CECCANTI, relatore di minoranza. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare la questione pregiudiziale QP2, ma prima di esporre le cinque motivazioni chiave della pregiudiziale di costituzionalità, vorrei illustrare quale sia il punto chiave della nostra opposizione, che unifica le singole obiezioni.
Ci viene proposto di scegliere unilateralmente, con una legge ordinaria, tra l'articolo 1 della Costituzione, che stabilisce il principio della sovranità popolare, e l'articolo 3, che promulga il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Possono essere formulate varie proposte di equilibrio tra i due principi costituzionali, ma devono essere avanzate anzitutto in Costituzione e, per l'appunto, con equilibrio e non scegliendo, senza se e senza ma, uno dei due principi sempre e comunque a discapito dell'altro.
Da questo punto di vista, l'intervento del relatore Vizzini, in particolare, copre con argomentazioni molto moderate un testo estremista. Le argomentazioni sono moderate e potrebbero essere valide magari a motivare l'autorizzazione a procedere, ma sono invece tese a sostenere un testo estremista in cui, con legge ordinaria, viene introdotto un dispositivo automatico, sempre e comunque, di protezione degli eletti.
Potremmo dire che il senatore Vizzini - se mi è consentita una comparazione ardita - ha fatto esattamente il contrario di colui che potrebbe essere ritenuto, in senso lato, l'ispiratore della proposta di legge oggi al nostro esame. Il 25 giugno del 1790 Maximilien Robespierre introdusse all'Assemblea nazionale costituente l'autorizzazione a procedere (una norma di un testo molto più moderato rispetto a quello che esaminiamo oggi), ma lo fece usando argomentazioni radicali, le stesse con cui potrebbe essere difeso questo provvedimento. Diceva Maximilien Robespierre: «Perché i rappresentanti della nazione godano dell'inviolabilità bisogna che non possano essere attaccati da nessun potere particolare. Nessuna decisione deve poterli colpire se non viene da un potere uguale ad essi e non c'è nessun potere uguale ad essi di questa natura. Se voi non consacrate questi principi, rendete il corpo legislativo dipendente da un potere inferiore», riferendosi egli all'ordine giudiziario.
Emerge qui una visione unilaterale del principio di sovranità popolare, che tutto può giustificare anche rispetto al principio dell'uguaglianza di fronte alla legge; è una concezione monistica della sovranità popolare che - come tale - non è fatta propria dalla nostra Costituzione, che nell'articolo 1 ammette, sì, e dà un rilievo particolarmente radicale alla sovranità popolare, ma «nelle forme e nei limiti della Costituzione».
Vengo ora alle cinque motivazioni alla base della questione di pregiudizialità QP2.
In primo luogo, quando si stabiliscono delle eccezioni di così grave rilevanza rispetto al principio di uguaglianza tra i cittadini, c'è un unico luogo in cui queste eccezioni - se sono ragionevoli e proporzionate - hanno spazio: questo luogo è la Costituzione repubblicana, non è una legge ordinaria.
A questo argomento è stata presentata una controbiezione, ossia che la Corte costituzionale nella precedente sentenza non ha affrontato esplicitamente nel considerato in diritto questo punto. Certo ciò è più che sufficiente rispetto al controllo di costituzionalità che opera la Presidenza della Repubblica, che agisce rispetto ad un parametro di non manifesta incostituzionalità.
Inogni caso, quest'omissione di intervento della Corte costituzionale non può viceversa sfuggire al controllo del Parlamento che, rispetto a quello della Presidenza della Repubblica, è di tutt'altra natura. È un controllo puntuale, particolareggiato e particolarmente esigente. Lo ha detto il presidente Elia nel corso della sua audizione: il silenzio della Corte non è il silenzio di chi acconsente, è semplicemente il silenzio di chi non dice niente.
In secondo luogo, quando si vanno a toccare le sfere di attribuzione di delicati organi costituzionali (quindi, non solo rispetto al principio di uguaglianza), anche in questo caso le suddette sfere di attribuzione sono regolate in Costituzione e non possono essere regolate in maniera illecita in una legge ordinaria.
In terzo luogo, sono state assemblate in questa tutela cariche pubbliche del tutto diverse: il Presidente della Camera eletto dai deputati, il Presidente del Senato eletto dai senatori (di cui alcuni non elettivi), il Capo dello Stato eletto da un collegio complesso comprendente anche i delegati delle Regioni, il Presidente del Consiglio nominato dal Presidente della Repubblica, sia pure in presenza di un chiaro verdetto degli elettori come ratifica di un consenso popolare. Sono quattro cariche che hanno a che fare con il suffragio universale, ciascuna in modo del tutto diverso, e appare pertanto irragionevole che siano cumulate nella stessa disposizione.
In quarto luogo, il punto chiave è che la garanzia opera in via generale e automatica, tranne la rinunciabilità del singolo. C'è l'automatismo, quello che non esisteva neanche con la vecchia autorizzazione a procedere, che fu criticata - ne riparla giustamente oggi il collega Ainis sul quotidiano "La Stampa" - per gli abusi a cui dava luogo. Si trattava però di un dispositivo rispetto al quale il Parlamento decideva volta per volta, mentre in questo caso l'abuso è connaturato al fatto che la tutela interviene in modo automatico.
Infine, non viene superato il punto 8 del considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale, perché vengono attribuite prerogative ai capi di alcuni organi collegiali e non anche ai membri degli organi collegiali di cui fanno parte. O si attribuiscono a tutti o a nessuno. In particolare, è del tutto evidente che nella struttura di Governo il principio collegiale domina, tant'è che il Governo riceve per intero la fiducia delle Camere. Quindi, approntare una tutela per il solo Presidente del Consiglio e non anche per i ministri denuncia implicitamente il fatto che si tratta di una tutela ad personam.
Non è stata una buona idea quella di seguire Maximilien Robespierre. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, senatore Li Gotti.