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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 087 del 06/11/2008


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083)

ORDINI DEL GIORNO

G100

LEGNINI, VITALI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);

        premesso che:

            con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1 comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'Ici, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);

            in base alle disposizioni normative di cui sopra, il minore gettito viene rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro stanziati dal decreto-legge n. 93 del 2008, ai quali si aggiungono ai 904 milioni già previsti dalla Finanziaria per l'anno 2008;

            il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha stanziato ulteriori 260 milioni di euro per compensare il minor gettito ICI ai comuni;

            tenendo conto delle stime del gettito ICI abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,830 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente;

            il Governo nel DPEF 2009-2013 ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito Ici ai comuni a partire dall'anno 2008;

            in realtà, a titolo di primo acconto, in corrispondenza della scadenza della prima rata ICI, sono stati erogati 1,5 miliardi di euro e il rimborso di dicembre ammonterà a circa 1 miliardo e 100 milioni, a cui vanno aggiunti i 260 milioni stanziati dal presente decreto-legge. Di conseguenza, nei bilanci dei comuni rischia di mancare all'appello per l'anno 2008 una cifra quantificabile in circa 500 milioni di euro;

            il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha disposto, all'articolo 2 comma 39, un taglio dei trasferimenti per gli anni 2007-2009 legato all'aumento della base imponibile ICI in riferimento a diverse categorie di immobili, fra i quali i fabbricati rurali;

            nell'anno 2007, in base alla sopra richiamata legge n. 286 del 2006, il fondo ordinario è stato decurtato di 609 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 117 milioni; nell'anno 2008 il fondo ordinario è stato decurtato di 768 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 113 milioni;

            non sono ancora disponibili i dati certificati dai comuni in base alla legge n. 127 del 2007 di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, sul reale maggior gettito lei percepito;

            la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2008 (A.S. 1033) ha integrato i trasferimenti erariali 2007 per una cifra pari a 511 milioni di euro, a titolo di compensazione dei tagli ai trasferimenti disposti dal decreto-legge n. 262 del 2006;

            il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha prorogato al 2008 la validità dei certificati di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 e per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha autorizzato i comuni ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007;

            la legge finanziaria 2008 ha disposto, all'articolo 2, comma 31, un'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2008 pari a 313 milioni di euro - di cui 100, per il solo anno 2008, ad incremento dei contributi ordinari per i piccoli comuni - legato alla riduzione dei cosiddetti costi della politica;

            relativamente al patto di stabilità, il comma 8 dell'articolo 77-bis esclude dal saldo finanziario le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;

            tale norma, che era stata inserita con un emendamento per alleviare la situazione degli enti con saldo finanziario positivo, nella sua formulazione si è rivelata al contrario un aggravamento della situazione dei medesimi enti;

            in analogia con le regole del SEC 95, l'interpretazione della stessa è nel senso che le entrate citate non sono conteggiate sia nell'anno 2007, sia nell'anno 2009.

        Considerato che ciò è in contrasto con la volontà del legislatore che al contrario incentiva gli enti locali alla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, creando un disincentivo alla dismissione stessa, in quanto le entrate relative non sarebbero utili ai fini del conseguimento dell'obiettivo del patto,

        impegna il Governo:

            a provvedere in tempi certi all'integrale compensazione delle risorse suindicate, consentendo ai comuni il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di stabilità interno.

G200

MORANDO, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);

        rilevato che:

            il Ministro dell'Economia ha attestato che i 260 milioni di euro di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sono volti a: «ristorare i Comuni dei minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI prima casa», senza che lo stesso Ministro abbia fornito al Senato una regolare relazione tecnica da cui risulti le entità delle risorse necessarie al completo ristoro del mancato gettito per i Comuni;

            l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 obbliga alla integrale copertura di leggi nazionali che determinino oneri per il sistema delle autonomie regionali e locali;

            l'articolo 4 del provvedimento in esame, rinviando al 1º marzo 2009 la scadenza del 30 settembre 2008 prevista dalla legge n. 244 del 2007 determina un onere certo, non quantificato e non coperto;

            il ricorso ai fondi FAS per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli certamente determinati in tema ICI prima casa e disavanzi di amministrazioni locali, determina certamente un gravissimo deterioramento della qualità del bilancio e che la compensazione nel SNF assume coefficienti di trasformazione - per l'anno 2009 - che appaiono a prima vista del tutto irrealistiche, come dimostrano tutti i precedenti - in ultimo intervento sulle cosiddette «quote latte» - (si consulti, in proposito, la tabella di pagina 16 dello studio del Servizio del Bilancio in AS 1083);

        impegna il Governo,

            ad adottare le misure di urgenza necessarie - e previste dalla legge n. 468 del 1978 - per tutelare gli equilibri di bilancio, altrimenti compromessi dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

G101

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BUBBICO

Respinto

Il Senato,

        in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);

        Premesso che,

            l'articolo 119, comma 5, della Costituzione prevede che: «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;

            tale finalità viene perseguita, dopo la fine, nel 1992, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, attraverso due linee di intervento: la politica di coesione comunitaria e la politica regionale nazionale;

            nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata con la legge n.  208 del 1998 e con l'intervento nelle cosiddette «aree depresse», è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003) unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l'85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero delle attività produttive;

            il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a quelli comunitari;

            l'adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano tale Fondo, hanno consentito e consentono tuttora di impostare una politica nazionale regionale coerente con i princìpi e le regole di politica comunitaria;

            la Legge Finanziaria per il 2007, al fine di favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al fondo medesimo, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge Finanziaria per il 2008, ha esplicitato gli appostamenti per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, accrescendone le disponibilità pur nell'invarianza del volume complessivo delle assegnazioni e confermando, altresì, la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno;

            il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;

            con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere minimamente conto della natura della spesa medesima;

            questo comportamento contraddice la funzione del Fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;

            decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;

            tenuto conto che il continuo ricorso alle risorse del FAS per la copertura di provvedimenti di legge mette a serio rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (si riconosceva alle regioni sotto utilizzate almeno l'85 per cento delle risorse del FAS), e si va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;

            le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti-legge n. 93 e n. 97 del 2008 e nel provvedimento al nostro esame;

            sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008 (Manovra d'estate), la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di 11.607 milioni di euro.

        nello specifico:

            il decreto legge n. 93 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS pari a 1.000 milioni di euro per la parziale copertura delle disposizioni relative all'ICI (Art. 1);

            il decreto-legge n. 97 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS di 450 milioni di euro per la copertura delle misure relative alla crisi dei rifiuti in Campania (Art. 4-octies) e di 240 milioni di euro per la crisi rifiuti di altre città del Mezzogiorno; il decreto-legge n. 112 del 2008 ha operato tagli alle risorse del FAS di ammontare complessivo pari a 7.972 milioni di euro;

            il decreto-legge in esame ha previsto tagli alle risorse del FAS di ammontare pari a 1945 milioni di euro;

        impegna il Governo,

            a ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno e a destinare 1'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;

            a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.

G202

D'ALIA

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 119, comma 5 della Costituzione prevede che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;

            il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) è lo strumento che consente di impostare una politica regionale a livello nazionale coerente con i principi e le regole della programmazione comunitaria e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale;

            ferma restando la continuità di finanziamento di tutti gli strumenti di intervento ad esso facenti capo, la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha affidato a questo Fondo anche la realizzazione di un obiettivo di accelerazione della spesa in conto capitale, prevedendo che l'accelerazione sia inclusa tra i criteri che presiedono al riparto delle risorse aggiuntive nazionali;

            l'efficacia del funzionamento del FAS ha indotto ad integrare, per l'anno 2005, gli strumenti d'intervento da esso finanziati, dapprima con la Legge Finanziaria per il 2005 (rafforzamento dell'azione di attrazione degli investimenti esteri nelle aree sottoutilizzate, costituzione di fondi comuni d'investimento attraverso capitale pubblico, copertura di una parte degli oneri per interessi originati dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese) e poi con il decreto-legge n. 35/2005, relativo al «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (intensificazione dei benefici IRAP per nuove assunzioni);

            la legge finanziaria 2007 ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo per favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013;

            il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tale fondo deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;

            con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere conto minimamente della natura della spesa medesima. Questo comportamento contraddice la funzione del fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;

            il continuo ricorso alle risorse del FAS, per la copertura di provvedimenti di legge, mette a rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo e va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;

            le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti legge n. 93 e n. 97 del 2008 e nel provvedimento in esame;

            sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008, la dotazione del FAS per il periodo 2007-2013, è stata ridotta complessivamente di 11.335 milioni di euro;

        impegna il Governo:

            a ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno destinando 1'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;

            a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.

G300

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO

V. testo 2

Il Senato,

        Premesso che:

            gli Enti locali, che realizzano la gran parte degli investimenti pubblici del nostro Paese, continuano ad essere fortemente penalizzati dai vincoli del Patto di stabilità interno;

            uno degli aspetti di maggiore criticità che ha caratterizzato la formulazione del Patto di stabilità interno, come definita nella legge finanziaria 2007, è infatti rappresentato dalla problematica relativa alle spese di investimento, incluse nelle regole del Patto, soprattutto in considerazione del ruolo che le autonomie locali hanno sempre svolto a sostegno di una politica relativa allo sviluppo;

            già il DPEF 2008-2011 suggeriva alcune soluzioni transitorie per la definizione del problema, consistenti nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ferma restando la necessità di verificare le regole evolutive del debito delle amministrazioni territoriali;

            l'attuale congiuntura economico-finanziaria rende ancora più impellente un intervento di rimodulazione del Patto di stabilità, al fine di consentire agli Enti locali di provvedere tempestivamente al pagamento dei fornitori ed evitare che questi ultimi siano indotti al fallimento, anche a causa della contestuale restrizione degli istituti bancari nell'apertura di linee di credito;

            le opere infrastrutturali locali rappresentano un volano per l'intera economia del territorio di riferimento, anche ai fini del rilancio occupazionale;

            la gestione dei proventi conseguiti dagli Enti locali attraverso le alienazioni presenta, ad oggi, una sostanziale rigidità;

        impegna il Governo:

            in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad introdurre criteri più flessibili atti a favorire le spese di investimento sostenute dagli Enti locali.

G300 (testo 2)

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        Premesso che:

            gli Enti locali, che realizzano la gran parte degli investimenti pubblici del nostro Paese, continuano ad essere fortemente penalizzati dai vincoli del Patto di stabilità interno;

            uno degli aspetti di maggiore criticità che ha caratterizzato la formulazione del Patto di stabilità interno, come definita nella legge finanziaria 2007, è infatti rappresentato dalla problematica relativa alle spese di investimento, incluse nelle regole del Patto, soprattutto in considerazione del ruolo che le autonomie locali hanno sempre svolto a sostegno di una politica relativa allo sviluppo;

            già il DPEF 2008-2011 suggeriva alcune soluzioni transitorie per la definizione del problema, consistenti nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ferma restando la necessità di verificare le regole evolutive del debito delle amministrazioni territoriali;

            l'attuale congiuntura economico-finanziaria rende ancora più impellente un intervento di rimodulazione del Patto di stabilità, al fine di consentire agli Enti locali di provvedere tempestivamente al pagamento dei fornitori ed evitare che questi ultimi siano indotti al fallimento, anche a causa della contestuale restrizione degli istituti bancari nell'apertura di linee di credito;

            le opere infrastrutturali locali rappresentano un volano per l'intera economia del territorio di riferimento, anche ai fini del rilancio occupazionale;

            la gestione dei proventi conseguiti dagli Enti locali attraverso le alienazioni presenta, ad oggi, una sostanziale rigidità;

        impegna il Governo a valutare la possibilità, in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di introdurre criteri più flessibili atti a favorire le spese di investimento sostenute dagli Enti locali.

