Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente del Senato, signori senatori e signori del Governo, sono diverse le disposizioni del disegno di legge n. 733 che generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale e comunitaria, nonché della compatibilità con le norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Le norme a cui faccio riferimento sono gli articoli 46, 19, 41, 39 e 44.
In particolare, l'articolo 46 del disegno di legge autorizza gli enti locali - non meglio definiti - ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non solo al fine di segnalare agli organi di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio, ma anche per cooperare nello svolgimento di attività di presidio del territorio. Come si evince anche dalla rubrica dell'articolo in esame, che richiama soltanto l'esigenza di «presidio del territorio», tra le finalità che legittimano gli enti locali ad avvalersi di tali associazioni assume rilievo prevalente quella del presidio del territorio che, in quanto distinta, attiene evidentemente alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Peraltro, l'esercizio di tali funzioni, in quanto distinte ed eccedenti la mera «polizia amministrativa locale», costituisce una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione. Questa norma, in quanto non autoapplicativa e come tale necessitante di provvedimenti esecutivi a livello regolamentare e locale, sembra configurare una delega in bianco all'ente locale, priva non solo di parametri normativi, ma anche di qualsiasi forma di controllo. La norma appare pertanto violare il riparto di competenze sancito dalla Costituzione all'articolo 117, in quanto si parla di attribuzioni tipiche della sovranità statuale, mentre tale previsione autorizza l'utilizzo di cittadini in quanto presidio anche a livello di enti locali, che non sono meglio determinati; questi potrebbero essere anche enti locali non territoriali. La norma, inoltre, ci appare in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione nella parte in cui riserva alla sola pubblica autorità il potere legittimo di porre in essere atti limitativi della libertà personale secondo modalità, limiti e tempi previsti dallo stesso articolo 13 della Costituzione. Infine, la norma di cui all'articolo 46 non sancisce espressamente il carattere non armato e non violento di tali associazioni. Se per di più esse perseguissero anche indirettamente scopi politici (il che non è escluso dalla norma) e fossero armate, esse incorrerebbero nel divieto di cui all'articolo 18 della Costituzione.
La seconda norma che contestiamo è quella contenuta nell'articolo 19 del disegno di legge in esame che incrimina, a titolo di reato contravvenzionale, l'ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato. La norma prevede, inoltre, quale condizione di procedibilità non rinunciabile dall'imputato la sua mancata espulsione dal territorio dello Stato, secondo un procedimento che appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui impedisce allo straniero l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa, precludendogli la possibilità di dimostrare in giudizio la propria innocenza. Inoltre, la mancata previsione di una scriminante o, comunque, di una causa di non punibilità in favore delle vittime di tratta, riduzione in schiavitù o in servitù o di altri delitti contro la personalità individuale è certamente incompatibile con quanto sancito dalla decisione quadro 2002/629/GAI e dalla direttiva 2004/81/CE, nonché dalla Convenzione ONU di Palermo sul trafficking, che recano norme a tutela delle persone offese da tali delitti. Desta, infine, perplessità rispetto ai principi di ragionevolezza, offensività e sussidiarietà del diritto penale la scelta di elevare a reato una condotta non solo priva di reale offensività a terzi, ma anche di un disvalore eccedente quello proprio del solo illecito amministrativo. Questo si dice in relazione, in particolare, alla sentenza n. 22 del 2007 della Corte costituzionale.
La terza norma che contestiamo è quella di cui all'articolo 41, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla stipula di una sorta di accordo di integrazione con cui lo straniero si impegna a conseguire obiettivi di integrazione, non meglio specificati, mentre la perdita dei crediti determina l'espulsione immediata dello straniero. La norma subordina, quindi, il rilascio del permesso di soggiorno alla valutazione (necessariamente discrezionale) da parte dell'autorità amministrativa. Tale previsione appare incompatibile con la riserva di legge (peraltro rinforzata) di cui all'articolo 10, capoverso, della Costituzione, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero. Questa norma appare, infine, contrastare con la protezione accordata dal diritto internazionale e dall'articolo 10 della Costituzione ai richiedenti asilo, nella misura in cui non esclude dalla possibilità di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno i titolari di protezione umanitaria, i rifugiati e i richiedenti asilo.
