ARTICOLO 1-QUATER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1-quater.
1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.
ORDINE DEL GIORNO
MAZZUCONI, D'ALI', LEONI, MERCATALI, CORONELLA, ORSI, MOLINARI, DELLA SETA, RUSSO (*), BELISARIO (*), ASTORE (*), BUGNANO (*), DE TONI (*), CAFORIO (*), CARLINO (*), DI NARDO (*), GIAMBRONE (*), LANNUTTI (*), LI GOTTI (*), MASCITELLI (*), PARDI (*), PEDICA (*)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1260,
impegna il Governo a far sì che, conformemente alle finalità perseguite con il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, la disciplina recata dall'articolo 1-quater del medesimo decreto-legge trovi applicazione con riferimento ai soli soggetti appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 1 del decreto-legge e alle sole situazioni determinatesi anteriormente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione.
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta