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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 069 del 08/10/2008


Allegato A

DOCUMENTO

Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII, n. 1-bis)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00006) (n. 2)

GASPARRI, BRICOLO

Approvata. Votata per prima, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del Regolamento

Il Senato,

            esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013;

            apprezzata la correttezza della decisione del Governo di aggiornare le previsioni relative all'andamento del quadro macro-economico, in termini che risultano pienamente coerenti con le revisioni operate dai principali organismi internazionali;

            considerato che la revisione in diminuzione delle stime di crescita del PIL è interamente da attribuirsi al deterioramento della congiuntura economica internazionale per l'accentuarsi dei fattori di criticità, con particolare riferimento alla instabilità e alle forti turbolenze che si stanno registrando nei mercati finanziari, da cui discende una generale incertezza sulle prospettive future;

            apprezzato l'impegno a confermare l'obiettivo, già indicato nel DPEF, per quanto concerne il livello dell'indebitamento netto della Pubblica amministrazione per l'anno in corso, nonostante l'indebolimento delle prospettive di crescita dell'economia nazionale comporti, in particolare, una parziale riduzione del gettito derivante dalle imposte indirette e un incremento della spesa per interessi;

            apprezzato altresì il mantenimento dell'obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio che ribadisce la serietà del processo di risanamento della finanza pubblica che il Governo intende perseguire e che ha già trovato ampio riscontro nelle misure poste in essere con il decreto-legge di manovra n. 112 del 2008 e con l'impostazione estremamente rigorosa che è stata data al disegno di legge finanziaria per il 2009;

            rilevato che tale impegno implica interventi duraturi per il contenimento del livello complessivo della spesa e per la sua riqualificazione, cui potrà utilmente concorrere, per quanto concerne il bilancio dello Stato, l'ulteriore implementazione del processo di riclassificazione e, per quanto concerne gli enti territoriali, la definizione in termini organici e tendenzialmente stabili degli ambiti dell'autonomia finanziaria spettante a ciascun livello di governo secondo logica di tipo federale, con conseguente maggiore responsabilizzazione di regioni ed enti locali nel concorso al perseguimento degli obiettivi relativi ai saldi rilevanti a fini comunitari,

        approva la Nota di aggiornamento e impegna il Governo a proseguire con coerenza l'azione di contenimento e di riqualificazione della spesa pubblica, presupposto imprescindibile, insieme alla compiuta definizione del complesso degli interventi prospettati nei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio, attualmente all'esame del Parlamento, per porre in essere le condizioni per la successiva adozione di misure volte alla riduzione della pressione fiscale e ad una sua più equa distribuzione, anche al fine di favorire una più consistente e duratura crescita dell'economia nazionale.

(6-00005) (n. 1)

D'ALIA

Preclusa

Il Senato,

            esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013;

            considerato che la presentazione della Nota di aggiornamento si è resa necessaria per deteriorarsi della congiuntura economica internazionale che ha determinato effetti negativi sulle variabili di finanza pubblica;

            tenuto conto che l'Italia ha risentito di questa forte tensione nei mercati internazionali e rilevati, in particolare, gli effetti negativi sulla crescita riconducibili alle drammatiche evoluzioni della crisi finanziaria americana, all'incremento del prezzo delle materie prime ed al conseguente acuirsi del livello inflazionistico, che ha inciso sui consumi delle famiglie, nonché al progressivo apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro che ha indebolito la domanda estera;

            premesso che, per quanto concerne il quadro macroeconomico, in conseguenza di questo scenario di notevole incertezza, la Nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013 presenta una revisione al ribasso delle stime della crescita economica pari allo 0,4 per cento per l'anno in corso e per il 2009;

