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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 043 del 21/07/2008


PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le questioni pregiudiziali QP1 e QP2, che sono state già illustrate dai relatori di minoranza.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulle questioni pregiudiziali può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, farò qualche breve considerazione per motivare il nostro voto di astensione rispetto alle questioni pregiudiziali che altri colleghi dei Gruppi di opposizione hanno proposto e illustrato prima di noi.

Noi riteniamo che questo provvedimento, sul merito del quale ci riserviamo ovviamente una valutazione nella fase successiva dell'iter legislativo, sia formalmente e sostanzialmente di recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004. Formalmente perché - di questo va dato atto agli Uffici di Presidenza di Camera e Senato - segue i Regolamenti e le procedure parlamentari previsti proprio per questo tipo di provvedimenti, che hanno una loro corsia preferenziale, unitamente, ovviamente, alla scelta politica che il Governo ha fatto di anteporre questo provvedimento nel calendario dei lavori. Formalmente e sostanzialmente anche per il richiamo che il Capo dello Stato ha fatto nel comunicato che ha accompagnato l'autorizzazione alla presentazione di questo disegno di legge, in cui ha preso atto del fatto che si tratta di un provvedimento sostanzialmente di esecuzione di una decisione della Corte costituzionale.

È chiaro che il Capo dello Stato non ha alcun potere in ordine alla valutazione di costituzionalità piena dei provvedimenti nel momento in cui firma e autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo, ma è anche chiaro che a lui è attribuita una limitata valutazione in ordine al fatto che si sia in presenza di un provvedimento non manifestamente incostituzionale e per questa ragione devo dire che anche dal nostro punto di vista vale più la presunzione di costituzionalità del provvedimento anziché il contrario.

È chiaro anche che noi siamo chiamati ad un esame più approfondito, che facciamo con la decisione sulle questioni pregiudiziali, ma è chiaro che né noi, né il Capo dello Stato possiamo sostituirci alla Corte costituzionale e quindi avere la presunzione di fare una valutazione in profondità e in tutti gli aspetti dei provvedimenti legislativi, perché altrimenti svolgeremmo una funzione diversa rispetto a quella che la Costituzione ci assegna.

Il cosiddetto lodo Alfano sembra recepire le evidenze che la Corte costituzionale ha segnalato nella sentenza n. 24, con riferimento sia alla durata della sospensione, sia alla rinunciabilità alla sospensione, sia alla tutela della parte civile ed inoltre con riferimento alla acquisizione immediata delle prove non altrimenti acquisibili e quindi alla circostanza che questo provvedimento contenga una disciplina compiuta e ragionevole del compimento di quegli atti del processo indifferibili ed urgenti. Inoltre - anche se su questo punto alcune perplessità restano, ma ne parleremo più avanti - vi è un riferimento alla fonte di investitura, tant'è vero che da questo provvedimento viene espunto come soggetto beneficiario il Presidente della Corte costituzionale.

Ma a me interessa svolgere un'altra riflessione con i colleghi sulla decisione della Corte, che ha individuato l'interesse - che ritiene apprezzabile - in ragione del quale viene predisposto il provvedimento legislativo, cioè la serenità nell'esercizio di una funzione che ha una sua rilevanza costituzionale. Quindi, la sospensione del processo per le alte cariche dello Stato assolve a questa funzione e tale interesse giustifica la sospensione del processo a condizione che ciò avvenga entro circostanziati e determinati limiti e nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Ciò che ci fa propendere per la presunzione di costituzionalità di questo provvedimento è che in quella decisione della Corte la sospensione non emerge né viene qualificata sotto il profilo delle prerogative e delle immunità, di cui all'articolo 68 o agli articoli 90 e 96 della Costituzione, e quindi non rappresenterebbe, almeno secondo alcuni lettori del testo, una deroga al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, né costituirebbe una limitazione all'esercizio della giurisdizione, se intesa nei termini e nelle forme indicate ovviamente dalla Corte.

L'aspetto in forza del quale la Corte ritiene ammissibile questa forma di tutela con legge ordinaria è quindi che la sospensione viene qualificata come una evenienza processuale per le alte cariche dello Stato e come tale viene trattata, cioè come una delle diverse cause di sospensione del processo penale, anche se riconducibile a fatti totalmente esterni al processo e non a circostanze endoprocessuali.

In questi termini è il giudizio della Corte che certamente - e forse anche con maggiore saggezza di noi - ha risentito del clima di scontro tra politica e magistratura; ma a differenza di una parte della politica e della magistratura, la Corte è intervenuta dando il buon esempio ed ha derubricato le norme cassate a norme ordinarie, senza rilievo costituzionale. Noi, infatti, dobbiamo leggere questa decisione anche con riferimento all'ordinanza n. 25, che ha dichiarato ammissibile il referendum sul cosiddetto lodo Schifani-Maccanico del tempo, perché riguardava norme che non avevano alcun rilievo di natura costituzionale. È quindi intervenuta cassando queste norme sotto il profilo della loro ragionevolezza e quindi dell'eccesso di potere legislativo, qualificato con riferimento alla violazione dei principi costituzionali relativi al diritto di difesa, alla ragionevole durata dei processi ed al principio di eguaglianza, qualificato rispetto alla diversa natura dell'investitura delle alte cariche; pertanto, il legislatore non poteva trattare in maniera eguale situazioni diseguali, con riferimento alle diverse cariche dello Stato. La Corte, per altro verso, ha ritenuto assorbiti gli ulteriori profili di rimessione contenuti nell'ordinanza di remissione del Tribunale di Milano e da cui nasce il lodo Alfano.

In questa fase di esame, signor Presidente, ci limitiamo ad esprimere un giudizio quindi sulla sua costituzionalità, partendo da una presunzione qualificata di costituzionalità, sia con riferimento alla decisione della Corte costituzionale sia al comunicato della Presidenza della Repubblica. Certo che vi sono dei dubbi e che anche noi li abbiamo, da cui anche la nostra decisione di astenerci.

La circostanza che la Corte abbia ritenuto assorbite una serie di questioni non significa che si sia preclusa la possibilità di una valutazione e di un giudizio su tali questioni. Peraltro, abbiamo perplessità anche sulla individuazione dei soggetti destinatari e sulle disparità di trattamento rispetto ai componenti dell'organo collegiale, perché questo è un aspetto che, dal nostro punto di vista, non ci sembra superato e superabile da parte del provvedimento che stiamo esaminando.

Né d'altro canto, riteniamo che non vi siano punti di collegamento tra questa disciplina ordinaria e la disciplina costituzionale. Esiste una norma, l'articolo 90 della Costituzione, che disciplina la responsabilità funzionale del Capo dello Stato e che, secondo parte autorevole della dottrina, disciplina anche i principi regolatori della sua responsabilità extrafunzionale. Abbiamo una disciplina che riguarda il Presidente del Consiglio ed i Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, ma introduciamo con legge ordinaria una distinzione - con riferimento ovviamente ai reati extrafunzionali - tra il Presidente del Consiglio ed i Ministri che compongono il Consiglio dei ministri.

Analogo ragionamento facciamo con tale provvedimento con riferimento ai Presidenti di Camera e Senato. Abbiamo una disciplina, quella introdotta dall'articolo 68 della Costituzione che riguarda i membri del Parlamento, ma per chi presiede le due Camere introduciamo una disciplina differenziata, con riferimento a tutta un'altra serie di ipotesi di responsabilità, e lo facciamo con legge ordinaria. Ed ancora, signor Presidente, un'altra perplessità riguarda la circostanza che tale provvedimento determini la sospensione dei processi anche per i reati più odiosi, per i quali, a differenza di quanto previsto per i parlamentari dall'articolo 68 della Costituzione, è previsto l'arresto in flagranza.

Quindi, di fatto, e mi avvio alle conclusioni, signor Presidente, si prevede un regime speciale - quello introdotto con legge ordinaria - che può essere più favorevole rispetto alla disciplina costituzionale. Questo è motivo di sincera preoccupazione perché introduce diversità di trattamento. Sono aspetti tutti da esplorare, ricchi di incognite e di problematicità che non si possono esaurire in questa fase del procedimento legislativo; abbiamo però il dovere di far prevalere le ragioni che rendono conforme allo schema costituzionale il provvedimento in esame (questo è il nostro ruolo), non solo per la sentenza citata ma anche per le motivazioni che hanno portato ad autorizzare la presentazione dello stesso alle Camere.

Per tali motivi, ci asteniamo sulle questioni proposte dai colleghi dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e della senatrice Carlino. Congratulazioni).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non scomoderò Robespierre né i Padri costituenti, ma cercherò di fare un ragionamento molto semplice, evidenziando come si stia tentando di caricare di significati emotivi questo provvedimento, che è ragionevole.

Partiamo allora da una considerazione molto banale. Sapete che stiamo parlando dei reati extrafunzionali, cioè dei reati non commessi nell'esercizio delle funzioni di queste alte cariche dello Stato, e sapete che per il Presidente della Repubblica la dottrina costituzionalistica, quasi all'unanimità, ritiene che ci sia un'improcedibilità dell'azione penale per i reati extrafunzionali. Quindi, durante il mandato del Presidente della Repubblica, per prassi costante avallata dalla dottrina costituzionalistica maggioritaria, non si può nemmeno iniziare le indagini nei confronti del Presidente della Repubblica. Ed abbiamo un precedente molto chiaro, che conoscerete bene (io avevo 28 anni ma voi ne avevate sicuramente di più), quello dei fondi neri del SISDE, la vicenda che riguardò l'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.

Il procuratore della Repubblica di Roma di allora, Vittorio Mele, emanò un provvedimento nel quale affermava testualmente che non si poteva procedere nei confronti del Presidente della Repubblica. Vi cito quell'anomalo comunicato stampa del procuratore della Repubblica di Roma, il quale precisò in quella circostanza che: «Il nome del presidente Oscar Luigi Scalfaro non compare nell'atto di invio del fascicolo in quanto nei suoi confronti non esiste la possibilità, per disposizioni costituzionali, di avviare qualsiasi indagine». Stavamo parlando di un reato extrafunzionale, i famosi 100 milioni di vecchie lire che, stando alla posizione dei funzionari SISDE, che poi vennero indagati e accusati di grave attentato agli organi dello Stato, vennero dati al presidente Oscar Luigi Scalfaro.

Dicevo, si tratta della stragrande maggioranza della dottrina. Con mio stupore, ma neanche tanto, ho verificato che la stragrande maggioranza della dottrina che ritiene che sussista l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica per reati extrafunzionali è soprattutto quella di ispirazione di sinistra, vicina al mondo della sinistra. Vi cito, e vi prego di ascoltarmi, colleghi dell'opposizione, qualche riga del manuale elementare di diritto pubblico del professor Rescigno.

Il professor Rescigno ci dice: «La Costituzione italiana disciplina espressamente il caso di reati del Presidente della Repubblica commessi nell'esercizio delle sue funzioni ma tace sul caso dei reati commessi fuori dall'esercizio delle sue funzioni. La soluzione apparentemente più semplice e lineare è quella di sostenere che, in queste due ipotesi, riprende vigore la regola generale, che dunque il Presidente della Repubblica è soggetto alla leggi penali come qualsiasi cittadino. Questa soluzione, apparentemente egualitaria e democratica, è in realtà demagogica». Dice ancora il professor Rescigno: «Non è vero che il Presidente della Repubblica è un cittadino qualsiasi e dunque va trattato come un cittadino qualsiasi. La verità è che le vicende personali che lo riguardano, come in generale le vicende personali dei più importanti soggetti politici, riguardano inevitabilmente la comunità statale e provocano ripercussioni di ampia portata nel corpo sociale e nelle istituzioni. Questo, di per sé, non giustifica un regime piuttosto che un altro, ma giustifica, comunque, che di queste questioni si tratti con cognizione di causa e pesando le conseguenze delle decisioni adottate.

In questo caso vanno messe sul piatto della bilancia due esigenze contrastanti: una di eguaglianza e di giustizia, che tende ad assoggettare tutti e quindi anche il Presidente della Repubblica al diritto comune, l'altra di politica delle istituzioni, che in nome della stabilità e della pace sociale tende a sottrarre alcuni soggetti alla giustizia comune». «Facciamo un esempio» continua Rescigno «che chiarisce meglio il problema: immaginiamo che un giudice incrimini il Presidente della Repubblica per un presunto reato commesso fuori dall'esercizio delle sue funzioni, che lo processi e poi magari lo assolva. Dal punto di vista politico il danno è enorme e irreparabile: o il Presidente della Repubblica, come avverrebbe quasi sicuramente, si dimette per tutelare il prestigio della carica non appena viene incriminato, e dunque l'azione giudiziaria ha alterato un equilibrio politico, per di più senza ragione come il processo dimostrerà, oppure il Presidente della Repubblica resta in carica ma, com'è ovvio, per tutto il periodo del processo, non ha più pienezza di autorità. Immaginiamo la situazione imbarazzante di un Presidente che compie atti di diritto internazionale essendo sotto processo». Sembra quasi una profezia.

Potrei andare avanti e citare Giuliano Amato, che non è proprio un giurista vicino alla Lega e neanche al centrodestra. Giuliano Amato, nel suo «Manuale di diritto pubblico» ci dice: «Relativamente ai reati compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde, ed è perciò imputabile, al pari di qualsiasi altro cittadino. Tuttavia, onde evitare che il Capo dello Stato sia in balìa di qualsiasi giudice cui passi per la testa di incriminarlo, nel silenzio della Costituzione, la dottrina ritiene che non si possa procedere contro di lui finché resti in carica: improcedibilità dell'azione penale». Potrei citare ancora Paolo Barile nelle sue «Istituzioni di diritto pubblico», Enzo Cheli, De Siervo, Martines, Rescigno, che dicono che c'è l'esigenza di una temporanea sottrazione del Capo dello Stato alla giurisdizione penale.

Allora, qual è il problema? Qual è la ratio di questa improcedibilità dell'azione penale per il Capo dello Stato? È quella della tutela del prestigio delle istituzioni; è quella di garantire a questa istituzione la serenità di svolgimento delle sue funzioni. Allora, quale atto eversivo stiamo compiendo? Stiamo prendendo questa prassi, consolidata e ormai riconosciuta da tutti, da tutta la migliore dottrina di questo Paese, e la stiamo inserendo nella legge ordinaria. È questo l'atto eversivo: l'inserimento in una legge ordinaria di una prassi costituzionale costante. Mi chiedo, colleghi, se sia meglio una legge ordinaria o una prassi; una legge ordinaria che eviterà che si decida in un senso o in un altro a seconda che il presidente della Repubblica si chiami Oscar Luigi Scalfaro o Francesco Cossiga. Voi infatti sapete che per Francesco Cossiga la prassi è venuta meno ed egli è stato sottoposto ad azione civile per reati commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Ora andiamo a riconoscere tutto questo in una legge ordinaria, evitando che tale materia sia disciplinata da una prassi che si applica a seconda dei casi.

Inoltre (e questo sì è il fatto eversivo per voi), ci accingiamo ad applicare questa prassi, che diverrà legge ordinaria, anche al Presidente del Consiglio dei ministri, al Capo del Governo, alla figura che secondo la nostra Costituzione dirige la politica generale dello Stato ed ha una posizione di supremazia gerarchica riconosciuta. Questo sarebbe l'atto eversivo: inserire una prassi all'interno di una legge ordinaria e applicarla, come sarebbe doveroso già oggi, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera.

Francamente, possiamo capire tutte le strumentalizzazioni, la volontà di drammatizzare questo tema, ma certamente non riusciamo a capire come si possano sollevare questioni di pregiudizialità o citare principi costituzionali quando i vostri costituzionalisti ci hanno sempre detto che bisogna garantire la tranquillità, il sereno svolgimento delle funzioni del Presidente della Repubblica e dei maggiori organi politici. Lo dice il professor Rescigno, leggete i suoi scritti se non credete a noi!

Vorrei poi fare un'ultima considerazione. Voi sapete come è finita la vicenda relativa ai fondi neri del SISDE: dopo la cessazione del mandato del presidente Scalfaro, l'indagine iniziò e ci fu una chiusura quasi immediata, perché nel 1997 il Governo Prodi modificò la fattispecie dell'abuso d'ufficio, l'articolo 323 del codice penale, che era quella contestata.

Per tutte queste motivazioni esprimeremo, dunque, un voto convintamente contrario su una questione che è di carattere prettamente strumentale. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOSCETTO (PdL). Onorevole Presidente, mi rivolgo a lei, ai colleghi, ai rappresentanti del Governo, ma soprattutto ai colleghi che hanno preso la parola: sobrio, ma duro Ceccanti; durissimo Li Gotti; da par suo calmo e assertivo, anche se critico, D'Alia; vibrante Mazzatorta. Credo di dover riportare al massimo del buon senso il contesto, senza dimenticare che il massimo del buon senso deve essere anche il massimo del buon diritto: non ci dobbiamo dimenticare di tutto questo proprio noi che siamo i legislatori.

Quando il legislatore formula una norma e quella disposizione viene dichiarata incostituzionale, il legislatore ritorna sulla norma e cerca di adeguarla a quello che la Corte costituzionale ha detto. È ciò che abbiamo visto sempre in tantissimi anni di vita come parlamentari, come magistrati, come avvocati, come professori di diritto, come persone comunque interessate a mettere in essere le leggi, a interpretarle o a usarle.

Tutte le volte che la Corte costituzionale si è pronunziata, il Parlamento, o prima o dopo, è intervenuto. Magari non quando non ce n'era bisogno: se la sentenza era seccamente abrogativa e il contesto era tale da poter sopportare quell'abrogazione, essa era benvenuta e non era necessario l'intervento del legislatore, salvo, eventualmente, sui contorni, sui dettagli, sulle norme di collegamento, che tuttavia, probabilmente, sarebbero già state abrogate conseguentemente dalla stessa Corte. Quando, invece, come tantissime volte è successo - e ben lo sappiamo - la Corte costituzionale ha pronunziato sentenze cosiddette manipolative dei più diversi tipi e generi, il Parlamento ne ha seguito le indicazioni e ha sostituito parti di legge, norme compiute e intere o commi; laddove la Corte stabiliva che la tale legge era incostituzionale nel non prevedere determinate disposizioni, in quel caso si trattava di una manipolazione costruttiva, che chiamava il legislatore ad intervenire.

Ora mi domando, a fronte di una situazione così normale, come si possa sostenere che la Corte costituzionale non indichi un determinato percorso al legislatore, il quale ha il dovere, invece, di intervenire e di seguire tale percorso. Si è sollevata una polemica, anche giornalistica, e vi è stato l'intervento di un eminentissimo giurista, stimato da tutti noi, il quale ha affermato che non sempre la Corte dà indicazioni al Parlamento, che ciò non è necessario e che la Corte può riservarsi alcuni argomenti eventualmente per tornare a dichiarare incostituzionale una norma che aveva già dichiarato incostituzionale nella prima versione.

Se questa fosse l'interpretazione giusta - chiedo scusa dal profondo del cuore - quello della Corte finirebbe per diventare un atteggiamento sadico: la leale collaborazione tra Corte e Parlamento finirebbe per incrinarsi se questa tesi fosse vera. Ma questa tesi non è assolutamente vera. La sentenza in materia di lodo Schifani ha affrontato tutti i problemi, ivi compreso quello della necessità o meno del ricorso alla legge ordinaria, che oltretutto sul piano dogmatico è un problema del tutto particolare; non ricordo, infatti, di aver mai letto una sentenza della Corte che prevedesse il ricorso a legge costituzionale per l'applicazione di una certa norma, perché non si può pensare che questo tipo di giudizio sia frequente.

