l'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 dice che l'attività venatoria è consentita "con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40";
la formulazione della legge non è chiara in quanto, dall'analisi sia dei lavori preparatori che della totalità della dottrina, si evince che, per l'esercizio dell'attività venatoria, non è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti ma di uno dei due (calibro superiore ai 5,6 millimetri o altezza bossolo superiore ai 40 millimetri);
la questione veniva risolta definitivamente dalla Circolare n. 559/C-50.065-E-97 del Ministero dell'interno pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1997 a firma dell'allora Capo della Polizia, Fernando Masone, su delega del Ministro dell'interno e mai abrogata, variata o sostituita, secondo cui, sentito anche il parere della Commissione centrale per le armi, si possono utilizzare per l'attività venatoria "i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnicofunzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40";
la situazione è stata recentemente modificata dal parere n. 557/pas.50.232/e/2008 del 12 maggio 2008 a firma del direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale, nel quale si dice che le armi di calibro superiore ai 5,6 con bossolo inferiore ai 40 millimetri non possono essere impiegate nell'attività venatoria;
immediatamente dopo tale pubblicazione alcune Questure iniziavano a chiamare i cittadini detentori di tali armi convicendoli a modificare, secondo il nuovo orientamento, le denunce già fatte, con ciò mettendosi al riparo da ricorsi e denunce, in quanto la rinuncia è "volontaria";
ciò provocherebbe un danno ai cittadini detentori di tali armi costretti a doversene disfare perché, oramai, prive di valore a causa del limitato numero detenibile e, per lo stesso motivo, moltissime ditte (armerie, importatori, fabbriche) si troverebbero in magazzino armi non più vendibili e quindi deprezzate,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trovare una risoluzione alla questione, atteso che i detendori di armi utlizzate per l'attività venatoria in Italia ammontano ad oltre quattro milioni di persone e molti sarebbero colpiti negativamente dalla nuova normativa.
(4-00397)