ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato con un emendamento
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun anno di durata della Commissione d'inchiesta e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
EMENDAMENTO
Approvato
Al comma 2 sostituire le parole: «nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun anno» con le seguenti: «nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascun anno successivo».