il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in attuazione delle direttive CEE in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (aggiornando il precedente intervento legislativo rappresentato dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modificazioni), al comma 4, lettera a), dell'articolo 43, stabilisce che il datore di lavoro mantiene in efficienza i Dispositivi di protezione individuale (DPI) e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
tale disposizione viene ulteriormente aggiornata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (nuovo testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - TUSL), che, al comma 1 dell'articolo 74, definisce come Dispositivo di protezione individuale (DPI) "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo";
ne consegue che i DPI devono essere sempre in condizioni di efficienza e igiene al fine di non costituire rischio per l'incolumità dell'utilizzatore;
considerato che:
già con la sentenza 5 novembre 1998, n. 11139, la Corte suprema di cassazione, chiamata in causa dal ricorso presentato dai dipendenti dell'Azienda municipalizzata nettezza igiene urbana di Padova nei confronti del datore di lavoro che poneva a carico dei lavoratori la manutenzione (e quindi anche il lavaggio) del DPI, aveva stabilito che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere sia nel momento della consegna degli indumenti stessi sia durante l'intero periodo della prestazione lavorativa;
la Corte suprema di cassazione, sezione lavoro, pronunciandosi su un ricorso presentato dai lavoratori dell'Azienda multiservizi d'igiene urbana di Genova, con la sentenza n. 22929 del 14 novembre 2005 ha stabilito che è nulla la norma di un contratto collettivo che ponga a carico dei lavoratori la pulizia degli abiti di lavoro. La massima è inequivoca nello stabilire che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può che essere a carico del datore di lavoro. La sentenza ribadisce che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. In caso di inadempimento da parte dell'azienda all'obbligo di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro, i lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno;
analogamente il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sentenza n. 2897 dell'8 settembre 2006, ha riconosciuto ai lavoratori del Comune di Treviso il diritto al risarcimento del danno per 10 anni di mancata erogazione del servizio di lavaggio dei DPI da parte del datore di lavoro;
considerato, inoltre, che molti infortuni sul lavoro sono da imputarsi al mancato rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche previste dalle vigenti leggi in materia,
l'interrogante chiede di sapere:
se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di verificare che in tutti i luoghi di lavoro sia garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
se e quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare a tutti i lavoratori che i dispositivi di protezione individuale utilizzati per lo svolgimento delle loro mansioni siano in condizioni di efficienza e igiene al fine di non costituire rischio per l'incolumità degli utilizzatori.
(4-00932)