Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali (1260)
ORDINI DEL GIORNO
MOLINARI, DELLA SETA, SOLIANI, BRUNO, MAZZUCONI, CHITI, DE LUCA, ZANDA
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,
premesso che:
appare opportuno approfondire la reale consistenza del fenomeno, specie alla vigilia di politiche strutturali che, attraverso il «Piano Casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si propongono di affrontare l'emergenza abitativa del Paese,
impegna il Governo:
ad attivare adeguate procedure di monitoraggio dell'emergenza abitativa, in special modo del fenomeno degli sfratti per finita locazione e morosità, che incroci i dati a disposizione dei soggetti istituzionali centrali e periferici e delle rappresentanze degli inquilini e della proprietà.
MOLINARI, DELLA SETA, SOLIANI, BRUNO, MAZZUCONI, CHITI, DE LUCA, ZANDA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,
premesso che:
appare opportuno approfondire la reale consistenza del fenomeno, specie alla vigilia di politiche strutturali che, attraverso il «Piano Casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si propongono di affrontare l'emergenza abitativa del Paese,
impegna il Governo:
ad attivare adeguate procedure di monitoraggio dell'emergenza abitativa, in special modo del fenomeno degli sfratti per finita locazione e morosità, che raffronti i dati certi e certificati a disposizione dei soggetti istituzionali centrali e periferici e delle rappresentanze degli inquilini e della proprietà.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
MOLINARI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, DELLA SETA, CHITI, SOLIANI, ZANDA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,
premesso che:
i soggetti potenzialmente beneficiari della sospensione della procedura di sfratto sono quelli che rispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 9 del 2007 e che risultano interessati da procedure di sfratto esclusivamente per finita locazione;
l'analisi delle cause di sfratto evidenzia che negli ultimi anni si è registrato un sostanziale aumento dei provvedimenti emessi per morosità e parallelamente una significativa diminuzione di quelli emessi per finita locazione; nel 2007 il 77,34 per cento del totale dei provvedimenti emessi è riconducibile a cause di morosità, a fronte di un corrispondente dato nel 1990 di appena il 26 per cento;
una recente indagine del CENSIS ha rivelato come il comparto dell'affitto, oltre a costituire un elemento di debolezza del quadro italiano, ha registrato nel tempo una crescente associazione tra le soluzioni abitative in locazione e la difficile condizione economica delle famiglie;
in particolare l'effetto del caro-affitti si traduce in una notevole incidenza dei costi abitativi rispetto al reddito delle famiglie, al punto di far emergere nuove forme di disagio che riguardano non solo le fasce più povere in condizioni di emergenza abitativa ma anche le famiglie della fascia medio-bassa in affitto nel libero mercato, le quali, anche per ragioni di reddito, sono escluse dall'offerta dell'edilizia sociale sovvenzionata, non dispongono di mezzi adeguati per l'accesso alla casa in proprietà e subiscono il rilevante aumento degli affitti;
l'attuale crisi economica che sta attraversando il Paese rischia di aggravare ulteriormente un processo già in atto di allargamento delle aree sociali del disagio, della povertà e del rischio abitativo,
impegna il Governo:
ad adottare, di concerto con le regioni e gli enti locali, le idonee iniziative volte a sostenere l'accesso al mercato dell'affitto di famiglie a medio e basso reddito, anche attraverso il potenziamento di misure economiche già previste, quali il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, si è reso necessario in attesa dell'adozione del Piano nazionale di edilizia abitativa che doveva essere attuato entro il 5 ottobre scorso, secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, che ha monitorato 357 uffici giudiziari, che rappresentano il 93,5 per cento del totale, nel corso dei primi sei mesi del 2008 si è registrata una forte crescita delle procedure esecutive iscritte;
il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge finanziaria 2008, che ha disposto il rimborso dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, qualora il mutuatario chieda la sospensione delle rate di un mutuo per acquisto dell'abitazione principale per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto, non è mai stato attivato perché non si è provveduto all'emanazione dei previsti provvedimenti attuativi;
la rinegoziazione prevista dal decreto-legge n. 93 del 2008 ha escluso molti mutuatari in difficoltà, tra cui, in particolare, quelli con mutuo a tasso fisso,
impegna il Governo:
ad adottare, per quanto di propria competenza, gli opportuni provvedimenti volti a prevenire e comunque ad evitare la vendita all'asta degli immobili adibiti a prima casa di abitazione sottoposti a pignoramento da parte di istituti bancari, qualora i mutuatari insolventi siano in possesso di particolari requisiti reddituali e l'insolvenza che ha determinato il pignoramento sia stata determinata da eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore, e non da dolo, colpa grave o negligenza del debitore.
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1260 recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di alcune particolari categorie sociali;
considerato che:
l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in oggetto afferma che il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è disposto in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del citato articolo 11, avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge n. 112 del 2008, pertanto entro il 5 ottobre 2008, non è stato ancora emanato,
impegna il governo:
ad adottare urgentemente tutte le iniziative volte a raggiungere l'intesa in sede di Conferenza ai fini della celere attuazione di un Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ORSI, GASPARRI, BATTAGLIA, CALIGIURI, CORONELLA, ALICATA, SCARPA BONAZZA BUORA, VICECONTE, CARRARA, MUSSO, LEONI, PASTORE, SARO, ZANETTA, BUTTI, D'ALI', COLLI, FLUTTERO, CASOLI, LATRONICO, NESSA, GENTILE, VALENTINO, BENEDETTI VALENTINI
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,
premesso che:
il decreto-legge di cui trattasi, all'articolo 1 prevede la sospensione dei procedimenti esecutivi di sfratto nei Comuni capoluoghi di Provincia ed in quelli ad essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
considerato che:
nel corso degli ultimi anni di fronte all'effettiva emergenza abitativa sono stati reiterati provvedimenti di blocco dell'esecuzione degli sfratti che, di fatto, hanno posto a carico dei cittadini/proprietari degli immobili la riduzione della problematica senza alcun ristoro economico, agli stessi, a fronte del mancato utilizzo dei propri beni;
tale politica, comprimendo notevolmente l'effettività del diritto di proprietà sugli immobili, rappresenta una delle ragioni della sottrazione dal mercato degli affitti di numerose abitazioni di fronte alla mancata certezza, da parte dei proprietari, di poter far valere le condizioni contrattuali liberamente sottoscritte nelle locazioni;
gli effetti della politica delle «proroghe» agli sfratti hanno rappresentato, sotto il profilo sostanziale, una evidente ingiustizia nei confronti di cittadini ai quali si è fatto pagare un'emergenza frutto delle incapacità della Repubblica nelle sue diverse articolazioni territoriali, di perseguire politiche volte al pieno riconoscimento del diritto alla casa;
finalmente, con norme contenute nella legge 133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge del decreto-legge 112/2008) e con ulteriori norme del decreto-legge oggetto di conversione, si inizia una politica sulla casa che prefigura il superamento, per il futuro, della politica di sospensione degli sfratti,
impegna il Governo:
a continuare e potenziare le azioni del cosiddetto «piano casa» nei confronti delle famiglie che non possono accedere, per condizioni economiche non favorevoli, al mercato privato della vendita o delle locazioni degli immobili;
a non presentare più provvedimenti indiscriminati di proroga agli sfratti che non tengano concretamente conto delle condizioni economiche o degli effettivi bisogni dei cosiddetti «piccoli proprietari».
ORSI, GASPARRI, BATTAGLIA, CALIGIURI, CORONELLA, ALICATA, SCARPA BONAZZA BUORA, VICECONTE, CARRARA, MUSSO, LEONI, PASTORE, SARO, ZANETTA, BUTTI, D'ALI', COLLI, FLUTTERO, CASOLI, LATRONICO, NESSA, GENTILE, VALENTINO, BENEDETTI VALENTINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,
premesso che:
il decreto-legge di cui trattasi, all'articolo 1 prevede la sospensione dei procedimenti esecutivi di sfratto nei Comuni capoluoghi di Provincia ed in quelli ad essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
considerato che:
nel corso degli ultimi anni di fronte all'effettiva emergenza abitativa sono stati reiterati provvedimenti di blocco dell'esecuzione degli sfratti che, di fatto, hanno posto a carico dei cittadini/proprietari degli immobili la riduzione della problematica senza alcun ristoro economico, agli stessi, a fronte del mancato utilizzo dei propri beni;
tale politica, comprimendo notevolmente l'effettività del diritto di proprietà sugli immobili, rappresenta una delle ragioni della sottrazione dal mercato degli affitti di numerose abitazioni di fronte alla mancata certezza, da parte dei proprietari, di poter far valere le condizioni contrattuali liberamente sottoscritte nelle locazioni;
gli effetti della politica delle «proroghe» agli sfratti hanno rappresentato, sotto il profilo sostanziale, una evidente ingiustizia nei confronti di cittadini ai quali si è fatto pagare un'emergenza frutto delle incapacità della Repubblica nelle sue diverse articolazioni territoriali, di perseguire politiche volte al pieno riconoscimento del diritto alla casa;
finalmente, con norme contenute nella legge 133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge del decreto-legge 112/2008) e con ulteriori norme del decreto-legge oggetto di conversione, si inizia una politica sulla casa che prefigura il superamento, per il futuro, della politica di sospensione degli sfratti,
impegna il Governo:
a continuare e potenziare le azioni del cosiddetto «piano casa» nei confronti delle famiglie che non possono accedere, per condizioni economiche non favorevoli, al mercato privato della vendita o delle locazioni degli immobili;
a non presentare provvedimenti indiscriminati di proroga agli sfratti che non tengano concretamente conto delle condizioni economiche o degli effettivi bisogni dei cosiddetti «piccoli proprietari».
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(*) Accolto dal Governo
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 112/2008 convertito con la legge 133/2008 prevede la realizzazione di un programma di edilizia residenziale;
il piano nazionale di edilizia abitativa doveva essere adottato dal Governo con DPCM entro il 5 ottobre 2008 prevedendo ex decreto-legge 112/2008 anche il recupero del patrimonio abitativo esistente, con interventi concentrati sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti;
il comma 10 dell'articolo 11 del suddetto decreto dispone che «una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione» del piano casa;
il piano casa dovrà peraltro essere confrontato con la realtà che fa dell'Italia il primo paese d'Europa per disponibilità di abitazioni e con il fatto che negli anni Novanta (dati Eurostat) le costruzioni, in Italia, hanno sottratto all'agricoltura circa 2.800.000 ettari di suolo;
ogni anno si consumano 100.000 ettari di campagna (il doppio della superficie del Parco Nazionale dell'Abruzzo). Ragionando sui dati Eurostat di Germania e Francia, emerge che negli anni Novanta l'Italia ha urbanizzato un'area più che doppia di suolo rispetto alla Germania (1,2 milioni di ettari) e addirittura 4 volte quello della Francia (0,7 milioni di ettari). I riferimenti statistici più recenti (Cresme/Saie 2008) sottolineano come questa tendenza, negli ultimi anni, abbia conosciuto una ulteriore, violenta accelerazione. Dal 2003 ad oggi, infatti, sono state costruite circa 1.600.000 abitazioni (oltre il 10% delle quali abusive);
per contro, è noto che, da vent'anni, la popolazione in Italia non solo non è cresciuta ma è, al contrario, calata sensibilmente. E solo negli ultimi armi ha dato segni di ripresa, grazie al contributo degli immigrati;
tutto ciò premesso si impegna il Governo, prima dell'adozione del DPCM relativo al piano casa, a:
1) comunicare al Parlamento l'effettiva esigenza abitativa, specificata per ogni Provincia, a cui il piano casa intende fare fronte;
2) trasmettere al Parlamento il censimento degli immobili pubblici e privati, compresi quelli di proprietà della Città del Vaticano, sul territorio italiano;
3) consentire l'impegno di suolo a fini insediativi e infrastrutturali esclusivamente qualora non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, fornendo a tal fine le percentuali di recupero edilizio a cui il Governo intende impegnarsi per la realizzazione del piano casa.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede la sospensione delle azioni di rilascio per soggetti con sfratto per finita locazione in particolare condizioni di disagio abitativo ovvero con un reddito complessivo famigliare inferiore ai 27.000 euro lordi, composti da anziani ultrasessantacinquenni o da portatori di handicap o con figli fiscalmente a carico; l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che il Governo, attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisponga un Piano casa nazionale di social housing con la partecipazione di soggetti privati, finalizzato a dotare l'Italia di un parco alloggi a canone agevolato; il piano previsto dall'articolo 11 dovrà essere integrato da un Piano di edilizia pubblica a canone sociale per coloro che non sono in grado di corrispondere un canone di locazione agevolato; il decreto-legge in esame prevede la sospensione degli sfratti allo scopo di garantire il passaggio da casa a casa per le famiglie in forte disagio abitativo con sfratto per finita locazione ed in relazione al Piano casa previsto dall'articolo 11 della legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di chiudere definitivamente la lunga lista delle proroghe degli sfratti approvate fino ad oggi, è necessario che gli alloggi resi disponibili con la realizzazione del Piano di social housing vadano prioritariamente alle famiglie soggette a sospensione degli sfratti di cui al decreto-legge in esame,
impegna il Governo:
a prevedere che gli alloggi resi disponibili dal Piano casa, di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 112 del 2008, siano locati prioritariamente alle famiglie soggette a sospensione delle esecuzioni di rilascio di cui al decreto-legge in esame, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e non procedere ad ulteriori proroghe degli sfratti;
a prevedere che siano resi disponibili un numero adeguato di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale al fine di garantire il passaggio da casa a casa per le famiglie soggette a sospensione delle azioni di rilascio di cui al decreto-legge in esame, che non siano in condizioni di pagare il canone agevolato applicato agli alloggi realizzati tramite il Piano di social housing previsto dall'articolo 11 del citato decreto n. 112 del 2008.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le categorie svantaggiate, differisce al 30 giugno 2009 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per la finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi già previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il Piano casa ha previsto l'adozione di un progetto rivolto alla prima casa per le categorie svantaggiate e inoltre l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo con l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati in parti colar modo alla prima casa;
