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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 050 del 30/07/2008


Relazione orale del senatore Dini sul disegno di legge n. 937

La struttura della Convenzione è conforme agli schemi accolti dall'OCSE per gli accordi internazionali sulle doppie imposizioni.

L'ambito soggettivo di applicazione include le persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati membri (articolo 1).

La sfera oggettiva di applicazione riguarda invece la tipologia di imposte considerate (articolo 2): esse sono sia quelle sul reddito sia quelle sul patrimonio, secondo la denominazione adottata nei due Stati. Occorre osservare che nel Protocollo aggiuntivo si stabilisce che la Convenzione si applica indipendentemente dall'effettiva vigenza di imposte sul patrimonio.

L'articolo 3 reca le definizioni generali e l'articolo 4 la nozione di soggetto residente in uno Stato contraente.

L'articolo 5 individua poi il concetto di stabile organizzazione, recependo il modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione. Tuttavia, come generalmente avviene per l'Italia, se ne discosta laddove esclude dall'elenco delle fattispecie in cui non si considera la sussistenza di una stabile organizzazione la combinazione di più ipotesi. Detta differenziazione risponde ad esigenze antielusive.

I successivi articoli disciplinano la tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e i redditi d'impresa (articolo 7).

Per quanto concerne i redditi di capitale, specifiche disposizioni sono dedicate a dividendi (articolo 10), interessi (articolo 11) e royalties - canoni (articolo 12).

Con riferimento ai capital gains - utili di capitale - (articolo 13), il criterio di tassazione è conforme alle raccomandazioni formulate dall'OCSE e distingue tra plusvalenze relative a beni immobili, derivanti dall'alienazione di beni mobili ovvero

di navi o aeromobili, nonché di beni diversi. È altresì prevista una norma antielusiva relativamente all'alienazione di azioni o di diritti di godimento di una società.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente il trattamento fiscale dei proventi delle professioni indipendenti e da lavoro subordinato, mentre l'articolo 17 riguarda i compensi di artisti e sportivi.

Particolare rilevanza rivestono le disposizioni in materia di trattamento dei redditi da pensione, poiché si prestano a operazioni elusive tramite mirati trasferimenti di residenza all'estero nelle more della maturazione dei requisiti per il pensionamento. In proposito, l'articolo 18 detta una disciplina - che si applica anche ai trattamenti di fine rapporto - che tutela il gettito per il Paese di originaria residenza del lavoratore.

Nella medesima ottica si richiama anche il punto 8 del Protocollo aggiuntivo, che detta una norma generale antielusiva, la quale attribuisce a Italia e Islanda la potestà di disconoscere benefici d'imposta e trattamenti fiscali di favore ove derivanti da mutamenti di residenza che risultino precisamente finalizzati a tale scopo.

Gli articoli 19 e 20 riguardano le funzioni pubbliche e professori ed insegnanti.

Con riferimento alle imposte sul patrimonio, la regola generale dettata dall'articolo 23 è quella della tassazione dei beni immobili nello Stato in cui sono situati.

L'articolo 24 riguarda invece i metodi per eliminare la doppia imposizione internazionale mediante meccanismi di crediti d'imposta.

Le successive disposizioni prevedono la possibilità, in caso di controversia, di ricorrere ad una procedura amichevole di conciliazione, anche mediante il compromesso ad arbitri (articolo 26) e assicurano lo scambio di informazioni tra Stati (articolo 27).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, infine, si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.