La quarta norma è quella di cui all'articolo 39, che dispone l'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione e l'espulsione dagli attuali 2 a 18 mesi, in caso di difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità. La direttiva comunitaria sul rimpatrio, invocata dal Governo a sostegno di tale novella, prevede che il termine massimo di 18 mesi valga per i casi di resistenza (si prevede proprio così) all'identificazione, il che è evidentemente diverso dalla mera difficoltà nell'accertamento. In assenza di tali minimi correttivi, la prevista estensione della durata massima della detenzione amministrativa sino a 18 mesi rischia di contrastare non solo con il principio di ragionevolezza ma anche con la stessa direttiva, pur invocata dal Governo, a sostegno della modifica normativa.
L'ultimo articolo contestato è il 44, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, quello che abbiamo definito il registro dei clochard, il registro cioè delle persone che non hanno fissa dimora, rimettendo a un decreto del Ministero dell'interno la disciplina di funzionamento del registro. Nella misura in cui assoggetta a una sorta di schedatura le persone per il solo fatto di essere senza fissa dimora, senza neppure specificare le finalità per cui tale registro è costituito e quale dovrebbe essere la sua funzione, la norma appare incompatibile con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, nonché con la tutela della dignità della persona, sancita come diritto inviolabile dall'articolo 2 della Costituzione e dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, la norma appare violare il principio di legalità nella misura in cui rimette quasi integralmente la disciplina di un istituto (quale quello della schedatura delle persone senza fissa dimora) che incide su diritti soggettivi (in particolare sulla dignità delle persone) a un mero decreto ministeriale, senza neppure richiamare l'esigenza di conformità con la disciplina sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Per tutte queste considerazioni e in relazione alle norme del disegno di legge che abbiamo citato, si chiede che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, non si proceda all'esame del disegno di legge n. 733. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Serafini Anna Maria per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.
SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, il disegno di legge in esame solleva in più punti perplessità sotto il profilo della compatibilità con le norme costituzionali e comunitarie. Mi soffermo sull'articolo 5 e sull'articolo 47.
La norma di cui all'articolo 5 prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile non solo una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (come già previsto), ma anche un documento attestante la regolarità del soggiorno. Ora, subordinare l'esercizio di un diritto - quale quello al contrarre matrimonio - che è un diritto fondamentale e non di cittadinanza, riconosciuto alla persona in quanto tale e non in quanto cittadina, al possesso di un documento che attesti la regolarità del soggiorno pare in contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché con gli articoli 9 e 21 della Carta di Nizza, nella misura in cui priva di tale diritto fondamentale lo straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Appare sul punto particolarmente significativo che l'articolo 29 della Costituzione non faccia riferimento ai soli cittadini quali titolari di tale diritto.
Per quanto riguarda il secondo punto, la norma di cui all'articolo 47 - volta a consentire il rimpatrio assistito dei minori comunitari che esercitano la prostituzione - solleva diverse perplessità relativamente alla compatibilità con il diritto comunitario e internazionale. In particolare, contrasta con il divieto di discriminazione sancito dai Trattati comunitari e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella misura in cui impone al minore straniero un trattamento diverso rispetto ai cittadini italiani, disponendone l'espulsione anche in assenza delle ragioni di pubblica sicurezza e pericolosità sociale, che, sole, legittimano l'allontanamento dei cittadini comunitari. Né a tal fine varrebbe invocare la previsione secondo cui il rimpatrio dovrebbe comunque corrispondere all'interesse del minore. È infatti evidente che un minore che sia stato tolto dalla sua famiglia e costretto a venire in Italia per esercitare la prostituzione non potrebbe che essere ulteriormente danneggiato qualora venisse riconsegnato all'ambiente di origine.
