DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali (687)
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 687, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali:
visto che il citato decreto-legge autorizza per il 2008 in favore di Trenitalia Spa una somma di 80 milioni di euro per garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio pubblico, allontanando, per il momento, il rischio di possibili ridimensionamenti dell'offerta del servizio ferroviario regionale e locale;
ritenuto che il servizio offerto dall'impresa ferroviaria risulta ancora oggi, nonostante i recenti aumenti tariffari, assolutamente inadeguato e di scarsa qualità rispetto alla forte domanda di mobilità manifestata dagli utenti;
appreso che sono oltre 2 milioni di pendolari che utilizzano il servizio ferroviario, il 14,8 per cento di quanti si spostano ogni giorno per raggiungere il lavoro, mentre secondo il Censis sarebbero oltre 7 milioni quelli che vorrebbero spostarsi in treno ma non ne hanno la possibilità per la scarsa offerta del servizio;
appreso altresì che la società Trenitalia Spa nel 2007 ha fatto registrare perdite pari a circa 400 milioni di euro, le quali sommandosi a quelle registrate nei precedenti anni hanno portato ad un buco di bilancio di oltre 2 miliardi di euro;
ricordato che la legge 24 dicembre 2007 n. 244, legge finanziaria 2008, per azzerare i continui interventi dello Stato nel settore, ha riconosciuto alle Regioni la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione quale sistema di finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionali e locali, in previsione della stipula dei nuovi contratti di servizio;
osservato tuttavia che per i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato l'adeguamento delle risorse alle quote di compartecipazione al gettito dell'accisa avverrà soltanto a partire dal 2011;
ritenuto che il conferimento alle Regioni di una sostanziale autonomia finanziaria nell'ambito del trasporto ferroviario regionale e locale potrebbe restituire efficienza e competitività a tutto il settore, portando anche ad una riduzione dei costi a vantaggio degli utenti del servizio,
impegna il Governo:
ad abbreviare, attraverso un'iniziativa legislativa, i previsti termini per la realizzazione della riforma relativa al sistema di finanziamento dei servizi ferroviari regionali e locali di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, affinché si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, alla stipula dei nuovi contratti di servizio tra Regioni e Trenitalia Spa.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .