Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1793
La Convenzione quadro sul controllo del tabacco - la cui ratifica costituisce l'oggetto del disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati - si colloca nel campo della lotta contro la diffusione globale del tabacco ed è volta alla definizione di strategie condivise a livello mondiale per ridurre i gravi effetti sulla salute derivanti dal consumo e dall'esposizione passiva al fumo di tabacco. Secondo gli studi condotti dall'Organizzazione mondiale della sanità, il tabagismo rappresenta la prima causa evitabile di morte al mondo, responsabile ogni anno di oltre due milioni di decessi nel mondo. Nel 1999, il tema del controllo del tabacco è diventato prioritario per l'Organizzazione mondiale della sanità, nel cui ambito sono iniziati i negoziati per la Convenzione, la quale è stata quindi adottata il 21 maggio 2003 durante la 56a sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità, dopo circa quattro anni di trattative, e costituisce il primo strumento internazionale vincolante in materia. Si segnala che tra i 168 firmatari si annovera anche l'Unione Europea. Ratificata da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità, salvo la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Italia, la Convenzione è entrata in vigore il 27 febbraio 2005.
La Convenzione è formata da un preambolo e da 38 articoli raggruppati in undici parti. Nella parte introduttiva viene chiarito che la Convenzione fornisce un quadro di base e che gli Stati parte possono adottare al loro interno misure più restrittive di quelle in essa contenute, nonché stipulare accordi bilaterali o multilaterali sulla stessa materia, a condizione che essi siano compatibili con la Convenzione medesima. La parte II delinea l'obiettivo della Convenzione, cioè la protezione delle generazioni, anche future, dai rischi derivanti dal consumo o dall'esposizione al tabacco, offrendo un quadro per l'attuazione di misure di lotta al tabagismo e individuando, tra i princìpi direttivi ai quali gli Stati parte si debbono uniformare, la necessità di un'informazione capillare sui danni alla salute, anche mortali, per consumo di tabacco. La parte III è dedicata alle misure relative alla riduzione della domanda di tabacco, che possono essere di natura finanziaria e fiscale (tra le quali, eventualmente, l'aumento dei prezzi o, nel caso di viaggiatori internazionali, la restrizione della vendita in esenzione da dazi), ma anche di natura non finanziaria. Le parti adottano, tra l'altro, misure a tutela del fumo passivo, direttive per i controlli e le analisi della composizione dei prodotti del tabacco, nonché misure volte a disciplinare l'obbligo di informazione riguardo il contenuto e i rischi che il consumo di tabacco comporta sulle confezioni dei prodotti del tabacco, le quali in nessun modo possono costituire mezzo di promozione del prodotto. La Convenzione afferma che la prevenzione non può prescindere dalla realizzazione di programmi di informazione e di educazione sui rischi per la salute, e sull'importanza di adottare stili di vita più sani. Tali programmi sono rivolti in primis agli operatori sanitari, ma anche agli operatori sociali, agli educatori, agli esperti di comunicazione e, più in generale, alla popolazione interessata. La Convenzione prevede che le parti si adoperino per la riduzione immediata della pubblicità e di ogni forma di sponsorizzazione, con l'obiettivo di giungere ad un divieto totale di esse nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore. Viene promossa altresì l'elaborazione e la diffusione di linee guida, basate sull'evidenza scientifica, sulla disassuefazione dal tabacco, e l'adozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare.
La parte IV contempla le misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco. In particolare, viene ritenuta di fondamentale importanza l'adozione di misure per il contrasto del commercio illegale nelle sue varie forme: contrabbando, produzione illegale e contraffazione dei prodotti del tabacco. Tra le misure indicate, la realizzazione di un sistema efficace di individuazione e di tracciabilità di questi prodotti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di leggi nazionali in questo settore. La Convenzione impegna le parti ad adottare misure per vietare sia la vendita di prodotti del tabacco ai minori, sia la vendita da parte di minori; invita inoltre le parti a promuovere alternative valide per i lavoratori del settore del tabacco. La parte V promuove la tutela dell'ambiente e della salute delle persone in relazione alle attività di coltivazione e di manifattura del tabacco, mentre la parte VI impegna le parti ad adottare provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compresi eventuali risarcimenti. La parte VII riguarda invece la cooperazione scientifica e tecnica e la comunicazione di informazioni - a livello nazionale, internazionale e regionale - circa le conseguenze del consumo e dell'esposizione al fumo di tabacco e sulla possibilità di sviluppare colture alternative.
La parte VIII riguarda le disposizioni istituzionali e quelle relative alle risorse finanziarie. Organi della Convenzione sono infatti la Conferenza delle parti, con il compito di verificare l'applicazione della Convenzione, e il Segretariato, con funzioni di supporto istruttorio ed esecutivo nei confronti della citata Conferenza. Quanto agli aspetti finanziari, le parti si impegnano a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo e ad incoraggiare l'uso e la promozione delle forme di finanziamento già esistenti per lo sviluppo di programmi per la lotta contro il tabagismo.
Si evidenzia, sotto il profilo finanziario, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica si afferma che dall'attuazione della Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano. Tuttavia, tenuto conto che nella relazione medesima in più parti si rinvia alle risorse disponibili ai sensi della legge n. 49 del 1987 come fonte di copertura degli eventuali oneri connessi all'attuazione della Convenzione - tra i quali, i progetti bilaterali destinati al sostegno delle capacità istituzionali nei settori scientifici e tecnici dei Paesi in via di sviluppo (articolo 22), il contributo italiano al bilancio di previsione per le sessioni delle Conferenze (articolo 23), nonché l'eventuale partecipazione a un fondo mondiale di contributi volontari in favore dei Paesi in via di sviluppo (articolo 26) - nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato ritenuto opportuno modificare il testo inserendo, per finalità cautelative, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame. In particolare si precisa che all'attuazione del provvedimento si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legge n. 49 del 1987, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2007.
Per completezza si ricorda che per quanto concerne l'ordinamento interno, il divieto di fumo e la tutela della salute dei non fumatori sono stati, da ultimo, disciplinati dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Alla luce delle considerazioni esposte, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.
Sen. Pianetta