La Corte costituzionale si pronuncia con riguardo all'articolo 138 della Costituzione, che prevede le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali. Esistono leggi costituzionali espressamente indicate nella Costituzione o in altre leggi costituzionali e vi sono leggi che il Parlamento ha voluto costituzionali affinché tutelassero beni originariamente non tutelati dalla Costituzione nel suo ambito. Questo è il concetto di fondo. Certamente, qualora vi fosse una sostituzione di due righe dell'articolo 3 della Costituzione, il ricorso all'articolo 138 sarebbe evidente e normale, non vi sarebbe legislatore che potrebbe sottrarsi ad un'operazione di questo genere. Quando però si va a discutere di normative residuali, di normative integrative, bisogna sapere che si può ricorrere alla legge ordinaria, perché la filosofia del ricorso all'una o all'altra legge è ampiamente affidata alla volontà del Parlamento: se non ci sono violazioni dell'articolo 138 della Costituzione, il Parlamento ha il potere di usare il tipo di legge che meglio ritiene. Si è parlato anche del fatto che nella legge sul Consiglio superiore della magistratura, che è legge ordinaria, si sia prevista una immunità o una causa di non punibilità relativamente ai consiglieri in ordine alle espressioni e alle logiche di espressione del pensiero nell'ambito della propria funzione: si è fatto, appunto, con legge ordinaria.

Si è parlato dell'articolo 205 del nuovo codice di procedura penale, il quale prevede che le cinque più alte cariche dello Stato (proprio le cinque delle quali stiamo parlando), in ragione della particolarità del loro munus e quindi dell'impegno totale che ad esse è richiesto, rilascino testimonianza nei loro uffici, venendo così esentati dal recarsi negli uffici del giudice. La legittimità di tale articolo 205 o meglio del precedente articolo 304 del codice di procedura penale che parlava di alte cariche dello Stato è stata scrutinata con una sentenza del 1968 della Corte costituzionale (se ben ricordo, presidente Sandulli e relatore Branca) ed è stato scritto proprio questo:...

 

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, la invito a concludere.

 

BOSCETTO (PdL). ...che anche la situazione di eguaglianza fra cittadini trova necessità di differenziarsi a seconda delle diverse posizioni. Ed è quello che dice la sentenza in esame, quando distingue fra coloro che hanno necessità di tutelare il proprio munus e gli altri cittadini, e aggiunge che comunque questo tipo di situazione è tutelabile - questo è un punto fondamentale della sentenza - e bisogna equilibrare i beni, ma che questo bene della tutela delle cariche principali dello Stato è un bene costituzionalmente utile e tutelabile.

 

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, per favore la prego di concludere.

 

BOSCETTO (PdL). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, quando si è arrivati a dire questo, non si può pensare che non ci si sia pronunciati in ordine al ricorso alla legge costituzionale od ordinaria. Qui chiaramente la Corte ha detto che si poteva procedere, ha identificato la situazione in termini di sospensione processuale e ha affermato, per concludere, che c'erano però alcune violazioni che nel presente provvedimento abbiamo - con capacità credo - teso ad eliminare: il fatto che si sia tolto il riferimento al presidente della Corte costituzionale che ha già una tutela in una legge costituzionale (questo l'avevamo dimenticato, la volta scorsa) equilibra anche il discorso delle altre quattro cariche...

 

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, la invito a concludere.

 

BOSCETTO (PdL). ...che comunque hanno una particolare preminenza nella vita del Paese, ivi compreso il Capo dello Stato che, come ricordava Mazzatorta, oggi come oggi non ha tutela... (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Belisario e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

286

Maggioranza

144

Favorevoli

119

Contrari

162

Astenuti

5

 

Il Senato non approva.

PERTOLDI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERTOLDI (PD). Signor Presidente, vorrei segnalarle che, per un errore tecnico, al momento della votazione sulla questione pregiudiziale, non è scattato il mio dispositivo elettronico. Vorrei che fosse registrato il mio voto a favore della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.