oggi sono sempre di più le famiglie italiane che a causa delle sofferenze dovute alla forte crisi economica che si sta sviluppando nel mondo non riescono a provvedere alle pese per i beni primari ed in particolar modo al pagamento dell'affitto dell'alloggio in cui vivono, ponendo sempre di più la questione abitativa come problematica fondamentale a cui porre rimedio per la società e l'economia italiana;
il quadro europeo vede il nostro Paese attestarsi agli ultimi posti nella destinazione di risorse da conferire alla domanda sociale, con solo l'uno per cento circa della spesa sociale complessiva, a fronte del 5,6 del Regno Unito e del 2,9 della Francia;
con riferimento al citato piano casa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, ad oggi, a quanto pare, non si conoscono iniziative concrete e reali di attuazione, né si è constatato un impegno rivolto alle politiche di sostegno all'edilizia residenziale pubblica,
impegna il Governo:
a provvedere in tempi brevi a dare effettiva esecuzione al modello di housing abitativo previsto dal Piano casa ed a presentare entro sei mesi una relazione dettagliata al Parlamento relativa all'effettivo stato dell'iter, agli accordi di programma raggiunti e alla reale previsione dei fondi da destinare all'attuazione del Piano casa.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Respinto
Il Senato,
premesso che:
in Italia sono 600.000 famiglie in attesa di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica mentre le politiche abitative avviate negli ultimi anni hanno determinato il fatto che si è passati dalle 36.000 case popolari costruite nel 1984 alle 1.500 del 2006; nel nostro Paese, ed in particolare nel Mezzogiorno, insistono numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di comuni e IACP comunque denominati, che risultano chiusi, quindi inutilizzati, ed in degrado;
secondo Federcasa, l'associazione nazionale degli IACP, sarebbero almeno 20.000 gli alloggi da loro gestiti chiusi e in degrado;
la presenza di alloggi pubblici inutilizzati ed in degrado non è ammissibile a fronte della richiesta di alloggi pubblici a canone sociale che si riversa nei confronti dei comuni; appare necessario ed improrogabile avviare un piano straordinario finalizzato al recupero di alloggi pubblici oggi chiusi e inutilizzati, per assegnarli alle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali, ma anche per avviare piani di manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
impegna il Governo:
a predisporre, entro tre mesi, un piano straordinario, d'intesa con le regioni e l'Anci, adeguatamente finanziato, anche con il concorso dei citati enti locali, al fine di procedere al recupero degli alloggi in degrado inutilizzati, per assegnare gli stessi ai legittimi assegnatari nonché per avviare un vasto piano di manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Respinto
Il Senato,
premesso che:
in Italia i canoni di locazione hanno raggiunto livelli insostenibili per famiglie con redditi mediobassi;
ogni anno in Italia vengono emesse mediamente circa 45.000 sentenze di sfratto e l'80 per cento è motivato da morosità;
l'elevato numero di sfratti per morosità deve essere affrontato in maniera strutturale attraverso provvedimenti ed iniziative che tendano a calmierare il costo degli affitti per renderli sostenibili per i conduttori con redditi medio bassi e al contempo garantiscano al locatore una equa ed adeguata remunerazione;
la legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede che siano due i canali contrattuali, quello a libero mercato e quello cosiddetto a canone concordato (tramite accordi tra organizzazioni degli inquilini e associazioni dei proprietari);
nel canale di libero mercato il locatore paga le tasse, in base alla propria aliquota, sull'85 per cento del canone percepito; i locatori che affittano a canone concordato (mediamente il 15-20 per cento in meno del libero mercato) pagano le tasse sul 59,5 per cento del canone percepito, inoltre quest'ultimi possono pagare aliquote ICI più favorevoli, è previsto l'azzeramento in alcuni comuni, ed hanno diritto a uno sconto del 30 per cento sull'imposta di registro;
appare evidente che intervenire sulla leva fiscale, oltre all'aumento dell'offerta di alloggi a canone sociale e agevolato, può e deve diventare una delle modalità concrete per riportare a nuovi contratti con canoni sostenibili una parte consistente degli sfratti per morosità e frenare l'aumento che ogni anno si verifica di questa tipologia di sfratto;
nel 2007 il documento del Tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative, istituito presso il Ministero delle infrastrutture dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, composto da tutti i soggetti interessati alle politiche abitative, propose tra l'altro l'applicazione di un'aliquota unica ai cespiti derivanti al locatore da locazione dando priorità ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