________________

(*) Accolto dal Governo

G301

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            non è stata ancora raggiunta l'intesa preliminare di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, in merito alla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della Regione Sicilia;

            la mancata intesa parte da una interpretazione resa dal Ministero dell'economia e delle finanze, diversa dalle posizioni della Regione Sicilia, secondo la quale l'attribuzione delle accise alla Regione, nella misura necessaria ad assicurare l'elevazione della sua compartecipazione, non riguarderebbe gli aumenti indicati nella stessa legge finanziaria, ma andrebbe a coprire soltanto gli incrementi ulteriori rispetto a questi ultimi;

            la conseguenza è che l'aumento della misura al 44,09 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008, e al 49,11 per cento per l'anno 2009, resterebbero per decisione unilaterale dello Stato a carico della Regione Sicilia,

        impegna il Governo:

            nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a riconoscere la retrocessione alla Regione Sicilia di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

G102

TOMASSINI, ESPOSITO

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame della Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali,

        premesso che:

            la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ha rappresentato un doveroso passo in avanti a garanzia della sicurezza dei cittadini;

            dopo 3 anni ancora mancano i decreti attuativi ministeriali dell'articolo 15, della suddetta legge che devono predisporre lo schema-tipo di convenzione, al quale occorre che le regioni si conformino per la stipula delle convenzioni con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto nel nostro Paese;

            inoltre con le disposizioni dei commi 821 e 822 della legge finanziaria 2007, per la lavorazione di plasma raccolto in Italia sono state apportate modifiche come quella di introdurre tra i requisiti per le aziende autorizzate alla produzione di emoderivati la stipula di convenzioni e il requisito di reciprocità e quella di annullare la stipula delle nuove convenzioni ostacolando gravemente la liberalizzazione del settore,

        impegna il Governo:

            ad emettere i decreti attuativi di cui all'articolo 15 della legge n. 219 del 2005 e di abrogare le previsioni in materia di produzione di emoderivati inserite nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in particolare i commi 821 e 822.

G102 (testo 2)

TOMASSINI, ESPOSITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame della Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali,

        premesso che:

            la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ha rappresentato un doveroso passo in avanti a garanzia della sicurezza dei cittadini;

            dopo 3 anni ancora mancano i decreti attuativi ministeriali dell'articolo 15, della suddetta legge che devono predisporre lo schema-tipo di convenzione, al quale occorre che le regioni si conformino per la stipula delle convenzioni con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto nel nostro Paese;

            inoltre con le disposizioni dei commi 821 e 822 della legge finanziaria 2007, per la lavorazione di plasma raccolto in Italia sono state apportate modifiche come quella di introdurre tra i requisiti per le aziende autorizzate alla produzione di emoderivati la stipula di convenzioni e il requisito di reciprocità e quella di annullare la stipula delle nuove convenzioni ostacolando gravemente la liberalizzazione del settore,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di emettere i decreti attuativi di cui all'articolo 15 della legge n. 219 del 2005 e di abrogare le previsioni in materia di produzione di emoderivati inserite nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in particolare i commi 821 e 822.

________________

(*) Accolto dal Governo

G302

FLERES, PISCITELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge AS 1083 recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,

        premesso che:

            i sistemi di trasmissione di messaggistica delle autovetture che effettuano il servizio di trasporto pubblico, nel tempo si sono evoluti, migliorando in termini di qualità e sicurezza;

            appare, pertanto, ormai superata la disposizione, molto circoscritta, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.  70 convertito dalla legge 15 maggio 1988, n.154, e successive modificazioni, che stabilisce che tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare misure volte a uniformare l'imposta fissata per i nuovi modelli di trasmissione rispetto a quelli usati nel 1988, prevedendo che tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soprarichiamata, siano comprese anche quelle realizzate con sistemi di diffusione dei messaggi su reti telefoniche o informatiche, e ciò al fine di evitare disparità di trattamento.

________________

(*) Accolto dal Governo

G500 (già em. odg G3.200 testo corretto)

GARAVAGLIA MASSIMO

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 5, comma 3 introduce un meccanismo straordinario finalizzato a consentire ai Comuni di ripianare i disavanzi, anche di spesa corrente, a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate;

            considerata la straordinarietà della misura di ripiano dei disavanzi in titolo, è necessario avviare un percorso di risanamento dei bilanci dei Comuni interessati, al fine di garantire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario anche attraverso una responsabilizzazione dei relativi amministratori;

        impegna il Governo:

            a vincolare l'attuazione dell'articolo 5, comma 3 alla presentazione, da parte dei Comuni interessati, di un piano di rientro pluriennale recante le misure di risanamento della situazione debitoria, prevedendo anche una responsabilità personale degli amministratori locali nel caso in cui permanga una situazione di disavanzo imputabile ad una responsabilità gestionale dell'amministrazione comunale;

            ad intendere l'articolo 5, comma 3 come misura transitoria di anticipazione di risorse, destinata a trovare nuova regolazione in sede di attuazione del federalismo fiscale.

G500 (già em. odg G3.200 testo corretto) (testo 2)

GARAVAGLIA MASSIMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 5, comma 3 introduce un meccanismo straordinario finalizzato a consentire ai Comuni di ripianare i disavanzi, anche di spesa corrente, a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate;

            considerata la straordinarietà della misura di ripiano dei disavanzi in titolo, è necessario avviare un percorso di risanamento dei bilanci dei Comuni interessati, al fine di garantire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario anche attraverso una responsabilizzazione dei relativi amministratori;

        impegna il Governo a valutare la possibilità di:

            vincolare l'attuazione dell'articolo 5, comma 3 alla presentazione, da parte dei Comuni interessati, di un piano di rientro pluriennale recante le misure di risanamento della situazione debitoria, prevedendo anche una responsabilità personale degli amministratori locali nel caso in cui permanga una situazione di disavanzo imputabile ad una responsabilità gestionale dell'amministrazione comunale;

            intendere l'articolo 5, comma 3 come misura transitoria di anticipazione di risorse, destinata a trovare nuova regolazione in sede di attuazione del federalismo fiscale.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari)

        1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 1º ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;

            b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcomissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;

            c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

        2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

            a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

            b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

        3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

        4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;

            b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :

        «1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto ''Giannina Gaslini'' di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».

