ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 16.
(Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione)
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato.
2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
Articolo 17.
(Copertura finanziaria investimenti)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.
EMENDAMENTI
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 100 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, e quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008».
BRUNO, DELLA SETA, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Al comma 2 dopo le parole: «mediante riduzione» e fino alla fine del comma sostituire con: «lineare delle risorse previste dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'articolo 2 commi 321, 322, 323, 325, 326, 331 e 332».
ORDINE DEL GIORNO
RUSSO, BELISARIO, DI NARDO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Il Senato,
considerato che,
l'articolo 17, comma 3-ter, del decreto in esame, al fine di introdurre ulteriori elementi di responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche interessate, prevede che vengano definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, delle somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
impegna il Governo
a valutare, in sede applicativa, anche la prioritaria applicazione delle diverse misure già previste dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a meccanismi di commissariamento e scioglimento delle amministrazioni inadempienti agli obblighi di raccolta, anche al fine di evitare ogni indebito aggravio economico sui cittadini dei comuni e delle regioni interessate.