impegna il Governo:
al fine di abbassare i livelli dei canoni di locazione e di riconvertire gli sfratti per morosità in nuovi contratti, a prevedere l'emanazione di un provvedimento legislativo che disponga, ai fini IRPEF, l'applicazione ai soli cespiti derivanti da locazioni stipulate o da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di un'aliquota unica non superiore al 20 per cento.
MAZZUCONI, MOLINARI, DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, SOLIANI, ZANDA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'effetto del caro-affitti si traduce in una notevole incidenza dei costi abitativi rispetto al reddito delle famiglie, al punto di far emergere nuove forme di disagio che riguardano non solo le fasce più povere in condizioni di emergenza abitativa ma anche le famiglie della fascia medio bassa;
l'attuale crisi economica che sta attraversando il Paese rischia di aggravare ulteriormente un processo già in atto di allargamento delle aree sociali del disagio, della povertà e del rischio abitativo,
impegna il Governo:
affinché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi la Convenzione nazionale dì cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, al fine della stipulazione degli accordi, di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legge 112/08, e per garantire l'offerta in locazione di alloggi a canone sostenibile e concordato alle famiglie beneficiarie degli interventi.
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti per contenere il disagio abitativo di alcune particolari categorie sociali;
la ulteriore proroga degli sfratti, pur necessaria nelle fasi emergenziali, non rappresenta una strategia concreta per la realizzazione del diritto alla casa, ma costituisce il prolungamento di una situazione di incertezza per i soggetti coinvolti;
la questione abitativa rappresenta un tema rilevante in seguito alla crescita dei prezzi sul mercato immobiliare e alla recente crisi finanziaria che ha coinvolto moltissime famiglie di mutuatari, aumentando il numero di famiglie che con difficoltà riescono ad accedere al bene casa;
l'ultima ricerca del CRESME mette in evidenza come oltre 1,7 milioni di famiglie siano costrette a destinare più del 30 per cento del loro reddito netto al pagamento del canone dell'alloggio in cui abitano. Per le 680.000 famiglie in affitto con un reddito netto inferiore ai 10.000 euro l'anno, la percentuale è salita dal 47 per cento del 2005 al 66 per cento del 2007. Risultano in decisa crescita le domande di sfratto, i provvedimenti emessi e gli sfratti eseguiti;
il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 11, ha previsto l'adozione di un «piano casa» rivolto prioritariamente alla prima casa per le categorie svantaggiate nonchè all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale. Tale decreto non è stato attuato per la mancata adozione dei relativi provvedimenti attuativi;
impegna il Governo:
ad valutare l'opportunità, in accordo con le Regioni e le autonomie locali e ferme le rispettive competenze, di ulteriori interventi volti far fronte, anche nel lungo termine, alle emergenze relative alla domanda abitativa, in particolare delle famiglie e dei cittadini a basso reddito, con l'obiettivo di pervenire ad un ampliamento del mercato degli affitti e dell'offerta di alloggi da compravendere;
a favorire, anche mediante appositi fondi istituiti d'intesa con le parti sociali e le istituzioni competenti, l'accesso alla locazione di immobili ad uso abitativo da parte degli studenti e dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni;
ad avviare celermente, operando nell'immediato al fine raggiungere la necessaria intesa con le Regioni e sentiti gli enti locali, le misure di cui al Piano previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnando alle Regioni e agli enti locali le risorse necessarie e convocando a tal fine anche la Convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2009 ha previsto una riduzione dei fondi per le politiche abitative, in una fase in cui l'emergenza sfratti è aggravata dalla crisi economico-finanziaria in atto;
il nostro paese destina alle politiche di sostegno alla domanda sociale solo l'uno per cento della spesa sociale complessiva: una quota tra le più basse in Europa. Il primato è del Regno Unito, dove la spesa per l'housing rappresenta il 5,6 per cento della spesa sociale, seguono a distanza Irlanda (3,2 per cento) e Francia (2,9 per cento);
con riferimento al quadro europeo ed al funzionamento dell'edilizia residenziale pubblica, in Germania, con un reddito mensile di 1750 euro è possibile accedere ad un alloggio popolare tra gli 11,6 milioni disponibili. In Gran Bretagna sono presenti 5,4 milioni di case popolari, in Francia 5 milioni mentre in Italia sono solo 1,5 milioni i cosiddetti «alloggi sociali», che comprendono sia l'edilizia agevolata che quella sovvenzionata;
