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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 058 del 17/09/2008


DIGILIO - Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca - Premesso che:

gli insegnanti di scuola primaria nei ruoli da almeno venti anni per effetto del concorso ordinario, in possesso del diploma di laurea in Scienze della formazione primaria di durata quadriennale, successivo rispetto alla data di immissione in ruolo, fanno rilevare profonde incongruenze e contraddizioni presenti nel Contratto collettivo nazionale del lavoro del 2007 relative alla mobilità del personale docente, educativo e ATA, che si ripercuotono inevitabilmente nelle graduatorie d'istituto creando gravi disparità tra insegnanti laureati, e conseguenti pregiudizi nei diritti ed interessi degli stessi;

nella tabella dei titoli generali per la mobilità d'ufficio e a domanda, alla lettera F) si legge: "per ogni diploma di Laurea con corso di durata almeno quadriennale (…) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza" vengono assegnati punti 5;

nella nota 12 relativa alla lettera F) viene precisato che "il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto" e che "non si valuta il diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria in quanto è un titolo valido di accesso al ruolo";

in riferimento a quanto esposto si fa notare che: a) attualmente il diploma di laurea in Scienze della formazione non costituisce titolo di accesso a tutti gli effetti, tanto è vero che le immissioni nei ruoli della scuola primaria e dell'infanzia avvengono ancora attingendo da graduatorie formulate sulla base (quale titolo d'accesso) del solo possesso del diploma magistrale, siano esse graduatorie ad esaurimento o di merito dei concorsi ordinari; b) agli insegnanti di ruolo in possesso di qualsiasi altra laurea di durata almeno quadriennale, in aggiunta al diploma magistrale, viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo non essendo tale titolo considerato titolo d'accesso al ruolo di appartenenza; c) rimangono pertanto esclusi dal riconoscimento del punteggio aggiuntivo esclusivamente i laureati in Scienze della formazione primaria, ossia proprio coloro che hanno conseguito una formazione specifica; d) si consideri poi che, nel caso di specie, si tratta di docenti che si sono iscritti all'università dopo la nomina in ruolo e, peraltro, al solo scopo della crescita professionale specifica; e) la previsione ai fini della mobilità penalizza notevolmente tale categoria di insegnanti che avrebbe invece dovuto trovare maggiore valorizzazione; f) sarebbe stata sufficiente un'equiparazione, ai fini del punteggio, a qualsiasi altra laurea per quegli insegnanti che hanno conseguito il titolo dopo l'immissione in ruolo (o legata ad esempio ad un periodo di tempo), a meno che non si pensi di considerare il diploma di laurea in Scienze della formazione primaria quale titolo necessario per l'accesso al ruolo, fonte di un inquadramento economico equiparato a quello degli insegnanti laureati degli altri ordini di scuola;

sembra, invece, che la sommaria previsione contenuta nell'ordinanza sulla mobilità non tenga conto di uno dei principi cardine della funzione docente ribadito a tutti i livelli: l'aggiornamento e la formazione sono fattori determinanti per migliorare la qualità del servizio, l'amministrazione pone in essere le condizioni per favorirlo;

le istituzioni hanno il compito e il dovere di tutelare i lavoratori della scuola, soprattutto per evitare pregiudizievoli disparità di trattamento all'interno della categoria, anche nella prospettiva dell'attuazione nella scuola primaria del maestro unico,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un nuovo e più approfondito esame delle richiamate questioni al fine di assicurare un riconoscimento giuridico, nonché economico, a chi con grande sacrificio, "a proprie spese" e senza "agevolazione" alcuna, si è prodigato per migliorare la propria professionalità a tutto vantaggio dell'amministrazione;

se non ritenga di adottare misure volte a prevedere un'equiparazione, se non una priorità, nei titoli, ai maestri laureati in Scienze della formazione primaria.

(4-00507)