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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 034 del 09/07/2008


BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, torna dalla Camera il decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo. La materia è nota, ne abbiamo ampiamente discusso quando abbiamo trattato questo argomento al Senato. Le modifiche della Camera sono residuali, in quanto il testo partito dal Senato torna con pochissime modifiche di minimo impatto.

Al comma 9, che fa riferimento alla denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato aggiunto il comma 9-bis, per risolvere quel problema di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e appunto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sorto in quest'Aula a seguito di un emendamento del senatore Benedetti Valentini, poi trasformato in ordine del giorno, per poter valutare quale dovesse essere la migliore soluzione rispetto alle competenze dei due diversi Ministeri.

Il risultato è che il Ministero dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli - sottolineo il concetto di prima trasformazione - sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole. Per prodotti agricoli si intendono, ai sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea e della legislazione conseguente, i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca.

Un'altra modifica è al comma 14, dove viene prevista, per quanto riguarda l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, su cui ha competenza il Consiglio dei ministri, la possibilità di intervento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Ugualmente, al comma 14, lettera c), dove si parla di Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, si aggiunge la competenza, unita a quella della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Alla lettera e) dello stesso comma 14 è stata eliminata una svista. Quando si faceva riferimento alle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive in materia di imprenditoria femminile, si andava a richiamare la legge 25 febbraio 1992, n. 215, che è invece abrogata. Avevamo inserito un richiamo a tale legge considerandola esistente, mentre era stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Si parlava anche di competenze già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto; anche questi articoli erano abrogati, però parlandosi di competenze già attribuite questa parte della norma poteva stare in piedi. Dovendo però eliminare il riferimento alla legge n. 215, si è ritenuto opportuno riscrivere l'articolo e chiarire che, in ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile, resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 2007, che vede questo organismo di indirizzo e coordinamento presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, con una indicazione di funzioni che non riguardano la competenza della Presidenza del Consiglio, ma soltanto una regolamentazione specifica nell'ambito dell'imprenditoria femminile. Tuttavia, alla fine, la stessa viene ad essere ricompresa nelle Pari opportunità, che comunque fanno capo alla Presidenza del Consiglio, così chiudendosi il cerchio nel modo più corretto.

L'ultima modifica è al comma 22, dove vengono aggiunte competenze riguardanti il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei conti e l'avvocato generale dello Stato, stabilendosi che le autorizzazioni al lavoro dei magistrati o degli avvocati dello Stato vengono negate non più dai consigli di presidenza, come oggi accade, ma direttamente dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti e dall'avvocato generale dello Stato.

Questo è tutto. Non sono stati presentati emendamenti, c'è soltanto un ordine del giorno del quale discuteremo successivamente. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).