanza che questo problema ha rispetto alla valutazione complessiva del provvedimento. (Applausi dei senatori Pinotti e Vitali).
POLI BORTONE (PdL). Signor Presidente, comprendo le ragioni di carattere regolamentare che lei ha esposto invitandomi a ritirare l'emendamento 2.87, dal momento che una Camera evidentemente non può vincolare l'atteggiamento dell'altra. Tuttavia, condivido a pieno le motivazioni del collega Zanda, che sono proprio quelle di dare maggiore forza ad una Commissione in un iter in cui dovrebbe esservi una forte corresponsabilità di decisioni, dal momento che si stanno stabilendo regole molto importanti per la vita politica e sociale della nostra Nazione.
Ritiro comunque l'emendamento 2.87.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, poiché l'articolo 2 è uno dei più importanti del disegno di legge e credo che sia centrale nel dibattito che stiamo affrontando anche sugli assetti istituzionali del federalismo fiscale, vorrei sintetizzare la nostra opinione come è contenuta in una serie di emendamenti a questo articolo. Lo faccio ora per ragioni di brevità, anche al fine di evitare di intervenire sui singoli emendamenti.
Il punto centrale da cui partiamo è che non si può fare una riforma fiscale che decentri in maniera così ampia l'autonomia di entrata degli enti locali, oltre che quella di spesa (che già c'è), senza che vengano stabilite le funzioni che questi soggetti sono chiamati a svolgere. Essendo centri di spesa, infatti, è verosimile che lo Stato - come segnaliamo nell'emendamento 2.2 che precisa chi debba farsi carico (e come) del debito pubblico e del pagamento dei suoi interessi - non ridurrà la pressione fiscale, dovendo prima occuparsi della credibilità e dell'affidabilità internazionale legata all'entità del debito pubblico, oltre che del finanziamento delle funzioni che la Costituzione gli assegna in via esclusiva.
Vi sono poi tutte le altre funzioni che attengono alle materie cosiddette di legislazione concorrente - di cui al terzo comma dell'articolo 117 - e le materie cosiddette residuali che sono la gran parte delle funzioni che le Regioni esercitano e che costituiscono la vera rivoluzione della riscrittura dell'articolo 117. Infatti, l'articolo 117 dice che la funzione legislativa viene esercitata in via generale dalle Regioni, salvo per alcune materie in cui è esercitata dallo Stato. Sono esattamente indicate le materie in cui lo Stato esercita la funzione legislativa e le altre in cui vige il principio della legislazione concorrente, che è diverso da quello disciplinato dalla vecchia formulazione dell'articolo 117, perché i principi fondamentali che si riserva lo Stato su tali materie hanno un ambito oggettivo di applicazione molto più ristretto, posto che si è voluto ‑ anche sbagliando per alcuni aspetti (si pensi ai temi dell'energia, del turismo e della sanità) - conferire maggiore autonomia normativa e legislativa alle Regioni anche in queste materie.
Se così è, e tale è l'assetto costituzionale previsto dall'articolo 117, è chiaro che tutte le funzioni collegate alle materie che sono oggetto di legislazione concorrente (posto che la potestà regolamentare su questa materia è di competenza esclusiva delle Regioni) e tutte le materie che riguardano la ex competenza residuale devono essere secondo la Costituzione integralmente finanziate.
Allora, la prima questione da noi posta riguarda la classificazione con delega di tutte queste funzioni, affinché a questo si possa far corrispondere anche il finanziamento delle funzioni stesse, integrale come recita la Costituzione.
Inoltre, con gli emendamenti a nostra firma, intendiamo sottolineare che nessuno pensa ad una scorciatoia. Il superamento della spesa storica sotto il profilo del trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali o comunque il superamento del concetto della spesa storica come metodo per l'amministrazione della cosa pubblica è assolutamente condiviso. Non condividiamo, invece, il modo in cui viene definito nel testo il concetto di costo e di fabbisogno standard. Infatti, l'unico elemento a cui è agganciato e che è certo nella delega (il resto è aria fritta) è rappresentato dal rapporto tra personale ed abitanti. Si tratta di un parametro condivisibile, che però non può essere quello principale a cui agganciare il costo standard. Un conto è depurare il sistema dalla spesa storica, che significa depurarlo dai costi dell'inefficienza della pubblica amministrazione, e un altro conto è non calcolare nel costo standard quei costi che sono il frutto del deficit infrastrutturale delle diverse situazioni di mercato. Un'impresa che svolge una prestazione nei confronti di una pubblica amministrazione del Sud sconta certamente due limiti: il primo è quello del costo del trasporto e il secondo è quello dell'accesso al credito. Tali costi non possono essere scaricati sul territorio e sulla fiscalità locale; questo, però, avviene nel momento in cui, con il trucchetto del costo standard, si carica sulla fiscalità delle Regioni del Mezzogiorno un differenziale che invece andrebbe calcolato nel costo e nel fabbisogno standard.
A ciò si aggiunge l'introduzione di un altro principio condivisibile, quello cioè della cosiddetta aliquota standard dalla quale peraltro si fa derivare anche il criterio di ripartizione del fondo perequativo; tuttavia il concetto di aliquota standard non viene definito nella delega.
Allora, tutto ciò fa sì che il sistema centrale attraverso cui si definisce il riparto delle risorse, ivi compreso il sistema riguardante il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, si fondi su tale elemento.
Pertanto, abbiamo proposto di temperare il criterio del superamento della spesa storica, introducendo il criterio del costo standard che però tenga conto della differenza economica e territoriale. Siamo d'accordo sul fatto che esso non debba tenere conto delle inefficienze determinate della cattiva amministrazione (poi verificheremo se sono inefficienze del Nord, del Sud o del Centro); ripeto, però, che non si può non comprendere nel concetto di costo standard anche l'oggettiva differenza territoriale che impone alle imprese, al sistema del credito e così via costi diversi, che comunque devono essere sopportati da qualcuno. Nel caso di specie, devono essere sopportati dalla pubblica amministrazione che, non avendo coperto il differenziale da risorse pubbliche, dovrà ricorrere all'autonomia impositiva; dovendo ricorrere al prelievo fiscale locale, ovviamente con il sistema delle addizionali determinerà una crescita della pressione fiscale con una diversificazione dell'imposta sul territorio in violazione dell'articolo 53 della Costituzione. Questo è il punto principale.
Peraltro, noi riteniamo che in questo articolo sia necessario prevedere un controllo parlamentare. Abbiamo proposto, innanzi tutto, l'introduzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che, così come configurata nel testo licenziato dalle Commissioni riunite 1a, 5a e 6a, appare più uno specchietto per le allodole - mi sia consentito affermarlo - che un organismo in grado di ancorare alla centralità del Parlamento la riorganizzazione dei poteri e delle funzioni statali, regionali e locali. Quando si ridistribuiscono le risorse (e su questo sono d'accordo), si ridistribuiscono di fatto anche i poteri. La Commissione, così come prevista nel testo licenziato dalle Commissioni riunite, è transitoria perché resta in vigore fino alla durata del periodo di adozione dei decreti attuativi.
Quindi, tutta la fase di controllo parlamentare permanente esce da questo binario. Nella nostra proposta avevamo previsto di far assorbire le competenze della Commissione bicamerale sulla riforma amministrativa della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (che invece ora restano duplicate), proprio per effettuare una verifica o quanto meno consentire al Parlamento di dare un indirizzo permanente nell'allineamento tra le funzioni e le risorse correlate.
E poi c'è un'altra questione che ritengo centrale e anche grave, cioè il fatto che in questo disegno di legge si preveda l'istituzione di una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su cui si spostano tutte le competenze e tutti i poteri decisionali sui fondi perequativi, sulle modalità di attuazione del nuovo ordinamento finanziario e sui poteri relativi alle risorse che riguardano la coesione sociale.
Rilevo che, per quanto riguarda i fondi perequativi e le risorse relative alla coesione sociale, l'articolo 119 della Costituzione prevede che le competenze in materia spettino al Parlamento e allo Stato. Queste funzioni pertanto non possono essere delegate, perché sono costituzionalmente riservate al Parlamento e allo Stato, e di conseguenza non possono essere attribuite ad altri organi, seppure nobili e importanti, meno che mai quando nel testo si giustifica tutto ciò con la previsione dell'istituzione del Senato federale.
Non credo che questo sia corretto sul piano politico, oltre che sul piano istituzionale. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD e della senatrice Carlino).
PARDI (IdV). Signor Presidente, con l'emendamento 2.5, si propone di sostituire, al comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi», per un'urgenza evidente, quella di sveltire i tempi e rendere più certi i tempi della riforma. Questo emendamento sarà ripetuto in altri casi.
VICARI (PdL). Signor Presidente, il testo approvato dalle Commissioni riunite, dopo un esame approfondito, contiene numerose modifiche al testo governativo. Tra queste, ve ne sono alcune che erano state da me proposte con alcuni emendamenti e che quindi sono stati di fatto recepiti nel testo al nostro esame.
Avevo deciso di ripresentare ugualmente in Aula le mie proposte di modifica per portarle all'attenzione di tutti i colleghi, ma dopo aver letto in maniera approfondita il testo ed aver verificato alcune questioni, ritengo opportuno - anche per agevolare i lavori dell'Assemblea - di ritirare tutti gli emendamenti da me presentati, tranne quello riferito all'articolo 18.
BARBOLINI (PD). Signor Presidente, ho presentato una riformulazione degli emendamenti 2.700 e 2.701, che verrebbero spostati e riferiti all'articolo 25. Su questi, pertanto, mi riservo di intervenire successivamente.
Vorrei illustrare invece gli emendamenti 2.704 e 2.526, per noi particolarmente importanti, che riprendono un punto già oggetto di esame approfondito non solo nel corso della discussione generale, ma anche nelle repliche del relatore, del ministro Calderoli e soprattutto del ministro Tremonti.
Stiamo definendo un impianto di nuove modalità di finanziamento, che deve essere presidiato da principi e indirizzi tali da consentire che si dia effettivamente e concretamente attuazione ai principi costituzionali di tutela e salvaguardia delle funzioni che vengono riconosciute e trasferite ai livelli territoriali, regionale e locale. Questo è definito nei principi.
Ciò che è meno definito e meno rassicurante è la strumentazione e tutto l'impianto di accompagnamento che devono assecondare il processo per realizzare l'obiettivo. Mi riferisco, in particolare, al tema della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, con particolare riferimento ad una tipologia tematica che è quella, ad esempio, degli interventi in materia di assistenza. Penso che quando si ragiona in termini di costi standard e parametri, per analogia si assuma come riferimento l'esperienza più che decennale della sanità e dei suoi livelli essenziali di assistenza, che in qualche modo, pur essendo ancora adesso in progress in termini di affinamento, è facilmente o abbastanza agevolmente ormai quantificabile. Questo tema è molto più complicato con riferimento all'assistenza, materia sulla quale non ci sono parametri fortemente raffrontabili, livelli e tipologie di servizi da sviluppare.
Da questo punto di vista, allora, il passaggio dalla spesa storica al costo standard senza aver completato il quadro di riferimento di che cosa si deve individuare come tipologia di prestazioni, come vanno apprezzate e quantificate non dà assolutamente garanzia.
Il secondo aspetto che metto in evidenza è anch'esso un punto di strumentazione molto rilevante. Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia accolto e abbia convenuto sul tema del patto di convergenza: affermati i principi e trovato il motore di riferimento e di regolazione, le cose potrebbero funzionare. Quello che manca, però, è una disamina puntuale che va inserita nei principi all'articolo 2, come noi proponiamo, di come si arriva a definire costi e fabbisogni standard e, soprattutto, di come si introduce il principio degli obiettivi di servizio che gradualmente la sede del patto di convergenza dovrebbe cercare di cercare di rendere armonico con le esigenze di compatibilità della finanza pubblica, graduando il processo evolutivo del sistema affinché tutti si allineino progressivamente ai livelli standard individuati. Se mancano questi due presupposti, mancano due parametri fondamentali dai quali non può che discendere tutto l'impianto successivo. Altrimenti il rischio è che si proceda un po' troppo "nasometricamente" - mi sia consentita l'espressione - e ciò certamente non aiuta a dare servizi e usare parametri di valutazione in un'ottica di premialità alle buone performance di amministrazione e di erogazione delle prestazioni. (Applausi dal Gruppo PD).
LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 2.501 contiene la «previsione di modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente della disciplina dei tributi erariali». Questa clausola di salvaguardia è opportuna per la coerenza e la tendenziale uniformità della disciplina applicativa dei diversi tributi, al fine di evitare la creazione di tanti microsistemi impositivi, poco coordinati tra loro sul piano degli adempimenti e della formalità, come pure delle tutele delle garanzie previste dallo statuto dei diritti del contribuente. Quest'ultimo è importante, ma non sufficiente giacché non offre alcuna garanzia di uniformità delle procedure applicative per i diversi sistemi locali, a meno di non voler sottintendere che queste modalità saranno decise unitariamente dallo Stato, con buona pace del federalismo.
*BASTICO (PD). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 2.502 sul principio di territorialità. (Brusìo).
PRESIDENTE. Prego i senatori di seguire attentamente, dal momento che si tratta di numerosi emendamenti.
BASTICO (PD). Signor Presidente, l'emendamento mira ad ottenere un'ulteriore precisazione del principio fondamentale della territorialità richiamandosi nuovamente al testo dell'articolo 119 della Costituzione.
Il ministro Tremonti ha affermato che la titolarità, l'autonomia e le modalità del prelievo attengono ai principi della democrazia ed io credo che il tema della territorialità abbia proprio questo tipo di attinenza. Esso infatti costituisce l'elemento in base al quale la titolarità delle imposte erariali è dello Stato e, conseguentemente, quelle imposte costituiscono un elemento essenziale per il finanziamento delle competenze e dei servizi propri dello Stato, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali dei cittadini e tutte le funzioni di Comuni e Province.
Ebbene, questo finanziamento, che avviene con imposte dedicate, ma anche, per quello che riguarda i territori più deboli, con la perequazione, deve avere un chiaro governo da parte dello Stato, in quanto garante dei diritti fondamentali dei cittadini e delle pari opportunità e innalzamento delle condizioni di vita dei diversi territori.
Il testo, anche per un rilevante lavoro condotto in Commissione, ha avuto una precisazione importante, contenuta nell'articolo 2, secondo comma, lettera ee), in quanto stabilisce che la territorialità è unicamente collegata ai tributi regionali e locali e alle compartecipazioni. Perché questa sottolineatura è così importante? Perché abbiamo ben presente che cosa conteneva il modello legislativo previsto dalla Regione Lombardia, nonché come viene presentato alla pubblica opinione il tema del federalismo: ognuno tenga quello che produce sul proprio territorio; così viene letto nella vulgata corrente, con laconiugazione di un federalismo assolutamente egoista, che aumenta le diversità dei territori e dà di più a chi già più ha. È allora evidente che per noi è fondamentale avere acquisito questo principio della territorialità, come è fondamentale marcare l'abbandono di quella concezione originaria di territorialità, così come si è verificato via via, iniziando dal primo testo del Governo, ma soprattutto nel testo oggi in discussione in Aula, nel quale effettivamente ritengo sia stato chiarito ed acquisito qual è il senso della territorialità.
Voglio altresì sottolineare che nel principio di territorialità, per il Partito Democratico, deve essere contenuto anche il principio di specificità che attiene alle diverse caratteristiche dei nostri territori e in particolare alle zone più disagiate, tra cui cito la montagna e le isole minori.
Ritengo quindi essenziale che venga accolto questo emendamento, che mi rendo conto può apparire come una duplicazione, ma mette il punto definitivo di chiarezza su un principio che ritengo alla fine maggioranza e opposizione abbiano pienamente acquisito e condiviso. (Applausi dal Gruppo PD).
MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 2.703 è un piccolo contributo di chiarezza a quella che è stata definita da più colleghi l'indeterminatezza dell'impianto del disegno di legge. In tale impianto, infatti, abbiamo inserito alcuni elementi chiave, come il costo standard e il fabbisogno standard, elementi sui quali poi si dovranno riportare le grandezze economiche a cui poc'anzi faceva riferimento il Ministro. Peraltro, abbiamo detto più volte che non siamo d'accordo sul fatto che costo e fabbisogno standard si rapportino e parametrino esclusivamente sull'eliminazione dell'inefficienza, perché i parametri sono tanti altri e molto più complessi (socio-economici, di differenze territoriali e quant'altro). Ebbene, rispetto all'indeterminatezza di questi concetti, adesso inseriamo un altro elemento di indeterminatezza e di caratteristica generica, che è il «normale esercizio».
Ho difficoltà a farmi spiegare dai colleghi che cosa sia il «normale esercizio delle funzioni pubbliche». L'articolo 2, comma 2, lettera e), stabilisce che le risorse che vanno a copertura integrale delle funzioni pubbliche attribuite devono garantire «il normale esercizio», ma tale espressione lascia un ulteriore alone di indeterminatezza che creerà delle criticità al momento dell'applicazione. Nel nostro Paese abbiamo già avuto effetti critici per quanto riguarda l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore della sanità, dove già sono stati definiti, e provo difficoltà a constatare che siano stati applicati con criteri omogenei nelle venti Regioni d'Italia.
L'emendamento 2.703 propone di togliere la genericità del riferimento al «normale esercizio delle funzioni pubbliche» che saranno soggette a integrare copertura finanziaria. Si propone quindi di sostituire l'espressione «normale esercizio» con «esercizio a costo standard»; in questo modo definiamo esattamente quello che si vuole fare e come lo si deve fare.
PROCACCI (PD). Signor Presidente, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.19. Inoltre volevo segnalarle che ritiro l'emendamento 2.18 e l'emendamento 2.53, perché assorbiti rispettivamente da altri emendamenti che saranno posti in votazione.
Fatta eccezione per l'emendamento 2.27, il quale concerne l'eventuale soppressione della lettera n), che mi sembra rappresenti una limitazione dell'autonomia degli enti locali, tutti gli altri emendamenti fanno riferimento ad una questione che le chiedo di poter affrontare compiutamente nella dichiarazione di voto all'emendamento 2.19.
PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro degli emendamenti 2.18 e 2.53.
BUBBICO (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 2.42 si vuole precisare che nel quadro del federalismo fiscale bisogna anche assumere il gettito generato dalle risorse naturali da valorizzare in un quadro di solidarietà e di federalismo, per compensare le limitazioni d'uso e i mancati usi alternativi del territorio. Tale misura peraltro è stata oggetto in altre circostanze di dibattito ed è stata anche licenziata con un ordine del giorno approvato all'unanimità da quest'Aula. Ci parrebbe quindi importante che tale questione fosse segnalata in relazione ai principi che devono essere definiti per l'adozione dei decreti legislativi.
DE TONI (IdV). Signor Presidente, anche in questo caso la misura che proponiamo con l'emendamento 2.508 è volta a presidiare adeguatamente l'autonomia impositiva dei livelli di governo substatali. Il solo riferimento alle basi imponibili ed aliquote appariva peraltro riduttivo. Dall'altra parte, volendo tenere aperta la possibilità di intervenire salvo compensazioni, è apparso opportuno non limitarla allo Stato, come pure di circoscriverla ai soli tributi attribuiti. Questa è la nostra proposta emendativa.
SBARBATI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.55 intende risolvere un problema annoso che si trascina dal lontano 2000, poiché con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 113 votammo un emendamento - destra e sinistra tutti assieme, quindi con una convinzione totale dell'Assemblea - che intendeva restituire alle Regioni parte delle accise derivanti dal fatto che determinati comuni erano sede di impianti per lo stoccaggio e la produzione del petrolio, benzine e derivati.
È noto che, laddove insistono queste strutture industriali, le stesse provocano una serie di problemi alla comunità che riguardano la qualità della vita, il trasporto, la salubrità dell'aria, l'eccesso di polveri sottili, quindi una serie di considerazioni che devono essere tenute presenti quando parliamo di federalismo, perché si possa effettivamente mettere a fuoco e valorizzare l'impianto di questa legge per tutta Italia, poiché allo stato risulta che soltanto per la Sicilia essa ha avuto effetti positivi ed è stata applicata. In tutte le altre Regioni, laddove insistono raffinerie e quant'altro, la suddetta legge non ha trovato applicazione.
Quindi chiediamo che, con l'introduzione della normativa che riguarda il federalismo, venga applicato l'articolo 113 della legge che ho citato, perché effettivamente risolve molti problemi che ricadono sulle spalle dei cittadini.
VIZZINI (PdL). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.715 e 2.750, che corrispondono alle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere favorevole sul testo proposto dalle Commissioni riunite.
L'emendamento 2.715 precisa gli effetti dell'intesa in sede di Conferenza unificata, regolando il caso di una mancata intesa e attribuendo al Governo l'onere di una motivazione per il possibile esito difforme del procedimento di legislazione delegata rispetto ai contenuti della stessa. Vi sarebbe infatti un dubbio di compatibilità costituzionale per un'interpretazione che possa dare all'intesa la qualità di un presupposto assolutamente necessario e vincolante.
Quanto all'emendamento 2.750, lo riformulo mantenendo solo la parte che recita: Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 3» con le parole: «dei pareri di cui al comma 3», sopprimendo la correzione al secondo periodo e quindi lasciando integro il testo.
Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,53)
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.47, presentato dal senatore Papania. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti presentati dal senatore Vizzini, 2.715 e 2.750, quest'ultimo come riformulato, vale a dire fino alle parole «dei pareri di cui al comma 3».
Questi emendamenti hanno natura di aggiustamento tecnico: il 2.47 concerne le modalità di riscossione e prevede oltre all'accreditamento il riversamento diretto, mentre gli emendamenti del senatore Vizzini sono formulazioni più precise in merito ai pareri nonché all'intesa Stato-Regioni.
Su tutti gli altri emendamenti di merito, per le ragioni più volte espresse, ribadisco il mio parere contrario.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, aggiungendo però un invito al ritiro per molti degli emendamenti il cui contenuto è già stato recepito nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Inviterei inoltre il senatore Bubbico a modificare l'emendamento 2.42, sostituendo alle parole «determinare l'esenzione» le seguenti «valutare la modulazione». Se i presentatori accettano questa modifica, il parere è favorevole.
BUBBICO (PD). Accolgo l'invito del Governo a modificare l'emendamento in tal senso.
PRESIDENTE. Invito il relatore, senatore Azzollini, a pronunziarsi sull'emendamento 2.42, così come riformulato.
AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere conforme al Governo.
LATRONICO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LATRONICO (PdL). Signor Presidente, condividendo il contenuto dell'emendamento 2.42, come riformulato, chiedo di aggiungere la mia firma insieme a quella dei senatori Viceconte, Gentile e Mazzaracchio.
PRESIDENTE. Non vi sono obiezioni da parte della Presidenza.
BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella dei senatori Casoli e Piscitelli all'emendamento 2.42.
PRESIDENTE. Colleghi, prima di iniziare le votazioni, vi chiederei di prendere posto. Non do inizio alla fase di votazione se non c'è un'Aula più composta.
Metto ai voti l'emendamento 2.524, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, identico all'emendamento 2.5.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. L'emendamento 2.6 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Zanda.
Non è approvato.
L'emendamento 2.10 è stato ritirato, come pure i successivi emendamenti 2.700 e 2.701.
BARBOLINI (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 2.700 2.701, a mia firma, essi confluiscono, riformulati, in un emendamento all'articolo 25.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.501.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.501, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
MUSI (PD). L'emendamento 2.528 è ritirato in quanto recepito nel testo.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.525.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.525, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. L'emendamento 2.13 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.502, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.702.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.702, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.703.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.703, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.503, presentato dalla senatrice Poli Bortone.
Non è approvato.
L'emendamento 2.15 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.704.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.704, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.705.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.705, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.706, presentato dalla senatrice Donaggio.
Non è approvato.
L'emendamento 2.707 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.708, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.504, presentato dalla senatrice Poli Bortone.
Non è approvato.
L'emendamento 2.18 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.
PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PROCACCI (PD). Signor Presidente, avevo chiesto al presidente Chiti di poter intervenire in dichiarazione di voto su questo emendamento 2.19, rinunziando all'illustrazione ed alle dichiarazioni di voto su tutti gli altri emendamenti all'articolo 2. È una questione fondamentale che, a mio avviso, connota il senso ed il significato dell'articolo 2.
Diceva il ministro Calderoli, nella sua replica di qualche minuto fa, che la prossima settimana presenterà al Consiglio dei ministri la Carta delle autonomie locali. Un'iniziativa sicuramente positiva, anche se a mio parere è grave che, a distanza di una settimana, si presenti al Consiglio dei Ministri un testo che avrebbe dovuto essere propedeutico alla discussione in corso in questa Aula e che avrebbe chiarito tante questioni, che invece rimangono in zone d'ombra. Le difficoltà nascono proprio da ciò, e vorrei la sua attenzione, Presidente, perché tale questione riguarda soprattutto i Comuni e gli enti locali in genere a più bassa capacità fiscale.
È vero che con l'articolo 17, che prevede il patto di convergenza, si è mostrata attenzione per il Mezzogiorno, ma non ne faccio una questione di territorio, bensì di interpretazione della norma costituzionale, ricordando che questo testo viene presentato già nel frontespizio come applicativo dell'articolo 119 della Costituzione. Ora, in ordine alle funzioni e al loro finanziamento, è l'articolo 119 e non l'articolo 117 della Costituzione, che avrebbe dovuto essere applicato e prima definito.
L'iniziativa del Partito Democratico e dell'opposizione in genere è volta a inserire nel testo il quarto comma dell'articolo 119.
Presidente, le chiedo una particolare attenzione. Chiedo scusa alla collega, ma vorrei proprio il Presidente come interlocutore. Dicevo che il quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione stabilisce che le funzioni pubbliche di Comuni, Province e Regioni devono essere integralmente finanziate. Ora, è vero che tale dizione viene integralmente recepita nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge, però tutta l'impostazione del provvedimento è improntata alla distinzione tra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali. Mi sembra allora che sia profondamente distonico accettare il principio e affermare che questo disegno di legge è applicativo dell'articolo 119 (la norma della Costituzione che disciplina tali aspetti finanziari) e poi impostare tutto il disegno di legge su questa distinzione.
Se poi leggiamo la lettera l), punti 1) e 2), dell'articolo 2, su cui sono soprattutto incentrati gli emendamenti presentati, ci rendiamo conto che questi aspetti sono sempre visti in modo distinto. Mi si dirà che ci si è accordati per finanziare l'80 per cento delle funzioni fondamentali ed il 20 per cento di quelle non fondamentali. Ma come? Questo è il punto. Si dice con chiarezza: con la perequazione delle capacità fiscali. Ora, io ho provato a dialogare, perché devo dare atto che la maggioranza e il Governo nella discussione di questo disegno di legge hanno adottato una volontà di interlocuzione e mostrato una capacità di dialogo estremamente apprezzabile. Ho provato a chiedere chiarimenti anche al Governo su cosa significhi questa perequazione delle capacità fiscali. Non è stato facile sapere ed ho compreso dalle stesse loro affermazioni che c'è un po' di confusione in merito.
Nella lettera aa) dell'articolo 2 del provvedimento si legge infatti esplicitamente: «previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare» - però si aggiunge - «attivando le proprie potenzialità». In sostanza, nonostante le reiterate affermazioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 in merito alla stessa questione, si tratta di capire se sulle funzioni definite non fondamentali (e ciò già rappresenta un errore rispetto all'articolo 119), tralasciando la momentanea forfettarizzazione fissata all'80-20 per cento, questa perequazione debba avvenire attraverso il fondo perequativo o attraverso una perequazione delle capacità fiscali. Lo Stato cioè darebbe la possibilità ai Comuni più poveri di poter aumentare le aliquote se vuol svolgere quelle date funzioni che non si ritengono fondamentali e che il testo non individua, signor Presidente. E noi sapremo quali saranno le funzioni fondamentali, che saranno adottate con legge dello Stato, solo successivamente. Ciò significa votare in bianco perché è vero che nell'articolo 20 è elencata, come fatto transitorio, una serie di funzioni ma è un fatto momentaneamente legato all'approvazione di questo disegno di legge. Lei invece sa meglio di me, signor Presidente, che discutere di tutto questo senza indicare quali saranno le funzioni fondamentali e in quale campi occorrerà garantire i livelli essenziali delle prestazioni significa chiedere un voto senza sapere con chiarezza e precisione per che cosa si vota.
Mi preme però far rilevare al ministro Calderoli che nell'elenco provvisorio contenuto nell'articolo 20 non vi è alcun riferimento alla cultura. Voglio ricordare che l'articolo 118 della Costituzione, al primo comma, prevede che tutte le funzioni non esplicitamente attribuite a Province e Regioni appartengono ai Comuni. Tranne che non si voglia dire che la cultura, ministro Calderoli mi consenta, sia soltanto la sagra del maiale. Vi sono alcuni enti locali che vivono alimentando attività culturali anche in ordine ai beni culturali che possiedono e ciò rappresenta uno strumento di crescita e di sviluppo per le comunità locali.
In quell'elenco provvisorio poi non compaiono neppure l'infanzia e i minori, il che significa che la lotta alla devianza minorale, fondamentale nei Comuni, viene completamente relegata nelle funzioni non fondamentali che non abbiamo ancora capito bene come devono essere finanziate e con quali strumenti concreti ed operativi. Queste sono le motivazioni che mi hanno indotto a presentare gli emendamenti in esame che afferiscono tutti a questa materia e che ho voluto unificare in un'unica dichiarazione di voto.
Preannunzio dunque che se la questione non sarà chiarita, personalmente sulla votazione all'articolo 2 non potrò né esprimermi favorevolmente, né astenermi.
PRESIDENTE. Chiedo al ministro Calderoli se ritiene di dover intervenire in riferimento alle riflessioni e alle osservazioni formulate dal senatore Procacci, meritevoli, secondo me di una risposta, o almeno di un chiarimento.
L'emendamento presentato dal senatore Procacci si riferisce, infatti, all'articolo 119 della Costituzione per quanto attiene alle funzioni pubbliche, mentre nel testo del Governo si parla di funzioni fondamentali, laddove non siamo ancora in grado di conoscere quelle che saranno individuate come funzioni fondamentali. Si teme, quindi, che le funzioni non fondamentali debbano essere finanziate o attraverso il fondo di perequazione o attraverso l'aumento dell'autonomia impositiva. Un tema questo che effettivamente può interessare l'Aula.
Prego pertanto i colleghi di prestare attenzione poiché stiamo discutendo di uno dei punti che secondo me possono essere considerati strategici di questo importante disegno di legge delega.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Presidente, c'è una differenza tra il riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera p), e il riferimento all'articolo 119: sono due cose completamente diverse. Uno tratta le funzioni fondamentali e l'altro concerne il finanziamento dei servizi e delle funzioni.
Proprio dietro il sollecito che mi è venuto da maggioranza e opposizione, ho specificato, nei principi del comma 2, (che sono principi generali) che tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo finanziano integralmente le normali funzioni del Comune, cioè la stessa dicitura della Costituzione, senza specificare se riguardi quelle riferite alla lettera p) o alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; le funzioni pubbliche sono dell'uno e dell'altro tipo.
Nell'emendamento si chiede l'applicazione del costo standard a funzioni di cui non ho notizia né per numero né per qualità, quindi potrebbe essere qualunque funzione, laddove il costo standard si può applicare solo rispetto a ciò di cui si ha conoscenza e che si può calcolare. Ripeto, il principio del quarto comma dell'articolo 119 è uno dei primi principi dell'articolo 2, che è riferito a tutta la legge. Credevo si fosse superata l'obiezione al riguardo. (Commenti del senatore Procacci).
PRESIDENTE. È un dibattito aperto, senatore Procacci. Mi pare di capire che lei non si ritiene soddisfatto dal chiarimento del Ministro.
PROCACCI (PD). Assolutamente no, Presidente. Mi rendo conto che è stato inserito il principio, però se lei avrà un po' di tempo disponibile - cosa che credo assai difficile - e andrà a vedere come quel principio viene poi declinato operativamente, si renderà conto che tutta l'impostazione del disegno di legge è nella distinzione tra le funzioni fondamentali e quelle non fondamentali.
Il ministro Calderoli ha parlato esplicitamente di fondo perequativo, ma il testo in diversi articoli parla della perequazione della capacità fiscale; in modo particolare, alla lettera aa) del comma 2 dell'articolo 2, si dice esplicitamente «attivando le proprie potenzialità». Questo rimane un punto assai poco chiaro.
PRESIDENTE. Mi auguro che durante il complesso iter parlamentare si possa chiarire in maniera più esaustiva questa richiesta.
Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Procacci.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Procacci.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.526.
BARBOLINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBOLINI (PD). Signor Presidente, mi dispiace che sull'emendamento in titolo sia stato espresso un parere contrario da parte del relatore e del Governo senza neanche, per esempio, prospettare, come avrei preso in considerazione, la trasformazione dello stesso in un ordine del giorno di indirizzo, di criteri, perché la questione insiste sul tema su cui ci siamo intrattenuti.
È chiaro che è diverso parlare di funzioni fondamentali o non fondamentali però, poiché stiamo prevedendo dei meccanismi di finanziamento per tipologie di funzioni e per profili di prestazioni che ancora devono essere parametrate a costi standard, è bene avere qualche rassicurazione che il meccanismo procede secondo una sequenzialità logica e che la forfetizzazione o le macrocifre e i macroaggregati non sostituiscono l'individuazione di finanziamenti legati ad una valutazione di efficienza ed efficacia delle singole tipologie di prestazioni. Per questo motivo non intendo ritirare l'emendamento 2.526.
Sarebbe stato anche accettabile trasformarlo in ordine del giorno al fine di formulare un indirizzo al Governo - sempre che lo stesso ritenesse poi opportuno accoglierlo - affinché si muova nella direzione di valorizzare il ruolo del Parlamento su una materia che è di sua specifica competenza, perché la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle tipologie è una competenza assegnata alla legislazione nazionale.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.526, presentato dal senatore Barbolini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.23 e 2.24 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori, identico all'emendamento 2.26, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Procacci.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.505.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.505, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.709.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, non capisco la ragione per la quale non si debba precisare che il sistema dell'imposizione statale, regionale e locale - così come è configurato nella delega - anziché essere coerente, debba operare nel pieno rispetto all'articolo 53 della Costituzione, che - com'è noto - invoca il principio della progressività delle imposte. Questo è il senso dell'emendamento, di cui chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.709, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Poli Bortone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.506.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.506, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.35.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.35, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori, fino alla parola «anche».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.35 e gli emendamenti 2.36 e 2.37.
L'emendamento 2.38 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.507, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.40 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dalla senatrice Poli Bortone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.42 (testo 2).
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, la nostra valutazione dell'emendamento 2.42 (testo 2) è positiva, ma vorremmo capire se le misure in esso previste valgono per tutte le Regioni e o se, come noi pensiamo, sono escluse per le Regioni a Statuto speciale; se fossero effettivamente escluse, vorremmo capirne le ragioni. Infatti, dovrebbero essere escluse perché, se non ricordo male, il provvedimento cui l'emendamento si riferisce riguarda soltanto le Regioni a Statuto ordinario. Vorremmo avere un chiarimento al riguardo prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.42.
Se, come ricordo, le Regioni a Statuto speciale fossero escluse, mi parrebbe un'ingiustizia.
AZZOLLINI , relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI, relatore. Vorrei rispondere al senatore Cuffaro sottolineando che, con i caveat dell'articolo 24, questo criterio si può applicare anche alle Regioni a Statuto speciale.
PRESIDENTE. Senatore Azzollini, qui si chiede se l'applicazione del principio vale o non vale per le Regioni a Statuto speciale.
AZZOLLINI, relatore. Sì, vale.
PRESIDENTE. Ci spieghi, allora, da dove ciò si evince. Il senatore Cuffaro vuole sapere proprio questo.
AZZOLLINI, relatore. Si evince dalla formulazione dell'articolo 24.
PRESIDENTE. Si tratta di temi delicati che interessano trasversalmente tutti.
AZZOLLINI, relatore. Certamente, signor Presidente.
Vale ciò che ho detto. Semmai approfondiremo tale aspetto quando arriveremo ad affrontare le questioni relative alle Regioni a Statuto speciale; può venire precisato ove necessario, ma comunque non vi sono problemi. In ogni caso, nell'articolo 2, la sistematica della norma è tale per cui questo principio non può che essere valevole soltanto per le Regioni a Statuto ordinario, per l'ovvia ragione che viene fatta salva l'autonomia degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale negli articoli successivi, con possibilità per quelle Regioni, nella loro autonomia, di valutare tale questione. Pertanto, ove in quella sede i colleghi volessero inserire anche questo principio, ferma restando l'autonoma determinazione delle Regioni a Statuto speciale, ciò sarebbe possibile. Voglio ricordare a tutti, però, che per le Regioni a Statuto speciale le prerogative - come è noto al senatore Cuffaro - sono tali che le nostre possibilità di intervento sono limitate.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, apprezzo il chiarimento fornito dal relatore Azzollini, ma mi permetto di svolgere un'osservazione.
Poiché viene richiamato l'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, che restringe l'ambito di applicazione delle concessioni di coltivazione alle Regioni a Statuto ordinario, e dal momento che mi sembra ci sia una volontà comune di estendere l'esenzione dalle accise anche alle Regioni a Statuto speciale, credo sia opportuno inserire questa previsione per iscritto.
Segnalo inoltre che il comma 15 dell'articolo che ho appena citato esclude le Regioni a Statuto speciale dalle concessioni di coltivazione. Pertanto, quando si richiama questa norma, poiché essa esclude le Regioni a Statuto speciale, necessariamente queste vengono escluse.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Calderoli. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Intervengo per dare un chiarimento. L'emendamento 2.42, nel nuovo testo, non parla più di esenzione, ma di modulazione; quindi non c'è il riferimento all'esenzione, che sarebbe preclusa.
La scelta di valutare questa norma nell'articolo riferito alle Regioni a Statuto speciale discende proprio dalle considerazioni svolte dal senatore D'Alia in relazione alla potenziale incostituzionalità di una norma che andasse ad incidere su ambiti tutelati ai sensi dello Statuto speciale.
Pertanto, in questa sede si parla delle Regioni a statuto ordinario. Vediamo in che modo si possa inserire una norma di questo tipo nell'articolo 24, relativo alle Regioni a Statuto speciale, senza impattare sulla loro autonomia speciale.
BIANCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (PD). Dal momento che una lettura dell'articolo che stiamo esaminando potrebbe indurre ad una interpretazione in senso preclusivo dell'estensione di questa facoltà alle Regioni a Statuto speciale, credo che la soluzione più saggia sia inserire un comma nell'articolo 24, che riguarda esplicitamente le Regioni a Statuto speciale, ove venga precisato che non c'è effetto preclusivo. Ferma restando l'autonomia speciale delle Regioni, possiamo procedere ulteriormente con l'impegno da parte del relatore di inserire nell'articolo 24 una riformulazione tecnica che eviti un'interpretazione in senso preclusivo.
Credo che questa soluzione possa conciliare le opposte esigenze che sono state prospettate.
PRESIDENTE. È un'osservazione pertinente. Poiché il ministro Calderoli fa un cenno di assenso, chiedo al relatore se anch'egli condivide il suggerimento del senatore Bianco. (Il senatore Vizzini chiede di intervenire).
Senatore Vizzini, cerchiamo di concludere su questo punto. Dal momento che sulla proposta del senatore Bianco vi è l'assenso del Governo, vorrei ascoltare l'opinione del senatore Azzollini.
AZZOLLINI, relatore. Presidente, non ho alcuna preclusione rispetto alla proposta del senatore Bianco e alle osservazioni dei senatori Cuffaro e D'Alia. Avendo stabilito quel principio, nulla osta che la questione sia precisata anche nell'articolo 24. Ritengo che tale principio sia già incluso, però quod abundat non vitiat.
PRESIDENTE. Si resta quindi d'accordo così.
Senatore Vizzini, lei aveva chiesto di intervenire, prego.
VIZZINI (PdL). Presidente, per evitare che ci siano equivoci, nel disegno di legge al nostro esame è stata introdotta una norma di chiusura all'articolo 1, che segna tutti i provvedimenti dello Stato dal giorno in cui sono state istituite le Regioni a Statuto speciale: sono escluse le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Questa norma viene introdotta proprio per garantire l'autonomia e la specialità, non per non far beneficiare le Regioni a Statuto speciale dei provvedimenti assunti. Non dividiamoci perciò sulle formule.
L'esenzione dalle accise è già prevista per le nuove funzioni dagli articoli 24 e 25. Non è escluso (ed è giusto il suggerimento del senatore Bianco) che possiamo farvi riferimento, ma dobbiamo farlo con cautela, perché tale previsione deve passare per il percorso previsto per le Regioni a Statuto speciale, che per esempio per la Sicilia è lo Statuto della Regione siciliana e non una legge ordinaria. Diversamente, approveremmo leggi che non si tengono in piedi. (Commenti del senatore D'Alia).
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Le osservazioni del senatore Vizzini sono pertinenti, ma così rischiamo di far diventare una prerogativa a favore della Sicilia, quale la speciale autonomia statutaria, una sorta di sacco in cui andiamo ad infilarci.
Qui si sta introducendo un elemento nuovo che vale per le Regioni a statuto ordinario. Per la tutela del nostro Statuto non dobbiamo perdere un'occasione. Mi pare obiettivamente che quel che desideravano i siciliani che fecero lo Statuto era tutt'altra cosa.
PRESIDENTE. Senatore Cuffaro, comunque mi pare che sul tema si fosse trovata una soluzione.
CUFFARO (UDC-SVP-Aut). Mi convince quel che dice il senatore Bianco. Partiamo in maniera tale che non si perde un'occasione.
PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Poi chiudiamo e si va avanti, perché la soluzione, secondo la Presidenza, è stata trovata.
Pregherei cortesemente il Governo di indicarci l'esatta formulazione del nuovo testo dell'emendamento 2.42.
PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, siccome siamo d'accordo sul contenuto e, come dice il presidente Vizzini, all'articolo 24 è prevista la possibilità nelle norme di attuazione di definire la modalità relativa alle compartecipazioni erariali e alle accise per nuove funzioni, il problema è solo di natura tecnica. Allora, dobbiamo inserire una modifica all'articolo 24, facendo riferimento a questa previsione dell'articolo 2, o dobbiamo intervenire sull'articolo 2.
PRESIDENTE. No, non interveniamo sull'articolo 2.
PISTORIO (Misto-MPA). Perché il problema è proprio questo, trovare il modo di introdurre nelle garanzie statutarie un elemento di vantaggio e non di limite a questa previsione eventualmente favorevole. Qual è la soluzione?
PRESIDENTE. Dopo l'intervento del senatore Pistorio considero chiusa la vicenda con l'accoglimento della proposta, condivisa dal relatore e dal Ministro, del senatore Bianco.
La Presidenza attende di conoscere l'esatta nuova formulazione dell'emendamento 2.42. Invito dunque il Governo a darne lettura.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Nella nuova formulazione, le parole «determinare l'esenzione» vengono sostituite dalle altre «valutare la modulazione». Il resto dell'emendamento è identico.
PRESIDENTE. Sull'emendamento è già stato espresso il parere favorevole del relatore.
RUTELLI (PD). Ma così è come se fosse un ordine del giorno!
PRESIDENTE. Senatore Rutelli, la nuova formulazione è stata accolta dal primo firmatario.
SANTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTINI (PdL). Signor Presidente, volevo pregare i relatori e i rappresentanti del Governo, quando precisano queste eccezioni che riguardano le Regioni a Statuto speciale, di completare sempre il testo o l'intervento, perché è una didascalia costituzionalmente garantita, con le parole «e le due Province autonome di Trento e Bolzano». La cosa sembra implicita, ma se non si precisa si creano inutili allarmismi, temendo che le due Province autonome, che hanno prerogative identiche o superiori, possano rimanere escluse.
PRESIDENTE. Mi sembra di aver ascoltato poc'anzi dalle parole del senatore Azzollini proprio la citazione delle parole «e le due Province autonome di Trento e Bolzano». Comunque fa bene a richiamarle. È così, senatore Azzollini?
AZZOLLINI, relatore. Sì, signor Presidente. Posso assicurare che è sempre stato così.
PRESIDENTE. Infatti. Ho sentito io con le mie orecchie che citava anche le Province autonome.
PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, chiedo perdono, ma non ho inteso bene la nuova formulazione dell'emendamento letta dal Governo. Chiedo cortesemente che la possa ripetere.
PRESIDENTE. Ma il Governo l'ha già letta.
PISTORIO (Misto-MPA). Non l'ho compresa.
PRESIDENTE. Era distratto, allora.
PISTORIO (Misto-MPA). Ero distratto. Ho già chiesto scusa. Vorrei ascoltarla nuovamente, perché se mi convince voto a favore.
PRESIDENTE. Certo. Lei ha il diritto di sapere bene cosa si vota. Siccome il Ministro l'aveva letta in Aula, lei probabilmente era distratto.
Adesso pregheremo gli Uffici - non il Governo, che già si è espresso- di fornire il testo e la Presidenza leggerà la nuova formulazione.
Dopo le parole «2-bis)», al posto delle parole: «determinare l'esenzione», il nuovo testo dell'emendamento 2.42 reca le parole: «valutare la modulazione».
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.42 (testo 2).
LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signor Presidente, voglio solo dire che dopo aver ascoltato questo assalto interpretativo sulle accise sulla benzina, l'emendamento 2.42, pur nella sua nuova formulazione, non mi ha convinto.
Contrariamente alle indicazioni del mio Gruppo voterò dunque contro e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Longo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.42 (testo 2), presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.508.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.508, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.509, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.510, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Papania.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.47, presentato dal senatore Papania.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.511 (testo corretto), presentato dalla senatrice Poli Bortone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.527, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Papania.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Procacci.
Non è approvato.
L'emendamento 2.53 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.512.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, una raccomandazione di rito: chi è seduto dietro due schede, si sposti dalla parte della propria.
PRESIDENTE. Senatore Perduca, pregheremo i senatori Segretari di prestare attenzione.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.512, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.513, presentato dalla senatrice Poli Bortone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.514, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.54.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto e per dire che non capisco la ragione per la quale non si possa approvare un emendamento che prevede che il decreto delegato che verrà emanato dal Governo debba garantire «a Regioni e enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.54, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.55.
SBARBATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBARBATI (PD). Signor Presidente, richiamo di nuovo l'attenzione sia del Presidente della Commissione, che del ministro Calderoli: stiamo approvando una norma che riguarda il federalismo e mai come in questo caso deve ritornare agli enti locali - quindi ai Comuni, alle Regioni e così via - la potestà di verificare la possibilità di trattenere le accise sul territorio, laddove ci sono impianti industriali di raffinazione che provocano enormi disagi alla popolazione.
Ricordo al Ministro e alla Lega che nella battaglia che facemmo nel 2000 per la legge n. 388, che cito in questo emendamento, la Lega dette un grandissimo contributo all'articolo 113 e votò a favore ritenendo giuste le motivazioni per cui quella legge è stata votata sia dalla sinistra sia dalla destra. Essa ha trovato applicazione soltanto in una realtà della Sicilia e non vedo perché non si possa procedere oggi, in materia di federalismo fiscale, ad applicarla su tutto il territorio nazionale. Ministro, questa è una grandissima contraddizione politica, che va contro tutti i sani principi che voi sbandierate intorno al federalismo.
La richiamo pertanto a riflettere su tale aspetto, così come richiamo il presidente Azzollini. Oltretutto, su un ordine del giorno in materia che io stessa ho presentato avete dato parere favorevole. Ora è il momento di decidere. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Cintola).
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Se la collega controllerà l'articolo, che prevede le misure premiali, vedrà che proprio questo aspetto è già stato previsto tra tali misure.
SBARBATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBARBATI (PD). Presidente, il ministro Calderoli non ha dato nessuna spiegazione; mi deve dare delle spiegazioni (Brusìo dai banchi della maggioranza) sia per il comportamento di coerenza della Lega sia per il comportamento di coerenza del Governo, il quale, alla presentazione di un ordine del giorno che ha accolto, aveva dichiarato che la disposizione sarebbe stata approvata nella sede opportuna, che è questa. Oggi siamo nella sede opportuna e non si capisce bene quale sia la motivazione addotta.
PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, lei ha pienamente ragione nell'intervenire e nel chiedere chiarimenti, ma è nel diritto del Governo intervenire o no. Ciascuno in quest'Aula assume delle posizioni e si assume le proprie responsabilità in merito ai contenuti, alle proposte, alle riflessioni e alle interpretazioni. La Presidenza non può certo costringere alcun parlamentare o esponente del Governo ad intervenire qualora questi non ritenga opportuno modificare la propria posizione.
SBARBATI (PD). Presidente, la sua intelligenza, il suo sorriso e il suo comportamento mi fanno capire bene ciò che lei pensa, poiché ci sono linguaggi anche non formali che si comprendono benissimo. Tuttavia, proprio perché il Ministro ha dichiarato di aver inserito tale aspetto, vorrei che mi facesse capire perché a me non è chiaro. Tratto la materia dal lontano 2000, ci sono ritornata sopra dopo dieci anni eppure, dopo avere approvato una legge, ancora il Governo non ha fatto niente.
Vorrei dunque che mi si spieghi bene - mi rivolgo anche al Presidente della Commissione bilancio, che ha annuito - che cosa è stato inserito. Se siamo nel merito io ritirerò l'emendamento, poiché non c'è bisogno di farlo bocciare; se siamo sulla stessa lunghezza d'onda non vedo perché debbano esprimere parere negativo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.55.
SBARBATI (PD). Come si fa a non intervenire su tale argomento?
Chiedo comunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Sbarbati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.55, presentato dalla senatrice Sbarbati e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.515, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.516.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.516, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.712, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.529, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.517, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.70, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.518, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.75, identico all'emendamento 2.74.
MUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSI (PD). Signor Presidente, volevo invitare sia il Ministro che il relatore a riconsiderare il loro parere sull'emendamento 2.75, poiché esso interviene su una materia delicata qual è quella delle risorse umane utilizzate nelle autonomie locali, quindi i dipendenti. Questo tipo di provvedimento crea di per sé una strana situazione che abbiamo risolto a livello europeo e a livello nazionale, ma che stiamo reintroducendo a livello di autonomie locali, ossia una situazione di dumping del costo del lavoro. Non togliere questa parte del testo significa lasciare libera ogni autonomia locale di decidere sul costo del lavoro.
Giustamente in precedenza il ministro Calderoli ha ricordato che, quando si calcolano i costi standard, bisogna sapere per che cosa e avere la certezza dei costi; quest'ultima è data anche dal costo del lavoro. Non vorremmo che all'interno del costo standard, all'improvviso, una strana autonomia concessa ad ogni ente locale provocasse una rivendicazione in negativo sul personale, per cui si guardasse al futuro rispetto alle funzioni e si ritornasse agli anni '80 rispetto al contratto di lavoro dei dipendenti delle autonomie locali. Noi abbiamo ottenuto in quegli anni il contratto collettivo nazionale; ridare una singola autonomia che non faccia riferimento magari al secondo livello di contrattazione, alla professionalità, alla produttività o all'organizzazione del lavoro, che è altro rispetto all'autonomia concessa tout court e rispetto al contratto, significa soltanto rimettere in discussione i diritti del lavoro.
Pertanto credo che una riconsiderazione dell'emendamento 2.75 da parte del Ministro e del relatore sia dovuta.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, vorrei chiarire una questione; ho speso tanto tempo in Commissione per cercare di fare questo chiarimento.
La legge dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione che tratta del federalismo fiscale, non dà attuazione all'articolo 118 con il trasferimento di funzioni e, tanto meno, vengono trasferite materie che richiederebbero un intervento costituzionale. Se qualcuno ha il timore che dopo il federalismo fiscale non sia più dipendente dello Stato ma diventi dipendente regionale, posso dire che non cambia alcunché in quanto la funzione resta allo stesso livello. Se qualcuno vuol mettere all'ordine del giorno che l'intervento (da parte mia condiviso, ma io con il lavoro non c'entro alcunché), per esempio la contrattazione di secondo livello, possa avvenire anche a livelli inferiori a quello statale, ma in senso positivo non negativo, perché non posso negare quello che non esiste, lo faccia pure.
Presidenza del vice presidente CHITI (ore 13,50)
MUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSI (PD). Signor Presidente, non stiamo trattando del personale trasferito, non stiamo parlando del personale statale che va agli enti locali, ma della "previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva", che è cosa diversa da una regolamentazione sul trasferimento di personale e sul regime dovuto al trattamento del personale; stiamo parlando di contrattazione collettiva. Nel momento in cui si dà autonomia ad ogni singolo ente locale di fare contrattazione collettiva significa ritornare a fare in modo che ogni Comune definisca i suoi contratti in base all'autonomia impositiva. Questo recita il dettato.
Rispetto a tale situazione, credo che vada fatta una considerazione, perché il rischio reale - così come avviene in Europa - è che si crei una situazione di dumping del costo del lavoro tra i diversi Comuni sui costi standard, perché immagino che voi calcolerete sul costo standard anche il costo del lavoro; non posso pensare che sia fatto franco il costo del lavoro. Quindi, considerando anche questo aspetto, a quel punto o c'è un connotato unitario che identifica il costo standard uguale per tutto il territorio o si crea un problema. Era solo un chiarimento; un costo minimo del contratto va stabilito.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, con l'articolo in esame non si dà questa potestà alle Regioni piuttosto che all'ente locale; è la delega al Governo, cioè allo Stato, di fissare tali principi. Quindi non si sta dando alcun potere o ruolo al di sotto che non sia quello che lo Stato decida in relazione a questo.
MUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSI (PD). Signor Presidente, se il Governo è d'accordo propongo di trasformare l'emendamento 2.75 in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il relatore, senatore Azzollini, ad esprimere un parere sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.75.
AZZOLLINI, relatore. Il parere è favorevole. Naturalmente è importante che il senatore Musi faccia pervenire il testo dell'ordine del giorno.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, se il collega Musi intende trasformare l'emendamento 2.75 in un ordine del giorno, intervengo per sottolineare che la questione è seria. Oggi, infatti, i livelli differenziali di contrattazione esistono ma sono per categorie generali di enti, per cui il problema posto dal senatore Musi è un altro. Infatti, poiché nella legge non c'è bisogno di scrivere della contrattazione decentrata perché già esiste, l'interpretazione che può essere data è quella non corretta ricordata dal senatore Musi.
Per tale ragione siamo d'accordo sulla trasformazione e quindi sottoscriviamo congiuntamente l'ordine del giorno, che ci auguriamo venga accolto perché di buonsenso.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Ritiro l'emendamento 2.519 per convergere nell'ordine del giorno che verrà presentato dal senatore Musi.
PRESIDENTE. Colleghi, gli emendamenti 2.75, 2.74 e 2.519 sono stati ritirati e verranno trasformati in un ordine del giorno, il cui testo verrà presentato dal senatore Musi nella seduta pomeridiana.
Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.79.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, con l'emendamento 2.79 chiediamo semplicemente di precisare nella delega - e credo che ciò possa essere utile - che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determini aumento della pressione fiscale statale, regionale e locale. Chiediamo quindi che questo venga precisato, proprio per le ragioni testé dette, e chiediamo il voto elettronico ritenendo si tratti di un modo per evitare di andare fuori dai binari della sostenibilità economica del provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.79, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione). (Commenti del senatore Legnini).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1117, 316 e 1253
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Sulle tariffe praticate dalla CAI
LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo sulla questione delle tariffe Alitalia. Sui giornali di oggi si legge che anche il ministro Castelli lamenta il fatto che per andare da Roma a Milano occorre pagare circa 325-330 euro per un biglietto di sola andata, ossia le stesse tariffe che si pagano da Roma a New York.
Comprendiamo questi capitani coraggiosi, ai quali è stata addossata con questa compagnia di bandiera la fiscalità generale per circa 4 miliardi di euro. Però, questa deroga antitrust fa male al mercato, penalizza i consumatori. Su questo abbiamo preparato più di un'interrogazione parlamentare e chiediamo al Governo di venirci a riferire anche perché un'associazione di consumatori, oltre ad una denuncia all'Antitrust europeo, ha fatto anche un monitoraggio sulle tariffe. Che cosa emerge? Per esempio, rispetto alla Germania paghiamo 179,87 euro in più e 147 rispetto alla Spagna, ma paghiamo in più anche rispetto al Regno Unito e a tanti altri Paesi.
Il consumatore già è stato vessato dal rinvio della legge sull'azione collettiva. Tra l'altro oggi, leggendo i giornali, si apprende che vi sarà il restyling della quotazione Alitalia. Quindi vi saranno 30-40.000 risparmiatori che avevano acquistato le azioni che saranno carta straccia.
La ringrazio, signor Presidente, e mi auguro che la Presidenza si faccia carico di chiedere al Governo di venire a rispondere perché non è solo il senatore dell'opposizione che lamenta tariffe predatorie ma un rappresentante del Governo, l'onorevole Roberto Castelli. Rispetto a questo non si può far finta di nulla. Non si può regalare ai capitani coraggiosi 3-4 miliardi di euro a danno dei consumatori e dei cittadini. (Applausi dal Gruppo IdV).
Sulle problematiche relative al funzionamento della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERDUCA (PD). Signor Presidente, parlo al sesto giorno di sciopero della fame mentre l'onorevoli Beltrandi, oltre a non mangiare da sette giorni, occupa la Commissione di vigilanza da giovedì scorso. Stamani è stata presa una decisione da parte delle Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato che, a quanto pare, avrebbero sciolto la Commissione di vigilanza RAI.
Chiedo di sapere quando verranno rese note le motivazioni di questa gravissima decisione perché bisognerà che qualcuno, che ancora un minimo pratica la legalità delle nostre istituzioni, vi si opponga o se non altro prenda in considerazione la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato.
Sui giornali di oggi l'insediamento del presidente Obama è stato salutato come l'ora o addirittura l'era delle responsabilità. Ebbene, qui per otto mesi, ci si è assunta la responsabilità di tenere al di fuori della legalità costituzionale una Commissione che deve non soltanto rinnovare il Consiglio di amministrazione della RAI, ma anche adottare tutta una serie di misure relativamente alle campagne elettorali prossime venture e all'accesso ai nostri programmi radiotelevisivi di tutta una serie di organizzazioni. I radicali italiani hanno presentato una denuncia alla quale la RAI ha risposto che in mancanza della Commissione di vigilanza tutto ciò non può essere deciso. La Commissione non esiste. Non soltanto si è in spregio agli obblighi della nostra Costituzione, ma si sta facendo anche un torto a tutti coloro i quali, attraverso il servizio pubblico, possono fare informazione relativamente alle proprie iniziative.
La domanda comunque resta e vorremmo sapere quando verranno pubblicate le motivazioni relativamente alla gravissima decisione presa stamani.
Per la risposta scritta ad una interrogazione
MENARDI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENARDI (PdL). Signor Presidente, sollecito attraverso il suo autorevole intervento la risposta all'interrogazione 4-00601 da me rivolta al Ministero della giustizia in data 1° ottobre 2008.
Sull'ordine dei lavori
LUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSI (PD). Signor Presidente, ho atteso pazientemente la fine della seduta. Sono stato chiamato in causa tre volte dal senatore Baldassarri.
Vorrei soltanto che rimanesse a verbale che quando un teste è chiamato a riferire al di fuori di una sede processuale si tratta di sommarie informazioni. Nel caso nostro il problema non c'è, perché non è un atto ripetibile, in quanto i verbali sono a testimonianza di quanto accaduto. Gradirei che certi fatti non si verificassero più in futuro; per quanto mi riguarda è tutto abbastanza chiaro.
Sul secondo motivo per cui ho chiesto la parola, Presidente, vorrei richiedere il suo aiuto o quello dell'intero Consiglio di Presidenza. Mi chiedo cosa debba fare un parlamentare per avere risposta alle interrogazioni che presenta. Io non cito più il numero e la data delle interrogazioni; chiedo la cortesia agli Uffici di verificare le interrogazioni presentate dal sottoscritto con altri colleghi senatori che non hanno ricevuto mai risposta, sia che siano state sollecitate sia che siano state doverosamente e scolasticamente presentate una sola volta senza mai rompere le scatole a nessuno.
Il terzo motivo sgradevole, e l'ultimo per il quale disturbo la Presidenza ed i colleghi in attesa, concerne un articolo apparso su un quotidiano di Genova, per l'esattezza «Il Giornale», che nelle pagine genovesi ha usato lo sgarbo di pubblicare i nomi di tutti i senatori eletti in Liguria (cosa che mi onora, essendo fra questi), perché una solerte giornalista, venerdì 9 pomeriggio, verso le ore 18, aveva inviato una e-mail, senza avere risposta, a tutti questi parlamentari, utilizzando un famoso indirizzo di posta elettronica (che non si capisce perché il Senato ancora non cancelli). L'indirizzo in questione è quello che, dopo la chiocciola, reca la scritta «posta.senato.it». Si tratta di un indirizzo notoriamente pieno di spamming, per cui quasi nessuno di noi senatori vi accede, per evitare problemi che è inutile spiegare. Questo giornale ha pubblicato ieri un articolo in tutta evidenza, secondo il quale ben 16 senatori eletti in quella Regione, fra cui il sottoscritto, non avrebbero risposto alla domanda di un cittadino (simulato, visto che era una giornalista che cercava di capire quanto fossimo bravi o non bravi proprio per aver letto o meno quella e-mail).
Presidente, le chiedo allora di incaricare gli Uffici interessati (sapete voi chi sono, non lo so io) di cancellare dalla pagina personale dei senatori che lo richiedono quell'indirizzo di posta elettronica, visto che per ognuno di noi sono indicati in un riquadro gli indirizzi di posta elettronica a cui chiediamo si scriva per poter rispondere; uno di questi indirizzi è quello del Senato, nella forma: «nome.cognome@senato.it», poi è riportato un indirizzo privato, laddove, come il sottoscritto, lo abbia indicato.
Simili episodi non fanno piacere a nessuno di noi senatori, indipendentemente dalla parte politica o dalla Regione di elezione, perché mettere in discussione la nostra capacità di rapporto con gli elettori è uno dei fatti più gravi che possano verificarsi. In merito, Presidente, le chiederei, se possibile, una risposta, ovviamente non in Aula ma diretta agli interessati. Vi ringrazio per la pazienza.
Sulla negata estradizione di Cesare Battisti
GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, voglio anzitutto associarmi a quanto ha detto il collega circa la posta elettronica del Senato. Siamo d'accordo sul punto; credo che tanti di noi non la usino proprio per i motivi che diceva il collega, quindi forse un atto concreto in merito sarebbe necessario da parte della Presidenza.
Avevo chiesto di intervenire, Presidente, solo per sollecitare la sua attenzione su quanto sta avvenendo in questi giorni e sulle prese di posizione delle massime autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica al Presidente della Camera, in merito all'estradizione dell'ex terrorista rosso Cesare Battisti. Un grande quotidiano italiano, «Il Tempo», ha raccolto e sta raccogliendo le firme di esponenti bipartisan (hanno firmato anche il presidente Veltroni ed il presidente Rutelli) per un appello, affinché tutte le autorità e gli organi dello Stato intervengano in difesa innanzi tutto della magistratura, che ha condannato Cesare Battisti all'ergastolo per quattro omicidi, e per richiedere ancora alle autorità brasiliane di modificare l'atteggiamento dalle stesse assunto sulla questione.
Sulle problematiche relative al funzionamento della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
CECCANTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CECCANTI (PD). Essendo l'unico membro della Giunta per il Regolamento presente in Aula e avendo noi votato un parere all'unanimità - il Presidente poi risponderà come riterrà opportuno - non volevo lasciare che la seduta si chiudesse con le affermazioni del senatore Perduca, perché ovviamente non abbiamo sciolto assolutamente niente, visto che la Giunta per il Regolamento non ha potere di sciogliere alcunché.
Al Presidente del Senato abbiamo fornito un parere di tipo giuridico di interpretazione del Regolamento che è stato votato unanimemente e che, in copia conforme, è stato votato anche dalla relativa Giunta della Camera in cui si spiegano i motivi per i quali riteniamo opportuno che i Presidenti delle Camere provvedano allo scioglimento. Successivamente, i Presidenti informeranno sia del parere della Giunta per il Regolamento, sia delle motivazioni dello scioglimento che potrebbero, in parte, anche sovrapporsi. Questa è la prima questione.
Anch'io vorrei sollevare poi una questione in merito ad un'interrogazione da me presentata qualche tempo fa sull'election day (voto sul referendum ed elezioni amministrative) cui il Governo non ha ancora risposto. Ma fin qui rientriamo in un'abitudine sbagliata che però rientra nella regolarità per il Governo. Ciò è però particolarmente grave nella giornata di oggi perché su «la Repubblica» leggo un articolo di Claudio Tito con dichiarazioni virgolettate di Ministri, a cominciare dal ministro Calderoli, che prendono posizione in un giornale su un tema su cui dovrebbero rispondere in Parlamento. Non ho niente in contrario sul fatto che i Ministri esternino come vogliono però, quantomeno simultaneamente, potrebbero rispondere nella sede in cui la domanda è stata posta, oltre che sui giornali.
PRESIDENTE. Colleghi, molti degli ultimi interventi erano tesi a sollecitare risposte ad interrogazioni cui il Governo non ha ancora dato risposta: il senatore Lannutti, per primo, poi il senatore Menardi, il senatore Lusi ed ora il senatore Ceccanti.
La questione delle interrogazioni e del sindacato ispettivo nel suo insieme rappresenta ormai un problema serio ed aperto che porrò al Presidente nelle sedi che sono proprie affinché vi sia un richiamo forte nei confronti del Governo e perché si possa contare su risposte che seguano ritmi regolari, magari ogni settimana, alle interrogazioni. Se sarà necessario per consentirci una certa regolarità, chiederemo quali delle interrogazioni che sono state presentate sono ancora attuali o abbiano ancora un senso ed un significato. Certamente questa che lei ricordava lo ha senz'altro.
Per quanto riferito alle due questioni non legate alle interrogazioni che sono state sollevate dal senatore Perduca, come ha già detto il senatore Ceccanti, è stato espresso un parere giuridico dalla Giunta per il Regolamento del Senato e dalla Giunta per il Regolamento della Camera in cui si prende atto che la Commissione non può svolgere le sue funzioni. Immagino che ci si interroghi su cosa sia giusto e possibile fare per consentire alla Commissione di vigilanza di operare e su questa base i Presidenti stanno procedendo in ordine alla richiesta di rinnovo. È stata inviata una lettera ai vecchi commissari della commissione per informarli di ciò. Quindi, si è provveduto ad informarli in maniera diretta e personale e da domani credo sarà pronto anche il resoconto formale per cui anche i senatori e i deputati che non facevano parte della Vigilanza potranno conoscere le motivazioni e le valutazioni che hanno portato, sulla base del parere, a questa decisione.
Per quanto attiene, invece, alla questione posta dal senatore Gramazio, mi pare si trattasse soprattutto di una sollecitazione affinché anche i senatori, come è stato fatto da alcuni parlamentari e da autorità importanti dello Stato, procedano ad un impegno perché la vicenda di Cesare Battisti non si chiuda e possa essere estradato in Italia. Condividiamo il giudizio dato dal Presidente della Repubblica per primo: il nostro è uno Stato di diritto ed in uno Stato di diritto, nella reciprocità dei rapporti tra i vari Stati, chi è condannato all'ergastolo per omicidio deve poter essere estradato. Questa è la valutazione ed è anche la mia convinzione.
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 14,14).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117)
ORDINI DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato in sede di esame del disegno di legge 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articlo 119 della Costituzione,
considerato
che l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della repubblica;
che la assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni previsti nelle materie di competenza;
che è emerso nel corso del dibattito la consapevolezza dell'esigenza di rivedere le disposizioni concernenti il riparto delle funzioni legislative delle regioni per i settori a carattere strategico nazionale,
auspica l'approvazione nel corso della legislatura di una modifica dell'articolo 117 della Costituzione finalizzata ad assegnare alla legislazione esclusiva dello Stato le materie delle grandi reti di trasporto e di navigazione e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato l'AS 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
premesso che:
l'articolo 116, comma 3 della Costituzione prevede che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
alcune Regioni hanno già adottato, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, specifiche iniziative per l'attribuzione di ulteriori competenze legislative;
in particolare, si segnalano le iniziative della Regione Lombardia (Consiglio regionale lombardo, delibera del 4 aprile 2007, n. VIII/367) e della Regione Veneto (Consiglio regionale veneto, delibera n. 98 del 18 dicembre 2007), che hanno adottato specifiche delibere consiliari, mentre la Regione Piemonte ha adottato il 25 settembre 2006 con la deliberazione n. 208 il Documento di indirizzo per l'avvio del procedimento;
è necessario creare a livello statale le condizioni per garantire l'attuabilità delle suddette iniziative regionali;
impegna il Governo:
a promuovere la riattivazione del Tavolo bilaterale Governo-Regione Lombardia e l'attivazione di nuovi Tavoli bilaterali finalizzati ad esaminare le ulteriori iniziative regionali adottate ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 1.
Approvato
(Ambito di intervento)
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, Città metropolitane e regioni e rispettando i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, Città metropolitane e regioni ed il finanziamento di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 24.
EMENDAMENTI
VITALI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge definisce i princìpi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da superare gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, con la finalità di:
a) ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale;
b) trasferire alle istituzioni più vicine ai cittadini le decisioni di entrata e di spesa in campi fondamentali dell'intervento pubblico, garantendo a queste istituzioni gli spazi di autonomia necessari per interpretare le diverse esigenze dei cittadini sul territorio;
c) utilizzare meglio le risorse derivanti dalle imposte versate dai cittadini, obbligando le pubbliche amministrazioni a standard di efficienza verificabili;
d) concentrare l'attività delle istituzioni, in ambito sia nazionale che locale, sui livelli e sulla qualità dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese;
e) modernizzare l'amministrazione pubblica, centrale e locale, rafforzare i governi di prossimità nella capacità di fornire i beni pubblici e sostenere i servizi fondamentali sul territorio;
f) semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, rendere più efficiente l'amministrazione dei tributi, coinvolgere i diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nonché al coordinamento dell'attività di riscossione.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:
a) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema di imposizione fIscale;
b) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;
c) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Ambito di intervento). - 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce la introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.
3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale».
BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Id. em. 1.700
Sopprimere il comma 2.
PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «agli articoli 14,» inserire le seguenti: «17, 18».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.
2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e la individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.
3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;
c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
e) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
f) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
g) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
h) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tendendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
i) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
l) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
m) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
n) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
o) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 2.
(Oggetto e finalità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle Città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente territoriale e il numero dei residenti, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, Città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;
h) individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, Città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle Città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;
i) coerenza con i princìpi di cui all'articolo 53 della Costituzione;
l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;
q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5;
s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;
t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico - finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 17 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;
v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);
z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e Città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
ee) territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle compartecipazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite.
hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione.
4. Decorso il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione di cui all'articolo 3. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.
EMENDAMENTI
ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Contenuti)
1. Per le finalità indicate all'articolo 1, il Governo, tenendo conto dei risultati, dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla Commissione di cui all'articolo 3 è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, aventi ad oggetto:
a) le regole fondamentali cui devono attenersi i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché quelle relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario degli enti territoriali anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;
d) i tributi propri dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;
e) la tendenziale correlazione tra i tributi di cui alla precedente lettera d) e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità fmanziaria e amministrativa;
f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
g) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi, i criteri del loro riparto tra i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, i criteri per la definizione del concorso della fiscalità generale alla perequazione e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
h) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto conuna, della Costituzione a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
i) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;
l) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica;
m) la struttura del finanziamento delle città metropolitane.
2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2, 6, 6-bis, 7, 7-bis e 8 e del comma 3 del presente articolo.
3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, è delegato a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per i comuni, le province e le regioni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema.
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Governo adottati, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.».
INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Id. em. 2.4
Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione» con le seguenti: «nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge».
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo» inserire le seguenti: «sono adottati nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e».
Ritirato (*)
Al comma 2, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «definizione, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, dell'obiettivo programmatico di pressione fiscale complessiva e del corrispondente riparto del prelievo fiscale tra i vari livelli di governo;
e dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».
________________
(*) Trasformato, congiuntamente all'emendamento 2.701, nell'emendamento 25.300.
Ritirato (*)
Al comma 2, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività».
________________
(*) Trasformato, congiuntamente all'emendamento 2.700, nell'emendamento 25.300.
LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) previsione di modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».
Ritirato
Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «elusione fiscale;» aggiungere il seguente periodo: «rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, sostituire le lettere e) e l) con le seguenti:
e) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, comma 4;
l) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale».
Ritirato
Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità» con il seguente: «attraverso tributi propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali per la copertura integrale delle funzioni ad essi attribuite».
BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «secondo il principio di territorialità» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del principio di territorialità di cui dell'articolo 119 della Costituzione».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, lettera e), ultimo capoverso, aggiungere dopo le parole: «fondo perequativo» le parole: «per i territori con minore capacità fiscale per abitante».
MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «il normale esercizio» con le seguenti: «esercizio a costo standard».
Respinto
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131;».
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) sostituzione integrale dell'attuale sistema di trasferimenti erariali e regionali con l'introduzione di tributi propri e compartecipazioni, disciplinati da leggi statali e regionali;».
LEGNINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUSI
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) per le finalità di cui alla lettera a), valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni anagrafiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni e dei territori montani;».
VITALI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:
«f-bis) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché i risultati cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;
f-ter) determinazione degli obiettivi di servizio, ai sensi della lettera precedente, in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
f-quater) determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costo standard, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard, ai sensi della lettera f-bis), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato ''patto per la convergenza'', di cui al successivo articolo 17;».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, sostituire la Iettera f) con la seguente:
«f) derminazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, tenga conto della diversità economica, territoriale e infrastrutturale di ciascuna Regione. Il costo e il fabbisogno standard così determinati costituiscono l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni».
Respinto
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «l'efficienza e l'efficacia» fino a: «numero dei residenti» con le seguenti: «il rispetto del rapporto tra qualità dei servizi erogati, della spesa sostenuta e i parametri sul numero dei dipendenti degli enti».
Ritirato
Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «consentendo una quota di sforamento del patto di stabilità esclusivamente sul fronte degli investimenti in opere di primaria utilità quali scuole ed infrastrutture;».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, lettera i)sostituire le parole: «coerenza con i» con le parole: «rispetto dei».
Respinto
Al comma 2, lettera l) sostituire il punto 1) con il seguente:
«1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;».
Ritirato
Al comma 2, la lettera l) sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».
Respinto
Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera l) inserire le seguenti:
«l-bis) subordinazione dell'applicazione dei costi e fabbisogni standard come definiti ai sensi della presente legge, all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
l-ter) determinazione dei fabbisogni standard sulla base: della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera c); degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli comunitari».
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».
STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo una limitazione della possibilità di intervento dello Stato e delle Regioni attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON
Id. em. 2.25
Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le Regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».
MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:
«n) la previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere, infine: «nel pieno rispetto dei princìpi di cui all'articolo 53 della Costituzione».
Respinto
Al comma 2, alla lettera o) sostituire le parole: «amministrativa; continenza e responsabilità» con le seguenti: «politico-amministrativa».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, lettera o) sopprimere le parole: «continenza e».
ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, alla lettera p) sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino a: «Stato».
BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI
Le parole da: «Al comma 2» a: «anche»;» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, lettera p), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche»;
b) al numero 2), dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al numero 1)».
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA
Precluso
Al comma 2, alla lettera p), apportare le seguenti modificazioni:
a) al punto 1), dopo le parole: «regionali e» inserire la seguente: «anche»;
b) al punto 2), dopo le parole: «propria autonomia» inserire le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1)».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Precluso
Al comma 2, lettera p), punto 1) dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».
Ritirato
Al comma 2, lettera p), punto 1, dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».
INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: «nell'esercizio della propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi istituiti dalle Regioni e ad essi assegnati».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, lettera p), punto 2 dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1».
Ritirato
Al comma 2, lettera p), punto 2, dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1;».
Respinto
Al comma 2, lettera p) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, commi primo e secondo».
BUBBICO, SBARBATI, ANTEZZA, CHIURAZZI
V. testo 2
Al comma 2, lettera p), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) determinare l'esenzione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».
BUBBICO, SBARBATI, ANTEZZA, CHIURAZZI (*)
Approvato
Al comma 2, lettera p), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».
________________
(*) I senatori Latronico, Viceconte, Gentile, Mazzaracchio, Baldassarri, Casoli, Piscitelli, Saltamartini, D'ambrosio Lettieri e Bevilacqua aggiungono la firma in corso di seduta.
DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:
«r) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».
LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: «che non sono del proprio livello di governo» con le seguenti: «istituiti da un determinato livello di governo e devoluti ad uno differente».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: «ove i predetti interventi» a: «numeri 1) e 2),».
STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI
Respinto
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «effettuati dallo Stato» aggiungere le seguenti: «o dalle regioni».
Approvato
Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «accreditamento diretto» inserire le seguenti: «o di riversamento automatico».
Respinto
Al comma 2, lettera s), sostituire le parole da: «previsione che» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, previsione che i tributi erariali compartecipati siano, per la parte di propria competenza, contabilizzati dagli enti territoriali assegnatari e, contestualmente, vengano integralmente riportati in un apposito allegato nel bilancio dello Stato;».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, lettera s) dopo le parole: «agli enti titolari del tributo» aggiungere le seguenti: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;».
Respinto
Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento o della riscossione».
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera u), con la seguente:
«u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:
«u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».
VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera v) con la seguente:
«v) le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti dei rasponsabili politici possono giungere fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni e sono commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);».
Respinto
Al comma 2, alla lettera z), dopo la parola: «compartecipazioni» aggiungere le seguenti: «delle imposte erariali,».
ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 2, lettera z), sostituire le parole da: «tributi manovrabili,» fino alla fine con le seguenti: «tributi manovrabili in misura coerente con la possibilità di finanziare servizi aggiuntivi rispetto ai livelli standard e coprire eventuali disavanzi».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
All'articolo 2, comma 2, lettera z), dopo le parole: «da tributi manovrabili» aggiungere le seguenti: «idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».
SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera «z» aggiungere la seguente:
«z-bis previsione delle modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali di cui all'articolo 113 legge 23 dicembre 2000, n. 388».
BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole da: «tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali» fino alla fine della lettera.
BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera bb) con la seguente:
«bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa; previsione del ricorso alle compartecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».
LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO, LUSI
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera cc), sostituire le parole: «corrispondente alla più ampia autonomia» con le seguenti: «proporzionale al livello».
BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 2, lettera cc), secondo periodo, sostituire le parole: «previsioni di spesa» con le seguenti: «appostazioni contabili».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà fiscale orizzontale;».
PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 2, lettera ee) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché divieto di forme di concorrenza sleale. Rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».
Ritirato
Al comma 2, lettera ff), sopprimere il seguente periodo: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Ritirato
Al comma 2, lettera ff), sopprimere le parole: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».
INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Ritirato
Al comma 2, lettera ff), dopo le parole: «della contrattazione collettiva» aggiungere le seguenti: «ferme restando le vigenti norme in materia della legislazione nazionale».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, lettera gg), sopprimere la parola: «tendenziale».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:
«gg-bis) predisposizione di misure idonee a garantire che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Al comma 2, lettera hh)aggiungere infine: «ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese».
MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Al comma 2, dopo le lettere hh), inserire la seguente:
«hh) nel perseguire la riduzione dell'imposizione fiscale, creazione di un meccanismo di coordinamento e di raccordo annuale tra tutti i livelli di governo, in sede di elaborazione e approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 3, legge 5 agosto 1978, n. 468, e con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 5 della presente legge, allo scopo di determinare il livelllo programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale, regionale e locale».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi di decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, il Governo acquisisce altresì il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi».
BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque esser emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
VIZZINI, D'AMBROSIO LETTIERI (*)
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131» con le seguenti: «dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Conseguentemente, al medesimo comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta» e, al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso» inserire le seguenti: « , a maggioranza dei due terzi dei componenti,».
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, con le modalità di cui al comma 3».
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4. Se la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale approva i pareri di cui ai commi 3 e 4 a maggioranza semplice, tali pareri sono immediatamente trasmessi ai Presidenti delle Camere, che li sottopongono entro cinque giorni al voto delle rispettive Assemblee».
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il parere» aggiungere la seguente: «vincolante».
LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI
All'emendamento 2.200, al comma 3, dopo le parole: «di carattere finanziario» inserire le seguenti: «e fiscale».
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari resi ai sensi del comma 3, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Se entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione le medesime Commissioni esprimono nuovi pareri, il Governo adotta, in conformità a tali pareri, i decreti legislativi.
4-bis. Decorsi invano i termini di cui ai commi 3 e 4 per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo».
MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 3» con le parole: «dei pareri di cui al comma 3» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «ai pareri parlamentari» con le parole: «al parere della Commissione di cui all'articolo 3» e le parole: «da parte della Commissione di cui all'articolo 3» con le parole: «da parte della stessa Commissione».
Al comma 5, sostituire le parole: «dei fabbisogni standard» con le seguenti: «degli standard dei fabbisogni».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Al comma 5, dopo le parole: «dei fabbisogni» inserire le seguenti: «e della aliquota».
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Al comma 5, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «determinati sulla base della capacità fiscale per abitante».
BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato, al fine di recepire le nuove competenze eventualmente attribuite alla legislazione esclusiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati, con la finalità di ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale, uno o più decreti legislativi per la disciplina di una fase transitoria della durata di non più di cinque anni».
