BERSELLI, relatore. Signor Presidente, il provvedimento che torna al nostro esame è stato parzialmente modificato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, si è intervenuti sui cambiamenti apportati al testo in questa sede, a seguito dell'approvazione dei due emendamenti presentati dai relatori.
Il nuovo testo prevede, in modifica di quello precedente, che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria. Nel testo precedente, invece, questa facoltà non era concessa ai dirigenti degli uffici, i quali ora possono individuare i processi da trattare con priorità rispetto a tutti gli altri. Nel contesto di tale priorità si elenca - come ricordato dal relatore Vizzini - una serie di reati che possono essere recuperati facilmente dai colleghi senatori con la semplice lettura del testo.
Si stabilisce altresì che i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione per tutti quei procedimenti relativi a reati che prevedono pene coperte dal cosiddetto indulto, cioè dalla legge 31 luglio 2006, n. 241. Si afferma anche che nell'individuazione dei criteri per stabilire tali priorità i dirigenti degli uffici devono tenere conto - questo è un punto importante - della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa - sottolineo, nonché dell'interesse della persona offesa - la quale assurge ad un ruolo di primaria importanza. Inoltre, il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a 18 mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio. Si prevede, poi, che il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo approvato dalla Camera dei deputati è indubbiamente migliorativo rispetto a quello licenziato dal Consiglio dei ministri, mentre appare - almeno a chi vi parla - certamente meno coerente rispetto a quello approvato da questo ramo del Parlamento. Lo sottolineo affinché rimanga agli atti della nostra Assemblea.
Gli emendamenti presentati dai relatori miravano a garantire una maggiore efficienza della giustizia penale, assicurando la celebrazione dei processi relativi ai reati più gravi e di maggiore allarme sociale. Come abbiamo evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, i due emendamenti non erano finalizzati a tutelare una persona specifica o particolare, ma miravano ad assicurare la funzionalità della giustizia nel suo complesso, funzionalità della giustizia che non può essere considerata, signor Presidente, né di destra né di sinistra, ma nell'interesse di tutti i cittadini italiani.
Ora, è stata modificata proprio la parte del provvedimento relativa a quei due emendamenti che erano stati attaccati strumentalmente sostenendo che erano finalizzati a tutelare l'interesse di una specifica persona; oggi appare evidente che quella specifica persona non può essere tutelata da questo provvedimento. Come relatori, dunque, ci meravigliamo che rispetto al nuovo testo licenziato dalla Camera dei deputati, che modifica proprio quei punti specifici su cui si erano incentrate le critiche della minoranza, vi sia un'opposizione in trincea, dalla sinistra riformista al partito giustizialista, contro un provvedimento su cui francamente ci saremmo attesi una diversa disponibilità da parte dell'opposizione.
Avevano criticato quegli emendamenti, ma il loro contenuto è stato radicalmente modificato dalla Camera con le riserve già avanzate da questo relatore. È dunque indubbiamente molto strano che quel testo, già depurato delle parti su cui si erano accentrate le maggiori critiche, oggi rimanga oggetto di contestazione violenta da parte delle opposizioni anche in questo ramo del Parlamento.