            evidenziato che, sul piano degli andamenti tendenziali e programmatici, il livello dell'indebitamento netto, pur risultando invariato per il 2008, registra un peggioramento di 0,1 punti percentuali del PIL nel 2009 e 0,2 punti percentuali, nel 2010 e 2011; si rileva un aumento dell'avanzo primario determinato da un contenimento della spesa sia di parte corrente che di parte capitale in termini strutturali; il saldo di bilancio per il 2008 peggiora di 0,2 punti percentuali rispetto a quanto previsto dal DPEF per effetto del minor output gap e delle maggiori misure una tantum; le stime mostrano, rispetto alle previsioni del DPEF, una contrazione del gettito relativo alle imposte indirette causata dalla diminuzione del PIL e parzialmente compensata da un aumento delle imposte dirette e dei contributi sociali attribuibile ad una dinamica più positiva dei redditi da lavoro dipendente in alcuni comparti del settore privato; per quanto concerne le spese delle pubbliche amministrazioni si rileva una notevole riduzione delle spese per redditi da lavoro dipendente, dell'ordine di 1,35 miliardi di euro nel 2009, di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2010 e 2011 e di superiore ai 2 miliardi di euro nel 2012 e 2013, tale riduzione delle spese è peraltro più che compensata da un aumento delle spese per consumi intermedi e per pensioni;

            considerato che sulla scorta dei dati di bilancio a legislazione vigente 2009 il livello del saldo netto da finanziare programmatico è stato rideterminato in 33,6 miliardi rispetto ai 16,6 miliardi stimati per il 2009 dal DPEF;

            rilevato che l'esame dei dati tendenziali contenuti nella nota di aggiornamento confermano che il decreto-legge n.112 del 2008 non ha avuto un effetto positivo sull'economia nazionale;

            premesso che le critiche rivolte al DPEF, da ritenersi del tutto insufficiente ad aiutare la crescita Paese, valgono anche per la Nota di aggiornamento, anche in considerazione del peggioramento della crisi finanziaria internazionale;

            osservato che l'Italia continua a registrare un tasso di crescita del PIL inferiore alla media europea e rispetto a tale dato risulta particolarmente preoccupante il contributo negativo della domanda interna, che dimostra le difficoltà del Paese dipendenti da una grave debolezza dei consumi e degli investimenti, a causa della riduzione del potere di acquisto dei redditi degli italiani, compressi tra inflazione e pressione fiscale;

            constatato che a fronte di un impegno contenuto nel programma elettorale dell'attuale maggioranza che prevedeva una graduale e progressiva diminuzione della pressione fiscale sotto il 40 per cento del PIL, non risulta, invece, nel DPEF, prima, e nella Nota di aggiornamento, dopo, una previsione di riduzione della pressione fiscale capace di rilanciare il PIL, anzi nel Documento si preveda un taglio della spesa pubblica soprattutto quella in conto capitale che è fondamentale ai fini degli investimenti e quindi della crescita;

            ritenuto che manca un approccio strutturale ai problemi della crescita del Paese e del potere di acquisto dei cittadini, data che nel momento in cui in altri Paesi i governi adottano rilevanti misure di sostegno all'economia, il Governo italiano si dimostra incapace di definire e attuare interventi volti a rilanciare i consumi e gli investimenti di cui il Paese avrebbe bisogno;

            rilevato che l'Italia continua a perdere competitività in termini di quota delle nostre esportazioni sul commercio mondiale, a causa dell'alto costo di produttività dei nostri prodotti e del basso valore aggiunto che spinge verso mercati tradizionali, dove i paesi emergenti praticano prezzi più competitivi perché privi di clausole sociali ed ambientali;

            constatato che il DPEF e la sua Nota di aggiornamento non incidono in alcun modo sul potere di acquisto delle famiglie, che costituisce il vero motore dello sviluppo e che facendo riferimento ai più recenti dati dell'ISTAT circa il 34,7 per cento ha forti difficoltà finanziarie, mentre il 59,5 per cento ha una certa difficoltà a giungere alla fine del mese;

            evidenziato altresì che il Documento non contiene misure effettivamente capaci di ovviare alla bassa produttività del lavoro, una delle principali cause del rallentamento della crescita del PIL;

            rilevato che la Nota di aggiornamento così come il DPEF non contiene misure in grado di fare fronte al basso tasso di occupazione (rapporto tra occupati e popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni) italiano, che era nel 2006 uno dei più bassi dell'area OCSE;

            considerato che il Documento non risolve i problemi posti dalla raccomandazione del Consiglio UE 14 maggio 2008 (2008/399/CE), adottata nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la quale, nell'aggiornare al 2008 gli indirizzi di massima per le politiche economiche e sull'attuazione delle politiche per l'occupazione, ha formulato, nei confronti dell'Italia, per quanto riguarda l'occupazione, i seguenti orientamenti: «Continuare a potenziare i servizi per l'infanzia e le persone anziane, onde conciliare vita professionale e vita familiare e incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; definire una strategia coerente per l'invecchiamento attivo onde aumentare l'occupazione a livello dei lavoratori più anziani é migliorare l'adeguatezza delle pensioni, impegna il Governo:

            a definire ed adottare efficaci misure di sostegno all'economia, volte a rilanciare i consumi e gli investimenti necessari ai fini di una reale crescita del Paese;

            ad operare una radicale correzione degli indirizzi di politica economica, finalizzandola al rinnovamento del Paese, nel senso del rafforzamento della sua posizione competitiva, e di liberalizzazione di settori e comparti sinora caratterizzati da protezioni e limiti all'accesso di nuovi operatori, prescindendo da interventi microsettoriali di stampo punitivo e concentrando l'azione sui grandi servizi a rete nonché intervenendo sui conglomerati industriali di proprietà statale che spesso operano in regime di monopolio e che quasi sempre determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            posto che esiste una relazione inversa tra la pressione fiscale e la crescita economica, ad attuare ogni efficace azione mirata alla riduzione della pressione fiscale e al contenimento della spesa pubblica corrente mediante una efficace e costante azione di riduzione di quella improduttiva e degli sprechi, responsabilizzando i centri di spesa ma evitando di operare tagli indiscriminati «orizzontali» quali quelli previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008;

            ad adottare efficaci azioni volte ad incrementare la produttività attraverso misure tali da accrescere la produttività dei servizi pubblici aprendoli al mercato, abbattere le rendite improduttive, rafforzare la concorrenza a livello nazionale e locale, investire nell'università e nella scuola, adeguare le infrastrutture, moderare la tassazione e semplificare il quadro legislativo;

            a prevedere la possibilità di applicare, per periodi transitori, forme di fiscalità di vantaggio per il sud valutando altresì la possibilità di ridurre le aliquote di imposta al sud rispetto al nord e la rideterminazione degli studi di settore per le imprese meridionali, nel senso di escludere tassativamente qualsiasi generico ed acritico aggiornamento ISTAT provvedendo altresì ad una interpretazione autentica in tema di crediti d'imposta tesa ad escludere qualsiasi decadenza dovuta a semplici irregolarità formali;

            a privilegiare una politica sociale di sostegno alla famiglia proseguendo un percorso nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà, sia affermato il primato sociale della famiglia, come nucleo fondamentale della società e a ciò siano finalizzate le politiche sociali e fiscali, anche attraverso lo strumento del quoziente familiare, ovvero l'indicazione come soggetto imponibile, non più dell'individuo, ma del nucleo familiare in quanto tale;

            a introdurre criteri di federalismo negli investimenti per opere infrastrutturali in accordo con la Conferenza Stato-regioni, affinché vi sia una equa distribuzione sul territorio nazionale di risorse per opere strategiche indicate nella «legge obiettivo».

(6-00007) (n. 3)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, ROSSI NICOLA, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI

Preclusa

Il Senato,

            esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013,

        premesso che:

            la crisi finanziaria in atto nell'economia globale investe direttamente l'Europa e - determinando il dissolversi della fiducia nei mercati - può causare gravi danni all'economia reale, con la distruzione di un gran numero di posti di lavoro e il fallimento di migliaia di imprese;

            l'intervento messo in atto - dopo gravi incertezze - dalle autorità politiche degli Stati Uniti d'America è positivo, ma non è certamente sufficiente per impedire il diffondersi dell'infezione originata dalla caduta dei valori immobiliari e dalla crisi dei mutui subprime;

            l'interconnessione e l'interdipendenza tra le banche e gli intermediari finanziari europei sono tanto profonde e diffuse da rendere gli interventi di salvataggio e di stabilizzazione sviluppati su scala nazionale del tutto sproporzionati rispetto all'obiettivo, quando non addirittura controproducenti, per gli imprevedibili effetti indotti presso gli altri partner europei;

            in Europa il principale problema appare essere quello della leva finanziaria - troppo elevata - delle grandi banche, che avrebbe provocato un effetto di sottocapitalizzazione di tutto il sistema,

        impegna il Governo:

            ad operare perché l'Unione europea nel suo complesso - superando veti e contrapposte pregiudiziali di ogni singolo Stato membro, manifestatisi ancora in occasione dell'ultimo vertice a quattro - sviluppi un'immediata iniziativa volta alla ricapitalizzazione su scala europea del settore bancario, mediante l'iniezione di fondi pubblici (ad esempio, attraverso la Banca europea degli investimenti) o attraverso l'obbligo di convertire il debito in capitale azionario;

            a concordare con gli altri Paesi membri un immediato ridisegno della regolamentazione dei mercati finanziari e delle istituzioni bancarie europee, andando decisamente oltre le inefficaci forme di regolazione nazionale ancora in vigore;

            a concordare con gli altri Paesi membri - e in particolare con i partners dell'area Euro - le modificazioni al Patto di stabilità e di crescita che sono indispensabili per l'attuazione dell'intervento di stabilizzazione e consolidamento sopradescritto e che appaiono funzionali al sostegno di una politica economica e fiscale capace di ridurre gli effetti negativi, sulla occupazione e sui redditi, della crisi finanziaria in atto;

            a riformulare la Nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013, al fine di introdurvi specifiche indicazioni circa le scelte di politica economica e di gestione della finanza pubblica funzionali - e coessenziali - all'iniziativa dell'Unione europea sopradescritta.

        Il Senato, con specifico riferimento alle scelte di politica economica e di gestione della finanza pubblica delineate nel DPEF, così come aggiornato dalla Nota in esame,

        premesso che:

            il livello della spesa pubblica per investimenti in infrastrutture materiali e immateriali è segnalato in netta discesa nei primi anni di programmazione ed è dato in recupero ai livelli fatti registrare nel 2007 solo negli anni finali dell'esercizio, in tal modo pregiudicando gravemente le potenzialità di sviluppo dell'intero sistema economico nazionale;

            il livello della pressione fiscale viene programmato in crescita - rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente - in tutti gli anni di programmazione, così aggravando le difficoltà di famiglie e imprese, già duramente penalizzate dalla stagnazione della ricchezza nazionale;

            le scelte di contenimento della spesa corrente primaria - del tutto assenti per il 2008 - vengono perseguite negli anni successivi con politiche di taglio orizzontale delle disponibilità che, anche sulla base delle pregresse esperienze, devono ritenersi o inefficaci (risolvendosi in meri rinvii di spesa) o profondamente ingiuste (risolvendosi in penalizzazioni delle amministrazioni pubbliche più efficienti e in acquiescenza verso quelle più inefficienti),

        impegna altresì il Governo:

            ad operare per la riduzione - e la redistribuzione tra i diversi soggetti economici e sociali - della pressione fiscale, a partire dalla restituzione del fiscal drag, attraverso un aumento della detrazione IRPEF per lavoro dipendente (per un onere complessivo di 3 miliardi di euro nel 2009), una riduzione del prelievo fiscale sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello (per un onere di 1,5 miliardi di euro), il riconoscimento di una specifica detrazione IRPEF per tutte le donne lavoratrici con figli e l'avvio della cosiddetta «Dote fiscale dei figli» (per un onere iniziale di 1,5 miliardi);

            a fissare il tasso di inflazione programmata - in attesa della positiva conclusione del confronto in atto tra le parti sociali sul nuovo modello di contrattazione - al livello-obiettivo della BCE (2 per cento);

            a proseguire nell'opera di riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, destinando tutte le risorse in tal modo recuperate alla riduzione della pressione fiscale sui contribuenti leali;

            ai fini della riduzione della spesa corrente e della riqualificazione dell'attività della Pubblica amministrazione, ad adottare nuovi sistemi di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Autorità amministrativa indipendente, ricorrendo ad una sistematica opera di comparazione tra le performance dei diversi segmenti, dei singoli dirigenti, degli uffici e dei singoli dipendenti della Pubblica amministrazione, così da ottenere un generale adeguamento ai migliori risultati con le minori spese;

            a rifinanziare gli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali (ricerca, formazione, telecomunicazioni), anche utilizzando le economie di spesa realizzate di cui al punto precedente;

            ad ottenere un impegno dell'Unione europea - e dell'Eurogruppo in particolare - per il finanziamento di progetti europei in infrastrutture materiali e immateriali (in larga parte già definiti in sede comunitaria) attraverso l'emissione di eurobonds garantiti sul merito di credito dell'Unione europea in quanto tale.

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 (1032)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

________________

N.B. Per gli articoli da 1 a 18 del disegno di legge n. 1032, tutti approvati, e l'allegato n. 1 di cui all'articolo 6 si faccia riferimento all'elenco cronologico dei Resoconti in formato PDF.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008 (1033)

ORDINE DEL GIORNO

G100

PARAVIA

V. testo 2

Il Senato

        premesso che:

            nell'interpellanza 2-00024, ancora priva di risposta, si rilevava che il precedente Ministro dell'Economia, On. Tommaso Padoa Schioppa, assieme al Governo Prodi, e disattendendo le obbligazioni già contratte dai singoli ministeri in materia sia di opere appaltate che di altri obblighi, con i commi 36 e seguenti, dell'articolo 3, della Legge n. 244 del 24-12-2007 (Finanziaria 2008), ha ridefinito i termini e la relativa applicazione della cosiddetta «perenzione amministrativa»;

            lo stesso comma 36 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 ha determinato una riduzione, da sette a tre anni, del termine di conservazione in bilancio dei residui passivi in conto capitale. Tale disposizione è entrata in vigore il 28 dicembre 2007 e pertanto i suoi effetti si sono dispiegati su tutti i residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2007;

            tale provvedimento ha prodotto, per decine di migliaia di imprese, l'impossibilità di incassare correntemente le somme relative a opere eseguite, a forniture di beni e servizi, a finanziamenti per programmi di investimento e altro;

            le procedure per ripristinare i diritti delle imprese prevedono un iter tortuoso, che sembra essere stato concepito al fine di allungare ulteriormente i pagamenti: la richiesta del creditore dopo il vaglio dell'ufficio competente per territorio viene inoltrata al rispettivo ministero che dopo un primo parere di conformità della Ragioneria generale dello Stato si trasforma in una richiesta di reiscrizione in bilancio che produce la predisposizione del relativo decreto e che, dopo la firma del Ministro, viene inviata alla Corte dei Conti per la registrazione; solo dopo la restituzione alla Ragioneria dello Stato, quest'ultima lo ritrasmette al ministero competente per l'ulteriore richiesta da parte di questi, sempre alla Ragioneria dello Stato, «della materializzazione della moneta» atta a pagare le aziende, se nel frattempo non fallite;

            le piccole e medie imprese, spesso poco patrimonializzate e già colpite dall'oppressione fiscale, stanno subendo ora gli effetti perversi di Basilea 2 e quindi si trovano in crisi di liquidità;

            pende presso la Commissione Europea, a seguito di specifiche denunce di associazioni e/o aziende italiane, una procedura relativa ai lunghi tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione,

        considerato che:

            la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, ha affermato che «il drastico taglio dei residui passivi è in buona parte apparente: l'eliminazione dal conto del bilancio di oltre 28.400 milioni di residui passivi, legata al nuovo regime della perenzione, non esclude che - per far fronte alle richieste dei creditori - debba essere reiscritta in bilancio una consistente quota delle relative somme, per ora trasferite nel conto del patrimonio»;

        impegna il Governo:

            ad adeguare il fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti per l'anno 2008, ora esaurito, al fine di poter soddisfare tutti i pagamenti da tempo scaduti;

            a prevedere, nell'ambito della manovra Finanziaria per il 2009, ulteriori interventi volti a sanare le ricadute negative delle note misure di cui al più volte citato comma 36 articolo 3 Legge n. 244 del 24-12-2007, anche mediante l'iscrizione, nell'indicato fondo, di sufficienti disponibilità;

            a semplificare l'iter procedurale finalizzato al pagamento a favore delle imprese, di somme dovute, ancorché inserite nell'elenco dei residui passivi;

            a rivedere i termini della perenzione dei residui passivi elevandoli da 3 a 5 anni.

G100 (testo 2)

PARAVIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato

        premesso che:

            nell'interpellanza 2-00024, ancora priva di risposta, si rilevava che il precedente Ministro dell'Economia, On. Tommaso Padoa Schioppa, assieme al Governo Prodi, e disattendendo le obbligazioni già contratte dai singoli ministeri in materia sia di opere appaltate che di altri obblighi, con i commi 36 e seguenti, dell'articolo 3, della Legge n. 244 del 24-12-2007 (Finanziaria 2008), ha ridefinito i termini e la relativa applicazione della cosiddetta «perenzione amministrativa»;

            lo stesso comma 36 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 ha determinato una riduzione, da sette a tre anni, del termine di conservazione in bilancio dei residui passivi in conto capitale. Tale disposizione è entrata in vigore il 28 dicembre 2007 e pertanto i suoi effetti si sono dispiegati su tutti i residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2007;

            tale provvedimento ha prodotto, per decine di migliaia di imprese, l'impossibilità di incassare correntemente le somme relative a opere eseguite, a forniture di beni e servizi, a finanziamenti per programmi di investimento e altro;

            le procedure per ripristinare i diritti delle imprese prevedono un iter tortuoso, che sembra essere stato concepito al fine di allungare ulteriormente i pagamenti: la richiesta del creditore dopo il vaglio dell'ufficio competente per territorio viene inoltrata al rispettivo ministero che dopo un primo parere di conformità della Ragioneria generale dello Stato si trasforma in una richiesta di reiscrizione in bilancio che produce la predisposizione del relativo decreto e che, dopo la firma del Ministro, viene inviata alla Corte dei Conti per la registrazione; solo dopo la restituzione alla Ragioneria dello Stato, quest'ultima lo ritrasmette al ministero competente per l'ulteriore richiesta da parte di questi, sempre alla Ragioneria dello Stato, «della materializzazione della moneta» atta a pagare le aziende, se nel frattempo non fallite;

            le piccole e medie imprese, spesso poco patrimonializzate e già colpite dall'oppressione fiscale, stanno subendo ora gli effetti perversi di Basilea 2 e quindi si trovano in crisi di liquidità;

            pende presso la Commissione Europea, a seguito di specifiche denunce di associazioni e/o aziende italiane, una procedura relativa ai lunghi tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione,

        considerato che:

            la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, ha affermato che «il drastico taglio dei residui passivi è in buona parte apparente: l'eliminazione dal conto del bilancio di oltre 28.400 milioni di residui passivi, legata al nuovo regime della perenzione, non esclude che - per far fronte alle richieste dei creditori - debba essere reiscritta in bilancio una consistente quota delle relative somme, per ora trasferite nel conto del patrimonio»;

         invita il Governo a valutare l'opportunità di:

            adeguare il fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti per l'anno 2008, ora esaurito, al fine di poter soddisfare tutti i pagamenti da tempo scaduti;

            prevedere, nell'ambito della manovra Finanziaria per il 2009, ulteriori interventi volti a sanare le ricadute negative delle note misure di cui al più volte citato comma 36 articolo 3 Legge n. 244 del 24-12-2007, anche mediante l'iscrizione, nell'indicato fondo, di sufficienti disponibilità;

            semplificare l'iter procedurale finalizzato al pagamento a favore delle imprese, di somme dovute, ancorché inserite nell'elenco dei residui passivi;

            rivedere i termini della perenzione dei residui passivi elevandoli da 3 a 5 anni.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (*)

Approvato

(Disposizioni generali)

    1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2007, n. 245, nonché negli stati di previsione ristrutturati con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, sono introdotte, per l'anno finanziario 2008, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

________________

(*) Le tabelle recanti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa, con gli elenchi ad esse allegati, sono state approvate nel testo proposto dal Governo, con le modificazioni stampate in neretto, per le quali si rinvia all'elenco cronologico dei Resoconti in formato PDF.

