ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1-bis.
1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.
ORDINE DEL GIORNO
MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, ZANDA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge 158/2008 introdotto in sede di approvazione della legge di conversione da parte della Camera dei Deputati, potrebbe provocare effetti negativi nei confronti degli inquilini interessati dato che i provvedimenti di convalida di sfratto per finita locazione, predisposti dal proprietario intimante, possono essere emessi anche senza le enunciazioni relative alla disdetta e alla registrazione del contratto che l'articolo ritiene indispensabile ai fini del concorso alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
considerato che:
si corre il rischio che l'inquilino subisca gli effetti esecutivi della intimazione del provvedimento di sfratto non potendosi avvalere, senza sua responsabilità, dello stesso titolo esecutivo ai fini della attribuzione del punteggio in graduatoria,
impegna il Governo,
ad adottare le opportune iniziative per modificare l'articolo 660 del c.p.c. in modo da introdurre per i provvedimenti di convalida di sfratto per finita locazione, predisposti dal proprietario intimante, l'obbligatorietà dell'enunciazione della disdetta e della registrazione del contratto.