l'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha stanziato 700 milioni di euro da finalizzare all'emergenza abitativa, di cui 550 milioni destinati per il 30 per cento alle nuove costruzioni, per il 20 per cento all'acquisto e per il 50 per cento alla manutenzione e recupero dei nuclei a rischio di sfratto, mentre i restanti 150 milioni destinati a promuovere, attraverso l'Agenzia del demanio, gli strumenti misti che permettono l'acquisto, il recupero e la ristrutturazione di immobili pubblici;
impegna il Governo:
ad valutare l'opportunità di adottare, in accordo con le Regioni e le autonomie locali e nel rispetto delle rispettive competenze, ulteriori interventi coordinati atti a far fronte su scala pluriennale alle emergenze relative alla domanda abitativa ed a valutando, in particolare, la promozione di iniziative volte a favorire la locazione per le famiglie e i cittadini a basso reddito , il passaggio da casa a casa, nonché la possibilità di adottare ulteriori misure di detrazione fiscale per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte al potenziamento di misure economiche già previste dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ad un adeguato finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, provvedendo altresì all'attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
a valutare l'opportunità , d'intesa con le regioni e gli enti locali, di adottare misure rivolte alla manutenzione e al recupero degli alloggi pubblici in degrado e inutilizzati, vigilando altresì sul rispetto degli impegni di destinazione di specifiche quote delle unità abitative da costruire alla utilizzazione come abitazioni da locare a canone agevolato.
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, si è reso necessario in attesa dell'adozione del Piano nazionale di edilizia abitativa che doveva essere attuato entro il 5 ottobre scorso;
l'articolo 1, comma 1-bis, e l'articolo 1-quater. recano misure in ordine, rispettivamente, alla emissione dei bandi per la concessione dei contributi integrativi e alla possibilità per gli istituti autonomi case popolari di acquisire immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale;
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative al fine di pervenire ad una intesa con le regioni e gli enti locali interessati in modo da assicurare la effettiva ed omogenea attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 1-bis e dall'articolo 1-quater del presente decreto-legge, coordinando a tal fine l'attività degli organismi a ciò deputati;
a raggiungere le opportune intese con le regioni e gli enti locali competenti affinché gli oneri eventualmente ricadenti sugli istituti autonomi case popolari in conseguenza di quanto disposto dal citato articolo 1-quater non determinino effetti negativi sull'attività istituzionale degli enti stessi e sui programmi abitativi da essi avviati o progettati;
ad adottare le necessarie iniziative per vigilare che su tutto il territorio nazionale l'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare avvenga in base a criteri selettivi volti al sostegno di soggetti che versano effettivamente in condizioni di debolezza economica e sociale, tutelando con particolare attenzione gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, i cittadini ed i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali, nonché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
a valutare l'opportunità di interventi di carattere pluriennale finalizzati ad alleviare il disagio abitativo, operando a tal fine in stretta collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche mediante un'accurata analisi dei diversi fabbisogni abitativi territoriali e monitorando con particolare attenzione l'andamento degli sfratti per morosità.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
nel momento in cui converte in legge, per le evidenti ragioni di urgenza, il decreto-legge 20 ottobre 2008 n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,
premesso che:
risulta ormai superato e privo di ogni validità il criterio di indirizzare interventi o risorse in maniera selettiva verso le città capoluoghi di provincia, con esclusione di quelle che non lo sono;
non risponde ad alcuna accettabile logica politica, economica, sociale ed istituzionale, in via più generale, impostare le riforme di riorganizzazione e razionalizzazione di servizi, uffici, poli erogatori di prestazioni, aziende ed agenzie pubbliche, sul criterio e parametro della dimensione provinciale e della localizzazione sui centri capoluoghi di provincia con conseguente marginalizzazione o dequalificazione o penalizzazione dei centri pur di rilievo ma non capoluoghi amministrativi di provincia;
si va affermando, al contrario, il superamento della Provincia come livello di governo locale ed altresì come articolazione territoriale delle Amministrazioni e dei servizi statali, con conseguente necessario abbandono della distinzione fra città capoluoghi e città non capoluoghi di provincia, tanto più sotto il profilo, anche di rilievo costituzionale, della parità di risorse, aspettative, diritti e opportunità tra le popolazioni differentemente insediate;
impegna il Governo:
ad evitare sistematicamente, nel varare, impostare, modulare ed attuare le riforme volte alla riorganizzazione o razionalizzazione di enti, amministrazioni, uffici, agenzie e aziende erogatrici di pubblici servizi ovvero concretizzantisi in destinazione di finanziamenti, interventi e prerogative, ogni e qualsiasi parametro, criterio e riferimento all'ambito provinciale e alla localizzazione sui capoluoghi di provincia con differenziazione dai centri che non rivestono tale qualifica.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2008, N. 158
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: «limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria''.
1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
al comma 2, dopo le parole: «n. 9, nonchè» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148,»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: ''Artt. da 118 a 138'' sono sostituite dalle seguenti: ''Artt. da 118 a 124''».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - 1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.
Art. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: ''comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,''.
Art. 1-quater. - 1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».
1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonché, limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: «Artt. da 118 a 138» sono sostituite dalle seguenti: «Artt. da 118 a 124».
EMENDAMENTI
MOLINARI, BRUNO, MAZZUCONI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, SOLIANI, ZANDA
Improcedibile
Al comma 1, dopo le parole: «dei provvedimenti di rilascio per finita locazione» aggiungere le seguenti: «e morosità».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1.0-bis. Alle categorie sociali di cui al comma 1, che versano in situazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo finalizzato a sanare la condizione debitoria anche prevedendo l'erogazione diretta del contributo al locatore creditore.
1.0-ter. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, utilizzando, nella misura del 50 per cento la dotazione di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'ulteriore dotazione del Fondo concorrono le regioni ed i comuni con risorse proprie. All'attuazione del presente comma si provvede mediante regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.0-quater. Il termine di cui all'articolo 55, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni, al fine di consentire al conduttore di cui al comma 1.1. la procedura di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1.2».
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e 4,54 milioni» con le seguenti: «3,15 milioni di euro per l'anno 2009 e 6,10 milioni».
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».
Conseguentemente al comma 3, sostituire la cifra: «2,29» con: «3,15» e la cifra: «4,54» con: «6,10».
Improcedibile
Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 ottobre».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni» con le seguenti: «3,15 milioni di euro per l'anno 2009 e in 6,10 milioni».
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»con le seguenti: «limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148».
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.0-bis. La proroga cui al comma 1 si applica anche alle seguenti categorie:
a) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
b) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
c) soggetti sottoposti a procedure esecutive rilascio;
d) cittadini italiani disoccupati o a basso reddito;
e) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione».
SOLIANI, MOLINARI, MAZZUCONI, DELLA SETA, CHITI, BRUNO, DE LUCA, ZANDA
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.0-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: "è ulteriormente ridotto del 30 per cento" sono sostituite con le seguenti: "è ulteriormente ridotto del 50 per cento"».
DE LUCA, MOLINARI, DELLA SETA, CHITI, BRUNO, SOLIANI, MAZZUCONI, ZANDA
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.0-bis. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato».
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di cessare del tutto la ciclica sospensione degli sfratti gli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008. n 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n 133, sono finalizzati prioritariamente al passaggio da casa a casa delle famiglie soggette a sospensione delle esecuzioni degli sfratti ai sensi del presente articolo».
Respinto
Al comma 1-bisaggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Ministro delle infrastrutture, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 15 marzo ripartisce le risorse disponibili alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 aprile ripartiscono le risorse ai comuni interessati».
BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, ZANDA
Respinto
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, le parole: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro"».
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Id. em. 1.8
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, le parole: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro"».