        5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

EMENDAMENTI

1.1

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI, BIANCHI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può nominare» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

1.2

ASTORE, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            alla lettera b) sostituire le parole da: «il Consiglio dei Ministri» fino a: «può nominare,» con le seguenti: «il Commissario ad acta può nominare,».

            alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento».

        Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

1.3

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Il commissario può avvalersi dei subcommissari» fino a: «del rapporto con l'ente del servizio sanitario».

1.200

MASCITELLI

Respinto

Al conuna 1, lettera c), sostituire le parole da: «della regione interessata» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «del Bilancio dello Stato. Le regioni interessate mettono a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale».

1.4

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.» con le seguenti: «del bilancio dello Stato» e sopprimere le seguenti parole: «Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.5

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «nel rispetto di».

1.201

MASCITELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.6

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,».

1.300

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole da: «e sono oggetto di recupero» fino a: «mancati obiettivi regionali».

1.8

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Respinto

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.9

GARAVAGLIA MARIAPIA, FILIPPI MARCO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

1.10

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

1.500

LUMIA

Id. em. 1.10

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more delle definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

1.701

LATRONICO, POLI BORTONE (*)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e ai primari ospedalieri"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

        Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. All'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "dalla regione" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del principio della equiordinazione".

        2. All'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia".

        3. All'articolo 8-quinquies, comma 2 sono sostituite le parole da: "di quanto previsto" fino a: "livello regionale" con le seguenti: "del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale".

        4. All'articolo 8-quinquies la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica;".

        5. All'articolo 8-sexies, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie"».

1.0.12

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale in materia sanitaria)

        Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. All'articolo 8-quinquies, al comma 2, lettera b) è soppresso il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati"».

        2. All'articolo 8-quinquies è soppresso il comma 2-quinquies.

1.0.3

LEGNINI, LUSI

Le parole da: «Dopo l'articolo 1,» a: «dello Stato".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

        1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

        "46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato".

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

1.0.4

LEGNINI, LUSI

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

        1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

        "46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato".

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.0.5

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO, CURSI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.6

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO, CURSI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.7

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta,"».

1.0.8

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.700

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

        Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

1.0.9

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue e i suoi derivati)

        1. Il comma 822 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso».

1.0.10

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.10

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie)

        1. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialistica la cui prescrizione, così come prevede il comma 2, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, non risulta corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico non permette che il costo delle relative indagini, prestazioni o visite specialistiche possano essere messe a carico del servizio sanitario nazionale.

        2. La stessa impossibilità di porre a carico del servizio sanitario nazionale il costo di indagini, prestazioni o visite specialistiche vale, così come prevede il comma 4, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, nei casi in cui lo specialista non formula esauriente risposta al quesito diagnostico di cui al comma precedente».

1.0.500

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tariffari delle prestazioni sanitarie)

        1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

            o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni provvedono entro il 1º gennaio 2013, ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale.

        2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è soppressa».

1.0.13

TOMASSINI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'orario del lavoro)

        1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso che si applicano a decorrere dal 23 aprile 2003.

        2. È abrogato l'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248.

1.0.16 (testo corretto)

TOMASSINI, ESPOSITO

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

        1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

1.0.17 (testo corretto)

LATRONICO, POLI BORTONE (*)

Id. em. 1.0.16

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

        1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.14

LATRONICO, POLI BORTONE (*), IZZO (*)

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n.  120)

        1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120 , le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.15

TOMASSINI, ESPOSITO, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRO', BIANCONI, SACCOMANNO, DE LILLO, RIZZOTTI, MASSIDDA, IZZO (*)

Id. em. 1.0.14

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

        1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ORDINI DEL GIORNO

G1.0.1 (già em. 1.0.1)

TOMASSINI, ESPOSITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1083,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.0.1.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.700 (già emm. 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8)

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, MASSIDDA, DI STEFANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1083,

            considerato che le norme introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all'articolo 50 hanno finalità di monitorare in tempo reale il sistema di erogazione delle prestazioni farmaceutiche a carico del Sistema sanitario nazionale, per consentire valutazioni di tipo epidemiologico, per il controllo e il governo della spesa, per il tempestivo contrasto a forme di abuso;

            ritenuto che, dopo quattro anni di applicazione si può affermare che il sistema di trasmissione, raccolta e utilizzo dei dati ha dato buona prova grazie anche alla risposta positiva delle farmacie italiane;

            considerato tuttavia che si sono riscontrate talune criticità consistenti nell'irrogazione di sanzioni assai pesanti a carico di alcune farmacie le quali, per esclusivi motivi di carattere tecnico, hanno trasmesso i dati sulle ricette farmaceutiche con ritardi anche minimi e determinando un rilevante contenzioso;

            alla luce di quanto esposto e premesso,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni necessaria ed urgente iniziativa normativa volta a risolvere il problema applicativo posto dalle disposizioni in questione;

            a ridurre la quantificazione economica delle sanzioni previste;

            a risolvere il contenzioso già in atto nella materia.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.0.10 (già em. 1.0.10)

TOMASSINI, ESPOSITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1083,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.0.10.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE, EMENDAMENTI, ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI IL CUI ESAME È STATO ACCANTONATO

Articolo 2.

(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)

        1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

        2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.

        3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.

        4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

        5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

        6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.

        7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

        8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

2.3.

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Al comma 8, sostituire le parole: «260 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, pari a 434 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008.

        1-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 8, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 700 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.4

ASTORE, MASCITELLI, STRADIOTTO

Al comma 8, sostituire le parole: «260 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «260 milioni» con le seguenti: «600 milioni», indi, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione di spesa» fino a: «Fondo per le aree sottoutilizzate» con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.50

MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA

Al comma 8, dopo le parole: «260 milioni di euro», aggiungere le seguenti: «per l'anno 2008», e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Analogo importo è riconosciuto ai Comuni per gli anni 2009, 2010 e seguenti.».

        Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «2, comma 8», aggiungere le seguenti: «primo periodo», e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, secondo periodo, si provvede:

            a) mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 260 milini di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

            b) per gli anni successivi al 2011, con appositi stanziamenti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 468 del 1978.».

2.5

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI, STRADIOTTO

Al comma 8 sostituire le parole: «a titolo di regolazione contabile pregressa» con le seguenti: «ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008».

2.6

FOSSON, PETERLINI, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme spettanti ai comuni appartenenti al territorio delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione, ai sensi del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

2.7

MOLINARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e di Bolzano; le predette regioni e province autonome provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

MAZZATORTA

Il Senato,

        premesso che l'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 112 del 2008, modifica la disposizione di cui all'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevedendo che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, il 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5 per cento ai tecnici comunali incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori, e nella restante misura dell'1,5 per cento sia versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

            ritenuto che l'incentivo di cui all'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici è sempre stato utilizzato dai Comuni per mantenere all'interno dell'Ente le attività progettuali e di pianificazione urbanistica, con conseguente ottenimento di forti risparmi rispetto alla esternalizzazione di queste attività;

            ritenuto che la gestione delle attività progettuali e di pianificazione urbanistica affidate a collaboratori interni consente una maggiore azione di controllo sull'attività stessa, con una innegabile e opportuna gratificazione economica e professionale per tutti i dipendenti che partecipano alla realizzazione delle opere e dei piani oggetto di incentivazione;

            considerato che, soprattutto nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, tale norma penalizza i Comuni, d'ora in poi di fatto obbligati ad affidare a progettisti esterni la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici con conseguente notevole aumento dei costi;

            considerato che tale norma attribuisce allo Stato risorse comunali senza alcun titolo e senza alcuna valida motivazione;

            considerato che per i motivi di cui sopra la norma in esame si pone non solo in netto contrasto con le autonomie locali trattandosi di una vera e propria «confisca» statale di quota-parte dell'incentivo comunale che trova la sua collocazione nei bilanci comunali al Titolo I della spesa, ma anche, con il Codice dei contratti pubblici che attribuisce in via prioritaria la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici ai tecnici interni e solo in caso di accertata impossibilità consente di procedere all'affidamento all'esterno di tali attività;

        impegna il Governo:

            a rivedere la disposizione di cui all'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 112 del 2008, e la disciplina dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, garantendo massima autonomia agli Enti locali nella quantificazione dell'incentivo, comunque non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara delle opere pubbliche, escludendo qualsiasi compartecipazione di altri Enti nella ripartizione dell'incentivo stesso;

            a monitorare gli effetti finanziari derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 112 del 2008, nella certezza che tale norma non potrà non comportare un sicuro aumento dei costi per gli Enti locali già pesantemente penalizzati dai continui tagli ai trasferimenti erariali.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.700

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        Al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 le parole: "La procedura prevista dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina di cui all'articolo"».

2.0.13

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole: "al comma 1 possono" la parola: "conferire" è sostituita dalla seguente: "trasferire"».

2.0.14

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la parola: "conferimenti" con la parola: "trasferimenti"».

2.0.15

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

        "9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura"».

2.0.16

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

        "9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392"».

2.0.22

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

        "9-bis. I proventi derivanti dalle attività di valorizzazione di cui al presente articolo, dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8 e dal trasferimento degli immobili ai medesimi fondi o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al netto degli oneri connessi a ciascuna operazione, sono destinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 193, 195 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi ed al finanziamento di spese di investimento o alla realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale come definita ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture"».

2.0.17

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

        "9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso"».

2.0.18

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

        "9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento"».

2.0.701

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

        "L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita"».

2.0.23

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

        "9-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono cedere i propri crediti, anche di natura tributaria o per sanzioni, ovvero concedere partecipazioni ai flussi finanziari derivanti dagli stessi. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003 in relazione alla cessione di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. L'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, è abrogato. Resta fermo l'articolo 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. La scelta della controparte dell'ente avviene secondo i principi indicati nell'articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

2.0.24

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.   112 convertito in legge n.  133 del 6 agosto 2008 sopprimere il comma 11.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2.0.702

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è sostituito dal seguente:

        "1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati"».

2.0.703

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        All'articolo 62, del decreto legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».

2.0.704

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        All'art. 62 del decreto legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti"».

2.0.705

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        All'art. 62, del decreto legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante"».

2.0.706

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        All'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

        "3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati"».

2.0.1

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

        1. Al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 alle parole: "In caso di mancato rispetto" premettere le seguenti: "Dal 1º gennaio 2009"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.26

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità montane)

        1. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

        "I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009".

        2. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.30

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 6-bis dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono soppresse le seguenti parole: "Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare"».

2.0.708

FERRARA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Per i comuni aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti che nel triennio 2005-2007 presentano un indice medio di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 inferiore al 2 per cento e nel medesimo triennio non hanno attivato anticipazioni di tesoreria ed hanno rispettato il patto di stabilità, nel saldo finanziario non sono considerate le spese di investimento finanziate mediante l'assunzione di mutui"».

2.0.707

FERRARA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Per i comuni delle aree individuate dall'obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti che nel triennio 2005-2007 presentano un indice medio di indebitamento di cui all'art. 204 del decreto legislativo n. 267/2000 inferiore al 2 per cento e nel medesimo triennio non hanno attivato anticipazioni di tesoreria ed hanno rispettato il patto di stabilità, nel saldo finanziario non sono considerate le spese di investimento finanziate mediante l'assunzione di mutui"».

2.0.2

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, sopprimere il comma 8.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.3

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: "non sono conteggiate" sono sostituite dalle seguenti: "possono non essere conteggiate"».

2.0.4

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole: "realizzazione di investimenti" la parola: "infrastrutturali" è soppressa».

2.0.5

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

        "8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale"».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 82, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

            b) lo stanziamento iscritto, per l'anno 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.6

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 al comma 20, le parole: "agli anni 2008-2011" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2009-2011"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2.0.7

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, primo periodo, dopo le parole: "sono ridotti" aggiungere le parole: ", per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.709

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

        1. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la lettera a) con la seguente:

            "a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità"».

2.0.9

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. È abrogato il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008».

2.0.8

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

        "32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.10

VITALI, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

        "32-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».

2.0.11

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

        "32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti locali"».

2.0.19

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

        "32-bis. Le spese per investimento sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.12

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il seguente:

        "32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 126 del 2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.20

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

        "32-bis. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2009"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.21

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.710

ZANETTA, SANTINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità montane)

        1. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 140 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

        2. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 90 milioni di euro per l'anno 2010 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

2.0.25

VITALI, BASTICO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità montane)

        1. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

        2. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.31

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2009, tutte le risorse erariali già attribuite direttamente dallo Stato nell'anno 2008 alle comunità montane affluiscono ad un fondo unico istituito per garantire i processi di riordino e di subentro di altri enti locali nelle funzioni svolte dalle comunità montane. Le risorse del fondo sono trasferite alle regioni sulla base di criteri di riparto stabiliti d'intesa in Conferenza unificata».

2.0.32

VITALI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, la spesa correlata a detta successione non incide ai fini dell'applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale, nonché ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 204, comma 1, del TUEL in materia di assunzione di mutui».

2.0.33

VITALI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montana medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti».

2.0.27

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.28

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 275, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni" aggiungere le seguenti: "e delle province"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.29

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni varie in materia di rimborso agli enti locali dell'Iva pagata sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale)

        1. Fino al 31 dicembre 2011, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9 comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel quadriennio 2004-2007 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».

2.0.200

IZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis. Dopo l'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:

            "Art. 13-bis. - (Servizi dei comuni e delle province in materia sanitaria):

            1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che siano sprovvisti di strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e che siano distanti oltre 30 chilometri da località dotate di strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale o comunque siano ubicati in contesti territoriali caratterizzati da difficoltà di collegamenti stradali o da carenze di adeguati servizi di trasporto pubblico locale, hanno facoltà di istituire, con onere a carico dei propri bilanci e senza oneri per lo Stato e per la regione, servizi locali di emergenza sanitaria di primo intervento, di continuità assistenziale sanitaria e di diagnostica di laboratorio, mediante convenzione con strutture private adeguatamente qualificate, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

        2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 possono associarsi allo scopo di istituire i servizi di cui al comma precedente, purché la popolazione complessiva dei comuni associati risulti non inferiore a 5.000 abitanti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 i comuni e le associazioni di comuni possono deliberare, con regolamento approvato dalla giunta comunale in conformità alla normativa ed agli indirizzi regionali, l'istituzione di forme di partecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso ai servizi erogati dalle strutture sanitarie comunali o intercomunali, in misura non superiore e con le medesime forme di esenzione previste in ambito regionale per l'accesso ai servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche.

        3. La legge regionale disciplina:

            a) i requisiti sanitari, logistici, organizzativi e funzionali delle strutture private;

            b) lo schema generale di riferimento del contratto di servizio da stipulare tra i comuni e le strutture sanitarie private;

            c) i parametri di dimensionamento dei servizi sanitari comunali, in coerenza con la dimensione e la densità delle popolazioni e con le caratteristiche geografiche ed orografiche dei territori interessati;

            d) i protocolli di erogazione dei servizi sanitari convenzionati, in coerenza con quanto stabilito per i servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche;

            e) le forme e l'entità di partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti, ove deliberate dai comuni;

            f) il capitolato generale e gli schemi generali di riferimento dei bandi e dei capitolati speciali di gara per l'individuazione delle strutture private da convenzionare;

            g) lo schema generale di riferimento della carta dei servizi degli utenti delle strutture di cui al comma 1, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286;

            h) le modalità di certificazione annuale delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi sanitari locali.

        4. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, hanno facoltà di erogare ai comuni di cui ai commi 1 e 2, con onere a carico dei propri bilanci e senza oneri per lo Stato e la regione, contributi finanziari aventi specifica destinazione, per la parziale copertura delle spese relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 1"».

2.0.711

ESPOSITO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        Le disposizioni, i principi, le misure di salvaguardia della spesa pubblica, di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano come in nessun caso applicabili in favore di società, cooperative o altri soggetti privati».

2.0.712

AMORUSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di spesa per le assunzioni di personale della polizia municipale e di sicurezza da parte degli enti locali)

        1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le presenti disposizioni non si applicano in nessun caso per le assunzioni di personale della Polizia municipale e per le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali".

        2. All'articolo 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica in nessun caso per le assunzioni di personale della Polizia municipale e per le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali".

        3. All'articolo 76, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: "In nessun caso le spese connesse alle assunzioni di personale della Polizia municipale e le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali partecipano ad individuare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti".

        4. Alla prima proposizione dell'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: ", e tenuto conto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5".

        5. All'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: "In analogia con i principi affermati nei precedenti commi 4, 5 e 6, al fine di determinare l'incidenza delle spese di personale, non vengono calcolate le spese per le assunzioni di personale della Polizia municipale da parte degli enti locali"».

