il 29 marzo 2008, cioè quindici giorni prima delle elezioni politiche 2008, veniva pubblicata sulla stampa quotidiana calabrese la notizia che il Consigliere regionale Alberto Sarra, eletto nelle fila di Alleanza Nazionale, era destinatario di informazione di garanzia emessa dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria (sostituti Boemi e Mollace) per i reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso;
nei giorni successivi, sempre dalla stampa locale, si apprendeva che il consigliere Sarra dichiarava di non essere stato raggiunto da alcuna informazione di garanzia e di aver presentato un esposto alla Procura generale di Reggio Calabria in relazione alla citata fuga di notizie;
la Procura generale avrebbe avocato il procedimento concernente il consigliere Sarra ed avrebbe investito della violazione del segreto investigativo la Procura della Repubblica di Catanzaro, così ipotizzando che l'ignoto autore della violazione del segreto possa individuarsi in un magistrato in servizio a Reggio Calabria;
il 9 aprile 2008, cioè quattro giorni prima delle elezioni politiche 2008, veniva pubblicata sulla stampa quotidiana calabrese e su "La Stampa" di Torino la notizia che il sen. De Gregorio, candidato alle stesse elezioni per il Popolo della Libertà, era inquisito dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria (sost. Boemi, Lombardo e Di Palma) per il reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al riciclaggio;
anche in questo caso il sen. De Gregorio dichiarava di non essere stato raggiunto da alcun atto;
l'11 aprile 2008, cioè due giorni prima delle elezioni politiche, sui quotidiani "Calabria Ora", "La Stampa" e "l'Unità" veniva pubblicata la notizia che un candidato alle elezioni politiche era coinvolto in tentativi di brogli posti in essere dalla "cosca Piromalli" con riferimento al voto degli italiani all'estero (segnatamente in Venezuela);
nel pomeriggio dello stesso giorno circolava la voce che il candidato "coinvolto" nella vicenda fosse il sen. Dell'Utri;
il 12 aprile 2008, cioè il giorno prima delle elezioni politiche e nell'impossibilità di alcuna risposta per la vigenza del cosiddetto "silenzio elettorale", la stampa locale e nazionale pubblicava molteplici dettagli relativamente all'inchiesta e, in particolare, affermava l'asserito coinvolgimento del sen. Dell'Utri;
orbene, nelle due settimane antecedenti al voto, si sono verificate a Reggio Calabria, nella regione nella quale erano candidati capolista il Vice Ministro dell'interno on. Minniti ed il dott. De Sena (già Prefetto di Reggio Calabria con poteri straordinari e già vice Capo vicario della Polizia di Stato), ben tre, a giudizio dell'interrogante, vergognose fughe di notizie coperte da segreto investigativo, tutte concernenti esponenti e/o candidati del Popolo della Libertà e, quindi, tutte "oggettivamente" idonee a turbare il sereno svolgimento della competizione elettorale;
l'interrogante ritiene inutile ogni commento:
dalle notizie pubblicate il 12 aprile 2008 emerge, altresì, che l'ultima fuga di notizie avrebbe comportato un grave danno alle indagini in corso (condotte dai sost. Scuderi e Di Palma) e che il Ministro dell'interno, nei giorni precedenti, avrebbe ricevuto "una comunicazione da parte della Procura di Reggio Calabria su un tentativo di broglio per il voto all'estero". Stante le notizie circolanti in sede locale, sembrerebbe che il Ministro dell'interno abbia incontrato i magistrati reggini;
al riguardo, senza entrare nel merito delle indagini e senza ricordare che la dott.ssa Contini, candidata per Il Popolo della Libertà, nel mese di marzo aveva chiesto al Presidente della Repubblica che si vigilasse sul voto degli italiani all'estero, risulta che la comunicazione al Ministro dell'interno sia stata effettuata ex art. 118 codice procedura penale, in virtù del quale, per l'appunto, l'autorità giudiziaria può trasmettere, anche di propria iniziativa, copie di atti e/o informazioni al Ministro dell'interno per fini di prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
così stando le cose sul piano della disciplina giuridica, non è dato comprendere:
quale norma consenta che le copie di atti o le informazioni vengano affidate ad un incontro diretto, non previsto dal Codice, invece che ad una trasmissione documentale di cui resti traccia in atti;
quale prevenzione potesse operare il Ministro a pochi giorni dalle elezioni con riferimento ad un voto, quello degli italiani all'estero, che si svolge per corrispondenza o presso le sedi consolari estere;
con riferimento a quale reato si sia realizzata detta comunicazione, atteso che lo scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter codice penale) non prevede l'arresto obbligatorio in flagranza;
se la comunicazione di iniziativa, sia pure con riferimento all'art. 416-bis codice penale (per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza), costituisca una prassi per gli uffici giudiziari ovvero una rarissima eccezione;
se, in ragione dell'emersione delle notizie in sede giudiziaria, tale comunicazione, ritenuta indispensabile dai magistrati inquirenti, potesse essere fatta in tempi precedenti, e sicuramente più utili a quell'opera di prevenzione che consente la deroga al segreto investigativo;
per la parte di rispettiva e specifica competenza dei Ministri in indirizzo, si chiede di sapere:
se e quali iniziative siano state assunte in sede penale per l'individuazione degli autori delle violazioni del segreto investigativo sopra richiamate e, in caso positivo, se a procedere sia la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ovvero quella di Catanzaro;
se, in ragione della reiteratezza delle fughe di notizie e della loro, a giudizio dell'interrogante, indubbia finalizzazione a danneggiare il Popolo della Libertà nelle elezioni politiche del 2008, non si ritenga di promuovere un'inchiesta sulla Procura della Repubblica di Reggio Calabria;
quali uffici di Polizia giudiziaria e quali uffici giudiziari fossero interessati, a qualsivoglia titolo, alla conduzione delle indagini dei tre procedimenti le cui acquisizioni sono state illecitamente svelate;
se si sia tenuto un incontro tra il Ministro dell'interno ed i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Reggio e, in caso positivo, quali siano i canali tramite i quali tale incontro sia stato concordato, nonché quante e quali persone vi abbiano partecipato;
in che epoca siano state acquisite al procedimento le notizie concernenti i presunti brogli elettorali all'estero nonché, nell'eventualità in cui esse dovessero essere risalenti nel tempo, quale fossero le ragioni per le quali non si sia inteso provvedere in tempo precedente alla comunicazione ritenuta così doverosa a pochi giorni dal voto;
se si intendano adottare iniziative disciplinari nei confronti dei magistrati che hanno proceduto alla comunicazione al Ministero dell'interno atteso che, per le modalità di espressione del voto all'estero, tale comunicazione, effettuata a pochi giorni dal voto, ad avviso dell'interrogante non era idonea a favorire una reale opera di prevenzione e, conseguentemente, non poteva trovare giustificazione reale nel disposto di cui all'art. 118 codice di procedura penale;
in quanti e quali casi sia stata effettuata dall'autorità giudiziaria di propria iniziativa la comunicazione di atti e/o informazioni prevista dall'art. 118 codice di procedura penale, a partire dalla data di vigenza di tale disposizione.
(4-03519)