EMENDAMENTO

1.1

CASTRO

Inammissibile

Alla Tabella 4 (Ministero del lavoro), apportare le seguenti variazioni: «Missione politiche per il lavoro - Programma U.P.B. 2.1.2 - regolamentazione e vigilanza sul lavoro».

            CP  +  2.864.000;

            CS  +  2.864.000.

        Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - missione Fondi da ripartire - programma Fondi di riserva e speciali U.P.B. 25.2.3, apportare le seguenti variazioni:

            CP  -  2.864.000;

            CS  -  2.864.000.

ARTICOLI 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

    1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «797.859.956 euro» sono sostituite dalle seguenti: «997.859.956 euro».

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative)

    1. Nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

    2. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base ''interventi'' del programma ''prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana'', nell'ambito della missione ''tutela della salute'' dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

        1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme, versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2008.

        1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2008, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base ''interventi'' e ''investimenti'' del programma ''ricerca per il settore della sanità pubblica'', nell'ambito della missione ''ricerca e innovazione'' dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

        1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2008, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

        1-sexies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa il ''Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area'' dell'unità previsionale di base ''oneri comuni'' del programma ''fondi da assegnare'', nell'ambito della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2008.

        1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2008, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

        1-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

    1. Nei commi 1, 2 e 3 e nella rubrica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» e «Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

    2. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2008, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

        3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca».

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

    1. Nei commi 1 e 2 e nella rubrica dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, le parole: «Ministero delle infrastrutture» e «Ministro delle infrastrutture» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

    2. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

        2-ter. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 60 ufficiali piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 5 ufficiali delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

        2-quater. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2008, è fissato in 141 unità.

        2-quinquies. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base ''funzionamento'' del programma ''sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste'', nell'ambito della missione ''ordine pubblico e sicurezza'' del medesimo stato di previsione.

        2-sexies. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e di contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

        2-septies. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unità previsionali di base delle Capitanerie di porto in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui all'unità previsionale di base ''funzionamento'' del programma ''sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste'', nell'ambito della missione ''ordine pubblico e sicurezza'' dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato».

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni diverse)

    1. Nel comma 8 dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,» sono inserite le seguenti: «e al decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,».

Art. 7.

Approvato

(Abrogazioni)

    1. Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono abrogati.

Art. 8. (*)

Approvato

(Allegati)

    1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2008 nell'allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 245, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.

________________

(*) L'Allegato 1, richiamato dall'articolo 8 del disegno di legge, è stato approvato nel testo proposto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (1018)

G100

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1018, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,

        impegna il Governo:

            ad inserire gli agenti del Corpo forestale dello Stato tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con competenza limitata ai reati ambientali, in considerazione delle funzioni da essi già svolte in via di fatto.

G100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1018, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire gli agenti del Corpo forestale dello Stato tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con competenza limitata ai reati ambientali, in considerazione delle funzioni da essi già svolte in via di fatto.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1

    1. È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

        1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;

            b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. - (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

        2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

            a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

            b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

        3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

        4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità.

        5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;

            c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

        2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

        3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

        4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

        5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

        6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

        7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;

            d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

        2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

        3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.»;

            e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

        2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

        3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;

            f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

        2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.

        3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

        6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

        7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

        8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

EMENDAMENTI

1.2/1

LI GOTTI

Respinto

All'emendamento 1.2, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

            «c) elevato numero di affari penali ovvero elevato numero di affari civili in rapporto alla consistenza degli organici».

1.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 1» sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

            a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

            b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico,».

1.4

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo le parole: «per il quale» inserire le seguenti: «, tenuto conto del carico di lavoro,».