2.0.713

BRICOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, RIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

        2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

        3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle Dogane.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede di conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista al comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.

        5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

        6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali"».

2.0.714

FRANCO PAOLO, BRICOLO, FILIPPI ALBERTO, GARAVAGLIA MASSIMO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 565, primo comma, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586";

            b) il capo III è sostituito dal seguente:

        "Capo III DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

        Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

        Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

        I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

        Art. 586-bis. - (Utilizzo dei proventi dell'eredità). - Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psicofisico.

        Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

        Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma".

        2. Alle minori entrate al Bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione del precedente comma, e pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali)

        1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.».

EMENDAMENTI

3.1

LEGNINI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.900/1

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ZAVOLI

All'emendamento 3.900, al capoverso 4-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicati nel comma 6».

        Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "456 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "228 milioni di euro".

        1-ter. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazionì, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5" con le seguenti: "6,5"».

3.900/2

D'ALIA, RUTELLI (*)

All'emendamento 3.900, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-septies. In ogni caso il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica non può determinare la chiusura degli edifici scolastici nelle isole minori e nei comuni montani».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.900/3

LEGNINI

All'emendamento 3.900, al comma 1, dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:

        «4-quinquies. Dai piani di dimensionamento di cui al presente articolo, sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

        Conseguentemente al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «5,5» con le seguenti: «6,5».

3.900/4

ADAMO

All'emendamento 3.900, dopo il comma 1, dell'articolo 3, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 4-bis è soppresso».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.900/5

ADAMO

All'emendamento 3.900, dopo il comma l dell'articolo 3, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 9, ultimo periodo, le parole: "ed integrale" sono soppresse».

3.900

La Commissione

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

        «Art. 3. - (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali) - 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

        "4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

        4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f)-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prcvede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonchè ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

        4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"».

3.5

BASTICO, LEGNINI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire la parola: «ridimensionamento», ovunque ricorra, con la seguente: «dimensionamento».

3.8

LUSI, MERCATALI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI, STRADIOTTO

Al comma 1, capoverso 6-bisprimo periodo, sostituire le parole: «dall'anno scolastico 2009/2010» con le parole: «dall'anno scolastico 2010/2011».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

3.6

LEGNINI, RUSCONI, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «31 dicembre».

3.7

MERCATALI, BASTICO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, LUSI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «15 dicembre».

3.9

BASTICO, LEGNINI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MERCATALI, LUSI, VITALI, STRADIOTTO

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

3.200

D'ALIA

Al comma 1, capoverso 6-bissecondo periodo sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» con le parole: «su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca» con le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

3.10

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministro per i rapporti con le regioni» con le seguenti: «sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

3.11

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.12

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.13

LUSI, MERCATALI, SOLIANI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

3.15

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministro per i rapporti con le regioni» con le seguenti: «sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.16

BASTICO, LEGNINI, LUSI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VERONESI, SOLIANI, VITA, ZAVOLI, MERCATALI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto periodo.

3.17

LEGNINI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LUSI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VERONESI, SOLIANI, VITA, ZAVOLI, MERCATALI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al quarto periodo, sostituire le parole: «a carico delle regioni e degli enti locali» con le seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».

3.250

D'ALIA

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», ivi richiamato, aggiungere il seguente:

        «6-ter. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna e nelle isole minori o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate».

3.18

BASTICO, LEGNINI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

        «6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis", sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».

3.21

BASTICO, LUSI, LEGNINI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

        «6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis," sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni delle isole minori».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

3.22

BASTICO, LEGNINI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

        «6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis", sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

D'ALIA

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083),

        premesso che:

            l'articolo 3 stabilisce che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno;

            si stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, diffidi le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, nuovamente su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nomina un commissario ad acta;

            la disposizione che prevede la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico delle regioni e degli enti locali appare in contrasto con la previsione di cui all'articolo 27 della legge di contabilità, ove si impone l'obbligo di stabilire una copertura finanziaria in caso di norme con oneri a carico di enti pubblici;

        impegna il Governo

        a prevedere che la proposta di diffida per gli enti inadempienti e la proposta di nomina del commissario ad acta provengano dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anziché dal Ministro dell'economia e delle finanze;

        a prevedere una copertura finanziaria per la nomina del commissario ad acta.

G3.101

D'ALIA

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083),

        premesso che:

            l'articolo 3 stabilisce che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno;

            da tali provvedimenti è atteso un taglio di numerosi istituti scolastici in tutto il Paese, con particolare riguardo a quelli presenti nei piccoli comuni;

            la scuola elementare italiana è al quinto posto nelle classifiche internazionali per i buoni risultati dei suoi alunni;

            perfino l'ufficio stampa della Cei, insieme al mondo della cultura e della politica, si domanda come mai il Governo stia intervenendo in maniera così iniqua nei confronti della scuola, dell'università e dell'istruzione in genere;

            di scuole elementari ce ne sono in ogni paese, anche in quelli piccoli sulle montagne, che abbondano in Italia, o nelle piccole isole e chi conosce queste realtà sa che la chiusura di una scuola elementare rappresenta spesso per quelle comunità l'inizio della disgregazione, la negazione di un tratto identitario fondamentale;

        impegna il Governo

            ad escludere dagli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica tutte le scuole ubicate in zone di montagna, nelle piccole isole e nelle zone disagiate in genere.

