Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettere in data 4, 11, 15, 18 e 24 aprile 2008, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 85 del 31 marzo 2008, nn. 94 e 95 del 2 aprile 2008, n. 102 del 13 febbraio 2008 e nn. 104 e 112 del 14 aprile 2008, depositate in cancelleria - rispettivamente - il 4, l'11, il 15, il 18 e il 24 aprile 2008, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;
dell'articolo 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile. Il predetto documento (Doc. VII, n. 118) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente;
dei commi 1227 e 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Il predetto documento (Doc. VII, n. 119) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente;
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il predetto documento (Doc. VII, n. 120) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;
dell'articolo 2 della legge della regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo originario e in quello sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge della regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007);
dell'articolo 3 della legge della regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario e in quello sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge della regione Sardegna n. 2 del 2007. Il predetto documento (Doc. VII, n. 121) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente;
dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il predetto documento (Doc. VII, n. 122) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente;
dell'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. Il predetto documento (Doc. VII, n. 123) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.