Inoltre, la norma contrasta in più punti con le disposizioni della direttiva 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Contrasta altresì con l'articolo 28 della direttiva, che prescrive che, nei confronti del minore, l'allontanamento - sempre che risponda al suo superiore interesse - non possa essere adottato se non in presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza. Ed è evidente, colleghe e colleghi, che tali motivi particolarmente gravi non possono presumersi per il mero fatto dell'esercizio della prostituzione, dal momento che altrimenti si presumerebbe un'ipotesi di pericolosità sociale, come tale incostituzionale.
Le maggiori organizzazioni che si battono per i diritti per l'infanzia, come l'UNICEF e «Save the Children», hanno avuto modo anche in questi giorni in audizione presso la Commissione bicamerale per l'infanzia di esprimere la loro preoccupazione per questa norma, ritenendola in contrasto con la Convenzione del 1989. Tale norma, se approfondiamo il suo nesso con la nostra legislazione, vediamo che contrasta con le leggi sulla tratta, cui ha lavorato la presidente Finocchiaro, e con la legge contro la pedofilia e la prostituzione minorile. Allorché dieci anni fa votammo all'unanimità la legge sulla prostituzione minorile, lo facemmo consapevoli di aver fatto un salto culturale nel definire la prostituzione minorile, i diritti dell'infanzia e il ruolo degli adulti e della comunità nei loro confronti. Come relatrice di quel provvedimento riscontrai l'attenzione da parte di tutte le componenti politiche e culturali per arrivare ad un testo che facesse del nostro Paese il portabandiera della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza più disgraziate, più sfortunate, più depredate. La novità di quel testo risiede nel non essersi accontentati di una semplice aggravante, come prevedeva la legge Merlin, la prostituzione minorile, ma di trattare quest'ultima non solo con una legge a parte, ritenuta dall'ONU una delle migliori al mondo, ma come l'attentato più grande all'integrità e al futuro dell'infanzia, e, come tale, l'abbiamo definita moderna riduzione in schiavitù, secondo una dizione della Caritas.
Spesso, i bambini e gli adolescenti costretti alla prostituzione sono senza scampo, braccati da ogni dove e da chiunque. Noi abbiamo cercato di tutelarli, anche all'estero, con il reato di turismo sessuale. La polizia postale ha fatto grandi progressi contro la pedopornografia; la legge andrebbe ulteriormente applicata nella prevenzione e nella cura e con una mano più specializzata, come quella della polizia postale, nel contrastare anche su strada lo sfruttamento dei minori. A tal proposito abbiamo delle disponibilità, ma non possiamo su queste norme non tacere la nostra grande preoccupazione.
L'Italia che vorremmo è quella che non ha paura dei bambini stranieri e soprattutto non fa loro paura. La civiltà e la forza di un Paese si misurano proprio dalla responsabilità nei confronti della crescita dei bambini, di ogni bambino, a prescindere da tutto. Proprio nella richiesta di assunzione di questa specifica responsabilità sta l'innovazione più profonda introdotta dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989. Un bambino, da qualsiasi parte del mondo provenga, deve trovare in ogni Paese che ha ratificato la Carta la sua tana, il suo rifugio. Il bambino deve poter sentire che quali che siano le sofferenze che ha patito ora c'è chi si prenderà cura di lui e non lo abbandonerà. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare un'ulteriore questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale a causa di un problema di costituzionalità che intendiamo sollevare riguardo al comma 5 dell'articolo 19 nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Il suddetto comma, infatti, fa dipendere la condizione di procedibilità della sentenza di non luogo a procedere da un fatto esterno alla condotta che viene attribuita all'imputato e ricadente nella sfera e nel dominio dell'autorità amministrativa. Ciò significa che, dinanzi al medesimo comportamento, il fatto esterno, ossia la possibilità di procedere all'esecuzione in concreto dell'espulsione (attività di natura meramente amministrativa), si pone, rispetto al fatto attribuito all'imputato, come condizione scriminante qualora l'autorità amministrativa riesca ad eseguire il provvedimento di espulsione, come non scriminante qualora l'autorità amministrativa non riesca a procedere all'esecuzione in concreto di tale provvedimento. Sicché la parità dei cittadini dinanzi alla legge viene differenziata nel trattamento per un fatto afferente non alla condotta del cittadino che ha dato luogo al processo, bensì al comportamento di un organo amministrativo che può o meno eseguire un provvedimento di espulsione. Riteniamo che una previsione del genere sia in profondo contrasto con l'articolo 3 della nostra Costituzione, che pone il principio basilare secondo cui la parità dei cittadini dinanzi alla legge rispetto alle loro condotte deve essere assoluta e non può essere condizionata da un comportamento che può far rilevare un illecito, sino alla conclusione del giudizio attraverso una sentenza, non dal fatto afferente alla condotta della persona sottoposta al procedimento, bensì da un organo esterno.
C'è un altro profilo che ritengo, sia pure sommariamente, di illustrare. È chiaro che nella materia del contrasto alla criminalità organizzata l'impegno di tutto il Parlamento e della politica in senso più ampio deve essere quanto più possibile forte, determinato e non deve subire condizionamenti. Sono convintissimo delle buone scelte che possono operarsi in tale direzione perché sono altrettanto convinto che il contrasto alla criminalità organizzata richiede il nostro impegno costante, determinato e coerente. Però, le norme da approvare e da proporre nell'interesse della collettività per il contrasto alla criminalità organizzata devono, comunque, ricadere nell'alveo costituzionale.
Ora, spiace rilevare che l'articolo 34 del testo proposto dalle Commissioni riunite, al comma 1, lettera g), in cui si propone una riformulazione del comma 2-quinquies, pone un problema di costituzionalità. Stiamo parlando in materia di applicazione o di proroga dell'articolo 41-bis. I proponenti, nell'illustrare questa norma, hanno fatto riferimento alla necessità di evitare che i detenuti sottoposti al regime del 41-bis possano scegliersi il luogo di detenzione in funzione della giurisprudenza che il tribunale di sorveglianza del luogo applica. Ed allora, al fine di evitare che i condannati o gli imputati ai quali si possa applicare o si è applicato il regime del 41-bis possano scegliersi il luogo di detenzione ricadente sotto la giurisdizione di un organo giurisdizionale che ha una sua giurisprudenza nell'affrontare diversi casi, per sopperire a questo rischio, in sostanza, si è introdotta una norma che introduce la competenza esclusiva in materia di reclamo sui provvedimenti applicativi o di proroga del regime di cui al 41-bis al tribunale di sorveglianza di Roma.
Pur facendo salva la buona intenzione di noi legislatori, purtroppo tale norma è in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale. Nella norma si richiama l'articolo 678 del codice di procedura penale che precisa qual è il tribunale di sorveglianza competente: è il magistrato di sorveglianza competente sull'istituto penitenziario ove è ristretto il detenuto. Noi non possiamo derogare al principio costituzionale sancito dall'articolo 25, sostenendo che per alcuni imputati la regola del giudice naturale non si applica: non possiamo farlo, anche se il motivo è nobile. Si vuole evitare che i detenuti possano andare negli istituti carcerari dove il giudice o la magistratura di sorveglianza è incline ad una determinata giurisprudenza; questo, però, non si può fare! Ritengo che fare buone norme significhi comunque rispettare i canoni dello Stato di diritto, anche quando i destinatari delle norme sono i peggiori criminali. Lo Stato è forte e contro il crimine si difende lo Stato di diritto per tutti. In questo sta la forza dello Stato! Rassegno, quindi, alla sensibilità dell'Assemblea questo profilo di costituzionalità che deroga al principio costituzionale del giudice naturale. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere una breve replica alle tre questioni di pregiudizialità illustrate dai colleghi Casson, Serafini Anna Maria e Li Gotti.
In merito all'articolo 46 del testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni riunite, che - ricordo - consente ai Comuni di avvalersi della collaborazione di gruppi di volontari per una funzione di segnalazione degli eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale, vogliamo far notare ai colleghi dell'opposizione che spesso si parla, magari a sproposito, di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale; in particolare, il mondo del centrosinistra è molto vivace rispetto all'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione per tutti i settori e tutte le attività di interesse generale, ad esclusione - guarda caso - del settore della sicurezza urbana. Eppure nei Comuni governati dal centrosinistra, come ad esempio Bologna, il fenomeno è radicato e ben funzionante ed i sindaci non hanno alcuna intenzione di eliminarlo. Noi prevediamo finalmente una cornice normativa ad un fenomeno che oggi è affidato meramente alla prassi.
Per quanto riguarda l'articolo 19, relativo al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, vogliamo fare un riferimento alla storia del diritto dell'immigrazione. Siamo andati a verificare qual è stato il primo atto parlamentare che ha previsto l'introduzione del reato di immigrazione clandestina. Ebbene, penserete che sono atti a firma di qualche deputato o senatore della Lega o di Alleanza Nazionale, ma purtroppo non è così. L'atto parlamentare che per primo introdusse - o meglio avrebbe voluto introdurre - nel nostro ordinamento il reato di immigrazione clandestina fu il disegno di legge 3 gennaio 1986, n. 3641, d'iniziativa del Governo, presentato dall'allora ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro, di concerto con il ministro degli esteri Andreotti ed il ministro di grazia e giustizia Martinazzoli. Il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 2 aprile 1986, prevedeva il reato di immigrazione clandestina in questi termini: «Chiunque si introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni relative all'ingresso degli stranieri di cui al comma 1 dell'articolo 1», e parla di tutti gli stranieri, «è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 200.000 lire a 1 milione. Chiunque si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle prescrizioni sul permesso di soggiorno, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 400.000 lire». Quindi, cari colleghi dell'opposizione, se c'è stato un atto eversivo dal punto di vista costituzionale, imputatelo al presidente Oscar Luigi Scalfaro, presentatore allora di questo disegno di legge che, approvato dalla Camera dei deputati, purtroppo decadde per le elezioni anticipate del 1987. Credo di non dover insistere ulteriormente su questo punto per farvi capire come la questione da voi sollevata sia meramente strumentale.
Quanto alla norma contenuta nell'articolo 41 del disegno di legge in esame, relativa all'accordo di integrazione, anche in questo caso vi invitiamo a guardarvi attorno, a guardare all'Europa, ad esempio all'accordo di integrazione repubblicana previsto dalla legge francese, molto ma molto più rigoroso rispetto alla nostra proposta. Non c'è alcuna violazione di norme costituzionali e facciamo fatica anche a capire quale sia il parametro costituzionale che in questo caso ritenete violato, ma certamente l'accordo di integrazione va nel senso di responsabilizzare lo straniero che si presenta alle nostre frontiere e chiede di essere ammesso nel nostro territorio.
Per quanto riguarda il termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione e l'espulsione, potrei citare anche in questo caso l'esempio di altri Paesi europei, quali la Germania, in cui dal 1992 è previsto un termine massimo di 18 mesi, o l'Inghilterra, dove addirittura non c'è nemmeno un termine massimo e la permanenza può essere anche di alcuni anni. Ricordo che nella stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 è già prevista la possibilità per gli Stati aderenti di prevedere, leggo testualmente: «(...) misure custodiali provvisorie straordinarie, preordinate all'esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri». Quindi, già nel 1950 qualcuno aveva previsto la possibilità di utilizzare questi strumenti per rendere celeri le procedure di espulsione.
Mi soffermo, infine, sulla norma contenuta all'articolo 5 del disegno di legge in esame, presentata come una norma che violerebbe una serie di articoli della Costituzione (3, 29, 30 e 31). Essa si riferisce al fenomeno scandaloso - questo sì! - dei matrimoni tra clandestini e cittadine italiane o neocomunitarie, spesso e volentieri ragazze allo sbando (si tratta soprattutto di giovani e tossicodipendenti). Dovete sapere - e noi come amministratori locali lo sappiamo bene - che esiste ormai un vero e proprio tariffario. Infatti, chiedere la pubblicazione, procedere alla celebrazione del matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile di un Comune e presentare il giorno dopo domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari rappresenta ormai una procedura surrettizia di sanatoria della clandestinità, e i clandestini lo hanno capito. Ovviamente chiedono la pubblicazione degli atti matrimoniali con un nubendo che non conoscono assolutamente, ma nei cui confronti provvedono a versare una tariffa che va dai 3.000 ai 4.000 euro, c'è ormai anche un tariffario ben indicato. (Commenti dei senatori Perduca e Baio). Si tratta di un mercimonio dell'istituto matrimoniale, finalizzato a sanare situazioni di clandestinità che noi non possiamo accettare. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Tutti i Comuni, compresi quelli governati dal centrosinistra, non accettano questa situazione e ci chiedono di cambiare rispetto ad una norma, l'articolo 116 del codice civile, scritta nel 1940, in un'epoca storica in cui non erano ammessi matrimoni tra clandestini e cittadini italiani o neocomunitari.
Per questi motivi voteremo ovviamente contro le questioni pregiudiziali proposte. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
CECCANTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CECCANTI (PD). Signor Presidente, in tre punti su sette, segnalati dai colleghi del mio Gruppo intervenuti precedentemente, il senatore Casson e la senatrice Serafini, siamo in presenza di violazioni dell'articolo 117 della Costituzione che, com'è noto, nella nuova formulazione del Titolo V recita: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché» - questo è il punto che vorrei sottolineare - «dei vincoli derivanti dell'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Da quando è entrata in vigore la nuova formulazione dell'articolo 117, la violazione di direttive comunitarie, in particolare, significa violazione della Costituzione, poiché le direttive sono norme interposte rispetto al controllo di costituzionalità.
Tale questione si pone in primo luogo in riferimento all'articolo 19 del testo proposto, che prevede l'incriminazione a titolo di reato contravvenzionale dell'ingresso e soggiorno illegali, quantomeno perché non si prevedono delle eccezioni per le vittime di tratta, protette dalla direttiva n. 81 del 2004 dell'Unione europea.
Un ulteriore problema è posto dall'articolo 39, sull'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero da 2 a 18 mesi. Anche in questo caso le direttive comunitarie sul rimpatrio configurano questi termini in maniera del tutto diversa, ossia per i casi di resistenza all'identificazione e per il solo tempo strettamente necessario all'espletamento diligente della modalità di rimpatrio. Siamo quindi in presenza di una violazione della Costituzione per via interposta attraverso la violazione di direttive.
Lo stesso discorso si pone anche per la norma di cui all'articolo 47, segnalata in primis dalla senatrice Serafini, sul rimpatrio assistito dei minori comunitari che esercitano la prostituzione, che vìola palesemente la direttiva n. 38 del 2004 sul diritto di libera circolazione.
Per quanto riguarda le ulteriori quattro norme, vorrei sottolineare, in relazione a quella di cui ha parlato il precedente oratore, il senatore Mazzatorta, sul diritto matrimoniale, che un conto è la repressione dei falsi matrimoni, mentre un altro è, in nome di tale repressione, andare a violare il diritto matrimoniale, che è un diritto non del cittadino, ma dell'uomo, come risulta peraltro anche dalla formulazione della nostra Costituzione, all'articolo 29, dove si parla di «società naturale fondata sul matrimonio», che mira esattamente a proteggere il cittadino da un eccesso di interventi illegittimi da parte dello Stato. C'è quindi un eccesso di zelo che va decisamente oltre misura.
Quanto all'articolo 46, relativo alla collaborazione con alcune associazioni - mi riferisco al tema delle cosiddette ronde - al di là del problema posto dal modo in cui è scritta la norma, che evidenzia anche dei nodi relativi all'articolo 18, comma 2, della Costituzione e quindi al divieto di associazioni militari e paramilitari, trasporre l'idea del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale in questa materia risulta improponibile. Questo non lo affermo soltanto io: vorrei infatti segnalare l'editoriale del professor Carlo Cardia pubblicato sul quotidiano «Avvenire», normalmente abbastanza sensibile nei confronti del principio di sussidiarietà. Leggo testualmente ciò che ha scritto il professor Cardia su «Avvenire»: «L'ambiguo avallo che si vuole dare alla partecipazione dei cittadini alla tutela e sicurezza del territorio legittimando associazioni dei cittadini per la sorveglianza può provocare lo spostamento di un caposaldo storico dello Stato di diritto per il quale sicurezza e uso degli strumenti coercitivi appartengono allo Stato, non ai privati o a gruppi di persone. I pericoli a cui si va incontro avviandosi su questa strada sono diversi. I responsabili dell'ordine pubblico» - continua il professor Cardia - «vedono messa in discussione la propria autorità, mentre si chiede loro una difficile valutazione di iniziative private che possono sfuggire ad ogni controllo. Ai cittadini si lancia un messaggio distorto, perché si fa intravedere una facoltà di intervento autonomo rispetto agli organi dello Stato e maturare la convinzione che è possibile farsi giustizia da sé di fronte ai fatti ed eventi delittuosi. Infine, un Governo che vede nella tutela dell'ordine pubblico un punto d'onore del proprio programma quasi riconosce in questo modo che lo Stato non è in grado di assolvere un suo compito primario». Questo è ciò che scrive il professor Cardia su «Avvenire».
Per quanto riguarda il cosiddetto patto di cittadinanza, che è lasciato del tutto indistinto dalle norme, l'articolo 10 della Costituzione prevede invece una riserva di legge rinforzata in maniera assolutamente garantistica. Tale articolo prevede infatti: «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali». Qui, invece, la legge abdica al suo ruolo.
Per finire, sulla questione della dignità delle persone senza fissa dimora, per le quali è prevista una schedatura in evidente contrasto con il principio della dignità umana, deducibile dall'articolo 2 della Costituzione, vorrei richiamarmi alla conclusione dell'articolo del professor Carlo Cardia, anche in questo caso piuttosto tranchant. Dice il professore Cardia: «Anche l'idea di procedere ad una sorta di schedatura degli immigrati senza dimora si presenta potenzialmente lesiva dei diritti individuali, oltre ad essere del tutto inutile. In assenza di un progetto politico di respiro che riporti al centro la questione dell'integrazione degli immigrati è necessario ripartire da principi e valori che caratterizzano la nostra identità civile. Gli immigrati non sono gente da tenere a bada, ma persone con diritti che vanno riconosciuti e garantiti e con doveri di cui si deve chiedere l'assolvimento. Se si perde di vista questo presupposto», conclude il professor Cardia, «cristiano e culturale prima che giuridico, o si dimentica che le leggi nazionali e quelle internazionali si fondano sul rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali, che spettano a chiunque, si intraprende una strada sbagliata che può provocare disagi e proteste, che può giungere ad un risultato opposto a quello invocato dai teorici della securitate. C'è tempo e modo per rimediare ad errori come quelli di oggi, ma non si deve dimenticare che già su altre questioni il Governo ha potuto sperimentare i danni che derivano da scelte improvvisate e settoriali non condivise».
Se non volete ascoltare noi, ascoltate per lo meno il professor Cardia. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
PASTORE (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (PdL). Signor Presidente, se si dovesse replicare a tutte le obiezioni sollevate dai colleghi dell'opposizione certamente non basterebbero i minuti assegnati e abuserei anche della pazienza dei colleghi senatori. Credo che tutte le obiezioni che abbiamo ascoltato siano di merito, non di costituzionalità, e le obiezioni di merito si possono anche ascoltare, recepire, approfondire, ma certamente non possono costituire oggetto di pregiudiziali quali quelle presentate dai colleghi. Infatti, ad ogni questione da loro contestata vi è una replica, che verrà fatta sicuramente in dettaglio in sede di esposizione del testo e dell'articolato come pervenuto dalla Commissione e anche in sede di illustrazione e di voto dei singoli emendamenti.
