DOCUMENTO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" (Doc. XXII, n. 6)
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
Approvato
1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.
Art. 3.
Approvato con un emendamento
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.
EMENDAMENTI
CARLINO, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'impiego di lavoratori senza regolare permesso di soggiorno, avendo riguardo alla loro maggiore esposizione al rischio ed alla loro minor tutela legislativa;».
Decaduto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) l'adeguatezza delle risorse finanziarie e del personale assegnati agli uffici preposti alla verifica del rispetto delle norme antinfortunistiche.».
V. testo 2 (*)
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) la congruità dei benefici previsti dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.».
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(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Casson.
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato con un emendamento
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun anno di durata della Commissione d'inchiesta e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
EMENDAMENTO
Approvato
Al comma 2 sostituire le parole: «nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun anno» con le seguenti: «nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascun anno successivo».
ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
Art. 6.
Approvato con un emendamento
1. La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.
EMENDAMENTI
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sopprimere le parole: «, la cui durata è fissata per l'intera legislatura,». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In occasione della III Relazione annuale il Senato verifica l'esigenza o meno di una ulteriore prosecuzione della Commissione».