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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 087 del 06/11/2008


ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari)

        1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 1º ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;

            b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcomissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;

            c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

        2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

            a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

            b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

        3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

        4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;

            b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :

        «1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto ''Giannina Gaslini'' di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».

        5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

EMENDAMENTI

1.1

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI, BIANCHI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può nominare» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.2

ASTORE, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            alla lettera b) sostituire le parole da: «il Consiglio dei Ministri» fino a: «può nominare,» con le seguenti: «il Commissario ad acta può nominare,».

            alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento».

        Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

1.3

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Il commissario può avvalersi dei subcommissari» fino a: «del rapporto con l'ente del servizio sanitario».

1.200

MASCITELLI

Respinto

Al conuna 1, lettera c), sostituire le parole da: «della regione interessata» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «del Bilancio dello Stato. Le regioni interessate mettono a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale».

1.4

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.» con le seguenti: «del bilancio dello Stato» e sopprimere le seguenti parole: «Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.5

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «nel rispetto di».

1.201

MASCITELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.6

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,».

1.300

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole da: «e sono oggetto di recupero» fino a: «mancati obiettivi regionali».

1.8

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.9

GARAVAGLIA MARIAPIA, FILIPPI MARCO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

1.10

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

1.500

LUMIA

Id. em. 1.10

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more delle definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

1.701

LATRONICO, POLI BORTONE (*)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e ai primari ospedalieri"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

        Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. All'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "dalla regione" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del principio della equiordinazione".

        2. All'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia".

        3. All'articolo 8-quinquies, comma 2 sono sostituite le parole da: "di quanto previsto" fino a: "livello regionale" con le seguenti: "del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale".

        4. All'articolo 8-quinquies la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica;".

        5. All'articolo 8-sexies, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie"».

1.0.12

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale in materia sanitaria)

        Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. All'articolo 8-quinquies, al comma 2, lettera b) è soppresso il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati"».

        2. All'articolo 8-quinquies è soppresso il comma 2-quinquies.

1.0.3

LEGNINI, LUSI

Le parole da: «Dopo l'articolo 1,» a: «dello Stato".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

        1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

        "46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato".

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

1.0.4

LEGNINI, LUSI

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

        1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

        "46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato".

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.0.5

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO, CURSI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.6

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO, CURSI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.7

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta,"».

1.0.8

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

1.0.9

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue e i suoi derivati)

        1. Il comma 822 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso».

1.0.10

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.10

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie)

        1. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialistica la cui prescrizione, così come prevede il comma 2, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, non risulta corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico non permette che il costo delle relative indagini, prestazioni o visite specialistiche possano essere messe a carico del servizio sanitario nazionale.

        2. La stessa impossibilità di porre a carico del servizio sanitario nazionale il costo di indagini, prestazioni o visite specialistiche vale, così come prevede il comma 4, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, nei casi in cui lo specialista non formula esauriente risposta al quesito diagnostico di cui al comma precedente».

1.0.500

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tariffari delle prestazioni sanitarie)

        1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

            o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni provvedono entro il 1º gennaio 2013, ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale.

        2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è soppressa».

1.0.13

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'orario del lavoro)

        1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso che si applicano a decorrere dal 23 aprile 2003.

        2. È abrogato l'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248.

1.0.16 (testo corretto)

TOMASSINI, ESPOSITO

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

        1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

1.0.17 (testo corretto)

LATRONICO, POLI BORTONE (*)

Id. em. 1.0.16

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

        1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.14

LATRONICO, POLI BORTONE (*), IZZO (*)

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n.  120)

        1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120 , le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.15

TOMASSINI, ESPOSITO, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRO', BIANCONI, SACCOMANNO, DE LILLO, RIZZOTTI, MASSIDDA, IZZO (*)

Id. em. 1.0.14

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

        1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ORDINI DEL GIORNO

G1.0.1 (già em. 1.0.1)

TOMASSINI, ESPOSITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1083,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.0.1.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.700 (già emm. 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8)

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, MASSIDDA, DI STEFANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1083,

            considerato che le norme introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all'articolo 50 hanno finalità di monitorare in tempo reale il sistema di erogazione delle prestazioni farmaceutiche a carico del Sistema sanitario nazionale, per consentire valutazioni di tipo epidemiologico, per il controllo e il governo della spesa, per il tempestivo contrasto a forme di abuso;

            ritenuto che, dopo quattro anni di applicazione si può affermare che il sistema di trasmissione, raccolta e utilizzo dei dati ha dato buona prova grazie anche alla risposta positiva delle farmacie italiane;

            considerato tuttavia che si sono riscontrate talune criticità consistenti nell'irrogazione di sanzioni assai pesanti a carico di alcune farmacie le quali, per esclusivi motivi di carattere tecnico, hanno trasmesso i dati sulle ricette farmaceutiche con ritardi anche minimi e determinando un rilevante contenzioso;

            alla luce di quanto esposto e premesso,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni necessaria ed urgente iniziativa normativa volta a risolvere il problema applicativo posto dalle disposizioni in questione;

            a ridurre la quantificazione economica delle sanzioni previste;

            a risolvere il contenzioso già in atto nella materia.

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(*) Accolto dal Governo

G1.0.10 (già em. 1.0.10)

TOMASSINI, ESPOSITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1083,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.0.10.

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(*) Accolto dal Governo