Voglio solo segnalare che tali questioni sono state approfondite in maniera certosina dalle Commissioni riunite 1a e 2a, che hanno ritoccato più volte il testo proprio per evitare contraddizioni e contrasti con la normativa comunitaria, perché non mi sembra che le contestazioni sollevate dai colleghi del centrosinistra in quest'Aula si riferiscano a questioni che violano in maniera palese o indiretta le disposizioni comunitarie; così come si è cercato di effettuare un'attenta lettura e traduzione delle norme per evitare che queste si applicassero in maniera discriminatoria a soggetti immigrati piuttosto che a cittadini. Molte delle norme indicate, per ultimo ricordo quella citata dal collega Ceccanti, si applicano anche ai cittadini italiani, che rappresentati da questa maggioranza sono ben disponibili a sobbarcarsi ulteriori oneri pur di contrastare fenomeni che oggi una comunità civile non può più tollerare.
Voglio infine far riferimento, in maniera molto breve, a due questioni sollevate dai colleghi dell'opposizione. La prima riguarda il rimpatrio dei minori. Se vi sono manchevolezze o questioni poco chiare nel testo della norma si possono ben correggere, ma non mi sembra che la norma sia stata formulata in danno dei minori. È stata una norma voluta per proteggere quei minori oggetto del turpe fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù attraverso la loro prostituzione sulle nostre strade. Quindi, se vi sono dubbi che lo Stato italiano non possa intervenire sotto il profilo umanitario nei confronti di questi soggetti - dubbi che personalmente non ho - o si dubita che lo Stato di appartenenza possa tutelare questi minori - cosa che ritengo si possa benissimo realizzare attraverso i normali canali diplomatici e consolari - allora è magari opportuna una precisazione nel testo della legge, ma certamente non vi è una obiezione di carattere costituzionale.
La seconda questione riguarda il reato di clandestinità. Credo che la Commissione abbia compiuto un lavoro molto intelligente, molto equilibrato e molto sensato ed ha spuntato le armi a quelle critiche, anche giustificate, che vedevano nell'introduzione di questo reato un rischio di intasamento delle carceri o della macchina giudiziaria. Proprio derubricando il reato da delitto a contravvenzione questi rischi sono venuti meno, ma si vuole affermare in maniera esplicita e solenne nel nostro ordinamento che la clandestinità è un reato; è un fatto antigiuridico e viene come tale riconosciuto attraverso una qualificazione, la più significativa del nostro sistema giuridico.
Tra l'altro, si è parlato di violazione dei diritti della difesa dell'immigrato clandestino. A me non sembra: se si celebra un processo non vi è nessuna norma che preveda una diminuzione della garanzia e delle tutele per il soggetto incriminato per quel tipo di reato. Si dice soltanto che se quel soggetto non è più sul territorio italiano non si procede all'accertamento del reato ritenendo che, trattandosi probabilmente di un reato continuato, ci possa essere un fatto che libera le nostre aule giudiziarie da un accertamento che tutto sommato diventerebbe inutile.
Ripeto: è una scelta equilibrata, ragionevole che dovrebbe raccogliere anche il consenso dei colleghi dell'opposizione se anche loro condividessero questo principio: cioè che la presenza, in maniera irregolare, sul territorio dello Stato è un fatto antigiuridico, che come tale bisogna anche sanzionare così come si conviene.
PINZGER (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINZGER (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, comunico che il Gruppo UDC, SVP e Autonomie, come in passato, si astiene sulla questione pregiudiziale.
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Casson e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori (QP2), e dal senatore Li Gotti.
Non è approvata.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:
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Senatori presenti |
275 |
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Senatori votanti |
274 |
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Maggioranza |
138 |
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Favorevoli |
123 |
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Contrari |
148 |
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Astenuti |
3 |
Il Senato non approva.