MAZZUCONI, MOLINARI, DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, SOLIANI, ZANDA
Respinto
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della stipulazione degli accordi di cui al presente comma e per garantire l'offerta in locazione di alloggi a canone sostenibile e concordato alle famiglie beneficiari e degli interventi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convoca la Convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «limitatamente ai» con le seguenti: «anche nei».
DELLA SETA, DE LUCA, BRUNO, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA
Improcedibile
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate agli enti beneficiari che abbiano già assunto, alla data del 30 novembre 2008, le previste iniziative procedurali e contabili per l'attuazione degli interventi del programma straordinario di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
3-ter. Per consentire la completa attuazione del programma straordinario di cui al citato articolo 21-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono assegnate a ciascuna regione le risorse necessarie per ricostituire, unitamente a quelle di cui al comma 3-bis, le dotazioni finanziarie di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, allegato 1».
MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, ZANDA, MARINO MAURO MARIA, NEGRI
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Ferme restando le competenze degli ufficiali giudiziari in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei comuni di cui alla presente legge, al fine di razionalizzare l'attività delle Forze dell'ordine e di evitare tensioni sociali, il prefetto può stabilire con proprio decreto i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nelle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, definendo i tempi, le modalità di comunicazione e, se necessario, specifiche priorità di concessione, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero complessivo delle esecuzioni presenti sul territorio comunale;
b) numero complessivo delle richieste di concessione della forza pubblica presentate quotidianamente dagli ufficiali giudiziari per l'esecuzione degli sfratti anche in relazione alle necessità di impiego delle Forze dell'ordine per attività diverse di controllo del territorio e garanzia dell'ordine pubblico ovvero per altre attività prioritarie contingenti;
c) situazione di emergenza abitativa e possibilità di sistemazione dei nuclei familiari sfrattati anche in relazione alla disponibilità di offerta di alloggi pubblici.
3-ter. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 3-bis, il prefetto consulta preventivamente comuni interessati, il questore e le associazioni di rappresentanza dei locatori e dei conduttori».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. È sospesa, nei medesimi termini temporali di cui all'articolo 1, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per le categorie di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1-bis.
1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.
ORDINE DEL GIORNO
MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, ZANDA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge 158/2008 introdotto in sede di approvazione della legge di conversione da parte della Camera dei Deputati, potrebbe provocare effetti negativi nei confronti degli inquilini interessati dato che i provvedimenti di convalida di sfratto per finita locazione, predisposti dal proprietario intimante, possono essere emessi anche senza le enunciazioni relative alla disdetta e alla registrazione del contratto che l'articolo ritiene indispensabile ai fini del concorso alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
considerato che:
si corre il rischio che l'inquilino subisca gli effetti esecutivi della intimazione del provvedimento di sfratto non potendosi avvalere, senza sua responsabilità, dello stesso titolo esecutivo ai fini della attribuzione del punteggio in graduatoria,
impegna il Governo,
ad adottare le opportune iniziative per modificare l'articolo 660 del c.p.c. in modo da introdurre per i provvedimenti di convalida di sfratto per finita locazione, predisposti dal proprietario intimante, l'obbligatorietà dell'enunciazione della disdetta e della registrazione del contratto.
ARTICOLO 1-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1-ter.
1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,».
EMENDAMENTO
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1-TER
RUSSO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 1-ter.1.
1. Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, le Regioni, d'intesa con gli enti locali interessati e nell'ambito di quanto disposto dal Titolo V della Costituzione , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono adottare criteri selettivi volti al sostegno di soggetti in condizioni di debolezza economica e sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai giovani ed ai nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito».
ARTICOLO 1-QUATER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1-quater.
1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.
ORDINE DEL GIORNO
MAZZUCONI, D'ALI', LEONI, MERCATALI, CORONELLA, ORSI, MOLINARI, DELLA SETA, RUSSO (*), BELISARIO (*), ASTORE (*), BUGNANO (*), DE TONI (*), CAFORIO (*), CARLINO (*), DI NARDO (*), GIAMBRONE (*), LANNUTTI (*), LI GOTTI (*), MASCITELLI (*), PARDI (*), PEDICA (*)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1260,
impegna il Governo a far sì che, conformemente alle finalità perseguite con il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, la disciplina recata dall'articolo 1-quater del medesimo decreto-legge trovi applicazione con riferimento ai soli soggetti appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 1 del decreto-legge e alle sole situazioni determinatesi anteriormente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione.
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .