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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, l'emendamento 15.100, del quale chiedo la votazione elettronica, valuta una modifica che è stata introdotta all'articolo 15 concernente disposizioni in materia di arbitrati.

Sia il testo che la relazione illustrativa precisano che il differimento dell'applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici si rende necessario per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003.

Eppure, signor Presidente, sia il servizio studi della Camera sia chiunque si apprestasse a leggere il provvedimento verificherebbe che non appare assolutamente chiara la portata normativa di tale ultimo riferimento proprio perché l'articolo 3, ai commi 19 e 22, della legge finanziaria non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate. Cioè si opera un differimento per consentire una devoluzione che in effetti non è prevista chiaramente.

L'emendamento che ho presentato serve a fare chiarezza prevedendo specificamente che vi sia questa devoluzione.