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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 046 del 23/07/2008


EMENDAMENTI

2-bis.1

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Le parole: «Sopprimere l'articolo.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2-ter.

2-bis.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: «Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità».

2-bis.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, alinea, sostituire la parole: «è assicurata» con le seguenti: «il giudice, quando ne ravvisi le ragioni di urgenza, assegna».

2-bis.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, alinea, dopo le parole: «è assicurata» inserire le seguenti: «, quando ricorrono ragioni di urgenza secondo la valutazione del giudice sulla base dei criteri individuati dai dirigenti degli uffici tenendo conto anche della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti nonché dell'interesse della persona offesa,».

2-bis.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», alinea, sostituire la parole da: «assoluta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

        1-bis. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102.

        1-ter. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

        1-quater. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

        1-quinquies. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

            a) per il giudizio di primo grado: anni due;

            b) per il giudizio in grado di appello: anni due;

            c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

        1-sexies. I termini di cui al comma l-quinquies possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

        1-septies. Nel computo dei termini di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

        1-octies. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

        Conseguentemente, all'articolo 2-ter, sopprimere i commi 6 e 7.

2-bis.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai delitti di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 3-bisdell'articolo 51 del codice di procedura penale, ai delitti di cui».

2-bis.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) ai processi relativi ai reati di concussione, corruzione o corruzione in atti giudiziari».

2-bis.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Inammissibile

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» alla lettera b), sostituire le parole: «relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro» con le seguenti: «per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro».

2-bis.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Le parole da: «Al comma 1» a: «amministrazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera b)inserire la seguente:

            «b-bis) ai processi relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia».

2-bis.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Precluso

Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» dopo la lettera b)inserire la seguente:

            «b-bis) ai processi per i delitti commessi contro la pubblica amministrazione».

2-bis.3

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) ai processi per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

2-bis.4

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, lettera e)dopo la parola: «quarto» inserire le seguenti: «e quinto».

2-bis.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera e)inserire la seguente:

            «e-bis) ai processi nei quali si sia dato luogo ad assunzione di prova con incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura penale».

2-bis.103

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» dopo la lettera f)inserire la seguente:

            «f-bis) ai processi per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale».

2-bis.5

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 2, dopo le parole: «degli uffici giudicanti» inserire le seguenti: «, sentiti i presidenti di sezione e acquisito il parere del procuratore della Repubblica e dei consigli dell'ordine forense interessati,».

2-bis.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Nel comma 2 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo criteri che tengono conto, altresì, della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa».

2-ter.104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Id. em. 2-ter.1

Sopprimere l'articolo.

2-ter.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla cessazione del rinvio. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima del rinvio, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante dopo il rinvio. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 159 e seguenti del codice penale».

2-ter.6

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone» con le seguenti: «se l'imputato, il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono,».

2-ter.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Id. em. 2-ter.6

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone», con le seguenti: «se l'imputato, il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono».

2-ter.5

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2-ter.5

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone» con le seguenti: «se l'imputato o la persona offesa si oppongono».

2-ter.105

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «se l'imputato», aggiungere le seguenti: «o la parte civile».

2-ter.7

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «chiuso» con la seguente: «aperto».

2-ter.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, DELLA MONICA (*), LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rinvio non può essere disposto per i processi relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ai reati di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne, nonché ai delitti di peculato, corruzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione e corruzione in atti giudiziari.»

2-ter.8

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Consiglio superiore della magistratura».

2-ter.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento penale sono trasferiti, come prova formata, in sede civile».

2-ter.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2-ter.10

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che la persona offesa non si opponga».

2-ter.11

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di cui al periodo precedente è ammissibile esclusivamente qualora l'imputato abbia previamente risarcito il danno ovvero abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

2-ter.12

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammissibilità della richiesta di cui al periodo precedente è subordinata al risarcimento del danno da parte dell'imputato».

2-ter.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

________________

(*) Firme aggiunte in corso di seduta