ORDINE DEL GIORNO
FRANCO PAOLO, STIFFONI (*)
Il Senato,
premesso che:
la riforma federale dello Stato, prevedendo la piena attuazione all'articolo 119 della Costituzione, è diretta ad assicurare un'ampia autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, Città metropolitane e regioni, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione e trasparenza della gestione delle risorse, a cui conseguirà necessariamente la riduzione degli sprechi e della gestione antieconomica;
il superamento del criterio della spesa storica a favore di una politica di efficienza dei servizi è garanzia per tutti i cittadini di un migliore utilizzo delle risorse prelevate mediante tributi e tasse;
le nuove regole di gestione degli enti locali e territoriali convergono verso il comprovato virtuosismo di alcuni enti locali, che, da anni, sono rispettosi dei vincoli del patto di stabilità e che contribuiscono con i loro avanzi di bilancio a compensare il deficit dei comuni con gestioni deficitarie;
ad oggi, i comuni virtuosi sono penalizzati nella realizzazione di investimenti in conto capitale, pur avendo risorse e bilanci in attivo;
considerato che:
nell'attuale congiuntura di crisi economica e finanziaria la spesa per investimenti del comparto enti locali può dare un notevole impulso alla ripresa;
impegna il Governo:
a rivedere nei decreti attuativi del federalismo fiscale il patto di stabilità interno degli enti locali, al fine di consentire maggiori spese in conto capitale per i comuni virtuosi, ossia quei comuni che hanno rispettato negli anni scorsi il patto di stabilità, che hanno parametri indicativi di una sana gestione, quale un congruo numero di dipendenti per abitanti per fascia dimensionale, e che hanno mantenuto a livelli minimi la pressione fiscale locale.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di sedut
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli, Ciampi, Davico, Delogu, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Mugnai, Palma, Pera, Pontone, Quagliariello, Ramponi, Saccomanno, Sciascia e Viespoli.
Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti
Nella seduta di ieri, la 4a Commissione permanente (Difesa) ha approvato il disegno di legge: Cantoni ed altri. - "Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere" (1202).
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 gennaio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2004, n. 104, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2008, in conseguenza dell'applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente(Doc. CL, n. 1).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 e 16 gennaio 2009, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria, rispettivamente:
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi 2006 e 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 69);
dell'ANAS SpA per l'esercizio 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 70).
Interrogazioni
PASTORE - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
il dottor Guido Dezio è stato nominato dirigente del Comune di Pescara, in virtù di un concorso di cui risultano essere dubbi la regolarità ed il conseguente esito e per il quale sono state depositate interrogazioni al sindaco del Comune di Pescara in data 05 maggio 2007 ed al Ministro in indirizzo in data 12 giugno 2007;
a seguito di tali iniziative, la Procura della Repubblica di Pescara ha avviato le indagini sul concorso contestato e sulle irregolarità denunciate, inviando una informazione di garanzia al dottor Dezio, indagato per la mancanza dei titoli necessari per la partecipazione al concorso;
il dottor Dezio, già capo della Segreteria particolare del sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, a sua volta indagato, a quanto consta all'interrogante, in numerose inchieste sul Comune, nominato dirigente dell'Ufficio patrimonio a seguito del detto concorso, è stato arrestato il 13 maggio 2008 per concussione e tentata concussione in due diversi e separati episodi di assegnazione di appalti pubblici; successivamente il dottor Dezio è stato sospeso ex lege dall'impiego;
nel prosieguo dell'inchiesta sul dottor Dezio, le indagini si sono allargate ad altre ipotesi di reato, tanto da far preconizzare l'individuazione di un "sistema Pescara" di irregolarità e corruzione;
il 24 giugno 2008, dopo ben 42 giorni di arresti domiciliari, il dottor Dezio, giudicato dagli inquirenti non più in grado di inquinare le prove, è stato rimesso in libertà;
nel frattempo l'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica, circa la regolarità del concorso, in base al cui esito il dottor Dezio ha acquisito la qualifica di dirigente, sarebbe giunta alla sua conclusione sin dal novembre 2007;
a tutt'oggi, però, non risulta essere stata ancora fissata la data dell'udienza preliminare, pur essendo stata chiusa la fase delle indagini preliminari da oltre 14 mesi;
da notizie di stampa, confermate dagli uffici della Procura della Repubblica di Pescara, la mancata fissazione è dovuta al fatto che la comunicazione di chiusura dell'indagine non è stata ancora notificata alle parti interessate, per carenza di ufficiali giudiziari presso l'Ufficio notifiche e protesti del Tribunale di Pescara, ad oltre un anno e mezzo dall'inizio delle indagini e, come detto, ad oltre un anno dalla chiusura delle medesime;
il procedimento in oggetto non appare di tale natura e complessità da giustificare un termine così ampio, comunque intollerabile anche se si fosse trattato di un maxi processo con centinaia di imputati, tenuto conto del contesto complessivo che riguarda il dottor Dezio che nel frattempo è stato indagato, anche con ricorso agli arresti domiciliati, per il reato di corruzione-concussione, derubricato in quello di finanziamento illecito ai partiti , insieme ad una pletora di altri indagati tra i quali il sindaco di Pescara, ristretto agli arresti domiciliari dai quali è stato liberato dopo le sue dimissioni, incredibilmente trasformatesi in impedimento permanente grazie ad una sua auto dichiarazione;
appare necessario che si faccia chiarezza sulle vicende legate allo straordinario ritardo delle notificazioni (e quindi sul protrarsi del chiarimento che potrebbe derivare da una prima valutazione fatta da un giudice terzo circa la fondatezza dei fatti contestati) relative ad una procedura tutta documentale che potrebbe gettare una luce, ci auguriamo positiva, sui protagonisti di questa vicenda giudiziaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti indicati;
se non ritenga di intervenire per accertare se sia possibile che una indagine di tale natura sia ferma da oltre un anno per la mancata notifica di una comunicazione, se tali accadimenti abbiano una certa frequenza negli uffici giudiziari di Pescara o anche in uffici giudiziari presso altri tribunali e se quindi trattasi di un disservizio più o meno generalizzato;
se, comunque, non ritenga di assumere tutti i provvedimenti, anche di natura normativa, ove risultasse trattarsi di disfunzioni ricorrenti e diffuse, per ovviare ad una situazione giudiziaria e ad una indagine così datata e delicata, per i riflessi ed i collegamenti che ha anche sulla attuale situazione del Comune di Pescara e delle dimissioni-impedimento del sindaco.
(3-00484)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE LILLO - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Considerato che:
il giorno 12 gennaio 2009, su "Radio 105" é andata in onda la consueta puntata dello "Zoo di 105", condotto da Marco Mazzoli con alcuni altri cabarettisti, che hanno parlato a lungo di come si devono seviziare gli animali, tra le matte risate di tutti loro; hanno raccontato di come inserire i gatti nel microonde per farli scoppiare; di come far scoppiare le rane inserendo loro una sigaretta accesa in bocca ed alcuni ascoltatori hanno telefonato dicendo che loro già lo facevano e di come fosse divertente; si affermava anche di come infilare vari oggetti nell'ano dei gatti soprattutto magari petardi, e così con lo stesso tono e con parole volgari per tutta la trasmissione;
la trasmissione radiofonica suddetta è tra le più ascoltate,
si chiede al Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, quali azioni intenda intraprendere per evitare che prosegua nella trasmissione radiofonica "Zoo di 105" l'incitamento alla violenza sugli animali.
(4-01021)
PORETTI, PERDUCA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il 30 ottobre 2007 è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di "programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007", con il quale è stato autorizzato l'ingresso in Italia di complessivi 170.000 lavoratori stranieri;
il 3 dicembre 2008 è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008) di "programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008";
in tale decreto si dà atto dell'esistenza di un elevato numero "di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l'esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l'anno 2007" e pertanto si autorizza per l'anno 2008 un'ulteriore quota di ingressi di lavoratori extracomunitari (in una misura pari a 150.000 unità) da attingere dalle domande già presentate in precedenza ai sensi del "decreto flussi" per l'anno 2007;
l'articolo 4, comma 3, del decreto prevede che "nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto";
avverso tale decreto è stato presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e il Tribunale adito ha depositato in data 14 gennaio 2009 un'ordinanza cautelare in cui sospende l'applicazione del decreto ritenendo fondate le censure dedotte avverso il provvedimento nella parte in cui esso vieta ai cittadini stranieri extracomunitari in possesso del solo permesso di soggiorno di accedere al decreto flussi 2008;
pertanto come rilevato dal servizio immigrazione dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) si è creata una grave situazione di disparità posto che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 3 gennaio 2009, disparità che - anche in ottemperanza alla ordinanza emessa - deve essere eliminata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fissare un nuovo termine di presentazione delle domande, per consentire la partecipazione al "decreto flussi" per l'anno 2008 anche ai datori di lavoro cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno.
(4-01022)
COSTA - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:
attualmente la legislazione che regola l'automatismo delle prestazioni assistenziali e previdenziali tra lavoratori iscritti alle diverse casse previdenziali dell'INPS perpetua forti discriminazioni, anche in termini di accesso alle prestazioni e di esigibilità dei diritti sociali;
ai lavoratori iscritti alla gestione separata andrebbe garantita la piena fruizione dei diritti e delle prestazioni sociali loro riconosciute;
la rete di protezione sociale (oggi minima) riconosciuta ai lavoratori parasubordinati andrebbe estesa;
nel caso dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, l'esigibilità concreta delle già limitate prestazioni sociali e previdenziali cui possono accedere è subordinata all'effettivo versamento dei contributi da parte dei committenti;
che malgrado l'assoluta floridità economica della Gestione separata, è stata bloccata la proposta di estendere ai lavoratori parasubordinati il principio dell'automaticità delle prestazioni,
l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza affinché vengano adottate opportune iniziative tese ad estendere e migliorare la rete di protezione sociale riconosciuta ai lavoratori parasubordinati, nonché a valutare l'opportunità dell'estensione del principio dell'automaticità delle prestazioni in tutti i casi in cui vi è obbligo al versamento della contribuzione tramite committente-datore di lavoro.
(4-01023)
MONTI, ADERENTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) è nato dalla fusione dell'Istituto nazionale orfani dei maestri con l'Istituto nazionale di assistenza magistrale, stabilita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190 e riordinato con la legge 20 marzo 1975, n. 70;
l'Enam è, oggi, un ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, ed è posto sotto la vigilanza del ministero dell'istruzione, università e della ricerca;
l'Enam presta assistenza al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare e materna, sia in attività di servizio che in pensione, nonché ai loro familiari;
il regolamento dell'Enam prevede le seguenti prestazioni assistenziali: climatico-termali; sanitarie; scolastiche; culturali; Cassa mutua di piccolo credito; per gli anziani; straordinaria; previdenziale;
è posto obbligatoriamente, ope legis, a carico del suddetto personale in servizio, iscritto d'ufficio all'Enam, un contributo mensile pari all'1 per cento dell'80 per cento della voce "stipendio";
considerato che:
in ossequio al principio della libertà di scelta del dipendente il pagamento di questo contributo dovrebbe essere facoltativo e non obbligatorio;
d'altro canto sarebbe auspicabile estendere questo tipo di assistenza al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, affinché questi benefici non siano riservati solo ad una parte del corpo docente. Attualmente, ad esempio, un docente di scuola primaria che passi ad insegnare alla secondaria di primo e secondo grado, non è più obbligato a versare il contributo all'Enam, perché non può essere più beneficiario delle prestazioni dell'ente, mentre i direttori didattici delle scuole di grado inferiore che non vorrebbero pagare questo tipo di contributo, perché non intendono avvalersi dell'attività di assistenza, sono invece obbligati a farlo;
dai dati consultabili on line sul sito dell'Enam, si rileva una notevole disparità fra regioni del Nord e regioni del Sud, a vantaggio di queste ultime, relativamente alle erogazioni delle prestazioni assistenziali;
tale disparità non è giustificata da una contribuzione numericamente superiore al Sud;
tra l'altro non viene pubblicato il Bilancio dell'ente dal quale poter ricavare quanto versato mensilmente dal personale scolastico di ogni regione e provincia, né una comparazione di quanto ritorna in termini assistenziali al personale appartenente ad ogni singola regione e provincia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere l'attività di assistenza fornita dall'Enam a tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
se non ritenga opportuno rendere, in ogni caso, facoltativa l'iscrizione all'Enam;
se concordi sulla necessità di realizzare una gestione finanziaria a livello regionale, affinché il personale operante nella regione possa usufruire appieno delle risorse versate;
se ritenga ipotizzabile la realizzazione di un bilancio dell'ente stilato nel rispetto del criterio della trasparenza, eventualmente pubblicato on line, che evidenzi le poste di entrata ed uscita a livello regionale.
(4-01024)
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-01019, dei senatori Poretti e Perduca.