ARTICOLO 8-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 8-bis.
(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori)
1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
EMENDAMENTO
RUSSO, BELISARIO, DI NARDO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza maggiori oneri a carico della componente A3 delle tariffe elettriche».