l'art. 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 autorizzò i consorzi costituiti nei bacini, identificati con legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, ad avvalersi di lavoratori con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di 12 mesi per l'attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
il sub-commissario previsto dall'articolo 2, comma 1, della medesima ordinanza n. 2948 del 1999, con propri provvedimenti (ordinanze n. 1 del 1° giugno 1999, n. 9 del 23 giugno 2000 e n. 23 del 23 febbraio 2001), stabilisce quanto segue: a) il contingente dei lavoratori da assumere è determinato in 2.000 unità; b) il rapporto di lavoro viene prorogato di quattro mesi e l'orario di lavoro viene elevato a 30 ore settimanali; c) la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
la spesa relativa fa carico alle risorse finanziarie nella disponibilità della gestione commissariale;
con ordinanze commissariali emanate nel periodo 2003-2004 viene fatto obbligo ai Comuni di affidare ai consorzi di bacino il servizio di raccolta differenziata stabilendo il costo del servizio in 13,51 euro per abitante su base annua;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, art. 2, comma 5, viene stabilita una maggiorazione dello 0,015 per cento per chilogrammo di rifiuto conferito all'impianto di CDR da devolvere alla Regione Campania, il cui Presidente era stato nominato Commissario delegato "per lo sviluppo della raccolta differenziata";
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3259 del 30 giugno 2006, art. 3, commi 1 e 2, viene stabilito quanto segue:
a) al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata è autorizzato a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo pari a 43.000.000 euro, utilizzando a tale scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza ministeriale sopra citata n. 2948 del 1999;
b) la copertura finanziaria è assicurata, oltre che dalla maggiorazione dello 0,015 per cento stabilita dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3286 del 2003, anche dall'applicazione di un'ulteriore maggiorazione pari a 0,018 euro per chilogrammo di rifiuto conferito a carico dei Comuni campani che alla data del 31 dicembre 2005 non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua;
al 29 febbraio 2008 risultano in servizio presso i 18 consorzi di bacino 2.086 lavoratori. Per il mese di febbraio il Commissario delegato ha trasferito ai consorzi, per fronteggiare la spesa dei lavoratori impegnati in attività di raccolta differenziata, la somma complessiva di 4.172.000 euro, pari a 54.236.000 euro per 13 mensilità;
a fronte di questo servizio i cittadini pagano: a) un importo pari a 41.062.000 euro, derivante dal prodotto tra 0,015 euro per chilogrammo di rifiuto conferito e la quantità totale di rifiuto conferito su base annua, ovvero 2.737.500.000 chili; b) un importo pari a 77.007.000 euro, derivante dal prodotto tra 13,51 euro per abitante e il numero degli abitanti complessivi (5.700.000);
a ciò va aggiunta la maggiorazione di 0,018 euro per chilogrammo prevista dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3286 del 2003;
l'obbligo dei Comuni di avvalersi in via esclusiva dei consorzi di bacino per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata è stato confermato dall'art. 4 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2007. Il predetto articolo fa salva l'utilizzazione, per tale servizio, dei lavoratori assegnati con l'ordinanza n. 948 del 1999,
l'interrogante chiede di conoscere:
se siano compatibili le maggiorazioni previste nelle ordinanze n. 3286 del 2003 e n. 3529 del 2006 con quelle previste nell'art. 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
quali siano i risultati conseguiti da consorzi di bacino nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, avendo essi usufruito di finanziamenti commissariali;
se non sia opportuno liberalizzare il servizio della raccolta differenziata restituendo ai Comuni la potestà di organizzare il servizio con costi inferiori e per una migliore proficuità della spesa;
se non sia opportuno intervenire per l'effettivo scioglimento dei consorzi di bacino in Campania, atteso che tale obiettivo doveva essere conseguito con effetto dal 29 aprile 2008, data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, che ne prevede lo scioglimento, facendo risparmiare ai cittadini della Campania la partecipazione alla spesa di funzionamento di tali organismi, avendo la stessa legge regionale affidato alle Province tutte le funzioni amministrative concernenti la gestione integrata dei rifiuti.
(4-00378)