Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (439 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 043 del 21/07/2008


BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOSCETTO (PdL). Onorevole Presidente, mi rivolgo a lei, ai colleghi, ai rappresentanti del Governo, ma soprattutto ai colleghi che hanno preso la parola: sobrio, ma duro Ceccanti; durissimo Li Gotti; da par suo calmo e assertivo, anche se critico, D'Alia; vibrante Mazzatorta. Credo di dover riportare al massimo del buon senso il contesto, senza dimenticare che il massimo del buon senso deve essere anche il massimo del buon diritto: non ci dobbiamo dimenticare di tutto questo proprio noi che siamo i legislatori.

Quando il legislatore formula una norma e quella disposizione viene dichiarata incostituzionale, il legislatore ritorna sulla norma e cerca di adeguarla a quello che la Corte costituzionale ha detto. È ciò che abbiamo visto sempre in tantissimi anni di vita come parlamentari, come magistrati, come avvocati, come professori di diritto, come persone comunque interessate a mettere in essere le leggi, a interpretarle o a usarle.

Tutte le volte che la Corte costituzionale si è pronunziata, il Parlamento, o prima o dopo, è intervenuto. Magari non quando non ce n'era bisogno: se la sentenza era seccamente abrogativa e il contesto era tale da poter sopportare quell'abrogazione, essa era benvenuta e non era necessario l'intervento del legislatore, salvo, eventualmente, sui contorni, sui dettagli, sulle norme di collegamento, che tuttavia, probabilmente, sarebbero già state abrogate conseguentemente dalla stessa Corte. Quando, invece, come tantissime volte è successo - e ben lo sappiamo - la Corte costituzionale ha pronunziato sentenze cosiddette manipolative dei più diversi tipi e generi, il Parlamento ne ha seguito le indicazioni e ha sostituito parti di legge, norme compiute e intere o commi; laddove la Corte stabiliva che la tale legge era incostituzionale nel non prevedere determinate disposizioni, in quel caso si trattava di una manipolazione costruttiva, che chiamava il legislatore ad intervenire.

Ora mi domando, a fronte di una situazione così normale, come si possa sostenere che la Corte costituzionale non indichi un determinato percorso al legislatore, il quale ha il dovere, invece, di intervenire e di seguire tale percorso. Si è sollevata una polemica, anche giornalistica, e vi è stato l'intervento di un eminentissimo giurista, stimato da tutti noi, il quale ha affermato che non sempre la Corte dà indicazioni al Parlamento, che ciò non è necessario e che la Corte può riservarsi alcuni argomenti eventualmente per tornare a dichiarare incostituzionale una norma che aveva già dichiarato incostituzionale nella prima versione.

Se questa fosse l'interpretazione giusta - chiedo scusa dal profondo del cuore - quello della Corte finirebbe per diventare un atteggiamento sadico: la leale collaborazione tra Corte e Parlamento finirebbe per incrinarsi se questa tesi fosse vera. Ma questa tesi non è assolutamente vera. La sentenza in materia di lodo Schifani ha affrontato tutti i problemi, ivi compreso quello della necessità o meno del ricorso alla legge ordinaria, che oltretutto sul piano dogmatico è un problema del tutto particolare; non ricordo, infatti, di aver mai letto una sentenza della Corte che prevedesse il ricorso a legge costituzionale per l'applicazione di una certa norma, perché non si può pensare che questo tipo di giudizio sia frequente.

La Corte costituzionale si pronuncia con riguardo all'articolo 138 della Costituzione, che prevede le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali. Esistono leggi costituzionali espressamente indicate nella Costituzione o in altre leggi costituzionali e vi sono leggi che il Parlamento ha voluto costituzionali affinché tutelassero beni originariamente non tutelati dalla Costituzione nel suo ambito. Questo è il concetto di fondo. Certamente, qualora vi fosse una sostituzione di due righe dell'articolo 3 della Costituzione, il ricorso all'articolo 138 sarebbe evidente e normale, non vi sarebbe legislatore che potrebbe sottrarsi ad un'operazione di questo genere. Quando però si va a discutere di normative residuali, di normative integrative, bisogna sapere che si può ricorrere alla legge ordinaria, perché la filosofia del ricorso all'una o all'altra legge è ampiamente affidata alla volontà del Parlamento: se non ci sono violazioni dell'articolo 138 della Costituzione, il Parlamento ha il potere di usare il tipo di legge che meglio ritiene. Si è parlato anche del fatto che nella legge sul Consiglio superiore della magistratura, che è legge ordinaria, si sia prevista una immunità o una causa di non punibilità relativamente ai consiglieri in ordine alle espressioni e alle logiche di espressione del pensiero nell'ambito della propria funzione: si è fatto, appunto, con legge ordinaria.

Si è parlato dell'articolo 205 del nuovo codice di procedura penale, il quale prevede che le cinque più alte cariche dello Stato (proprio le cinque delle quali stiamo parlando), in ragione della particolarità del loro munus e quindi dell'impegno totale che ad esse è richiesto, rilascino testimonianza nei loro uffici, venendo così esentati dal recarsi negli uffici del giudice. La legittimità di tale articolo 205 o meglio del precedente articolo 304 del codice di procedura penale che parlava di alte cariche dello Stato è stata scrutinata con una sentenza del 1968 della Corte costituzionale (se ben ricordo, presidente Sandulli e relatore Branca) ed è stato scritto proprio questo:...

 

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, la invito a concludere.

 

BOSCETTO (PdL). ...che anche la situazione di eguaglianza fra cittadini trova necessità di differenziarsi a seconda delle diverse posizioni. Ed è quello che dice la sentenza in esame, quando distingue fra coloro che hanno necessità di tutelare il proprio munus e gli altri cittadini, e aggiunge che comunque questo tipo di situazione è tutelabile - questo è un punto fondamentale della sentenza - e bisogna equilibrare i beni, ma che questo bene della tutela delle cariche principali dello Stato è un bene costituzionalmente utile e tutelabile.

 

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, per favore la prego di concludere.

 

BOSCETTO (PdL). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, quando si è arrivati a dire questo, non si può pensare che non ci si sia pronunciati in ordine al ricorso alla legge costituzionale od ordinaria. Qui chiaramente la Corte ha detto che si poteva procedere, ha identificato la situazione in termini di sospensione processuale e ha affermato, per concludere, che c'erano però alcune violazioni che nel presente provvedimento abbiamo - con capacità credo - teso ad eliminare: il fatto che si sia tolto il riferimento al presidente della Corte costituzionale che ha già una tutela in una legge costituzionale (questo l'avevamo dimenticato, la volta scorsa) equilibra anche il discorso delle altre quattro cariche...

 

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, la invito a concludere.

 

BOSCETTO (PdL). ...che comunque hanno una particolare preminenza nella vita del Paese, ivi compreso il Capo dello Stato che, come ricordava Mazzatorta, oggi come oggi non ha tutela... (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).