il complesso immobiliare denominato "Villaggio Santa Barbara", annesso alla Scuola centrale antincendi dei Vigili del fuoco di Capannelle-Roma è stato costruito, tra il 1948 ed il 1951, dalla Cassa sovvenzioni antincendi istituita presso il Ministero dell'interno, per soddisfare le esigenze abitative del personale impiegato presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
il Villaggio Santa Barbara è sorto su terreni privati acquistati con i contributi economici dei Vigili del fuoco e con l'utilizzo di materiale di risulta e manodopera degli stessi Vigili del Fuoco, ed hanno di conseguenza caratteristiche costruttive di tipo palesemente ultrapopolare;
a seguito della soppressione della Cassa sovvenzione antincendi, prevista dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il patrimonio della stessa è stato devoluto allo Stato, ivi compreso il complesso del Villaggio Santa Barbara: a decorrere da tale data, non sono mai stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
il Villaggio risulta composto da 136 alloggi di cui 26 liberi, a disposizione del Ministero dell'interno, e 110 occupati da Vigili del fuoco in congedo, con età superiore ai settanta anni, da invalidi per servizio, anche di prima categoria, e da oltre 40 vedove di deceduti in servizio e per causa di servizio;
le strutture del Villaggio risultano attualmente in uno stato di totale degrado, malgrado le continue segnalazioni dei residenti effettuate con atti formali di diffida indirizzati alle competenti autorità istituzionali, e numerosi servizi essenziali per i residenti (acqua, luce ed altro) dipendono da allacci con le adiacenti strutture delle Scuole centrali antincendi;
il Villaggio Santa Barbara, per effetto della legge n. 488 del 1999 (articolo 4, comma 14) e della circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, del 15 maggio 2000, n. 96, è stato inserito nel programma di vendita degli immobili di proprietà dello Stato;
nel 2000, tutti gli abitanti del Villaggio presentarono domande di prelazione per l'acquisto degli immobili, peraltro già presentate spontaneamente negli anni 1994 e 1996;
dopo diversi anni, nel mese di luglio 2007, l'Agenzia del demanio Roma-Capitale ha inviato solo ad una parte dei locatari una proposta di vendita a prezzi riferiti ad alloggi residenziali, con stima del valore dell'immobile a "corpo con operazioni fotografiche degli interni", ponendo di fatto in atto un sistema di vendita a libero mercato con prezzi triplicati rispetto a quelli praticati dalla Scip 2 (società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze) per la vendita degli alloggi di enti pubblici, dove stando alle disposizioni della circolare n. 96 sopracitata anche il complesso in esame doveva essere inserito;
tale proposta ha lasciato sorpresi i soggetti interessati che si aspettavano, al contrario, l'applicazione delle condizioni di vendita previste dalla legge n. 410 del 2001 (cartolarizzazione, Scip 3);
i locatari del Villaggio Santa Barbara, per comprendere le motivazioni dell'esosa proposta di vendita, hanno presentato ricorso per via legale sia all'Agenzia del territorio che alla Commissione di congruità istituita presso l'Agenzia del demanio, con richiesta di chiarimenti per quanto concerne la stima del valore dell'immobile, accompagnata anche da una stima giurata eseguita da tecnici, ingegneri e architetti competenti che hanno valutato un abbattimento medio del 35 per cento della stima fatta sugli alloggi da parte dell'Agenzia del demanio (rifacimento tetti, grondaie ed altro), nonché lavori per la messa a norma dell'intero complesso (distacco delle utenze dall'adiacente Caserma dei Vigili del fuoco), per un ammontare di 15 milioni di euro;
l'Agenzia del demanio Roma-Capitale ha rigettato il suddetto ricorso motivandolo con il fatto che l'Agenzia del territorio non era più abilitata a tale controllo in quanto l'operazione di vendita era stata avallata anche da una Commissione di congruità operante in seno alla stessa Agenzia del demanio;
il provvedimento di rigetto non sembra, tuttavia, motivare le ragioni per le quali si è ritenuto non congruo il valore stimato dai ricorrenti, corredato da valutazioni peritali che dimostrano chiaramente come il prezzo contenuto nelle proposte di vendita fosse sproporzionato per eccesso rispetto al valore reale degli immobili, né si argomenta circa la mancata applicazione nei confronti di coloro che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, come convertito dalla legge n. 410 del 2001;
i termini per esercitare il diritto di prelazione risultano scaduti alla data del 30 aprile 2008 e le proposta di acquisto sono ampiamente al di sopra dalle possibilità economiche degli attuali inquilini del Villaggio Santa Barbara;
la messa all'asta degli alloggi, secondo la tempistica prevista dall'Agenzia del demanio, rischia di far perdere a numerose famiglie un alloggio sicuro, abitato da oltre 40 anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda chiedere chiarimenti all'Agenzia del demanio in merito alle condizioni di vendita degli alloggi del Villaggio Santa Barbara di Roma e se ritenga che il prezzo di vendita proposto agli inquilini corrisponda al reale valore degli alloggi;
se non ritenga opportuno che gli alloggi del Villaggio Santa Barbara, siano acquisiti dagli inquilini ai prezzi stabiliti da valutazioni peritali svolte da soggetti terzi, almeno per coloro che avevano manifestato la volontà di acquisto degli alloggi entro il 31 ottobre 2001, ai prezzi di mercato correnti a tale data;
se intenda garantire agli inquilini del Villaggio Santa Barbara, le cui condizioni personali ed economiche non consentono di esercitare il diritto di prelazione, la conservazione delle attuali condizioni di locazione anche a seguito della vendita all'asta della nuda proprietà degli alloggi inoptati;
se intenda sospendere temporaneamente le procedure di vendita del complesso Villaggio Santa Barbara, per rivedere in tempi successivi i criteri di valutazione di ogni singolo alloggio.
(3-00103)