EMENDAMENTI
Respinto
All'emendamento 1.2, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:
«c) elevato numero di affari penali ovvero elevato numero di affari civili in rapporto alla consistenza degli organici».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 1» sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico,».
LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo le parole: «per il quale» inserire le seguenti: «, tenuto conto del carico di lavoro,».
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) elevato numero degli affari penali con particolare riferimento a quelli concernenti la criminalità organizzata, ovvero elevato numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate e di cui al comma 2».
LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ove non sussista il consenso o non sia acquisita la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla presente legge. Nei casi di cui al primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità».
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Il magistrato nei cui confronti sia stato disposto il trasferimento d'ufficio ai sensi del presente articolo può essere trattenuto nella sede di provenienza, prima del trasferimento, per l'esaurimento dei procedimenti in corso, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'istanza presentata dal magistrato medesimo, entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione in ordine al trasferimento».
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art.2», al comma 3, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sedici».
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», primo periodo, le parole: «per un massimo di quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di sei anni».
LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole da: «, ma il diritto» fino alla fine del comma medesimo.
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO
Respinto
Al comma 5, sostituire il numero: «50», ovunque compaia, con il seguente: «75».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti».
Ritirato e trasformato nell'odg G1.100
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai fini del conferimento degli uffici direttivi la maggiore anzianità dell'aspirante costituisce in assenza di demerito criterio assoluto di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione ancorché di grado superiore. È abrogata ogni contraria disposizione legislativa o regolamentare».
LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO
Ritirato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 70, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti, posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio''».
Approvato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato».