le cooperative italiane a "mutualità prevalente", così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, Titolo III, e dal decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, godono in Italia di un trattamento fiscale agevolato, sia per le imposte indirette (IVA, INVIM, imposta di registro, di bollo, tassa di concessione governativa, eccetera), sia soprattutto per quelle dirette, imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e imposta sul reddito delle società (IRES);
le cooperative, anche se a mutualità prevalente, spesso operano in campi diversi rispetto a quelli socio-sanitari e hanno un giro d'affari enorme (basti pensare che nel 2006 le cooperative operanti nella distribuzione organizzata hanno realizzato vendite per 11,8 miliardi di euro);
con la legge n. 142 del 2001 sono state escluse suddette cooperative dal campo di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilendo, quindi, di fatto, la possibilità di licenziare, anche in assenza di giusta causa, i lavoratori dipendenti;
la Commissione europea, a seguito di alcune denunce, ha chiesto precisazioni al Governo italiano sui regimi fiscali preferenziali per le cooperative di consumo che operano nei settori della distribuzione e dei servizi bancari;
la Commissione europea riconosce l'importanza ed il contributo significativo delle cooperative all'economia e alla società in generale, ma ritiene anche che possano considerarsi aiuti di Stato: a) la deduzione dal reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente degli utili accantonati alle riserve divisibili e indivisibili corrispondenti ai redditi realizzati da attività con non membri della cooperativa. Per le grandi cooperative e per le cooperative non mutualistiche, la deduzione è ritenuta nella sua totalità aiuto di Stato, dal momento che la cooperativa assomiglia di più ad un'impresa lucrativa e che i suoi membri non vi partecipano realmente;b) la riduzione fiscale sugli interessi versati ai membri per depositi a breve termine, poiché essa non riguarda attività con i membri che partecipano alla cooperativa in quanto tale. Infatti, nel fornire prestiti ad interesse alla cooperativa, i membri agiscono in qualità di terzi prestatori e non condividono con questa i rischi economici,
l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che le agevolazioni alle cooperative non ledano il diritto alla concorrenza;
se non ritenga opportuno proseguire l'azione della perequazione tributaria eliminando i regimi fiscali di favore e destinare parte delle risorse così ottenute alla riduzione delle imposte sui cittadini a più basso reddito, in particolare ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati.
(4-00509)