Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 087 del 06/11/2008


POLI BORTONE, BALBONI, GERMONTANI, COSTA, GALLO, AMORUSO, NESPOLI, MALAN - Il Senato,

premesso che:

la Repubblica italiana riconosce, a norma dell'articolo 45 della Costituzione, la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata;

la cooperativa è per definizione una società - composta da almeno tre soggetti che gestiscono in comune un'impresa - nella quale il fine ed il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni del socio (scopo mutualistico), che può essere quello di tutelare interessi di natura lavorativa, di assicurare al socio beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbe nel libero mercato;

si definiscono società cooperative a mutualità prevalente quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi e che si avvalgono delle prestazioni lavorative e dei beni o servizi dei soci nello svolgimento della loro attività;

in Italia, come è noto, questa categoria di società è caratterizzata da un regime fiscale agevolato;

considerato che:

numerose sono state le segnalazioni, prime tra tutte quelle concernenti le banche di credito cooperativo (BBC), le banche popolari (BP) e, successivamente, le cooperative operanti nel settore della distribuzione al dettaglio, che, a partire dal 2001, sono giunte alla Commissione europea riguardo alla presunta incompatibilità dei vantaggi fiscali attribuiti alle cooperative di cui sopra con le norme europee;

in particolare, le cooperative di consumo possono raccogliere il risparmio dei propri soci sotto forma di deposito (mediante l'istituto del "prestito sociale"), usufruendo di un tasso d'interesse maggiore di quello normalmente applicato alle banche e di una tassazione degli interessi maturati minore di quella che assicura un qualsiasi istituto di credito;

le cooperative, non dovendo ricorrere al sistema bancario e non dovendo sottostare al sistema di regole e garanzie che governa le banche, possono investire le risorse dei soci per l'acquisto di immobili e aprire nuovi punti vendita, dando luogo, di fatto, ad una distorsione permanente dei principi di concorrenza, dal momento che le società non cooperative incontrano difficoltà nell'accesso al credito delle banche e, di conseguenza, nell'insediamento nei grandi centri urbani dove le cooperative sono presenti;

l'assenza del regime di libera concorrenza lede, inoltre, l'interesse del consumatore, che in qualità di socio dovrebbe pagare un prezzo minore per i beni al consumo;

i profitti generati da questa politica di fidelizzazione, del tutto assimilabile a quella praticata dalle altre catene commerciali, vengono reinvestiti anche in altre attività estranee all'oggetto e alla funzione sociale che per tradizione caratterizza la cooperativa di consumo;

considerato, inoltre, che:

in Italia il settore della grande distribuzione organizzata incide sull'economia del Paese nella misura del 3 per cento del PIL;

l'Italia è stata invitata più volte a fornire spiegazioni in merito alla sopracitata normativa tributaria speciale e, da ultimo, a modificare la legislazione esistente;

il Governo attuale ha ritenuto di dover modificare, attraverso l'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il regime fiscale dei prestiti sociali alle cooperative elevando dal 12,5 al 20 per cento la ritenuta a titolo d'imposta applicabile agli interessi solo per le cooperative che non rientrano nella definizione di piccola impresa e microimpresa contenuta nella raccomandazione 2003/361 CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

l'Italia, il 23 settembre 2008, ha inviato alla Commissione europea un'ulteriore nota al fine di chiarire i dubbi riguardanti la legittimità delle norme relative ai benefici riconosciuti alle cooperative,

impegna il Governo:

ad escludere che le grandi cooperative commerciali ed edilizie possano avvalersi dell'istituto del "prestito sociale", che concede la facoltà di raccogliere denaro dal pubblico in deroga alla norma che lo consente esclusivamente alle banche;

a promuovere l'abolizione del regime delle agevolazioni fiscali in favore delle cooperative suddette per ripristinare un rapporto paritario tra le categorie commerciali, garantire al consumatore il corretto funzionamento del mercato e di pagare quindi il giusto prezzo per i beni acquistati, e tutelare l'intero sistema economico e sociale del Paese.

(1-00058)