ARTICOLO 12 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti)
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.
EMENDAMENTO
DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. I capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti dei crediti, certi ed esigibili, vantati da altre pubbliche amministrazioni nei confronti della gestione commissariale e relative all'esecuzione di attività di studio, ricerca e progettazione.