BONFRISCO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:
Osserva, infine, che le modifiche apportate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, al decreto-legge n. 347, del 2003, convertito con legge n. 39, del 2004, ineriscono a profili procedurali ai quali non si riconnettono effetti finanziari di natura diretta sulla finanza pubblica. In particolare, le previste modifiche all'iter procedurale non comportano minori introiti per il bilancio dello Stato rispetto alla procedura ordinariamente prevista dalla legislazione previgente; al riguardo, l'esigenza di tutelare il patrimonio aziendale effettivo nelle ipotesi di cessione, ai sensi dell'indicata procedura, risulta salvaguardata dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 10, atteso che il prezzo di cessione dovrà essere determinato da una istituzione finanziaria indipendente e non potrà risultare inferiore al valore dì mercato».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.107, 3.102 e 1.43, relativamente alla copertura per l'anno 2011, e parere contrario sulle proposte 2.100, 2.3 e 2.4. Esprime infine un parere non ostativo su tutte le restanti proposte emendative».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti, osservando che, in relazione alle proposte 1.203 e 1.204, le previste modifiche all'iter procedurale di cui all'articolo 1 non comportano minori introiti per il bilancio dello Stato rispetto alla procedura ordinariamente prevista dalla legislazione previgente; al riguardo, l'esigenza di tutelare il patrimonio aziendale effettivo nelle ipotesi di cessione, ai sensi dell'indicata procedura, risulta salvaguardata dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 10, atteso che il prezzo di cessione dovrà essere determinato da un'istituzione finanziaria indipendente e non potrà risultare inferiore al valore di mercato.
Resta sospeso il parere sull'emendamento 2.300».
«La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».
MORANDO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (PD). Signor Presidente, forse ho inteso male: lei ha detto che l'emendamento 2.300, su cui è stato sospeso il parere, è stato ritirato?
PRESIDENTE. No, senatore Morando, è stato ritirato l'emendamento 3.0.100.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.