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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 026 del 24/06/2008


Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MARCUCCI, PORETTI, PERDUCA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con provvedimento dell'autorità giudiziaria di Roma in data 3 giugno 2008 veniva disposta la misura cautelare della reclusione nel carcere di Regina Coeli per l'ex senatore Vittorio Cecchi Gori, nonché due suoi diretti collaboratori, nell'ambito di un'indagine relativa alla regolarità di talune operazioni societarie;

ai sensi dell'art. 274 del codice di procedura penale la misura custodiale in carcere può essere disposta solo in presenza di tassative condizioni, e segnatamente la presenza di una o più delle tre esigenze cautelari ivi previste, ovvero il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione del reato;

in ogni caso, ai sensi dell'art. 275 del codice di procedura penale la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata e, nell'applicazione delle misure cautelari, il giudice deve attenersi ai criteri fondamentali che sono ispirati alla logica dell'adeguatezza e della proporzionalità;

al giudice sono attribuiti ampi poteri discrezionali nella scelta della misura da applicare all'indagato o imputato, il che impone allo stesso di valutare rigorosamente se e quale misura sia la più idonea a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto con il minor sacrificio per i diritti della persona, ovvero scegliere tra le misure idonee a fronteggiare le esigenze di cautela quella meno gravosa per l'indagato o imputato. L'indagine volta ad accertare l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, pertanto, presuppone della rigorosa indicazione e valutazione delle ragioni per le quali ogni altra misura in ipotesi non è idonea e adeguata allo scopo né proporzionata alla entità e gravità dei fatti di reato oggetto di indagine;

le condizioni personali, ed in particolare lo stato di salute di Cecchi Gori sono incompatibili con la custodia cautelare in carcere e sono tali da ritenere utile considerare misure alternative;

l'ordinamento prevede misure cautelari coercitive personali meno afflittive, ovvero gli arresti domiciliari, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di espatrio, oltre a quelle interdittive e a quelle patrimoniali (misure cautelari reali), che peraltro nella fattispecie sono state già adottate;

il reato contestato (Bancarotta patrimoniale) è tale da non suscitare particolare allarme sociale;

la vicenda che vede coinvolto Cecchi Gori costituisce un caso esemplare che può aprire una riflessione sul ricorso alla carcerazione preventiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre, nel rispetto più assoluto dell'autonomia della magistratura, un'indagine volta a verificare le circostanze nelle quali è stato assunto un provvedimento tanto affittivo, ed inoltre se non ritenga di farsi promotore, in dialogo virtuoso con la stessa magistratura, di una riflessione approfondita sul ricorso a misure anticipate di restrizione della libertà personale, a fronte di reati che non destano particolare allarme sociale.

(3-00104)