DIVINA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i diritti umani sono, come esordisce anche il testo della mozione, patrimonio dell'umanità. Non sono ancora, però, compiutamente una conquista di tutta l'umanità, ma è straordinario osservare come la consapevolezza che esistano diritti innati di ciascun individuo sia maturata attraverso correnti di pensiero e teorie filosofiche anche assai diverse tra loro. I padri della rivoluzione francese, come Jean-Jacques Rousseau, hanno fondato le loro teorie politiche solo molti anni dopo la riflessione sui diritti naturali sviluppata dalla patristica e, in special modo, da San Tommaso.
Il riconoscimento dei diritti umani è tra i fattori indicati come punto di partenza del moderno costituzionalismo su cui si sono formate le grandi Carte come l'Habeas corpus Act del 1679 ed il Bills of rights di dieci anni dopo, il vero padre di tutti gli strumenti di protezione dei diritti che hanno partorito la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata all'Assemblea nazionale francese nel 1789. Tutte le successive Costituzioni scritte in Europa e negli altri continenti hanno seguito questa scia, aggiungendo accanto ai classici diritti di libertà anche i cosiddetti diritti economici e sociali.
La mozione che esaminiamo riconosce l'accresciuta consapevolezza di tali diritti a livello mondiale, anche se sfuggono però ad una terminologia rigida. Ciò è riconducibile alla tradizione storica delle Carte dei diritti, use a utilizzare formule sintetiche e suggestive per accentuarne la solennità, ma anche all'implicito riconoscimento della poca vincolatività di questi strumenti. Esiste, però da sempre - ed esiste oggi - un problema di garanzia di tali diritti. La scarsa efficienza degli strumenti per renderli efficaci si pone, pertanto, nel diritto interno quanto in quello internazionale. Se all'interno dell'Unione europea sappiamo di poter contare su livelli di giudizio, interni e comunitari, fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo, più complessa è la questione sul piano internazionale. Non si tratta, infatti, di ragionare sul potere di uno Stato di imporne il rispetto interno, ma del potere della comunità internazionale attraverso convenzioni e organismi internazionali di imporre il loro rispetto agli Stati stessi. Su questo piano la strada da percorrere è ancora molto lunga.
La comunità internazionale, nonostante la struttura delle Nazioni Unite e delle organizzazioni ad essa collegata, appare ancora una struttura priva di regole efficaci, governata in assetto variabile a seconda delle opportunità economiche o strategiche. Nonostante l'Assemblea generale dell'ONU abbia approvato - com'è noto - su iniziativa italiana una moratoria globale sulla pena di morte, non più tardi di sabato scorso (26 luglio) ben 29 persone sono state brutalmente impiccate contemporaneamente a Teheran da parte di organi giudiziari dello Stato.
Una situazione raccapricciante la ritroviamo nella Repubblica popolare cinese, solo per citare lo Stato che presenta il più alto numero di esecuzioni al mondo. È evidente che né la moratoria, né l'apertura di credito mondiale concessa a Pechino per l'assegnazione delle Olimpiadi 2008 hanno avuto il minimo effetto di persuasione morale sulle istituzioni del Paese.
Noi viviamo in Europa, un'area che ha realizzato moltissimo nella tutela dei diritti umani. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata firmata già nel 1950, dal 1953 è in vigore ed offre strumenti importanti di tutela come la possibilità di adire la Corte di giustizia da parte di un singolo cittadino anche contro lo Stato cui appartiene. Viviamo, dunque, probabilmente nell'area dove il concetto dei diritti umani è stato più interiorizzato, analizzato, formalizzato e tutelato, anche se ci rendiamo conto che resta, comunque, un concetto sfuggente e che darne contenuti precisi è ancora difficile.
Restando in ambito europeo, sappiamo che é stata elaborata la Carta dei diritti che potrebbe presto acquisire valore giuridico pari ai trattati costituenti e che da tempo si cerca la sintesi su tali diritti. Ciononostante non si è ancora giunti ad un testo da tutti condiviso: Gran Bretagna, Irlanda e Polonia hanno, infatti, disconosciuto l'intera Carta e ottenuto un'eccezione totale dall'applicazione dei suoi principi nei rispettivi Stati.
Il Senato ormai da tre legislature ha avuto un organismo dedicato al tema dei diritti umani, come i Parlamenti di altri Paesi, ossia come ha invitato a fare l'Assemblea generale dell'ONU già nel 1993. Nella XIV legislatura era stata istituita una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, seguita da una uguale Commissione speciale nella legislatura XV. Sono organi che hanno lavorato bene affrontando in maniera organica e non frammentaria il tema dei diritti umani e soprattutto non in maniera filosofica.
Si è cercato di andare a fondo con concretezza e aderenza all'attualità su punti quali: l'abolizione della pena di morte nel mondo; l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura; la tutela dei diritti del fanciullo, che nonostante la dichiarazione dedicata risalga al 1959, rimane tuttavia un tema di triste attualità per i tanti, troppi episodi di pedofilia, sfruttamento per il lavoro e per l'accattonaggio; la promozione e l'attuazione del diritto di asilo; la lotta alla tratta di esseri umani, fenomeno che oggi, ben lungi dall'essersi esaurito con la fine della schiavitù legale, è praticato su scala mondiale da reti criminali; la lotta contro il razzismo, la discriminazione delle minoranze ed il divieto delle pratiche di mutilazione.
Si auspica che, con le dovute modifiche regolamentari, in futuro un organismo dedicato ai diritti umani possa diventare istituzione permanente del Parlamento, a significare che tutta l'attività, legislativa e non, debba essere valutata sempre e comunque alla luce del rispetto e della consapevolezza dei diritti umani.
Si propone pertanto, assieme ai tantissimi colleghi di tutti gli schieramenti che hanno sottoscritto questa mozione, di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi parlamentari. L'ufficio di Presidenza sarà composto dal Presidente, da due Vice presidenti e da due Segretari. La Commissione avrà compiti di studio, di osservazione e di iniziativa sui temi connessi ai diritti umani ad ampio raggio, ed oltre all'attività nei confronti delle altre Commissioni parlamentari e dell'Assemblea, potrà prendere contatti con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali e svolgere missioni in particolare presso Parlamenti stranieri. Se sarà opportuno e necessario, la Commissione potrà stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione con organismi stranieri similari all'interno dei Parlamenti.
Per il raggiungimento di queste finalità essa, se lo riterrà utile, potrà svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.