ARTICOLO 1 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.
EMENDAMENTI
Respinto
Al 1 comma 2 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «non oltre il 30 giugno 2009».
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le forme di pubblicità di cui al quarto periodo del citato articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».