*BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, senatore Li Gotti, a nome del Popolo della Libertà intervengo per dire che non condivido in alcun modo le ragioni della questione pregiudiziale da lei sottoscritta.
Se andiamo ad osservare il nostro diritto positivo troviamo norme di legge che creano delle priorità rispetto alla trattazione dei processi. Già l'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella sua stesura originale, stabilisce che nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. È un principio che regola l'ordine della trattazione dei processi, stabilito con legge ordinaria molti anni fa, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Come lei ha accennato (ma l'argomento è stato tenuto un po' celato), esiste poi una disposizione successiva, ben nota, contenuta nell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico, emanato dal Governo di centrosinistra, che testualmente recita: «Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa».
Lei, senatore Li Gotti, chiaramente comprende e mi insegna che questa elencazione è ben più congrua di quella contenuta nel citato articolo 132-bis ed è praticamente la norma radice del nuovo provvedimento al nostro esame, anche se tale norma continua a rimanere in vigore in quanto non esiste un'abrogazione espressa dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998 - sopra richiamato - che al comma 2 così recita: «Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze». È una norma anche questa pendant con quella nuova. Non c'è il Ministro della giustizia; però, vedremo quali sono le logiche attinenti al Ministro medesimo.
Non si capisce quindi per quale ragione lei invochi l'articolo 112 della Costituzione che riguarda soltanto l'azione penale in capo al pubblico ministero; azione penale doverosa. Si tratta infatti di situazioni nelle quali interviene il giudice, il dirigente dell'ufficio che si adegua a questa normativa. L'azione penale non è in alcun modo toccata da queste norme perché a seconda della logica del singolo caso concreto sarà stata iniziata, se si è conclusa la fase delle indagini preliminari, o meno; vi è soltanto la possibilità di una sospensione, con interruzione della prescrizione, per un massimo di 18 mesi: quindi, questa azione penale riprenderà vigore al termine dei 18 mesi.
Credo quindi che il richiamo all'articolo 112 della Costituzione non sia pertinente. D'altro canto, questo fatto, secondo il quale nelle nostre discussioni politiche emerga sempre la non costituzionalità di qualsiasi norma andiamo ad esprimere, è un fatto curioso. Quanti di noi hanno fatto gli avvocati o i magistrati nella loro vita sanno quanto raramente le corti dichiarano non manifestamente infondata una questione di costituzionalità e sappiamo anche che quelle regiudicande dichiarate non manifestamente infondate quasi mai vengono accolte dalla Corte costituzionale. Questa è esperienza di tutti noi nei decenni. Quindi, pensare che di ogni norma si debba affermare la incostituzionalità costituisce elemento non aderente ad una realtà effettiva. Capisco che lo si faccia talvolta per ragioni di opposizione, per agitare una bandiera di forte opposizione; però, anche quando gli argomenti sono come sempre ben posti da lei, senatore Li Gotti, talvolta sono effettivamente deboli.
Se prendiamo questa normativa vediamo come i principi riguardano una priorità rispetto ai reati più gravi: non dimentichiamo gli incidenti sul lavoro; vediamo come questa trattazione prioritaria organizzata dal giudice non contrasti con determinate logiche, anche disinflattive. In realtà, il problema che si sono posti i magistrati, per conto loro, è quello di sapere cosa fare di questi procedimenti che finiranno per essere coperti dall'indulto e, quindi, dovranno comportare un lavoro sostanzialmente inutile. So che già in tantissimi uffici ci si muove in tal senso: nel tenere un momento fermi quei procedimenti. Se oggi la legge lo afferma, i magistrati giudicanti, i capi degli uffici avranno un supporto migliore alla loro iniziativa personale.
Vi è poi la possibilità di chiedere il patteggiamento anche oltre i termini di legge, cioè alla fine delle indagini preliminari, dopo l'incidente probatorio ed in altre fasi, proprio perché sembra del tutto utile che si possa patteggiare da parte dell'imputato reati che finirebbero per appesantire, attraverso i relativi procedimenti, il lavoro di tutti gli uffici giudiziari, tribunali, corti eccetera, senza alla fine comportare nessuna conseguenza pratica. Non si riesce in alcun modo a comprendere come questa possa essere ritenuta un'amnistia occulta; si tratta soltanto di un dato organizzativo che permette un'utile deflazione dei procedimenti penali.
Da ultimo, quando si stabilisce che i provvedimenti siano tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura e che poi quest'ultimo, insieme al Ministro della giustizia, valuti gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione, non si va in alcun modo a porre tali provvedimenti sotto il controllo del Ministero di grazia e giustizia... (Il microfono si disattiva automaticamente).