MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere una breve replica alle tre questioni di pregiudizialità illustrate dai colleghi Casson, Serafini Anna Maria e Li Gotti.
In merito all'articolo 46 del testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni riunite, che - ricordo - consente ai Comuni di avvalersi della collaborazione di gruppi di volontari per una funzione di segnalazione degli eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale, vogliamo far notare ai colleghi dell'opposizione che spesso si parla, magari a sproposito, di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale; in particolare, il mondo del centrosinistra è molto vivace rispetto all'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione per tutti i settori e tutte le attività di interesse generale, ad esclusione - guarda caso - del settore della sicurezza urbana. Eppure nei Comuni governati dal centrosinistra, come ad esempio Bologna, il fenomeno è radicato e ben funzionante ed i sindaci non hanno alcuna intenzione di eliminarlo. Noi prevediamo finalmente una cornice normativa ad un fenomeno che oggi è affidato meramente alla prassi.
Per quanto riguarda l'articolo 19, relativo al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, vogliamo fare un riferimento alla storia del diritto dell'immigrazione. Siamo andati a verificare qual è stato il primo atto parlamentare che ha previsto l'introduzione del reato di immigrazione clandestina. Ebbene, penserete che sono atti a firma di qualche deputato o senatore della Lega o di Alleanza Nazionale, ma purtroppo non è così. L'atto parlamentare che per primo introdusse - o meglio avrebbe voluto introdurre - nel nostro ordinamento il reato di immigrazione clandestina fu il disegno di legge 3 gennaio 1986, n. 3641, d'iniziativa del Governo, presentato dall'allora ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro, di concerto con il ministro degli esteri Andreotti ed il ministro di grazia e giustizia Martinazzoli. Il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 2 aprile 1986, prevedeva il reato di immigrazione clandestina in questi termini: «Chiunque si introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni relative all'ingresso degli stranieri di cui al comma 1 dell'articolo 1», e parla di tutti gli stranieri, «è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 200.000 lire a 1 milione. Chiunque si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle prescrizioni sul permesso di soggiorno, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 400.000 lire». Quindi, cari colleghi dell'opposizione, se c'è stato un atto eversivo dal punto di vista costituzionale, imputatelo al presidente Oscar Luigi Scalfaro, presentatore allora di questo disegno di legge che, approvato dalla Camera dei deputati, purtroppo decadde per le elezioni anticipate del 1987. Credo di non dover insistere ulteriormente su questo punto per farvi capire come la questione da voi sollevata sia meramente strumentale.
Quanto alla norma contenuta nell'articolo 41 del disegno di legge in esame, relativa all'accordo di integrazione, anche in questo caso vi invitiamo a guardarvi attorno, a guardare all'Europa, ad esempio all'accordo di integrazione repubblicana previsto dalla legge francese, molto ma molto più rigoroso rispetto alla nostra proposta. Non c'è alcuna violazione di norme costituzionali e facciamo fatica anche a capire quale sia il parametro costituzionale che in questo caso ritenete violato, ma certamente l'accordo di integrazione va nel senso di responsabilizzare lo straniero che si presenta alle nostre frontiere e chiede di essere ammesso nel nostro territorio.
Per quanto riguarda il termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione e l'espulsione, potrei citare anche in questo caso l'esempio di altri Paesi europei, quali la Germania, in cui dal 1992 è previsto un termine massimo di 18 mesi, o l'Inghilterra, dove addirittura non c'è nemmeno un termine massimo e la permanenza può essere anche di alcuni anni. Ricordo che nella stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 è già prevista la possibilità per gli Stati aderenti di prevedere, leggo testualmente: «(...) misure custodiali provvisorie straordinarie, preordinate all'esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri». Quindi, già nel 1950 qualcuno aveva previsto la possibilità di utilizzare questi strumenti per rendere celeri le procedure di espulsione.
Mi soffermo, infine, sulla norma contenuta all'articolo 5 del disegno di legge in esame, presentata come una norma che violerebbe una serie di articoli della Costituzione (3, 29, 30 e 31). Essa si riferisce al fenomeno scandaloso - questo sì! - dei matrimoni tra clandestini e cittadine italiane o neocomunitarie, spesso e volentieri ragazze allo sbando (si tratta soprattutto di giovani e tossicodipendenti). Dovete sapere - e noi come amministratori locali lo sappiamo bene - che esiste ormai un vero e proprio tariffario. Infatti, chiedere la pubblicazione, procedere alla celebrazione del matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile di un Comune e presentare il giorno dopo domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari rappresenta ormai una procedura surrettizia di sanatoria della clandestinità, e i clandestini lo hanno capito. Ovviamente chiedono la pubblicazione degli atti matrimoniali con un nubendo che non conoscono assolutamente, ma nei cui confronti provvedono a versare una tariffa che va dai 3.000 ai 4.000 euro, c'è ormai anche un tariffario ben indicato. (Commenti dei senatori Perduca e Baio). Si tratta di un mercimonio dell'istituto matrimoniale, finalizzato a sanare situazioni di clandestinità che noi non possiamo accettare. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Tutti i Comuni, compresi quelli governati dal centrosinistra, non accettano questa situazione e ci chiedono di cambiare rispetto ad una norma, l'articolo 116 del codice civile, scritta nel 1940, in un'epoca storica in cui non erano ammessi matrimoni tra clandestini e cittadini italiani o neocomunitari.
Per questi motivi voteremo ovviamente contro le questioni pregiudiziali proposte. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).