ORDINI DEL GIORNO
LEGNINI, VITALI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);
premesso che:
con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1 comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'Ici, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);
in base alle disposizioni normative di cui sopra, il minore gettito viene rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro stanziati dal decreto-legge n. 93 del 2008, ai quali si aggiungono ai 904 milioni già previsti dalla Finanziaria per l'anno 2008;
il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha stanziato ulteriori 260 milioni di euro per compensare il minor gettito ICI ai comuni;
tenendo conto delle stime del gettito ICI abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,830 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente;
il Governo nel DPEF 2009-2013 ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito Ici ai comuni a partire dall'anno 2008;
in realtà, a titolo di primo acconto, in corrispondenza della scadenza della prima rata ICI, sono stati erogati 1,5 miliardi di euro e il rimborso di dicembre ammonterà a circa 1 miliardo e 100 milioni, a cui vanno aggiunti i 260 milioni stanziati dal presente decreto-legge. Di conseguenza, nei bilanci dei comuni rischia di mancare all'appello per l'anno 2008 una cifra quantificabile in circa 500 milioni di euro;
il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha disposto, all'articolo 2 comma 39, un taglio dei trasferimenti per gli anni 2007-2009 legato all'aumento della base imponibile ICI in riferimento a diverse categorie di immobili, fra i quali i fabbricati rurali;
nell'anno 2007, in base alla sopra richiamata legge n. 286 del 2006, il fondo ordinario è stato decurtato di 609 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 117 milioni; nell'anno 2008 il fondo ordinario è stato decurtato di 768 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 113 milioni;
non sono ancora disponibili i dati certificati dai comuni in base alla legge n. 127 del 2007 di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, sul reale maggior gettito lei percepito;
la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2008 (A.S. 1033) ha integrato i trasferimenti erariali 2007 per una cifra pari a 511 milioni di euro, a titolo di compensazione dei tagli ai trasferimenti disposti dal decreto-legge n. 262 del 2006;
il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha prorogato al 2008 la validità dei certificati di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 e per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha autorizzato i comuni ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007;
la legge finanziaria 2008 ha disposto, all'articolo 2, comma 31, un'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2008 pari a 313 milioni di euro - di cui 100, per il solo anno 2008, ad incremento dei contributi ordinari per i piccoli comuni - legato alla riduzione dei cosiddetti costi della politica;
relativamente al patto di stabilità, il comma 8 dell'articolo 77-bis esclude dal saldo finanziario le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;
tale norma, che era stata inserita con un emendamento per alleviare la situazione degli enti con saldo finanziario positivo, nella sua formulazione si è rivelata al contrario un aggravamento della situazione dei medesimi enti;
in analogia con le regole del SEC 95, l'interpretazione della stessa è nel senso che le entrate citate non sono conteggiate sia nell'anno 2007, sia nell'anno 2009.
Considerato che ciò è in contrasto con la volontà del legislatore che al contrario incentiva gli enti locali alla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, creando un disincentivo alla dismissione stessa, in quanto le entrate relative non sarebbero utili ai fini del conseguimento dell'obiettivo del patto,
impegna il Governo:
a provvedere in tempi certi all'integrale compensazione delle risorse suindicate, consentendo ai comuni il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di stabilità interno.
MORANDO, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);
rilevato che:
il Ministro dell'Economia ha attestato che i 260 milioni di euro di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sono volti a: «ristorare i Comuni dei minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI prima casa», senza che lo stesso Ministro abbia fornito al Senato una regolare relazione tecnica da cui risulti le entità delle risorse necessarie al completo ristoro del mancato gettito per i Comuni;
l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 obbliga alla integrale copertura di leggi nazionali che determinino oneri per il sistema delle autonomie regionali e locali;
l'articolo 4 del provvedimento in esame, rinviando al 1º marzo 2009 la scadenza del 30 settembre 2008 prevista dalla legge n. 244 del 2007 determina un onere certo, non quantificato e non coperto;
il ricorso ai fondi FAS per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli certamente determinati in tema ICI prima casa e disavanzi di amministrazioni locali, determina certamente un gravissimo deterioramento della qualità del bilancio e che la compensazione nel SNF assume coefficienti di trasformazione - per l'anno 2009 - che appaiono a prima vista del tutto irrealistiche, come dimostrano tutti i precedenti - in ultimo intervento sulle cosiddette «quote latte» - (si consulti, in proposito, la tabella di pagina 16 dello studio del Servizio del Bilancio in AS 1083);
impegna il Governo,
ad adottare le misure di urgenza necessarie - e previste dalla legge n. 468 del 1978 - per tutelare gli equilibri di bilancio, altrimenti compromessi dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BUBBICO
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);
Premesso che,
l'articolo 119, comma 5, della Costituzione prevede che: «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;
tale finalità viene perseguita, dopo la fine, nel 1992, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, attraverso due linee di intervento: la politica di coesione comunitaria e la politica regionale nazionale;
nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata con la legge n. 208 del 1998 e con l'intervento nelle cosiddette «aree depresse», è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003) unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l'85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero delle attività produttive;
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a quelli comunitari;
l'adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano tale Fondo, hanno consentito e consentono tuttora di impostare una politica nazionale regionale coerente con i princìpi e le regole di politica comunitaria;
la Legge Finanziaria per il 2007, al fine di favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al fondo medesimo, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge Finanziaria per il 2008, ha esplicitato gli appostamenti per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, accrescendone le disponibilità pur nell'invarianza del volume complessivo delle assegnazioni e confermando, altresì, la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno;
il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;
con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere minimamente conto della natura della spesa medesima;
questo comportamento contraddice la funzione del Fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;
decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;
tenuto conto che il continuo ricorso alle risorse del FAS per la copertura di provvedimenti di legge mette a serio rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (si riconosceva alle regioni sotto utilizzate almeno l'85 per cento delle risorse del FAS), e si va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;
le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti-legge n. 93 e n. 97 del 2008 e nel provvedimento al nostro esame;
sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008 (Manovra d'estate), la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di 11.607 milioni di euro.
nello specifico:
il decreto legge n. 93 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS pari a 1.000 milioni di euro per la parziale copertura delle disposizioni relative all'ICI (Art. 1);
il decreto-legge n. 97 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS di 450 milioni di euro per la copertura delle misure relative alla crisi dei rifiuti in Campania (Art. 4-octies) e di 240 milioni di euro per la crisi rifiuti di altre città del Mezzogiorno; il decreto-legge n. 112 del 2008 ha operato tagli alle risorse del FAS di ammontare complessivo pari a 7.972 milioni di euro;
il decreto-legge in esame ha previsto tagli alle risorse del FAS di ammontare pari a 1945 milioni di euro;
impegna il Governo,
a ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno e a destinare 1'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;
a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 119, comma 5 della Costituzione prevede che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) è lo strumento che consente di impostare una politica regionale a livello nazionale coerente con i principi e le regole della programmazione comunitaria e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale;
ferma restando la continuità di finanziamento di tutti gli strumenti di intervento ad esso facenti capo, la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha affidato a questo Fondo anche la realizzazione di un obiettivo di accelerazione della spesa in conto capitale, prevedendo che l'accelerazione sia inclusa tra i criteri che presiedono al riparto delle risorse aggiuntive nazionali;
l'efficacia del funzionamento del FAS ha indotto ad integrare, per l'anno 2005, gli strumenti d'intervento da esso finanziati, dapprima con la Legge Finanziaria per il 2005 (rafforzamento dell'azione di attrazione degli investimenti esteri nelle aree sottoutilizzate, costituzione di fondi comuni d'investimento attraverso capitale pubblico, copertura di una parte degli oneri per interessi originati dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese) e poi con il decreto-legge n. 35/2005, relativo al «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (intensificazione dei benefici IRAP per nuove assunzioni);
la legge finanziaria 2007 ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo per favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013;
il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tale fondo deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;
con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere conto minimamente della natura della spesa medesima. Questo comportamento contraddice la funzione del fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;
il continuo ricorso alle risorse del FAS, per la copertura di provvedimenti di legge, mette a rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo e va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;
le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti legge n. 93 e n. 97 del 2008 e nel provvedimento in esame;
sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008, la dotazione del FAS per il periodo 2007-2013, è stata ridotta complessivamente di 11.335 milioni di euro;
impegna il Governo:
a ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno destinando 1'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;
a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.
GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO
V. testo 2
Il Senato,
Premesso che:
gli Enti locali, che realizzano la gran parte degli investimenti pubblici del nostro Paese, continuano ad essere fortemente penalizzati dai vincoli del Patto di stabilità interno;
uno degli aspetti di maggiore criticità che ha caratterizzato la formulazione del Patto di stabilità interno, come definita nella legge finanziaria 2007, è infatti rappresentato dalla problematica relativa alle spese di investimento, incluse nelle regole del Patto, soprattutto in considerazione del ruolo che le autonomie locali hanno sempre svolto a sostegno di una politica relativa allo sviluppo;
già il DPEF 2008-2011 suggeriva alcune soluzioni transitorie per la definizione del problema, consistenti nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ferma restando la necessità di verificare le regole evolutive del debito delle amministrazioni territoriali;
l'attuale congiuntura economico-finanziaria rende ancora più impellente un intervento di rimodulazione del Patto di stabilità, al fine di consentire agli Enti locali di provvedere tempestivamente al pagamento dei fornitori ed evitare che questi ultimi siano indotti al fallimento, anche a causa della contestuale restrizione degli istituti bancari nell'apertura di linee di credito;
le opere infrastrutturali locali rappresentano un volano per l'intera economia del territorio di riferimento, anche ai fini del rilancio occupazionale;
la gestione dei proventi conseguiti dagli Enti locali attraverso le alienazioni presenta, ad oggi, una sostanziale rigidità;
impegna il Governo:
in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad introdurre criteri più flessibili atti a favorire le spese di investimento sostenute dagli Enti locali.
GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
Premesso che:
gli Enti locali, che realizzano la gran parte degli investimenti pubblici del nostro Paese, continuano ad essere fortemente penalizzati dai vincoli del Patto di stabilità interno;
uno degli aspetti di maggiore criticità che ha caratterizzato la formulazione del Patto di stabilità interno, come definita nella legge finanziaria 2007, è infatti rappresentato dalla problematica relativa alle spese di investimento, incluse nelle regole del Patto, soprattutto in considerazione del ruolo che le autonomie locali hanno sempre svolto a sostegno di una politica relativa allo sviluppo;
già il DPEF 2008-2011 suggeriva alcune soluzioni transitorie per la definizione del problema, consistenti nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ferma restando la necessità di verificare le regole evolutive del debito delle amministrazioni territoriali;
l'attuale congiuntura economico-finanziaria rende ancora più impellente un intervento di rimodulazione del Patto di stabilità, al fine di consentire agli Enti locali di provvedere tempestivamente al pagamento dei fornitori ed evitare che questi ultimi siano indotti al fallimento, anche a causa della contestuale restrizione degli istituti bancari nell'apertura di linee di credito;
le opere infrastrutturali locali rappresentano un volano per l'intera economia del territorio di riferimento, anche ai fini del rilancio occupazionale;
la gestione dei proventi conseguiti dagli Enti locali attraverso le alienazioni presenta, ad oggi, una sostanziale rigidità;
impegna il Governo a valutare la possibilità, in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di introdurre criteri più flessibili atti a favorire le spese di investimento sostenute dagli Enti locali.
________________
(*) Accolto dal Governo
Respinto
Il Senato,
premesso che:
non è stata ancora raggiunta l'intesa preliminare di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della Regione Sicilia;
la mancata intesa parte da una interpretazione resa dal Ministero dell'economia e delle finanze, diversa dalle posizioni della Regione Sicilia, secondo la quale l'attribuzione delle accise alla Regione, nella misura necessaria ad assicurare l'elevazione della sua compartecipazione, non riguarderebbe gli aumenti indicati nella stessa legge finanziaria, ma andrebbe a coprire soltanto gli incrementi ulteriori rispetto a questi ultimi;
la conseguenza è che l'aumento della misura al 44,09 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008, e al 49,11 per cento per l'anno 2009, resterebbero per decisione unilaterale dello Stato a carico della Regione Sicilia,
impegna il Governo:
nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a riconoscere la retrocessione alla Regione Sicilia di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame della Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali,
premesso che:
la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ha rappresentato un doveroso passo in avanti a garanzia della sicurezza dei cittadini;
dopo 3 anni ancora mancano i decreti attuativi ministeriali dell'articolo 15, della suddetta legge che devono predisporre lo schema-tipo di convenzione, al quale occorre che le regioni si conformino per la stipula delle convenzioni con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto nel nostro Paese;
inoltre con le disposizioni dei commi 821 e 822 della legge finanziaria 2007, per la lavorazione di plasma raccolto in Italia sono state apportate modifiche come quella di introdurre tra i requisiti per le aziende autorizzate alla produzione di emoderivati la stipula di convenzioni e il requisito di reciprocità e quella di annullare la stipula delle nuove convenzioni ostacolando gravemente la liberalizzazione del settore,
impegna il Governo:
ad emettere i decreti attuativi di cui all'articolo 15 della legge n. 219 del 2005 e di abrogare le previsioni in materia di produzione di emoderivati inserite nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in particolare i commi 821 e 822.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame della Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali,
premesso che:
la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ha rappresentato un doveroso passo in avanti a garanzia della sicurezza dei cittadini;
dopo 3 anni ancora mancano i decreti attuativi ministeriali dell'articolo 15, della suddetta legge che devono predisporre lo schema-tipo di convenzione, al quale occorre che le regioni si conformino per la stipula delle convenzioni con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto nel nostro Paese;
inoltre con le disposizioni dei commi 821 e 822 della legge finanziaria 2007, per la lavorazione di plasma raccolto in Italia sono state apportate modifiche come quella di introdurre tra i requisiti per le aziende autorizzate alla produzione di emoderivati la stipula di convenzioni e il requisito di reciprocità e quella di annullare la stipula delle nuove convenzioni ostacolando gravemente la liberalizzazione del settore,
impegna il Governo a valutare la possibilità di emettere i decreti attuativi di cui all'articolo 15 della legge n. 219 del 2005 e di abrogare le previsioni in materia di produzione di emoderivati inserite nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in particolare i commi 821 e 822.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 1083 recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,
premesso che:
i sistemi di trasmissione di messaggistica delle autovetture che effettuano il servizio di trasporto pubblico, nel tempo si sono evoluti, migliorando in termini di qualità e sicurezza;
appare, pertanto, ormai superata la disposizione, molto circoscritta, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito dalla legge 15 maggio 1988, n.154, e successive modificazioni, che stabilisce che tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a uniformare l'imposta fissata per i nuovi modelli di trasmissione rispetto a quelli usati nel 1988, prevedendo che tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soprarichiamata, siano comprese anche quelle realizzate con sistemi di diffusione dei messaggi su reti telefoniche o informatiche, e ciò al fine di evitare disparità di trattamento.
________________
(*) Accolto dal Governo
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 5, comma 3 introduce un meccanismo straordinario finalizzato a consentire ai Comuni di ripianare i disavanzi, anche di spesa corrente, a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate;
considerata la straordinarietà della misura di ripiano dei disavanzi in titolo, è necessario avviare un percorso di risanamento dei bilanci dei Comuni interessati, al fine di garantire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario anche attraverso una responsabilizzazione dei relativi amministratori;
impegna il Governo:
a vincolare l'attuazione dell'articolo 5, comma 3 alla presentazione, da parte dei Comuni interessati, di un piano di rientro pluriennale recante le misure di risanamento della situazione debitoria, prevedendo anche una responsabilità personale degli amministratori locali nel caso in cui permanga una situazione di disavanzo imputabile ad una responsabilità gestionale dell'amministrazione comunale;
ad intendere l'articolo 5, comma 3 come misura transitoria di anticipazione di risorse, destinata a trovare nuova regolazione in sede di attuazione del federalismo fiscale.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 5, comma 3 introduce un meccanismo straordinario finalizzato a consentire ai Comuni di ripianare i disavanzi, anche di spesa corrente, a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate;
considerata la straordinarietà della misura di ripiano dei disavanzi in titolo, è necessario avviare un percorso di risanamento dei bilanci dei Comuni interessati, al fine di garantire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario anche attraverso una responsabilizzazione dei relativi amministratori;
impegna il Governo a valutare la possibilità di:
vincolare l'attuazione dell'articolo 5, comma 3 alla presentazione, da parte dei Comuni interessati, di un piano di rientro pluriennale recante le misure di risanamento della situazione debitoria, prevedendo anche una responsabilità personale degli amministratori locali nel caso in cui permanga una situazione di disavanzo imputabile ad una responsabilità gestionale dell'amministrazione comunale;
intendere l'articolo 5, comma 3 come misura transitoria di anticipazione di risorse, destinata a trovare nuova regolazione in sede di attuazione del federalismo fiscale.
________________
(*) Accolto dal Governo