ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
Approvato
1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.
Art. 3.
Approvato con un emendamento
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.
EMENDAMENTI
CARLINO, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'impiego di lavoratori senza regolare permesso di soggiorno, avendo riguardo alla loro maggiore esposizione al rischio ed alla loro minor tutela legislativa;».
Decaduto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) l'adeguatezza delle risorse finanziarie e del personale assegnati agli uffici preposti alla verifica del rispetto delle norme antinfortunistiche.».
V. testo 2 (*)
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) la congruità dei benefici previsti dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.».
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(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Casson.
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.».