G3.200

GARAVAGLIA MASSIMO

Il Senato,

        premesso che:

            l'art. 3, comma 3 introduce un meccanismo straordinario finalizzato a consentire ai Comuni di ripianare i disavanzi, anche di spesa corrente, a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate;

            considerata la straordinarietà della misura di ripiano dei disavanzi in titolo, è necessario avviare un percorso di risanamento dei bilanci dei Comuni interessati, al fine di garantire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario anche attraverso una responsabilizzazione dei relativi amministratori;

        impegna il Governo:

            a vincolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 3 alla presentazione, da parte dei Comuni interessati, di un piano di rientro pluriennale recante le misure di risanamento della situazione debitoria, prevedendo anche una responsabilità personale degli amministratori locali nel caso in cui permanga una situazione di disavanzo imputabile ad una responsabilità gestionale dell'amministrazione comunale;

            ad intendere l'articolo 3, comma 3 come misura transitoria di anticipazione di risorse, destinata a trovare nuova regolazione in sede di attuazione del federalismo fiscale.

G3.201

LUMIA

Il Senato,

            in sede di esame del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);

        premesso che:

            la Sicilia è una regione a statuto speciale;

            i provvedimenti adottati finora dal Governo in materia di istruzione producono delle forti ricadute negative e pesanti conseguenze, senza tener conto della competenza autonoma delle regioni a statuto speciale;

            il problema del precariato della scuola mortifica il ruolo degli insegnanti, impedisce la continuità del lavoro della scuola, la sua capacità progettuale e mette seriamente in discussione la qualità della didattica, oltre a rappresentare un danno per il futuro lavorativo di tanti giovani;

            il Governo Prodi nel corso della XV legislatura ha approvato, attraverso le due leggi finanziarie, provvedimenti importanti, volti a risolvere il problema della precarietà degli insegnanti;

            come noto, la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), ha autorizzato l'immissione in ruolo di 150.000 docenti e di 20 mila unità di personale tecnico ausiliare (Ata) nel triennio 2007, 2008 e 2009, inoltre, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto la stabilizzazione di circa 17 mila insegnanti di sostegno e di ulteriori 10 mila unità di personale tecnico ausiliare nel triennio 2008,2009 e 2010;

            secondo fonti ministeriali, il piano di assunzioni, così come previsto dalle suddette leggi finanziarie del precedente Governo Prodi, ha già avviato, nel giugno 2006, la stabilizzazione di 20 mila docenti e di 3.500 unità di personale tecnico ausiliare (Ata) e nel maggio 2007 la stabilizzazione di 50 mila docenti e di 10 mila unità di personale tecnico ausiliare (Ata);

            nel solo anno scolastico 2008/09, nella scuola siciliana, l'aumento di 4-5 alunni per classe ha causato un taglio di 2626 posti di lavoro (2500 insegnanti e 126 personale ATA). Taglio confermato anche per il prossimo anno scolastico. Un dato fra tutti: a Palermo nell'anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria, sono stati conferiti incarichi annuali solo a 60 docenti contro i 200 dell'anno scolastico 2007/08;

            i tagli suindicati, ad abundantiam, subiranno un ulteriore aumento con l'introduzione dei provvedimenti contenuti nel decreto 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 (cosiddetta manovra d'estate) e applicato dai «decreti Gelmini», i cui effetti saranno il ritorno al maestro unico per la scuola primaria; la riduzione delle ore di lettere e di tecnologia nella scuola secondaria di I grado; la riduzione dell'orario settimanale a 32 ore per gli istituti tecnici e professionali e a 30 per i licei; il taglio di 100 scuole, quelle «sottodimensionate» con meno di 500 alunni;

            in Sicilia questi provvedimenti porteranno ad una riduzione, complessivamente, di oltre 15 mila posti di lavoro nei prossimi tre anni.

        Considerato che:

            l'aumento del numero degli alunni per classe, spesso in edifici scolastici fatiscenti e non a norma o in aule di dimensioni molto ridotte, ha comportato, in molte scuole, l'abbassamento della qualità dell'azione didattica e il rallentamento dei processi di apprendimento (in alcune scuole del centro storico di Catania e di Palermo le aule sovraffollate, con i banchi dei ragazzi addirittura a ridosso della cattedra, non consentono ai discenti di socializzare e di vivere la scuola come luogo educativo);

            le province di Messina ed Enna sono composte per il 70 per cento da territorio definito di montagna. Le riduzioni delle sedi scolastiche, previste dal decreto-legge n. 137 e dal decreto-legge n. 154, in quei cosiddetti comuni di montagna, vedrà in queste province classi stracolme di alunni a discapito della loro crescita sociale e culturale. Identica situazione si ripeterà per le isole Egadi, Eolie, Pelagie, Pantelleria ed Ustica - classi piccole, ma con numero elevato di alunni;

            l'applicazione della «Riforma» Gelmini/Tremonti creerà un elevato numero di soprannumerari, che saranno costretti ad essere utilizzati per le supplenze, con un devastante effetto sulla qualità della scuola e sulle professionalità dei lavoratori;

            provvedimenti di una tale entità mai nella storia della scuola italiana sono stati presi senza prima essere condivisi e contestualizzati sul piano pedagogico-didattico e socioculturale. L'operazione è solo destrutturante, non in grado di riformare e migliorare il sistema scolastico italiano e frammentaria in quanto contenuta in ben quattro distinti provvedimenti, senza nessun profilo coerente con interventi di significato didattico e pedagogico;

        impegna il Governo:

            a ridefinire le misure previste in accordo con la regione Sicilia;

            a portare a compimento il piano di stabilizzazione avviato dal Governo Prodi nella scorsa legislatura ed a rispettare il piano di assunzioni previsto dalle suddette leggi.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.250 (già 3.23)

ADAMO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        «All'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire nel secondo periodo le parole: "a maggioranza assoluta" con le seguenti: "a maggioranza dei due terzi"».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.251 (già 3.24)

ADAMO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        «All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere il comma 4-bis».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.2

BASTICO, LEGNINI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "nella misura del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La restante quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata al finanziamento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440"».

3.0.1

ADAMO, LEGNINI, BASTICO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 9, ultimo periodo, le parole: "ed integrale" sono soppresse.

3.0.3

ADAMO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere i commi 2, 3,4 e 5».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.5

LEGNINI, RUSCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».