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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 070 del 09/10/2008


ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Fondo unico giustizia)

        1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

        2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

            a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

            b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

            c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.

        4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

        5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

        6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.

        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:

            a) da devolvere al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

            b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

            c) da acquisire all'entrata del bilancio dello Stato.

        8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

        9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

        10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2. - (Norme sui depositi giudiziari). - 1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

        2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

        3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270, le parole da: ''degli articoli'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

        4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinate:

            a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

            b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

        5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

        6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

2.2 (testo corretto)

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2. - (Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca). - 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel Fondo di cui al comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

        4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

        5. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie innanzi all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

        6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dai commi 1 e 3.

2.2a/1

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 2.2.a, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

            «c) al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

                1) dopo le parole: ''Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite'', inserire le seguenti: ''le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,'';

                2) sopprimere le parole: ''dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale''».

2.2a (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

            «c-bis) depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

            c-ter) di cui all'articolo 117, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5»;

            b) al comma 3, le parole: «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

            c) al comma 6, le parole: «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

            d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) ed c-ter) le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

2.3

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.4

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» inserire le seguenti: «, nella misura del 50 per cento, il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché, per il rimanente 50 per cento,».

2.5

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» inserire le seguenti: «il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché».

2.1000/1

LI GOTTI, CASSON

Respinto

All'emendamento 2.1000 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

            - alla lettera a), sostituire le parole: «in misura non inferiore ad un terzo» con le seguenti: «per la metà»;

            - alla lettera b), sostituire le parole: «in misura non inferiore ad un terzo» con le seguenti: «per la metà»;

            - all'ultimo periodo, sopprimere la parola:«minime», indi aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fatta salva la quota minima di un terzo».

2.1000 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

        «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate ''Fondo unico giustizia'', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

            a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

            b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

            c) all'entrata del bilancio dello Stato.,

        7-bis. Le quote minime delle risorse intestate al «Fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7 possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia».

2.6

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole da: «Presidente del Consiglio» fino a «Ministro dell'Interno» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno».

2.7

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «Presidente del consiglio dei Ministri» aggiugere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.8

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo 2)

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, nonché per l'espletamento delle indagini relative a procedimenti penali per il rimanente ammontare;».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo per il rimanente ammontare;».

2.11

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo 2)

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari;».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo;».

2.12

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «da devolvere» inserire la seguente: «annualmente».

        Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

VALENTINO

Ritirato

Dopo l'articolo 2,è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Computo senza onere di riscatto del periodo di studi universitari)

        Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1º gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».