premesso che:
il Ministro dell'interno ha intrapreso l'iniziativa di attuare un censimento delle popolazioni dei campi nomadi autorizzati attraverso il prelievo delle impronte digitali delle persone alloggiate in tali campi, ivi compresi i minori di diciotto anni;
l'iniziativa del Ministro dell'interno si realizza per mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per attuare misure urgenti di protezione civile e per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nei territori di alcune regioni italiane, tra cui il Lazio, la Campania e la Lombardia. Tali ordinanze, nel titolo e nelle premesse, evidenziano come gli insediamenti nomadi determinino una condizione di allarme sociale, "con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali" tali da far ravvisare la necessità di un intervento del Governo nazionale a carattere "straordinario e derogatorio" finalizzato al supermento di questa emergenza;
il regime straordinario e derogatorio fa sì che i Prefetti dei territori interessati dalle ordinanze assumano le funzioni di Commissari delegati per la realizzazione di tutti gli interventi necessari per il superamento dello stato di emergenza;
tra le misure stabilite dalle ordinanze del Governo vi è l'identificazione e il censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei campi nomadi autorizzati. Si realizza, così, una forma di controllo generalizzato, ma su gruppi specifici di persone, che non è affatto assimilabile ad un'attività di censimento della popolazione legittimata da esigenze statistiche, né di assistenza materiale e umanitaria;
premesso, inoltre, che:
la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1971, stabilendo che i fanciulli, minori di diciotto anni, necessitano di cure e di protezione particolari, compresa una protezione legale appropriata, impegna gli Stati parti al prioritario rispetto dell'interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni che competono alle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi;
l'articolo 27 della citata Convezione ONU impegna gli Stati parti ad adottare "adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio";
la maggior parte delle persone di etnia rom è peraltro costituita da cittadini comunitari; in quanto tali sono titolari del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dell'Unione europea, che secondo il considerando n. 11 della direttiva 38/2004/CE è "conferito direttamente dal Trattato (….) e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative", atteso che tale diritto rappresenta esso una componente essenziale della cittadinanza europea;
l'iniziativa del Governo italiano di prelevare le impronte digitali dei bambini degli insediamenti nomadi ai fini della loro identificazione è stata oggetto di critiche e di forti preoccupazioni da parte del Presidente dell'Unicef Italia, Vincenzo Spatafora, del Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, del Pontificio Consiglio dei migranti del Vaticano. Sulla questione è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali che ha evidenziato come dal censimento proposto dal Governo possano derivare "possibili problemi di discriminazione". Il commissario dell'Unione europea alla giustizia, libertà e sicurezza, Jacques Barrot, pur non esprimendosi nel merito del provvedimento del Governo italiano, ha commentato che "non ci possono essere discriminazioni nei confronti dei rom";
il metodo di identificazione dei minori stabilito dalle ordinanze del Governo determina, di fatto, il mancato rispetto del diritto all'uguaglianza tra tutti i bambini e prefigura una violazione dei diritti fondamentali della persona umana;
una metodica di riconoscimento dell'identità personale rivolta esclusivamente a determinati gruppi di persone, unite dall'appartenenza ad una specifica etnia o credo o identità culturale, richiama inevitabilmente alla memoria episodi gravi e penosi della storia italiana ed europea, caratterizzati dalla discriminazione, dall'intolleranza, dall'ineguaglianza del riconoscimento di diritti fondamentali;
non è possibile giustificare l'iniziativa del Governo con motivazioni umanitarie e di promozione dell'integrazione socio-culturale delle popolazioni e dei bambini rom. La legislazione vigente in Italia, infatti, non osta all'azione delle istituzioni nazionali e locali, né a quella delle associazioni di volontariato e del sociale, volte a favorire l'integrazione, la scolarizzazione, il sostegno materiale, che si rendano necessari per la tutela e lo sviluppo umano dei bambini rom. Moltissimi sono, infatti, i bambini delle comunità nomadi che frequentano le scuole italiane, come moltissimi sono i progetti di integrazione sostenuti da molti anni dagli enti locali del nostro Paese,
impegna il Governo:
a revocare le parti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in cui si stabilisce "identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari" presenti nei campi nomadi autorizzati, in coerenza con i valori costituzionali e con gli appelli pervenuti dalle grandi organizzazioni umanitarie, come l'Unicef, il Ponteficio Consiglio dei migranti e dal Consiglio d'Europa.
(1-00014)