LI GOTTI, relatore di minoranza. Signor Presidente, nel corso dei lavori svoltisi nelle Commissioni i signori relatori e anche il Governo hanno richiamato l'attenzione sul fatto che il testo presentato in Aula era rispettoso dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 in merito alla legge che aveva introdotto un analogo provvedimento di sospensione dei processi.
Noi abbiamo seguito con attenzione l'impostazione data dai relatori e riteniamo che il dibattito svoltosi in merito al fatto che la Corte costituzionale nell'ambito della suddetta sentenza n. 24 non abbia dato una risposta sullo strumento da adottare, ossia una risposta che tenesse conto dell'articolo 138 della nostra Carta costituzionale, sia fuorviante. Infatti, ha poco senso dire come deve interpretarsi il silenzio della Corte costituzionale, se si tratti di un silenzio assenso o se si tratti di un silenzio rigetto.
Sappiamo benissimo che nel petitum del giudice remittente il problema di costituzionalità dello strumento adottato non era stato posto, sicché, consequenzialmente, la Corte costituzionale non era tenuta a rispondere su un profilo di costituzionalità non posto. Ciononostante, in quella sentenza vi sono affermazioni che conducono a determinate conclusioni.
I problemi che noi intendiamo affrontare in questa fase della discussione sono di duplice natura. Un problema riguarda lo strumento adottato, l'altro è se, indipendentemente dallo strumento adottato, siano state o no superate le questioni di costituzionalità che erano state ravvisate dalla Corte. Ebbene, nella sentenza che viene citata come guida del provvedimento in esame vi è l'affermazione secondo cui «la situazione in cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata è costituita dalla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame vuol tutelare deve essere ravvisato nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche». Individuato quindi qual è il bene che il legislatore intendeva e intende perseguire, la Corte costituzionale aggiunse: «(...) emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione». Aggiunge quindi la Corte: «Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative».
Scendendo nel concreto, che è la parte che a noi interessa, la Corte disse: «(...) ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione».
Ha quindi concluso, ed è il punto più importante: «Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali».
Una consequenzialità logica e giuridica ci consente di affermare che la norma crea un regime differenziato. La differenziazione può essere giustificata solo dalla prevalenza di un interesse apprezzabile, quale la protezione della serenità, cui si assegni un livello di valore idoneo a giustificare la connotazione di diversità.
L'interesse apprezzabile, che giustifica il regime differenziato, può essere tutelato solo in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Il principio della parità di trattamento è alle origini della formazione dello Stato di diritto, configurandosi quale principio fondamentale. La parità di trattamento rispetto alla giurisdizione è regolata da precetti costituzionali, e primo tra essi quello dell'articolo 3 della Costituzione, contenente una specifica norma principio.
La diversità di trattamento rispetto alla parità di trattamento, che è regolata da precetto costituzionale, può essere regolata in armonia con i precetti costituzionali; ciò comporta che questa diversità di trattamento deve essere considerata e regolata da altro precetto costituzionale o di rango costituzionale, ossia con la procedura espressamente prevista dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi di revisione e per le leggi costituzionali.
Rammento che la Corte costituzionale in una famosissima sentenza, la n. 1146 del 1988, affermò un principio insuperabile: «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale (...). Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (...), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».
L'articolo 3 fa parte dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, tant'è vero che precede la Parte I della Costituzione, ossia è annoverato tra i principi supremi del nostro Stato ed è immodificabile in quanto introduce un principio rispetto al quale tutte le altre norme devono uniformarsi. Ciò nonostante, i nostri padri costituenti ritennero, nel loro pragmatismo, che anche taluni precetti costituzionali potessero essere messi in discussione; nel prevedere ciò, tuttavia, essi pragmaticamente dissero che bisognava e bisogna compiere una revisione attraverso la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione.
Nel nostro caso non solo si ritiene che l'articolo 3 non sia norma insuperabile, ossia fondamentale del nostro Stato di diritto, ma si ritiene di incidere sul principio fondamentale affermato nell'articolo 3 con norma ordinaria senza la procedura meditata prevista dall'articolo 138 della Costituzione. È questa la più evidente forzatura che si cerca di introdurre nel nostro ordinamento.
Non possiamo ignorare che i nostri padri costituenti ci consegnarono un testo frutto del sacrificio e di una sintesi mirabile di diritti di civiltà. L'articolo 3 rappresenta il nostro orgoglio perché rappresenta la norma fondamentale della nostra Carta costituzionale: il principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. (Applausi dal Gruppo IdV).
È un principio che non era mai stato messo in discussione in 60 anni di Repubblica! E ora, per la prima volta, un principio fondamentale della nostra Costituzione, quello della parità dei diritti di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di religione, di condizione sociale, di idee politiche, viene messo in discussione e si pretende di farlo attraverso una procedura di legge ordinaria.
Noi difendiamo la nostra Costituzione perché appartiene al popolo, è un nostro patrimonio, non è a disposizione della maggioranza o di chi ha i numeri. Ci sono principi che non possono essere messi in discussione dai numeri, perché appartengono all'essenza e alla dignità di un popolo, alla sua storia, ai suoi sacrifici. Contestiamo dunque il fatto che non abbiate avuto la sensibilità di rispettare i principi fondamentali della Costituzione, cosa che per 60 anni è stata fatta, e che ci abbiate imposto, nel volgere di pochi giorni, una modifica così sostanziale, per cui d'ora in poi tutti sono uguali dinanzi alla legge, meno qualcuno. Questo non è consentito, se non attraverso procedure espressamente previste e che abbiano rango e dignità costituzionale.
Scendendo nel merito, come ritenete di aver superato il profilo di incostituzionalità, denunciato nel punto 8 della sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale? «La Corte ritiene» - leggo il testo della sentenza a cui vi siete ispirati - «che anche sotto altro profilo l'articolo 3 della Costituzione sia violato dalla norma censurata. Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti».
Avete riproposto una norma fotocopia, con l'eccezione del Presidente e dei componenti della Corte costituzionale. Come avete superato questo principio che è stato affermato dalla Corte costituzionale e che è stato sinteticamente ma incisivamente assistito da censura di incostituzionalità? Ripeto, riproponete una norma che, pochissimo tempo fa, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale; la riproponete come se nulla fosse. Questo è un fatto che riteniamo non possa essere superato.
Ora, non voglio credere (oppure poi ci arrenderemo alla realtà dei fatti) che sia stata elaborata una norma perché diversamente non poteva essere fatto, per cui si approva una norma incostituzionale, confidando - come è stato autorevolmente detto da esponenti della maggioranza - nel fatto che i giudici di Milano mai solleveranno l'eccezione di costituzionalità, in quanto ciò comporterebbe il decorso dei termini e quindi la prescrizione del processo di Milano, sicché l'incostituzionalità verrà salvata dal fatto che l'eccezione non verrebbe sollevata.
Ragionare e legiferare in quest'ottica è offensivo per il legislatore, perché dobbiamo ritenere che le norme vengano approvate nel rispetto assoluto dei diritti, specie di quelli che hanno una loro protezione nella Carta costituzionale.
È per queste ragioni che, rifiutando quest'impostazione di bassa politica, noi invochiamo un sussulto di dignità a quest'Aula solenne, perché tutti insieme si difenda la nostra Costituzione, a prescindere da ciò che può significare.
Non ci interessa nulla di Berlusconi e di chiunque altro: noi vogliamo difendere tutti insieme la nostra Costituzione e non esiste interesse che possa calpestare i principi, perché quell'interesse sarà poi sanzionato come merita dalla storia, perché calpesta il sacrificio e la morte di decine di migliaia di uomini che per questi principi si sono battuti, sono caduti e che chiedono a noi che vengano rispettati sempre, anche dinanzi ad un principe arrogante. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).