1.6

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

        «b-bis) elevato numero degli affari penali con particolare riferimento a quelli concernenti la criminalità organizzata, ovvero elevato numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici».

1.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate e di cui al comma 2».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ove non sussista il consenso o non sia acquisita la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla presente legge. Nei casi di cui al primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità».

1.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il magistrato nei cui confronti sia stato disposto il trasferimento d'ufficio ai sensi del presente articolo può essere trattenuto nella sede di provenienza, prima del trasferimento, per l'esaurimento dei procedimenti in corso, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'istanza presentata dal magistrato medesimo, entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione in ordine al trasferimento».

1.10

D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», sopprimere i commi 1 e  2.

        Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art.2», al comma 3, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sedici».

1.100

VALENTINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», primo periodo, le parole: «per un massimo di quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di sei anni».

1.11

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, ma il diritto» fino alla fine del comma medesimo.

1.13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Respinto

Al comma 5, sostituire il numero: «50», ovunque compaia, con il seguente: «75».

1.15

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti».

1.101

VALENTINO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Ai fini del conferimento degli uffici direttivi la maggiore anzianità dell'aspirante costituisce in assenza di demerito criterio assoluto di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione ancorché di grado superiore. È abrogata ogni contraria disposizione legislativa o regolamentare».

1.1 (testo corretto)

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 70, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti, posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio''».

1.16

COMPAGNA

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

VALENTINO, GIULIANO, BENEDETTI VALENTINI, CIARRAPICO, BATTAGLIA

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            i criteri ai quali il CSM si informa per decidere il conferimento di incarichi direttivi appare sempre più frutto di accordi fra correnti che non di rado prescindono dai meriti, le attitudini, l'anzianità di servizio; criteri questi che in anni passati costituivano gli elementi fondamentali sui quali si basava la scelta dei magistrati che dovevano guidare gli uffici giudiziari;

            che tale stato di cose genera sconcerto e confusione, demotivazione ed un rilevante contenzioso imponendosi, quindi, interventi normativi che ripristinino regole certe ed affidabili alle quali il CSM deve informarsi per assumere determinazioni che attribuiscano ai magistrati funzioni impegnative che profondamente incidano nel contesto sociale ai livelli più vari;

            che fra i criteri di scelta deve assumere particolare valenza l'aver svolto funzioni omologhe ovvero di particolare rilevanza sociale ed istituzionale,

        impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ai fini del conferimento degli uffici direttivi, la maggiore anzianità nonché il pregresso positivo esercizio di funzioni direttive omologhe ovvero l'aver ricoperto particolari e rilevanti cariche sociali ed istituzionali costituisca criterio di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione.

G1.100 (testo 2)

VALENTINO, GIULIANO, BENEDETTI VALENTINI, CIARRAPICO, BATTAGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            i criteri ai quali il CSM si informa per decidere il conferimento di incarichi direttivi appare sempre più frutto di accordi fra correnti che non di rado prescindono dai meriti, le attitudini, l'anzianità di servizio; criteri questi che in anni passati costituivano gli elementi fondamentali sui quali si basava la scelta dei magistrati che dovevano guidare gli uffici giudiziari;

            che tale stato di cose genera sconcerto e confusione, demotivazione ed un rilevante contenzioso imponendosi, quindi, interventi normativi che ripristinino regole certe ed affidabili alle quali il CSM deve informarsi per assumere determinazioni che attribuiscano ai magistrati funzioni impegnative che profondamente incidano nel contesto sociale ai livelli più vari;

            che fra i criteri di scelta deve assumere particolare valenza l'aver svolto funzioni omologhe ovvero di particolare rilevanza sociale ed istituzionale,

        impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ai fini del conferimento degli uffici direttivi, la maggiore anzianità nonché il pregresso positivo esercizio di funzioni direttive omologhe ovvero l'aver ricoperto particolari e rilevanti cariche sociali ed istituzionali costituisca criterio di necessaria e specifica valutazione.

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(*) Accolto dal Govern

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